Azimut n. 3/2018

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EDILIZIA

Il SISMABONUS e la CLASSIFICAZIONE SISMICA degli edifici esistenti

COLLEGIO

Idee e prospettive per un futuro GEORIENTATO

CONDOMINIO

Privacy nel condominio - D. L.gs. 196/2003 GDPR Regolamento Europeo UE 2016/679


CASE E STRUTTURE IN LEGNO

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Le strutture e gli edifici in legno Subissati si distinguono per i numerosi fattori d’eccellenza che caratterizzano l’azienda e la sua organizzazione: abilità artigianale, alta tecnologia, squadra qualificata di tecnici e professionisti, controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza e affiancamento sul territorio prima, durante e dopo la costruzione. I risultati di anni di esperienza, ricerca e innovazione sono sintetizzati all’interno di un importante spazio espositivo adiacente allo stabilimento produttivo. Uno showroom ideato per consentire a tecnici e clienti di vedere, toccare e capire i numerosi vantaggi di un’abitazione che rispetta i canoni della bioedilizia e scegliere in modo consapevole le soluzioni tecniche e architettoniche più adeguate alle proprie esigenze.


Azimut

Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XLII - N. 3/2018

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione Presscom Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Andrea Barocci, Antonio Piciocchi, Alessandro Arcuri, Maurizio Savoncelli, Giorgio De Rosa, Letizia Copparoni, Stefano Stimilli. CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT Foto di copertina Sergio Cremonesi PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT Presscom - Piazzale Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it

Sommario

2 Editoriale 3 Istituzioni Intervista al Sindaco di Morro d'Alba, Enrico Ciarimboli

6 Edilizia

Il SISMABONUS e la CLASSIFICAZIONE SISMICA degli edifici esistenti

9 Edilizia

La digitalizzazione per rendere più semplice l'utilizzo di Ecobonus e Sismabonus: una grande occasione per la riqualificazione del nostro territorio

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Linee strategiche di mandato 2013-2018

Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Subissati................................ 2 di Cop. Geomax.................................. pag.5 Namirial................................. pag.32

13 Normativa

Ecobonus per Riqualificazione Energetica: Normativa in vigore e Novità Legge di Bilan cio 2018

25 Collegio

Idee e prospettive per un futuro GEORIENTATO

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Privacy nel condominioi - D. Lgs. 196/2003 GDPR Regolamento Europeo UE 2016/679 SETTEMBRE 2018

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Azimut Editoriale Apriamo questo numero di Azimut con l'intervista ad Enrico Ciarimboli, sindaco di Morro d'Alba. Parliamo poi del Convegno Sismabonus che si è tenuto lo scorso 4 luglio ad Ancona, con gli interventi di Andrea Barocci e di Antonio Piciocchi e Alessandro Arcuri. Pubblichiamo poi l'introduzione del Presidente Maurizio Savoncelli al documento inviato a tutti i Geometri italiani. Di seguito l'articolo di Giorgio De Rosa sull'Ecobonus. Letizia Copparoni ci parla del progetto Georientiamoci e infine abbiamo il gradito esordio di Stefano Stimilli nella rubrica condominio. Buona lettura!

E' online il nuovo sito del Collegio

www.geometriancona.it

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Azimut

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Istituzioni

Morro d'Alba (AN)

Intervista al Sindaco di Morro d'Alba, Enrico Ciarimboli Davide Amicucci Iniziamo a conoscerci: qual è la sua occupazione, la data di elezione e la coalizione che l'ha eletta. Sono nato nel 1968 da una famiglia morrese da generazioni, Enrico Ciarimboli, Sindaco di Morro d'Alba sono sposato con Laura ed ho un figlio, Luca, di 18 anni, attualmente risiedo a Jesi. Diplomato con maturità scientifica, ho un centro elaborazione dati tramite cui fornisco servizi fiscali ed amministrativi alle famiglie; da alcuni anni mi occupo anche di relazioni industriali e sviluppo partnership tra aziende, soprattutto per fornire servizi alle PA. Cresciuto in parrocchia a Morro d’Alba, per decenni mi sono impegnato nell’associazionismo di promozione sociale, in particolare le Acli, dove ho ricoperto ruoli importanti a tutti i livelli, dal comunale al nazionale. Da cattolico democratico inizio il mio impegno politico nel 1997, costituendo, assieme ad altri amici, il PPI a Morro d’Alba. Nel 1998, dopo un’interessante esperienza di candidato al Consiglio provinciale, mi candido con successo alla carica di Sindaco di Morro d’Alba; ruolo che ricopro fino al 2003, ideando e realizzando, tra l’altro, l’Unione con i Comuni di Belvedere Ostrense e San Marcello.

Ho partecipato attivamente a tutto il percorso che ha portato alla costituzione del PD, a cui sono iscritto, ma senza ricoprire più nessun incarico. Sono stato eletto Sindaco lo scorso 11 giugno con una lista civica “Morro d’Alba Comune” assolutamente trasversale politicamente, nata sulla spinta del comitato per il no all’incorporazione di Morro d’Alba con Senigallia. Su quali interventi di natura urbanistica ed edile vuole concentrarsi la vostra amministrazione? Siamo stati eletti lo scorso giugno e nel nostro programma abbiamo puntato molto sulla promozione del territorio. A luglio il Consiglio Comunale ha avviato le procedure per l’ammissione nel Club dei Borghi più belli d’Italia e la valorizzazione del nostro centro storico, caratterizzato dalla cinta muraria con il camminamento di ronda coperto, noto come la “Scarpa”, unico in Europa, rende necessario un ripensamento dei diversi spazi aperti e piazze presenti. Dovremo inoltre perfezionale il nostro PPCS a cui andrà affiancata una revisione delle aree di trasformazione previste nel PRG, allo stato attuale difficilmente attuabili. Nel nostro programma abbiamo inoltre previsto la realizzazione di un ampliamento della nostra Casa di Riposo e della nuova Caserma dei Carabinieri. Come è strutturato il vostro ufficio comunale che si occupa di urbanistica ed edilizia? Morro d’Alba è un piccolo comune di meno di 2000 abitanti e quindi non può permettersi un ufficio strutturato. Attualmente abbiamo un istruttore tecnico-amministrativo a tempo pieno ed un responsabile di area SETTEMBRE 2018

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Istituzioni Morro d'Alba (AN)

che viene a scavalco da altro comune due giorni la settimana. Nel breve periodo vorremmo dotarci di un responsabile a tempo pieno. Nel lungo periodo vorremmo invece rilanciare il progetto di un ufficio tecnico unico in seno all’Unione dei Comuni, che abbiamo in essere da lunga data (la prima unione comunale della Provincia e la seconda nelle Marche) con i Comuni di San Marcello e Belvedere Ostrense. Come sono i rapporti con i professionisti del settore che operano nel vostro territorio comunale? I nostri rapporti sono ottimi Lo scorso luglio abbiamo organizzato un workshop, in una location suggestiva: una country house nelle campagne morresi. Si è trattato di un incontro interessante tra tecnici, professionisti ed amministratori nel corso del quale ci siamo confrontati a viso aperto e mente libera su idee, aspettative e problematiche di natura urbanistica per il nostro territorio in generale e il nostro borgo storico in particolare. L’incontro è stato molto istruttivo per gli amministratori ed assai apprezzato dai professionisti presenti. Avete subito danni dal terremoto del 2016 ad edifici pubblici e privati del vostro comune? Il terremoto del 2016 non ha causato crolli. Ha però lesionato il campanile della chiesa parrocchiale di San Gaudenzio, nel centro storico, rendendo inagibile per motivi di sicurezza la chiesa, la canonica e parte del camminamento della “Scarpa”. Dopo due anni lo scorso agosto sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del campanile, per cui entro l’anno dovrebbero essere risolti e superati tutti i disagi arrecati al centro storico. Inoltre risulta lesionato l’ingresso del cimitero comunale, peraltro senza vederne pregiudicata la stabilità. A quanto mi è dato sapere, nessuna struttura privata ha subito danni. Quali sono le principali criticità sul territorio comunale? Il nostro territorio paga lo scotto di anni di mancata manutenzione e cura del territorio, delle strutture di servizio e delle infrastrutture le cui cause sono molteplici. Abbiamo una casa di riposo trasferita provvisoriamente a Senigallia da due anni per lavori,

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una rete di pubblica illuminazione in varie parti non funzionante ed inefficiente, un’area cimiteriale in emergenza. Inoltre esiste a Morro d’Alba un cospicuo patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, a destinazione residenziale, produttiva o di servizio non utilizzato ed in progressivo degrado. Il territorio di Morro d'Alba è famoso per il vino Lacrima. Cosa volete fare per una ulteriore valorizzazione? Negli ultimi lustri le aziende vitivinicole hanno fatto un lavoro eccellente in termini di qualità del prodotto, di promozione e di sviluppo commerciale. Oggi dobbiamo sempre più costruire sinergie nella promozione contestuale del vino Lacrima di Morro d’Alba e del suo territorio. Stiamo lavorando per la realizzazione di una enoteca nel Piazza Tarsetti centro storico: vetrina per i produttori e per tutte le terre del Lacrima. In un’ottica di più ampio respiro siamo assolutamente convinti che solo un costante lavoro di ricerca ed innovazione possa garantire al nostro territorio un futuro di crescita e di sviluppo. Per questo abbiamo avviato un tavolo di confronto con i produttori, le organizzazioni di categoria e la Regione Marche allo scopo di favorire lo sviluppo di nuove filiere in grado di convertire le criticità della lavorazione agricola in opportunità per le aziende. Qual è il pensiero della vostra amministrazione sul tema delle unioni, delle fusioni e delle incorporazioni di comuni? La nostra esperienza amministrativa nasce proprio dalla forte opposizione alla decisione della precedente amministrazione, in accordo con l’allora minoranza, di procedere alla fusione per incorporazione con Senigallia. Allo stesso tempo io sono stato il promotore nel 2001 della costituzione dell’Unione dei Comuni di Morro d’Alba, San Marcello e Belvedere Ostrense, antesignana nelle Marche. Tutte le formule di interazione istituzionale tra enti locali possono essere valide, se realizzate per l’interesse delle comunità e dei cittadini e con la loro partecipazione consapevole. Attualmente siamo fortemente impegnati a rafforzare ed esaltare la consapevolezza identitaria del nostro borgo e contestualmente a dare il massimo valore aggiunto all’esperienza dell’Unione.


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INTERVENTI

Edilizia

ANDREA BAROCCI Andrea Barocci, libero professionista, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale (ingegneriadelleStrutture.it) che come componente di Organi Tecnici, Commissioni e Associazioni. Autore, Docente, Blogger.

Il SISMABONUS e la CLASSIFICAZIONE SISMICA degli edifici esistenti

Dal 1° marzo 2017 è possibile accedere al SISMABONUS tramite la classificazione del rischio sismico del proprio edificio; si tratta di un passaggio chiave per ridurre il grande deficit del nostro Stato nei confronti del terremoto. Le linee guida emanate permettono di “tradurre” in una classe di rischio la valutazione di sicurezza effettuata sull’edificio. Inoltre la Legge di bilancio 2018 concede agevolazioni particolari per la riqualificazione dei condomini: quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico, è possibile fruire di una detrazione fiscale che va dall’80 all’85% sull’importo delle opere, calcolati su un importo massimo di 136.000€ ogni unità immobiliare. È inoltre possibile, a discrezione del committente, cedere il corrispondente credito e pagare quindi la sola quota residua. È la prima volta che lo Stato impegna così tante risorse per migliorare il patrimonio edilizio; l’agevolazione rimarrà valida fino al 31 dicembre 2021 e sarà possibile portare a detrazione anche le spese tecniche dei professionisti. Il documento sulla CLASSIFICAZIONE Il 28 febbraio 2017 l’allora Ministro Delrio ha emanato, dopo non poca attesa, il Decreto che ha dato attuazione al cosiddetto SISMABONUS, previsto nella Legge di Bilancio 2017 e operativo dal 1° marzo. L'idea iniziale venne dal manifesto “Classificare la vulnerabilità sismica dei fabbricati – Come certificare la sicurezza e la sostenibilità del patrimonio immobiliare favorendo lo sviluppo economico” che l'Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana pubblicò nel maggio 2013. Dopo quattro anni dunque, il documento ha visto la

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luce e lo applica ormai da più di un anno e mezzo; definisce otto Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G. La determinazione

della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi, l’uno convenzionale e l’altro semplificato, quest’ultimo con un ambito applicativo limitato. Senza addentrarci negli aspetti tecnici, con i quali ogni professionista si troverà (o si è già trovato) a fare i conti, riporto alcune considerazioni generali. Il documento è un importante passo in avanti per i professionisti e per la società, un nuovo punto di partenza che è necessario affrontare in maniera trasversale, non solo tecnica. È sicuramente perfettibile, a partire dal titolo; viene infatti classificata esclusivamente la vulnerabilità e non il rischio1. 1

Il RISCHIO è formato dal prodotto tra pericolosità, esposizione e vulnerabilità. La pericolosità è insita nel luogo in cui l’edificio è realizzato, la vulnerabilità dipende da come l’edificio è realizzato; l’esposizione è invece la quantificazione sociale (pubblica e privata) patrimoniale ed economica di ciò che potrebbe essere danneggiato dalla scossa.


Azimut Inoltre in questi mesi di applicazione sono emerse alcune lacune e imprecisioni, ma nulla che non possa essere corretto e rettificato senza stravolgere il senso e il fine di questo importante provvedimento. Il documento era però necessario, perchè il nostro deficit nei confronti della riduzione del rischio sismico è aumentato talmente tanto che qualsiasi procedura che possa accendere l'attenzione su questo problema è vitale, nel senso letterale del termine. E’ la prima volta che lo Stato mette in campo così tante risorse per affrontare il problema della sicurezza degli edifici, ed è normale che all’inizio il provvedimento soffra di una certa inerzia e del “primo giro di pista”. E’ interessante a questo punto fare alcune considerazioni legate nello specifico al patrimonio edilizio italiano.

Come ben sanno i tecnici, nelle zone prossime all’epicentro è “lecito” che una costruzione si danneggi e le stesse NTC lo prevedono2; purtroppo però vi sono vaste aree a intensità sismica medio bassa (e nelle quali non vi sono morti o feriti) che sempre circondano le ridotte aree epicentrali dei terremoti violenti e che, tendenzialmente, sono quelle che pesano in maniera maggiore sulla conta dei danni. Il documento FEMA-E74 ha stimato che il 75% del costo di ricostruzione è riconducibile agli elementi non strutturali, e solo il 25% è attribuibile a questi ultimi. In sintesi, per livelli di danno strutturale assente o molto contenuto, i danni agli elementi non strutturali e agli impianti possono essere già significativi. A fronte di risorse limitate, può essere preferibile intervenire su molte costruzioni in modo limitato (ad È sempre bene precisare che questo aspetto vale anche per le costruzioni appena realizzate: quando un edificio si trova investito dall’azione sismica massima per il quale è stato progettato, si deve verificare lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) che prevede che l’edificio rimanga in piedi e salvi i suoi occupanti, ma si danneggi pesantemente in quanto deve dissipare energia. Il concetto è simile a quell’automobile che subisce un incidente e il telaio si deforma ma rimane integro. 2

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Edilizia esempio utilizzando interventi di rafforzamento locale per eliminare alcune gravi carenze strutturali e/o perseguendo con il miglioramento strutturale un livello di sicurezza antisismica pari al 60-80% del livello di sicurezza antisismica previsto dall’adeguamento), piuttosto che intervenire su poche costruzioni adeguandole a quanto previsto per le nuove costruzioni.

Ad esempio. Dopo gli ultimi eventi sismici che hanno colpito la nostra penisola si è formata la consapevolezza che gli edifici in c.a. hanno problemi con i tamponamenti e che questi ultimi3 vengono espulsi o si danneggiano pesantemente rendendo inagibile la costruzione, nonostante il telaio sia perfettamente integro; inserire qualche ritegno per evitare questo fenomeno (magari mentre si decide di installare un termocappotto) potrebbe rientrare tra gli interventi che fanno diminuire una classe, con una spesa modesta. Allo stesso modo applicare delle catene per evitare il ribaltamento di un fronte, magari sulla prospiciente viabilità pubblica che è stata individuata quale via di fuga nei piani comunali di Protezione Civile, permette con poche risorse economiche, e con il metodo semplificato, di ridurre la classe e quindi migliorare il comportamento dell’edificio. Per gli edifici artigianali i concetti sono i medesimi. Il ribaltamento dei tamponamenti potrebbe avere gravi conseguenze sull’interruzione della produzione, nonostante l’elemento in sé abbia un costo esiguo; un costo ancora più esiguo ce l’ha l’intervento per mettere in sicurezza i pannelli e gli elementi secondari, a fronte quindi di grandi benefici. I casi sopra riportati sono solo alcuni esempi. Come ben sappiamo il patrimonio edilizio italiano è estremamente variegato e ogni bravo professionista saprà valutare al meglio le possibilità; senza fermarsi ai Occorre precisare che fino ai primi anni 2000 tutti i tamponamenti risultavano scollegati dai telai in c.a. e realizzati molte volte a doppio paramento in laterizio con intercapedine vuota; in sostanza si trattava di elementi che rimanevano in piedi grazie all’equilibrio verticale ma altamente instabili a qualsiasi azione orizzontale.

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Edilizia

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soli calcoli, con una solida analisi costi-benefici sarà in grado di spiegare “numeri alla mano” al proprio committente i vantaggi di un intervento. Infine è bene non dimenticare che ogni intervento o classificazione devono essere la conseguenza di una valutazione di sicurezza eseguite ai sensi delle Normative Tecniche per le Costruzioni. Ciò significa che un fondamentale ruolo sarà nel professionista, esperto, attento, abituato a lavorare sugli edifici esistenti e a “sentirli”, capace a ipotizzarne il comportamento anche nei cinematismi locali; un bravo medico che sappia diagnosticare al paziente il futuro male, e gli fornisca le giuste cure per la guarigione.

Gli aspetti fiscali del SISMABONUS La Classificazione sismica è nata per rendere applicabili le detrazioni fiscali della legge di bilancio 2017, cosiddette SISMABONUS. La legge di bilancio 2017 (n 232 del 11 dicembre 2016), con le modifiche all’articolo 16, aveva preparato il terreno all’applicazione del SISMABONUS principalmente sui seguenti aspetti: - Ha dato una finestra più ampia per la detrazione d’imposta, estendendola al 31 dicembre 2021; la questione è fondamentale in quanto operare a livello strutturale su un edificio implica un iter progettuale, autorizzativo e di realizzazione che difficilmente può concludersi nell’arco di un anno. - Estende la possibilità del bonus fiscale anche alle zone sismiche 3; anche in questo caso il normatore è stato lungimirante, in quanto il patrimonio edi lizio italiano è a volte talmente carente in termini di sicurezza che anche in zone a medio-bassa pe ricolosità i danni provocati da un terremoto posso no essere rilevanti. - Estende l’applicabilità degli incentivi anche alle seconde case e agli insediamenti e produttivi. - Riduce da 10 a 5 anni il periodo nel quale “spalma re” il credito d’imposta - Inserisce nella detrazione d’imposta anche le spe se effettuate per la classificazione e verifica sismi ca degli immobili. - Consente la cessione del credito d’imposta oltre che alle imprese di costruzioni anche a soggetti terzi (purchè privati, e comunque non a istituti di credito). Da qui si inseriscono i due articoli principali per il SISMAbonus e la conseguente classificazione, di cui prima abbiamo parlato. - Qualora dalla realizzazione degli interventi deri vi una riduzione del rischio sismico che determi ni il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'interven to derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. - Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti

Quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che riguardino opere di miglioramento sismico e finiture connesse, possono essere soggette a detrazioni dal 70 all’85% calcolati su un importo massimo di 96.000€ ogni unità immobiliare. Si tratta di cifre molto importanti, soprattutto se si pensa alle realtà condominiali. La legge di bilancio 2018 (n 205 del 27 dicembre 2017) ha poi potenziato ulteriormente alcune detrazioni, specialmente sui condomini: - Estensione delle detrazioni anche agli Istituti au tonomi per le case popolari, comunque denominati (patrimonio ERP). - Agevolazioni particolari per interventi congiunti di riqualificazione energetica e miglioramento antisi smico. La Legge eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico. - Potenziamento delle detrazioni per interventi su parti comuni dei condomini, che salgono all’80% nel caso di riduzione di una classe di rischio si smico e all’85% nel caso che gli interventi deter minino il passaggio a due classi di rischio inferiori. - Parziale deducibilità delle spese assicurative contro il rischio sismico, di un importo pari al 19%, per assi curazioni aventi per oggetto il rischio di eventi cala mitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e per le spese sostenute dal 1 gennaio Livelli di rischio sismico 2018. ai sensi della L.R. 33/84, art. 10 e 11

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comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (purchè privati, e comunque non a istituti di credito).

A - Rischio sismico elevato B - Rischio sismico medio C - Rischio sismico basso


INTERVENTI

Azimut

ANTONIO PICIOCCHI Partner dello Studio Tributario e Societario del network Deloitte, con particolare esperienza nel settore della gestione dei crediti d’imposta attraverso la creazione di piattaforme elettroniche. Responsabile nazionale della Service Line IVA e Imposte Indirette, coordina un gruppo di circa 90 professionisti.

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Edilizia

La digitalizzazione per rendere più semplice l’utilizzo di Ecobonus e Sismabonus: una grande occasione per la riqualificazione del nostro territorio.

ALESSANDRO ARCURI Dottore Commercialista Senior presso la sede di Roma dello Studio Tributario e Societario Deloitte. Dal 2014 nella Service Line IVA e Imposte Indirette.

Il nostro Paese ha di recente confermato il forte impegno nel “sostenere la green economy, l’economia circolare, la ricerca, l’innovazione e la formazione per lo sviluppo del lavoro ecologico e per la rinascita della competitività del nostro sistema industriale, con l’obiettivo di ‘decarbonizzare’ e ‘defossilizzare’ produzione e finanza, promuovendo l'economia circolare”1 Pari impegno è confermato per la messa in sicurezza del nostro territorio2. I gravissimi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni hanno spinto a delineare una strategia di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese; un territorio fragile ed esposto a fenomeni naturali sempre più estremi e difficili da fronteggiare, per cui a causa di una mancata prevenzione abbiamo sostenuto, e stiamo tutt’ora sostenendo, un costo enorme. Basti pensare che a causa dei danni causati dagli eventi sismici dal 1944 al 2013 sono stati spesi

ogni anno 2,7 miliardi. Una cifra destinata a salire, in considerazione del fatto che la stima dei danni dei terremoti che hanno recentemente colpito il Centro Italia, arriva ad oltre 23 miliardi. Oltre a essere insicuro, il patrimonio immobiliare italiano - costituito da 12,2 milioni di edifici, dei quali, oltre il 70%, è stato costruito prima dell’emanazione delle norme antisismiche e sull’efficienza energetica - è in gran parte anche energivoro: l’edilizia da sola rappresenta il 36% dei consumi energetici totali del Paese. Al fine di perseguire entrambi gli obiettivi di messa in sicurezza statica e di efficientamento energetico degli edifici, è possibile utilizzare fino al 2021 gli incentivi c.d. sismabonus ed ecobonus, che, se sfruttati appieno, saranno in grado di generare benefici sociali ed economici per la collettività e per l’intero “sistema Paese”. In particolare, la messa in sicurezza degli immobili consentirà di ridurre considerevolmente il numero delle vittime e di salvaguardare il tessuto socio-economico delle zone colpite da eventi sismici; la riquaConvegno organizzato dall’ANEV e da Elettricità Futura “Le Rinnovabili al centro della transizione energetica. Cosa serve per realizzare gli obiettivi al 2030”. 2 Intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, concetti confermati nel corso dell’audizione del 1 agosto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti Commissione di Camera e Senato. 1

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Edilizia lificazione energetica consentirà di ottenere un notevole risparmio in bolletta, consentendo alle famiglie di utilizzare il denaro risparmiato ad altri consumi e un incremento del valore dell’immobile. Tali benefici sociali, si rifletteranno giocoforza anche a livello macroeconomico sull’intero Paese. In particolare, si avranno minori costi di ricostruzione a seguito di eventi sismici, un minore inquinamento, maggior benessere dei cittadini, minore spesa sanitaria, maggiore liquidità immessa nel sistema Paese derivante dall’aumento della capacità di spesa dei cittadini e la minore dipendenza del nostro Paese dall’importazione di energia che permetterà di impiegare le risorse in altri settori.

Da un punto di vista operativo, il sismabonus e l’ecobonus vengono riconosciuti dallo Stato sotto forma di crediti d’imposta detraibili in quote costanti (rispettivamente in 5 e 10 anni); vale la pena evidenziare che gli interventi di messa in sicurezza statica e riqualificazione energetica comporteranno la crescita del settore delle costruzioni e degli altri comparti economici. Pertanto la concessione di tali incentivi fiscali (che si tradurranno in minori versamenti di imposta nei successivi 5 o 10 anni) trova copertura nel maggior indotto in termini di occupazione, produzione e gettito (segnatamente in termini di IVA e imposte dirette). Per contribuire alla reale diffusione della riqualificazione antisismica ed energetica è stata prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta alle imprese che realizzano i lavori (limitando il sostenimento della spesa alla parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta3), prevedendo la possibilità di ricedere (una sola volta) i crediti acquistati a soggetti terzi collegati4.

Provvedimento 8 giugno del 2018 << 3.4 Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e semprechè il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta >>. 4 Per il concetto di collegamento si veda la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 e Circolare 17E del 23 luglio 2018. 5 Principi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubbli3

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Azimut Eppure, l’intero processo di cessione dei crediti, quale leva capace di incentivare gli interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico, contiene degli aspetti di complessità che di fatto per il momento ne hanno rallentato la reale applicazione e diffusione. Tale complessità tuttavia deriva da due ordini di esigenze: 1) assicurare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (previsti fino a 16 anni successivi al primo utilizzo dell’incentivo) sulla corposa documenta zione prevista. 2) la cessione dei crediti ecobonus e sismabonus - se da un lato è necessaria per la reale diffusione degli interventi che potranno così essere realiz zati anche dalle fasce della popolazione con minore disponibilità finanziaria - dall’altro tro va particolari limiti e regole, altrimenti ecobonus e sismabonus sarebbero qualificati come stru mento finanziario negoziabile, con conseguente impatto negativo nei conti di finanza pubblica5. In tale contesto Ance e Deloitte, hanno sviluppato una piattaforma informatica digitalizzando i processi con l’obiettivo di semplificare i (necessariamente complessi) meccanismi applicativi, al fine di contribuire alla reale diffusione degli interventi. In conclusione, la piattaforma digitale è finalizzata ad individuare una best practice per il settore, nel rispetto legale e fiscale delle disposizioni normative: l’obiettivo della collaborazione tra Ance e Deloitte è dunque quello di i) consentire la diffusione degli incentivi creando consapevolezza che attraverso soggetti qualificati ed esperti si può beneficiare di tali bonus fiscali in sicurezza e nel rispetto di tutte le regole tecniche; ii) risolvere il problema di liquidità dei condomini attraverso una piattaforma che possa più facilmente consentire – in un’ottica di semplificazione – alle imprese edili di accettare in pagamento i crediti di imposta per interventi antisismici e di risparmio energetico; iii) gestire in sicurezza la cessione dei crediti di imposta a soggetti terzi collegati; iv) tutelare i soggetti collegati interessati sia nella fase contrattuale sia nell’acquisto dei crediti d’imposta attraverso attività di due diligence.

ca che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta. A tal fine, le principali misure introdotte per contenere gli effetti distorsivi degli incentivi riguardano: la limitazione della cessione del credito d’imposta Ecobonus e Sismabonus a una sola cessione successiva a quella originaria; la sussistenza di un rapporto di collegamento tra i soggetti coinvolti (privato cedente, impresa e secondo cessionario); il divieto di cessione del credito a banche ed istituti finanziari.


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Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Linee strategiche di mandato 2013-2018 In vista dell'importante appuntamento del prossimo ottobre che vedrà il rinnovo del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, pubblichiamo l'introduzione del Presidente Savoncelli che apre il documento che è stato inviato a tutti i geometri italiani. Cari Colleghi, il mandato 2013-2018 è prossimo alla scadenza: il report che vi accingete a leggere ha la funzione di riepilogare le azioni avviate e tuttora in corso, una road map in continuo aggiornamento che illustra in maniera sintetica ed efficace le linee di azione del nostro operato. In questa narrazione trovano spazio gli ambiti ai quali il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha ritenuto opportuno riservare una “corsia preferenziale” - Istruzione scolastica e universitaria, Formazione professionale continua, Attività istituzionali, Lavoro, Governance, Comunicazione, Responsabilità sociale - unitamente ai risultati ottenuti, siano essi numeri e percentuali che disegnano grafici e linee di tendenza, o asset intangibili – primo fra tutti la reputazione – sempre più apprezzati e “misurati” dagli stakeholder. Di questo corpus informativo è possibile dare sia un’interpretazione lineare, mettendo in correlazione i singoli scenari di riferimento, le relative azioni strategiche e i risultati conseguiti, sia un’interpretazione trasversale, finalizzata a codificare il senso, la visione e le prospettive future dell’agire nel suo complesso. Vi è, infatti, un comune denominatore delle iniziative, dei progetti e delle idee maturate in seno al Consiglio Nazionale in questi cinque anni di lavoro intenso e straordinario, ed è la determinazione a restituire centralità alla figura del geometra nel confronto istituzionale e sul territorio, al fianco dei cittadini e nell’interlocuzione con la pubblica amministrazione. Un riposizionamento evidentemente non fine a se stesso, ma propedeutico alla creazione di nuove opportunità in un mercato del lavoro in continua evoluzione, sempre più competitivo e reduce da un decennio di profonda crisi economica. Interpretando con serietà e autentico spirito di servizio il ruolo di

“corpo intermedio” – un ruolo rivendicato, difeso e infine rilanciato anche grazie alla nomina del sottoscritto a Consigliere del CNEL in rappresentanza dei liberi professionisti – abbiamo contribuito ad assegnare concretezza all’equo compenso, una misura di giustizia che restituisce dignità ai professionisti, che tutela il lavoro degli iscritti agli albi che svolgono una libera professione intellettuale, che delinea un quadro giuridico capace di assegnare maggiori sicurezze ai giovani, economicamente più fragili e quindi più esposti al rischio mercimonio. E ancora: abbiamo lavorato in favore di un ampliamento delle tutele degli Autonomi sostenendo l’approvazione del Jobs Act; promosso l’accesso dei professionisti ai fondi strutturali europei; stimolato la riflessione pubblica sui benefici che potrebbero derivare dalla piena affermazione del principio di sussidiarietà. Soprattutto, ci siamo impegnati nella difesa degli interessi legittimi della Categoria promuovendo, all’interno della Rete delle Professioni Tecniche e segnatamente con i Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, una riflessione seria e non oltranzista sul tema delle competenze. Ci siamo dotati, in particolare, di una serie di strumenti scientifici che hanno consentito di essere più precisi rispetto al passato nel rendere evidente il perimetro degli ambiti di intervento (prova ne sia la consistente diminuzione del numero di contenziosi registrato negli ultimi anni), e di porre le basi per identificare con chiarezza le competenze specifiche del geometra, quelle che lo caratterizzano – e lo distinguono – dai profili limitrofi. Investire nelle competenze significa assicurare “il” futuro alla Categoria; renderle immediatamente riconoscibili e identificabili è il primo passo per valorizzarle anche da un punto di vista economico. Ciò appare tanto più strategico quanto più diventa evidente SETTEMBRE 2018

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l’impatto che avrà il digitale sul futuro dell’occupazione e sulle professioni: uno scenario non da “fine del lavoro” ma da “lavoro a complessità crescente”, che reca con sé la necessità di coltivare saperi diffusi e multidisciplinari; di stabilire correlazioni dirette tra abilità, conoscenze e competenze; di coniugare non solo “sapere” e “saper fare”, ma anche “sapere” e “saper pensare”. La sfida da raccogliere per essere competitivi in un mondo del lavoro che cambia è fin troppo chiara: comprendere la logica del digitale e integrarla con le competenze di base e specialistiche che sono proprie della professione di geometra. Lungo questa via, non esiste alternativa ad una riforma radicale del sistema educativo italiano che vada nella direzione di una rivalutazione dell’istruzione tecnica - scolastica e universitaria - e nella definizione di percorsi formativi realmente ispirati al paradigma life long learning, il cui obiettivo è “sincronizzare” (e non semplicemente allineare) tutte le esperienze di studio e lavoro che ogni persona compie nella vita. Questa sfida noi l’abbiamo raccolta: il progetto di riforma del percorso di accesso (oggi disegno di legge “Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali”), elaborata dal Consiglio Nazionale, fornisce una risposta concreta all’esigenza del Paese di allineare i tempi del sistema educativo a quelli del mondo del lavoro, grazie alla previsione di un titolo accademico abilitante. L’esito di questa sfida dipenderà da diversi fattori: dagli investimenti in istruzione, formazione e innovazione tecnologica che saremo disposti a mettere in campo nei prossimi anni; dal rilancio delle condizioni che hanno consentito, nel 2015, la ripresa dei redditi dei geometri professionisti e il progressivo

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consolidarsi del trend; dalla volontà di far coincidere – ancora e sempre meglio – il ruolo di rappresentanza con l’assunzione di responsabilità; dalla capacità di porsi obiettivi ambiziosi e non per questo irraggiungibili. Sarà necessario, soprattutto, dare continuità a quel lavoro di squadra che ha caratterizzato l’operato del Consiglio Nazionale durante il mandato 2013-2018: al Vice Presidente, al Segretario, ai Consiglieri, al personale e ai collaboratori vadano i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso, per le responsabilità assunte all’interno del “gruppo”, per l’umiltà con la quale tutti si sono posti al servizio degli Iscritti. Concludo con un appunto: la nostra professione non è destinata a sparire, tantomeno a barattare la sua sopravvivenza sui nuovi palcoscenici del lavoro con la propria storia e la propria identità. Il cambiamento innescato dalla rivoluzione digitale ha una forte connotazione culturale, oltre che di metodo e conoscenze, e per compiersi avrà bisogno di essere gestito prima di tutto sul territorio, da chi – come il geometra – è presente e radicato in maniera capillare. Per dialogare con il futuro, sarà indispensabile utilizzare il linguaggio della tradizione. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati


Azimut

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Normativa

Ecobonus per Riqualificazione Energetica: Normativa in vigore e Novità Legge di Bilancio 2018 Dott. Giorgio De Rosa La Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha prorogato la possibilità di usufruire della aliquota del 65% per gli interventi finalizzati all’ottenimento di risparmio energetico fino al 31 dicembre 2018. La percentuale di detrazione è però ridotta al 50% per alcuni degli interventi più comunemente realizzati. Regole per la detrazione Diversamente da quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è riconosciuta non solo per gli immobili per uso abitativo ma anche per gli immobili a destinazione commerciale o produttiva. La detrazione, quindi, interessa anche i soggetti Ires. Unica condizione per poter fruire della agevolazione è che gli immobili sui quali vengono effettuati i lavori siano immobili già dotati di impianti di riscaldamento. La legge di Bilancio per l’anno 2018 ha confermato tutte le condizioni necessarie per ottenere la detrazione. Primariamente, è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti, mentre non sono agevolabili le spese effettuate su immobili in corso di costruzione. La detrazione è pertanto esclusa se si acquista un immobile in costruzione e si chiede una modifica rispetto al capitolato originario, per installare, ad esempio, un impianto di riscaldamento a minor consumo energetico rispetto a quello originariamente previsto dal costruttore, o se si vogliono installare pannelli solari per l’acqua calda. Gli ampliamenti In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento di cubatura, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In questo ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento. L’agevolazione è invece riconosciuta se si effettua un lavoro di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con la stessa cubatura, anche se con sagoma diversa, poiché quest’ultimo intervento viene considerato a tutti gli effetti una ristrutturazione. Chi può usufruire della detrazione: Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); • le associazioni tra professionisti; • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolaSETTEMBRE 2018

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zione anche: • i titolari di un diritto reale sull’immobile; • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; • gli inquilini; • coloro che hanno l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione. Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

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esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Interventi e Spese Gli interventi per i quali spetta la detrazione sono tutti quelli in grado di aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici riducendo il consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento, vale a dire gli interventi di coibentazione. Viene agevolata anche l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione delle caldaie centralizzate con altre più efficienti, l’allaccio agli impianti di teleriscaldamento, l’installazione di schermature solari e gli impianti di automazione per la gestione a distanza del riscaldamento. Le norme che definiscono gli interventi sono contenute nei seguenti commi dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007 che ha introdotto la detrazione: • comma 344 – riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio; • comma 345 – miglioramento delle prestazioni ter miche dell’involucro dell’edificio; • comma 346 – installazione di pannelli solari; • comma 347 – sostituzione di impianti di climatizza zione invernale. Confermate le regole generali, con la Legge di Bilancio arriva invece la revisione delle aliquote di detra-


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Dott. Giorgio De Rosa zione per quattro specifiche voci di spesa: Dottore Commercialista - Revisore Legale • infissi; Via Cimarosa 36 – 61122 Pesaro (PU) • schermature solari; Tel. 0721 / 452364 – Fax 0721 / 417469 – E mail: giorgio@studioderosa.com

• caldaie a biomasse; • caldaie a condensazione di classe A senza termovalvole. Per caldaie a condensazione di classe inferiore non è più previsto alcun ecobonus. in vigore dal 2018. Di le seguito il riepilogo degli interventi agevolabili con le nuove aliquote di detrazione Di seguito il riepilogo degli interventi agevolabili con le nuove aliquote di detrazione in vigore dal 2018. Classificazione

Opere Agevolabili

%

Importo Agevolazione

Importo Spesa Massima

Interventi sull'intero edificio diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A.

65%

Euro 100.000,00

Euro 153.846,00

Interventi su strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti), a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

65%

Euro 60.000,00

Euro 92.307,69

Pannelli solari

Installazione di pannelli, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

65%

Euro 60.000,00

Euro 92.307,69

Sostituzione infissi

Scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente quella degli infissi (o del solo vetro), che rispettino i requisiti di trasmittanza previsti.

50%

Euro

Euro

60.000,00

120.000,00

Schermature solari

Schermature “tecniche” a protezione di una superficie vetrata applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente, applicabili, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti) e mobili.

50%

Euro

Euro

60.000,00

120.000,00

65%

Euro 30.000,00

Euro 46.153,85

50%

Euro 60.000,00

Euro 120.000,00

Riqualificazione globale

Interventi

sull’involucro

degli

edifici

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di esistenti con:

Impianti

di

climatizzazione

invernale

-

impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza impiantigeotermici a bassa entalpia; caldaie a condensazione di classe A con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII); impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d’aria calda a condensazione;

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di esistenti con: Stufe e caldaie invernale

-

caldaie a condensazione di classe A

caldaie a biomasse Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il Domotica

controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un

65%

funzionamento efficiente degli impianti.

I lavori agevolabili in riferimento all’intero edificio devono garantire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del Decreto Ministeriale 11 marzo 2008. In questo ambito l’Enea ha chiarito che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi, a titolo esemplificativo si ritengono agevolabili: • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione; • impianti di cogenerazione, • trigenerazione; • interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento. Gli interventi di coibentazione Per la coibentazione del tetto e delle altre strutture di copertura, le norme stabiliscono che l’intervento SETTEMBRE 2018

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Normativa

deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione). Inoltre si deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Alla fine dei lavori l’intervento deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010. Per questo nell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, devono essere indicati il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010. A queste condizioni sono agevolate anche specifiche opere accessorie quali nuove soglie, per i lavori sul lastrico, o nuovi davanzali per i lavori sulle facciate I pannelli solari Per quel che riguarda invece i pannelli solari per la produzione di acqua calda, occorre rispettare regole specifiche in relazione alla tipologia di impianto. In particolare: • i pannelli solari e i bollitori impiegati devono esse re garantiti per almeno cinque anni; • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; • i pannelli solari devono possedere una certificazio ne di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accredi tato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 rece pite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera; • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita

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in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti. In ogni caso i pannelli solari si intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente Le stufe a biomasse La lista di interventi agevolabili si è via via arricchita nel corso degli anni. Prevista quindi la detrazione, ridotta da quest’anno al 50%, anche in caso di realizzazione di impianti con caldaie a biomasse, ossia a pellet o cippato (scaglie di legno). Quindi non più solo sostituzione del vecchio impianto, ma anche installazione ex novo. Si deve però trattare effettivamente di un impianto, in quanto non è agevolato l’acquisto di una o più stufe, ma solo la realizzazione di un vero e proprio impianto di riscaldamento. Si deve prevedere, quindi, la distribuzione di calore a tutto l’alloggio, tramite radiatori, pannelli radianti o un sistema di tubi, utilizzando una sola caldaia. Inoltre la caldaia deve rispettare specifici requisiti in riferimento alla sue efficienza termica, ossia: • rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. 8/2011); • conformità alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012; • rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia ambientale; • conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle nor me UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato. Le caratteristiche in questione sono quelle previste dall’Enea al fine del riconoscimento dell’agevolazione per la sostituzione di caldaie esistenti con caldaie a biomasse. Questi stessi requisiti debbano essere rispettati


Azimut anche in caso di installazione di nuovi impianti. I requisiti relativi all’efficienza energetica degli impianti debbono essere certificati dai produttori. La detrazione per i microcogeneratori Con il 2018, poi, viene prevista la possibilità di ottenere l’ecobonus per tre nuove tipologie di impianti: • impianti ibridi costituiti da pompa di calore inte grata con caldaia a condensazione; • generatori d’aria calda a condensazione; • microcogeneratori.

Le prime due tipologie di impianti sono sostanzialmente una evoluzione delle caldaie a condensazione e possono essere installate anche nei singoli appartamenti per riscaldamento e raffreddamento. I microcogeneratori, invece, sono apparecchi che svolgono contemporaneamente due funzioni: • integrano o sostituiscono le caldaie per il riscalda mento; • producono energia elettrica. Gli impianti possono essere alimentati a gas o a biomasse. La configurazione più comune è quella dell’abbinamento tra un motore a combustione interna alimentato a gas, la cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica, e un sistema di recupero del calore di scarto per la produzione di energia termica, permettendo quindi, rispetto alla produzione separata, un risparmio di energia primaria e di emissioni di CO2 tali da essere classificati come impianti altamente efficienti. Si tratta generalmente di impianti non destinati a immobili privati ma a condomini, alberghi, piscine e palestre, aziende agricole. Per questi impianti è previsto un ammontare massimo della detrazione fissato in Euro 100.000,00=. Per poter beneficiare dell’agevolazione inoltre deve essere certificato a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. Il decreto in questione definisce il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione, i valori usati per calcolare il rendimento della

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Normativa cogenerazione e il risparmio di energia primaria, la definizione di cogenerazione ad alto rendimento, il calcolo del risparmio di energia primaria. Le schermature solari

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta anche per l’installazione di schermature solari, che sono detraibili, con aliquota da quest’anno ridotta al 50%, se rispettano specifiche caratteristiche. Si deve trattare, infatti, di prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento. Debbono quindi riportare una delle seguenti classificazioni: • UNI EN 13561: Tende esterne aventi requisiti pre stazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE); • UNI EN 13659: Chiusure oscuranti aventi requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligato rietà della marcatura CE); • UNI EN 14501: Benessere termico e visivo certifica to per caratteristiche prestazioni e classificazione; • UNI EN 13363.01: Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della tra smittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato; • UNI EN 13363.02: Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della tra smittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato. Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile. Si tratta quindi sostanzialmente di prodotti che favoriscono il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori. Le tipologie disponibili in dettaglio sono: • tende da sole a telo avvolgibile; • tende a rullo; • tende a lamelle orientabili; • frangisole. Fanno parte della stessa categoria anche le coperSETTEMBRE 2018

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Normativa

ture tessili per gazebo. In concreto, come chiarito dall’Enea, per essere ammesse all’agevolazione le schermature: • devono essere a protezione di una superficie ve trata; • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; • possono essere in combinazioni con vetrate o auto nome (aggettanti); • devono essere mobili; • devono essere schermature “tecniche”; • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ; • per le schermature non in combinazione con vetra te, vengono escluse quelle con orientamento verso Nord. Per la detrazione è necessario inviare all’Enea le schede tecniche. I dispositivi per il controllo a distanza Confermata senza alcuna riduzione di aliquota la detrazione fiscale del 65% per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione. L’agevolazione riguarda acquisto e posa in opera. Perché la detrazione sia ammessa, però, i dispositivi devono rispettare le specifiche caratteristiche imposte dalla legge, ossia: • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e

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la temperatura di regolazione degli impianti; • consentire l’accensione, lo spegnimento e la pro grammazione settimanale degli impianti da remo to. Come chiarito dall’Enea, per essere detraibile l’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale. Sono ammesse anche la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici. Non possono invece usufruire dell’ecobonus per la domotica l’acquisto di dispositivi per interagire da remoto, come ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer. Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia indipendentemente sia in abbinamento con gli interventi di riqualificazione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti che regolano gli incentivi per la riqualificazione energetica. Per usufruire dell’agevolazione occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che at-


Azimut testi il rispetto dei medesimi requisiti. Occorre poi inviare all’Enea l’allegato E in caso di installazione connessa o non connessa con la sostituzione del generatore di calore, oppure l’allegato F in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Agevolati anche i pannelli per produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica La possibilità di ottenere l’agevolazione è riconosciuta non solo ai pannelli solari per la produzione di acqua calda ma anche ai pannelli che consentono la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica. La quota di spesa detraibile va però individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto. In ogni caso la detrazione d’imposta per risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali quando queste sono richieste per gli stessi interventi, o nel caso in cui siano previsti contributi pubblici. Le altre spese ammesse all’agevolazione L’ecobonus non riguarda solo l’intervento di risparmio energetico in sé per sé, ma anche tutte le opere collegate e necessarie per la realizzazione dell’intervento stesso, anche se non si tratta di opere edili. In dettaglio rientrano tra le voci tutte quelle espressamente elencate nei decreti attuativi delle norme, ossia: 1) per le spese relative a interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica: • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strut ture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • demolizione e ricostruzione dell’elemento costrut tivo;

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Normativa 2) per gli interventi sulla climatizzazione invernale: • smontaggio dell’impianto di climatizzazione inver nale esistente, parziale o totale; • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchia ture termiche, meccaniche, elettriche ed elettro niche; • opere idrauliche e murarie necessarie; • interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emis sione. 3) per gli interventi per il solare termico: • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiatu re necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; • opere idrauliche e murarie necessarie; • interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. La detrazione è ammessa anche per le altre spese necessarie per poter avviare e completare i lavori anche se effettuate da ditte diverse rispetto all’impresa che si occupa di installare i nuovi impianti. Si tratta ad esempio di: • istallazione dei sistemi di sicurezza per i lavori sul tetto (“linea vita”); • trasporto dei materiali in discarica; • smaltimento degli impianti da sostituire. Per la detrazione è sufficiente dimostrare il collegamento funzionale con l’intervento principale. Infine oltre alle spese per la materiale esecuzione dei lavori, sono detraibili tutte le prestazioni professionali e le eventuali spese amministrative necessarie per ottenere l’agevolazione. Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di Euro 100.000,00= e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio, tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno SETTEMBRE 2018

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Normativa diritto al beneficio. Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di Euro 60.000,00=, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di Euro 30.000,00=, sarà possibile usufruire della detrazione massima di Euro 90.000,00=. Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento. Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

Certificazione necessaria Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti: • l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tec nici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere ca rattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sosti tuito da una certificazione dei produttori, per

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Azimut esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con po tenza inferiore a 100 Kw; • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’effi cienza energetica propri dell’edificio. Tale certifi cazione è prodotta dopo l’esecuzione degli inter venti. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. • la scheda informativa relativa agli interven ti realizzati, redatta secondo lo schema riporta to nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di fine stre comprensive di infissi in singole unità immo biliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specifican do l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze


Azimut

ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. Per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal Dl n. 70 del 13 maggio 2011. Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: • copia dell’attestato di certificazione o di qualifica zione energetica (allegato A del decreto); • la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusiva-

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Normativa

mente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. Abolizione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate Con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta. Effettuazione dei pagamenti Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che: • i contribuenti non titolari di reddito di impresa de vono effettuare il pagamento delle spese sostenu te mediante bonifico bancario o postale; • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento me diante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita Iva o il codice fiscale del sog getto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di conSETTEMBRE 2018

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Normativa

segna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo. La ritenuta sui bonifici Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, gli istituti di credito e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Adempimenti per gli interventi in leasing Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010. In particolare, ha precisato che: • si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; • gli adempimenti documentali (per esempio, l’invio della scheda informativa all’Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione. Documenti da conservare Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: • il certificato di asseverazione redatto da un tecni-

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co abilitato; • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea; • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione de gli interventi; • per i contribuenti non titolari di reddito d’impre sa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La cessione dell’ecobonus La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) ha previsto che la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici potrà essere effettuata anche per i lavori sui singoli immobili, e non solamente per i lavori effettuati su parti comuni condominali. Cessione credito da Ecobonus lavori condominiali Per i lavori condominiali si conferma la possibilità di cessione dell’Ecobonus prevista fin dal 2016. La norma, che inizialmente consentiva di cedere il credito solo alla ditta esecutrice dei lavori, è stata poi rivista e ampliata con la possibilità di cessione anche ad altri soggetti privati, persone fisiche, professionisti o lavoratori autonomi, imprese, società ed enti. Il cessionario può a sua volte cedere il credito. Inoltre i contribuenti che si trovano nella no-tax area


Azimut

(contribuenti che non pagano IRPEF perché hanno redditi lordi da lavoro o da pensione entro gli 8.000 euro l’anno, o percepiscono redditi da lavoro autonomo entro i 4.800 euro) possono cedere il bonus anche agli istituti di credito (Provvedimenti Direttore Agenzia Entrate 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017); Cessione del credito da Ecobonus sui singoli immobili A partire dal 2018 la Legge di Bilancio estende la possibilità di cessione dell’Ecobonus a tutti i lavori di risparmio energetico, compresi quelli sulle singole abitazioni, confermando le regole e le modalità già previste. Una norma questa di particolare interesse anche a livello familiare con la possibilità, ad esempio, di usufruire del credito in caso di lavori effettuati su immobili di proprietà di familiari non conviventi, nel caso in cui questi ultimi non abbiano capienza nell’IRPEF. L’ecobonus in condominio Novità anche per gli interventi in ambito condominiale. Per i lavori volti al risparmio energetico che riguardano l’intero edificio, infatti, è prevista la possibilità di accedere ad una detrazione con aliquota all’85% in caso di lavori che riguardino contemporaneamente consolidamento e risparmio energetico. Confermate inoltre le aliquota maggiorate per i soli interventi di risparmio energetico e la possibilità di

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Normativa

cedere l’ecobonus. Le spese agevolate al 65% Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l’aliquota al 65 per cento è confermata fino al 31 dicembre 2021. Le nuove aliquote maggiorate In aggiunta agli interventi agevolati al 65%, sono previste due nuove tipologie di lavori che consentono di avere aliquote di detrazione più elevate. Si tratta di: • interventi che interessino l’involucro dell’edificio un’incidenza superiore al 25% della superficie di sperdente lorda dell’edificio stesso; • interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Mini stro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. In quest’ultimo caso, in sostanza, si deve trattare della qualità media certificata dall’Ape, ossia dall’attestato di prestazione energetica. Le aliquote di agevolazioni riconosciute per queste due specifiche tipologie di lavori sono fissate rispettivamente al 70% e al 75% e anche in questo caso le agevolazioni sono in vigore fino al 2021. Le tipologie di lavori per le quali si ha diritto al bonus maggiorato se effettuate insieme agli interventi di consolidamento consentono di ottenere la detraSETTEMBRE 2018

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zione dell’85% e la possibilità di detrarre la spesa nell’arco di 10 e non più di cinque anni. Controlli a campione Queste nuove detrazioni più elevate sono accompagnate da maggiori controlli sui risultati di risparmio energetico conseguiti. Esclusivamente per accertare il raggiungimento dei livelli di risparmio che danno diritto al bonus maggiorato, infatti, è prevista la possibilità di una verifica diretta da parte dell’Enea che dovrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità degli attestati di prestazione energetica che certificheranno il raggiungimento degli standard richiesti per usufruire delle nuove aliquote. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista. Per queste due tipologie di interventi inoltre le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese pari a 40.000 euro per appartamento. La cessione dell’ecobonus in condominio Anche in caso di lavori condominiali è prevista la possibilità di cedere l’ecobonus. Operativamente in questo caso si dovrà solo comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 diDott. Giorgio De Rosa Dottore Commercialista - Revisore Legale cembre, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione Via Cimarosa 36 – 61122 Pesaro (PU) e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati Tel. 0721 / 452364 – Fax 0721 / 417469 – E mail: giorgio@studioderosa.com all’Agenzia delle entrate. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace. I proprietari appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che non hanno nominato l’amministratore e non hanno richiesto il codice fiscale del condominio, possono cedere il credito incaricando un condomino di condominio. effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

Di seguito il riepilogo delle caratteristiche delle detrazioni per gli interventi condominiali.

Di seguito il riepilogo delle caratteristiche delle detrazioni per gli interventi condominiali

Classificazione

Opere agevolabili

Percentuale

Ammontare massimo della detrazione o della

detraibile

spesa ammessa alla detrazione

Interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione Riqualificazione energetica

energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori

65%

Detrazione di 100.000 euro suddivisa tra tutti i condomini

definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. Interventi che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro

75%

dello sviluppo economico 26 giugno 2015

Spesa massima di 40.000 euro moltiplicato per il numero di immobili che compongono il condominio

Interventi sulle strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento Interventi sull’involucro degli edifici

65%

Detrazione massima di 60.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio

termico di componenti vetrati esistenti. Interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio

70%

Spesa massima di 40.000 euro moltiplicato per il numero di immobili che compongono il condominio

medesimo Installazione di pannelli solari, bollitori, accessori e componenti Pannelli solari

elettrici ed elettronici utilizzati per

65%

la produzione di acqua calda ad uso domestico.

Detrazione massima di 60.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

-

impianti dotati di caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

65%

Detrazione massima di 30.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio

impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza; impianti geotermici a bassa entalpia.

Ssostituzione

di

impianti

di

riscaldamento

esistenti

con

microcogeneratori in grado di condurre a un risparmio di energia Microcogeneratori

primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella

65%

Detrazione di 100.000 euro suddivisa tra tutti i condomini

Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20% Interventi di risparmio

interventi effettuati congiuntamente sulle parti comuni che

energetico e riduzione

riducono il rischio sismico di una classe

del rischio sismico

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In caso di riduzione di due classi

80% 85%

Spesa massima di 136.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio


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Collegio

Convegno Referenti Georientamoci

Idee e prospettive per un futuro GEORIENTATO Investire sull’orientamento per guardare al domani Geom. Letizia Copparoni L’orientamento in entrata e in uscita, ossia rivolto alle ragazze e ai ragazzi frequentanti il secondo e il terzo anno della Secondaria di Primo Grado e a coloro che sono approdati per il primo anno nella Secondaria di Secondo Grado, è un’attività irrinunciabile e imprescindibile se si prende la decisione di investire con misure concrete e prolifiche nel futuro della Nostra categoria professionale. Non solo perché le studentesse e gli studenti, avendo l’opportunità di inte-

Classe 2B Scuola G. Marconi Istituto comprensivo Le Grazie Tavernelle consegna del diploma

ragire con professionisti del settore che con passione e spirito d’iniziativa si rendono disponibili a rispondere a qualsiasi richiesta o chiarimento, possono già pregustare quella realtà con cui, eventualmente e auspicabilmente, dovranno confrontarsi un domani, ma anche perché essi possono prendere parte attivamente a progetti e iniziative operanti proprio con l’intento di rendere chiaro alle lavoratrici e ai lavoratori di domani che cosa significa essere un Geometra. Tra queste attività spicca per numero di adesioni e per entusiasmo suscitato il percorso Georientia-

moci, promosso dalla Fondazione Geometri Italiani. La progettualità dell’iniziativa mira a innescare un’azione di responsabilità sociale volta a offrire un contributo per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realtà particolarmente preoccupante nelle Secondarie di Secondo Grado, mettendo a disposizione di studenti, famiglie e docenti strumenti utili a formulare una scelta più consapevole sul futuro percorso di studi. Il test di orientamento previsto da Georientiamoci è gratuito, fruibile online e costantemente aggiornato: coinvolge ogni anno più di 300.000 ragazzi di oltre 3500 scuole, rivelandosi continuamente uno strumento di grandissima efficacia nel guidare gli studenti alla ricerca delle proprie capacità. Come si può leggere sul sito web www.georientiamoci.cng.it, il progetto consente al ragazzo di integrare la propria ipotesi di scelta con una valutazione oggettiva fatta su base scientifica, grazie alla elaborazione svolta da un gruppo di psicologi che operano nel mondo della scuola, sociologi e pedagogisti qualificati, esperti nell'analisi di abilità e attitudini, che hanno elaborato domande e prove pratiche da svolgere online, capaci di esplorare a fondo le inclinazioni e propensioni dei ragazzi. Giunto dopo un rigoroso iter di elaborazione e valutazione, il Test è un utile elemento di sostegno sia per gli adolescenti e le loro famiglie, per arrivare a maturare una scelta ponderata, sia per i docenti, per promuovere sessioni in classe dedicate alla valorizzazione delle qualità personali degli alunni. Per questa ragione, si suggerisce l’affiancamento con il genitore o il docente. In qualità di Referente del progetto Georientiamoci per il Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona, di cui faccio parte, mi preme sottolineare che il nostro Collegio ha provveduto, sin dal 2011, prima che SETTEMBRE 2018

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Collegio

Disegnare...

Convegno Referenti Georientiamoci Relazione fine attività Geom. Copparoni Letizia

tale progetto apparisse sul piano nazionale, a istituire una commissione dal nome Istruzione nell’ambito della quale è entrata a far parte l’iniziativa Georientiamoci. La commissione, presieduta da Diego Sbaffi, annovera, tra i Rappresentanti del Consiglio Direttivo, Simona Domizioli, Simone Meriggiola, Alberto Pandolfi e Marco Pandolfi. Tra i componenti risultano invece, oltre alla sottoscritta, Alessandro Bernacchia, Giancarlo di Iulio, Giorgio Genangeli, Giacomo Pasquinelli, William Tantucci e Margherita Totori. Da ben sette anni quindi noi del Collegio di Ancona

Classe 2E Scuola G. Marconi Istituto comprensivo Le Grazie Tavernelle Geom. Copparoni Letizia e Geom. Di Renzo Andrea

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Collegio

Misurare...

ci impegniamo in prima fila con vari piani di progetto per portare la nostra esperienza scolastica prima e lavorativa dopo presso le ragazze e i ragazzi del nostro territorio, con l’auspicio che un domani

Elaborare...

potremo averli come nostri colleghi. L’attività di orientamento che personalmente svolgo si concentra perlopiù sulle classi seconde e terze della Secondaria di Primo Grado. Per questo motivo ho accolto con vivo entusiasmo sia i corsi di formazione per il Georientiamoci promossi dalla Fondazione Geometri Italiani, cui ho preso parte nel gennaio 2018, sia l’istituzione del Laboratorio BaM, che ci ha regalato e continua a regalarci grandi soddisfazioni. Ideato come un laboratorio didattico innovativo, il BaM

– acronimo per Building and Modeling – si basa su una web app che propone agli studenti delle classi seconde medie la progettazione in 3D della propria classe. I ragazzi hanno a disposizione una library con gli elementi che concorrono a definire un grado di sostenibilità dell’idea progettuale. Le loro scelte determineranno, nella fase finale del progetto, una classificazione degli elaborati, finalizzata soprattutto alla sensibilizzazione dei giovani alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e all’efficienza energetica. In questi ultimi anni mi sono recata, insieme ad alcuni componenti della commissione ed altri iscritti che volontariamente si sono prestati, presso gli istituti scolastici della Provincia per sottoporre agli occhi attenti dei ragazzi questa proposta progettuale. Lavorando con le classi seconde ho potuto saggiare direttamente l’efficacia del Laboratorio BaM soprattutto in merito al raggiungimento di tre obiettivi che reputo fondamentali: il miglioramento delle competenze digitali dei ragazzi, un primo orientamento al mondo del lavoro, l’approfondimento dei principi che determinano la sostenibilità ambientale. Inserita pienamente nelle linee generali della Pianificazione dell’Offerta Formativa delle scuole secondarie di primo grado, l’iniziativa offre un modo di lavorare innovativo che mira tra l’altro a introdurre, sin d’ora, le ragazze e i ragazzi al modello dell’economia circolare esemplificato dalle 3 R (Riduci, Riusa, Ricicla). Inoltre, il concept del laboratorio didattico vuole avviare i ragazzi all’uso di una versione personalizzata del ben più complesso e diffuso SETTEMBRE 2018

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Collegio

Progettare...

BIM (Building Information Modeling), il sistema digitale destinato a rivoluzionare il settore dell'edilizia, donde deriva la ragione che ha portato a denominare BaM il laboratorio. Per tutte queste ragioni, dunque, credo fortemente in questa serie di iniziative, a partire dal Georientia-

Scegliere...

moci fino al Laboratorio BaM. Ci credo perché sono misure concrete e proficue. Ci credo perché mirano a portare la nostra esperienza di lavoro tra le studentesse e gli studenti. Ci credo perché investire sui giovani è l’unica prospettiva da cui si può scorgere il domani.

Scuola G. Marconi Istituto comprensivo Le Grazie Tavernelle. Geom. Copparoni Letizia, Geom. Bocchini Simona, Geom. Rango Elisabetta.

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Condominio

Privacy nel condominio –D. Lgs. 196/2003 GDPR Regolamento Europeo UE 2016/679 Geom. Stefano Stimilli Nel mondo del condominio ormai da diversi anni il legislatore ha posto particolare attenzione al trattamento dei dati personali, tuttavia sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016 la normativa ha trovato una applicazione pratica abbastanza sporadica che ha prodotto limitate attività giudiziarie nell'ambito del condominio. La normativa italiana in materia di protezione dei dati personali è il D.lgs n. 196/2003 che è la norma che racchiude in un unico codice tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali e che ha come scopo di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell'avente diritto o in modo da recargli pregiudizio. Il Garante della privacy nel 2006 ha sancito alcuni principi nell'ambito delle amministrazioni di condomini: TRATTAMENTO a) trattamento – qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in banca dati. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO il responsabile del trattamento dei dati è la persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo a cui il titolare affida, anche all'esterno, compiti di gestione

e controllo del trattamento dei dati. La designazione del responsabile è facoltativa. In ambito condominiale tale figura può essere individuata nell'amministratore. DATI PERSONALI Dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Nel condominio tali dati sono ad esempio: nome, cognome, indirizzo, quote millesimali L'amministratore può trattare le informazioni pertinenti ma non eccedenti per le finalità di gestione del condominio. L'amministratore non può trattare dati che non siano correlati ad attività di gestione (ad esempio: (vicino ai nomi non possono essere riportate annotazioni tipo: separato, single, moroso...). L'amministratore può utilizzare numeri di telefono fisso, cellulare, indirizzi di posta elettronica se già presenti in elenchi pubblici o se l'interessato ha fornito il proprio consenso. DATI SENSIBILI i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il trattamento di tali dati è consentito esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio ad esempio: delibere SETTEMBRE 2018

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Condominio per abbattimento barriere architettoniche, dati sanitari per usi assicurativi derivati da danni nelle parti condominiali. DATI GIUDIZIARI I dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti o qualità di imputato o di indagato (art. 60-61 c.p.p.). ADEMPIMENTI 1) NOTIFICAZIONE non è necessaria per amministratori di condominio – provv. Garante 31/3/2004) 2) NOMINA RESPONSABILE/I la nomina è facoltativa 3) DESIGNAZIONE INCARICATO/I nell'ambito dello studio di amministrazioni di con domini la designazione degli incaricati del tratta mento viene fatta con lettera incarico in forma scritta art. 30. 4) INFORMATIVA il condominio è tenuto a fornire informativa – è un atto con cui il titolare del trattamento identi fica se stesso e la propria attività rendendo noti agli interessati le caratteristiche del trattamento e i diritti riconosciuti dalla legge 5) CONSENSO DEGLI INTERESSATI il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, mentre il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è mani festato solo col consenso scritto.

6) MISURE DI SICUREZZA Sono le attività che riguardano la custodia e il controllo dei dati in modo da ridurre al mini mo, mediante l'adozione di idonee e preven tive misure di sicurezza, i rischi di distruzio ne o perdita, anche accidentale, dei dati stes si, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. L'amministratore è tenuto ad adotta re le misure MINIME (autenticazione infor matica, credenziali di accesso, protezione de gli strumenti elettronici da accessi abusivi, cu-

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Azimut stodia di copie sicurezza e ripristino dati back-up. Il livello minimo senza strumenti elettroni ci consiste nell'aggiornare periodicamente i singoli incarichi, procedure di custodia atti, documenti e faldoni, contenente dati personali. 7) DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA (DPS) Abrogato dal dal D.L. 5/2012 converti to dalla l. 35/2012L’art. 6 comma 2 lettera a 8) NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA Esentate le realtà ove di svolgono esclusivamen te trattamenti per fini amministrativi e contabili NUOVA DISCIPLINA - Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR ( general data protection regulaton) applicabile dal 25/05/2018 La nuova disciplina ha per oggetto e finalità: - la tutela delle persona riguardo il trat tamento dei dati e la loro circolazione - Pieno controllo dei loro dati personali da parte dei cittadini dell’UE uniformando le differenti leggi nazionali - Diritti degli interessati Per quanto attiene alle figure soggettive, non vi sono sostanziali variazioni rispetto al D.Lgs 1296/93, tuttavia viene Introdotta la figura del Re sponsabile della protezione dati o DPO (Data Protection Officer) per la quale il Garante stabilisce procedure stringenti per la nomina di tale soggetto il cui atto di nomi na si identifica con un contratto con il qua le il responsabile fornisce garanzie sufficienti: la natura, durata e finalità del trattamento, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misu re tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e in generale delle disposizioni contenute nel regola mento. Nel condominio: cosa cambia? Il TITOLARE del trattamento dei dati rimane il condominio che non avendo una struttura propria demanda all’amministratore quale professionista esterno i trattamenti. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Essendo il condominio ente di gestione è OBBLIGATO a nominare IN FORMA SCRITTA l'amministratore come responsabile del trattamento. In via generale con tale regolamento europeo vengono ampliati i compiti del titolare e responsabile del trattamento in modo da valutare preventivamente i rischi e mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate. Informativa – contenuto - cosa cambia? Gli articoli 13 e 14 contengono un elenco tassativo che riguardano il contenuto dell’informativa facendo peraltro distinzione tra i dati raccolti presso l’interessato e i dati personali non ottenuti presso interessato. In ambedue le circostanze è necessario fornire al titolare del trattamento le seguenti informazioni:


Azimut a) Identità e contatto del titolare del trattamento; b) I dati del contatto del responsabile del trattamento; c) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la base giuridica del trattamento; d) Eventuali destinatari. Nel momento in cui i dati personali sono acquisiti dovranno essere comunicati all’interessato le seguenti informazioni: a) Periodo di conservazione dei dati; b) Diritto spettante all’interessato di chiedere al ti tolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o limita zione dell’utilizzo od opporsi al trattamento (o re revocare il consenso scritto); c) Diritto di porre reclamo ad autorità di controllo Nel caso di dati personali non raccolti diretta mente presso l’interessato (art. 14 del regolamen to), l’informativa deve essere fornita entro un ter mine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comuni cazione dei dati. Modalità dell’informativa Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice, le caratteristiche dell’informativa. Deve avere forma: concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile. Occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1). Misure di sicurezza Le misure di sicurezza devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell’art. 32 è una lista aperta e non esaustiva (“tra le altre, se del caso”). Denominatore comune è la modifica all’approccio: non più misure minime, ma misure tecniche e organizzative adeguate. Sanzioni Sono previste sanzioni significative che vanno dal 2% al 4% del fatturato dell’azienda (nell’ambito del condominio ci potrebbero essere ulteriori specifiche) a seconda del tipo di violazione tuttavia non sono previste sanzioni penali (viene lasciato allo stato membro il potere di decidere quali pene infliggere per le inadempienze)

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Condominio preventive di sicurezza; − Valutare adempimenti per ogni nuova attività re lativa al trattamento dei dati. ADEMPIMENTI PER L'AMMINISTRATORE − Trattare i dati nel rispetto del mandato e delle normative; − Adottare le misure di sicurezza nell'ambito del proprio studio; − Prestare assistenza al condominio, condomini, nel garantire il rispetto dei diritti degli interessati e nei rapporti con Autorità di controllo e Garante privacy; − Informare il titolare in caso di violazioni. Il Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2018 ha approvato il decreto di adeguamento al GDPR. La riforma della privacy entrerà in vigore in maniera graduale e per le imprese sarà garantito un periodo transitorio da controlli e ispezioni che dovrebbe durare 8 mesi.

CONCLUSIONI ADEMPIMENTI PER IL CONDOMINIO: − Predisporre informativa conforme al Regolamento Europeo; − Rispettare i contenuti del Regolamento; − Nominare in forma scritta i responsabili del trat tamento (amministratore, fornitori di servizi terzi che utilizzano dati personali, dipendenti, video sorveglianza); − Redigere la valutazione delle adeguate misure SETTEMBRE 2018

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