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IMPRESA E SVILUPPO

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sone, in forma indistinta, ripongono la propria fiducia versando somme di denaro, piccole o grandi, per supportare progetti, iniziative o start-up. «Attualmente – ricorda Lanciotti – si presenta come fenomeno internazionale su piattaforme informatiche in rapida diffusione anche in Italia. Il successo americano di questo fenomeno nell’ultimo anno ha portato difatti il crowdfunding alla ribalta, suscitando l’interesse di giornalisti e addetti ai lavori dei settori della nuova economia digitale e del mondo del fund raising, alla ricerca di nuovi strumenti in un’epoca di crisi. Sono tre le principali forme di crowdfunding. Il reward è un finanziamento di progetti di limitata entità, sottoforma di piccola donazione (in media venti euro per investitore) che non prevede ritorni finanziari,

ma piuttosto “emozionali” (riconoscimenti sociali, gadget e altro). Il lending è invece un finanziamento di progetti più cospicui in forma di prestito, ripagato o meno da interessi a seconda che si tratti rispettivamente della forma tradizionale o del social lending. L’equity, infine, è una forma più complessa e discussa di finanziamento in quanto coinvolge progetti di start-up di elevata dimensione e comporta per l’investitore l’ottenimento di quote di partecipazione e relativi ritorni finanziari legati alla gestione». A oggi in Italia si registrano ventuno piattaforme attive e altre due in fase di lancio. Da novembre ad aprile sono nate cinque nuove piattaforme. «Principalmente – precisa Abbate – le piattaforme italiane appartengono al modello reward-based e al modello donazioni. Solo una piattaforma può essere inserita in qualche modo nel modello equity-based e due nel modello Social Lending. I dati mostrano l’esistenza di un terreno fertile per lo sviluppo delle nuove forme di finanziamento descritte». MINIBOND

Un’altra forma opportunità da cogliere sono i minibond. La norma (Il decreto legge 22 giugno 2012) prevede che le Pmi non quotate possano emettere obbligazioni (minibond, appunto) superando i limiti legali previsti dalla precedente normativa. «Si parla, quindi, di una somma non eccedente il doppio del capitale sociale – spiega Laciotti –, e riserve, o Il decreto sviluppo mira a diversificare della sottoscrizione da investitori gli investimenti, massimizzare il rapporto professionali limitatamente alle obrendimento/rischio e limitare l’esposizione bligazioni destinate a essere quotate, al rischio bancario ovvero di obbligazioni partecipative. Dunque, le deroghe al limite prece-

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