Mazzocco, Prencipe, Casagrande, Dal Pozzolo
Le attuali normative in materia di appalto imporrebbero dei correttivi quantomeno al fine di dare maggior certezza interpretativa e applicativa
mitata al solo importo ancora dovuto dal committente all’appaltatore, la responsabilità ex D. Lgs. n. 276/03, esclusiva per l’imprenditore, è definita “senza tetto”, ovverosia è una responsabilità illimitata del committente per tutti i debiti dell’appaltatore verso il lavoratore, indipendentemente dalla sussistenza di un debito del committente verso l’appaltatore e ha solamente un limite temporale, ovverosia due anni dalla cessazione dell’appalto». Crede che la normativa sia esaustiva o dovrebbe essere rivista? R. P. «A nostro parere la norma di cui all’art. 1676 C.C. è equilibrata poiché limita il rischio economico del committente a quanto ancora dovuto all’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto. Sia la formulazione della predetta norma che di quella di cui all’art. 29 D.Lgs. n. 276/03, tuttavia, imporrebbe dei correttivi quantomeno al fine di dare maggior certezza interpretativa e applicativa. Infatti, in attualità si rinvengono sentenze che impongono al committente una responsabilità solidale addirittura per il pagamento del risarcimento dovuto a seguito di illegittimo licenziamento intervenuto in corso di esecuzione dell’appalto e altre che, all’opposto, impongono al lavoratore un improbabile onere di provare l’impegno lavorativo profuso per il singolo appalto. Il rischio, dunque, a seconda dell’interpretazione normativa del Tribunale, è quello o di imporre una responsabilità sostanzialmente illimitata, dal punto di vista qualitativo (oltre che
quantitativo, per quanto attiene l’art. 29) del committente, o di frustrare nella sostanza il diritto esercitato dal lavoratore». Come può il committente tutelarsi nel momento in cui stipula il contratto di appalto? ANDREA DAL POZZOLO«Può inserire previsioni contrattuali che consentano di evitare un’esposizione dell’azienda ai citati rischi o almeno di limitarla; in particolare, potrà, ad esempio, inserire nel contratto una clausola che preveda il pagamento dell’appaltatore solo dopo aver verificato, anche a mezzo di esibizione documentale, che questi abbia pagato retribuzioni e contributi ai propri dipendenti; imporre il divieto di subappalto, per limitare i soggetti verso i quali debba rispondere per responsabilità solidale; inserire nel contratto penali specifiche relative all’inadempimento del- VENETO 2011 • DOSSIER • 443