Consiglio di Fabbrica
dei lavoratori del Tecnomasio Italiano Brown Boveri - febbraio 1972
ACCORDO AZIENDALE 13 - 12 - 1971
Su:
1) Riorganizzazione aziendale
Trasferimenti
Straordinari
Turni
2) Miglioramenti economici
Premio di produzione
Aumento incentivo aziendale
3) Perequazione livelli retributivi
4) Permessi retribuiti per particolari motivi
5) Acconto retribuzione per malattia e infortunio
6) Mensa (ambiente - controllo)
7) Diritti sindacali
8) Commissione ambiente di lavoro
9) Problemi particolari per Vado Ligure
10) Tolleranza ritardi operai
Dopo l'accordo raggiunto il 13 dicembre 1971, in virtù della decisa e compatta lotta di tutti, operai ed impiegati, con notevole senso critico furono espressi vari giudizi e commenti dai lavoratori ponendo in risalto aspetti negativi e positivi dell'accordo stesso.
Nell'illustrare in questo giornale, in modo dettagliato, tutti i punti, riteniamo opportuno fare anche alcune considerazioni, cercando di Forre nella sua luce il valore politico e sindacale dell'accordo.
Di fronte ad indubbie difficoltà
oggettive ed alle conquiste delle lotte operaie, il processo di ristrutturazione tecnica ed organizzativa si è, anche nella nostra azienda, progressivamente accentuato sotto la spinta di una politica economica generale in cui il padronato cerca di far pagare il costo di questo tipo di sviluppo ai lavoratori, riducendo i livelli di occupazione, contenendo e comprimendo i salari e intensificando lo sfruttamento.
In presenza di questa realtà e ai pericoli che anche nella nostra fab-
brica potevano sorgere, la nostra risposta non poteva essere diversa da quella di accentrare la nostra azione rivendicativa sugli aspetti specifici della condizione di lavoro.
La particolare conformazione della nostra azienda, con unità produttive dislocate a Milano, Vittuone, Vado Ligure, era fonte di particorali preoccupazioni per i trasferimenti che era facile prevedere sarebbero stati imposti in relazione al tipo di ristrutturazione che veniva preannunciato e che ora è
CONTINUA IN 2.
DALLA PRIMA
decisamente in atto.
L'intesa raggiunta con l'azienda, in cui si prevede che ogni trasferimento all'interno di una unità produttiva verrà preventivamente comunicato alle rappresentanze sindacali, mentre quelli fra una unità aziendale e l'altra dovranno essere oggetto di esame preventivo con le rappresentanze sindacali stesse affinchè le condizioni dei lavoratori non siano aggravate, è un indubbio avanzamento verso la conquista di nuovi poteri di controllo da parte dei lavoratori e dei loro organismi sindacali.
La realizzazione effettiva della riduzione dell'orario sdtimanale avrebbe già fin da ora potuto essere terreno di scontro.
I tentativi padronali in generale e della nostra azienda in particolare, di rimettere in discussione le conquiste contrattuali in materia di riduzione dell'orario di lavoro, facendo ricorso al massiccio uso delle ore straordinarie, snaturando il senso della conquista e non tenendo in nessun conto le situazioni esterne, coi blocco quasi totale le assunzioni di nuovo personale ci ha indotto ad esigere dall'azienda una rigorosa applicazione delle norme contrattuali.
Oltre a ciò non ignoriamo che la politica padronale è sempre stata tesa a realizzare la massima utilizzazione degli impianti e che il pericolo di una generalizzazione del lavoro a turni, che avrebbe mortificato le esigenze individuali, familiari, sociali dei lavoratori, era molto evidente. Per cui l'imnegno strappato all'azienda anche di esaminare con le rapnresentanze sindacali aziendali l'estensione del lavoro a turni oltre a quello attuale. acquista particolare valore.
Se a questo si aggiunge l'istituzione di una commissione paritetica sull'ambiente e le condizioni di lavoro e la possibilità dei delegati di reparto non rappresentanti sindacali. di partecipare a trattative a tutti i livelli con l'azienda, vuoi dire che ci stiamo decisamente incamminando verso nuovi ohbiettivi, superando i tradizionali schemi della rivendicazione aziendale, affrontando con reali iniziative i problemi e le condizioni dei lavoratori rompendo quel cordone di autoritarismo con il quale il padronato, in generale, cingeva i lavoratori nella fabbrica.
L'Esecutivo del C. d. F.
TESTO INTEGRALE DELL' ACCORDO
Addì 13 dicembre 1971, in Milano tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona dell'Avv. Salvatore Arengi che rappresenta ed assiste la ditta TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI (T.I.B.B.) presente nelle persone dei Sigg.: Dr. Guido Cattaneo, Dr. Giuseppe Corbetta e Rag. Giuseppe Oldani e i Sindacati Provinciali dei Lavoratori:
FIOM - presente nelle persone dei Sigg. Giovanbattista Bodio e Piero Ricino
FIM - presente nelle persone dei Sigg.: Arturo Cremascoli e Amedeo Codazzi
UILM - presente nelle persone dei Sigg. Dario Livraghi, Giovanni Colombo e Amedeo Fiorentino e le Rappresentanze Sindacali Aziendali
è stato convenuto quanto segue:
1) Si conferma che la riorganizzazione aziendale non danneggerà la POSÍZiOn9 acquisita dai lavoratori.
a) Pcì trasferimenti da una unità aziendale all'altra, l'azienda esaminerà preventivamente con le R.A.S. il problema con salvaguardia della posizione acquisita dai singoli lavoratori. I trasferimenti all'interno di ciascuna unità produttiva verranno comunicati con un Preavviso di 10 giorni arali interessati. e per conoscenza alle R.A.S., e saranno anch'essi effettuati con la s—idetta salvaguardia.
bl A decorrere dal 1" gennaio 1972 l'azienda limiterà ai casi eccezionali la esecuzione del lavoro straordinario con rigorosa atonficazione delle norme contrattuali per ouanto concerne comunicazioni o contrattazione dello stesso.
c) L'azienda dichiara che si trova nella necessità di fare effettuare lavoro a turni in tutti i propri stabilimenti e, in particolare, presso lo stabilimento di Vittuone.
In caso di estensione dal lavoro a turni oltre quello attualmente in atto l'azienda esaminerà la situazione con le R.A.S., tenendo in considerazione particolari situazioni di disanio.
Per il lavoro a turni, in aggiunta al trattamento in atto, viene stabiilto:
— maggiorazione di L. 15 ora per
i turni avvicendati; intervallo di 30 minuti integralmente retribuito; orario settimanale distribuito su cinque giorni.
- a) Il valore di base del premio di produzione — ferma restando la formula in atto — viene elevato, per l'anno 1971, dalle attiali L. 82.000 a L. 105.000 annue pro-capite comprensive di tutti gli istituti contrattuali. Il saldo verrà erogato alle consuete date aziendali.
b) A tutti i dipendenti (impiegati, equiparati ed operai) verrà riconosciuto un miglioramento economico pari a L. 26 orarie dal 1" gennaio 1972, importo che verrà trasformato in incentivo aziendale, in aggiunta alle percentuali in atto, categoria per categoria.
A eventuale complemento delle retribuzioni in atto (minimo tabellare più eventuale superminimo) verrà assicurato alle scadenze sotto indicate il raggiengimento delle seguenti percentuali di maggiorazione dei minimi tabellari:
5% dopo il compimento del 18mó mese di anzianità aziendale;
8% dopo il compimento del 36mo mese di anzianità aziendale;
11% dopo il compimento del 54mo mese di anzianità aziendale; Per il solo stabilimento di Vittuone e limitatamente al personale operaio assunto non oltre il 16 maggio 1969, le percentuali di cui sopra saranno le seguenti:
8% dopo il compimento del 18mo mese di anzianità aziendale; 9,5% dopo il compimento del 36mo mese di anzianità aziendale; 11% dopo il compimento del 54mO mese di anzianità aziendale; I benefici di cui sopra sostituiscono guanto contenuto all'art. 1) - aumenti retributivi - e art. 6 - Impiegati - lettera b - dell'accordo 16 maggio 1969, salvo casi di miglior favore.
Con apposito avviso della Direzione (che verrà inviato in copia anche ai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori) verranno indicati i casi di concessione di permessi retribuiti per particolari motivi.
In caso di malattia o infortunio l'azienda anticiperà il 50% circa delle quo te di competenza de-
gli Istituti assistenziali, a conci;zione che le somme da erogare siano coperte da competenze maturate.
6) Verrà rinnovata la pavimentazione dei locali mensa degli stabilimenti di P.le Lodi e di Vado Ligure.
Per la mensa di Vado Ligure verrà introdotto un sistema di autoservizio ».
Un responsabile del servizio mensa, nominato dall'azienda, affiancherà l'opera degli addetti al controllo mensa delle R.A.S. Verranno adottati adeguati provvedimenti per un miglioramento dell'impianto di aerazione della mensa dello stabilimento di P.le Lodi.
- a) Le ore previste dall'accordo 17 dicembre 1970 verranno mensilmente cumulate con quelle previste per i R.A.S.
b) Verranno accordate tre giornate mensili retribuite per ogni singolo stabilimento da utilizzarsi da parte dei membri delle R.A.S. per iiunioni di coordinamento fra i tre stabilimenti.
Verrà istituita una Commissione Paritetica permanente per ciascuno dei tre stabilimenti allo o £copo di studiare l'ambiente di lavoro, la nocività, la prevenzione infortuni e presentare gli opportuni Guggerimenti.
Ciascuna di dette Commissioni !';arà composta da non più di tre membri nominati dalla Direzione e altrettanti nominati dalle R.A.S.
I rappresentanti dei lavoratori
facenti parte di tali Commissioni 6oereranno nell'ambito delle ore mensili concesse al punto 7) a) API nresente accordo. ql Problemi particolari riguardanti lo stabilimento di Vado I iqure. snosti nelle richieste delle R.A.S. Punto 1) - Parte Prima, - verranno esaminati rresso l'Unione Industriali di Savona.
La validità del presente accordo decorrerà dal 1° gennaio 1972.
Onta a verbale
Resta convenuto che agli operi Verrà concessa una franchigia di 59 minuti mensili per eventuali ritardi, purchè gli stessi non superino i 5 minuti per ciascuna timbratura.
Letto, firmato e sottoscritto.
PERMESSI RETRIBUITI
AVVISO DELLA DIREZIONE N. 1 - 1972
A decorrere dal 1° gennaio 1972 anche al personale operaio potranno essere concessi i seguenti permessi retribuiti, dietro presentazione della documentazione relativa: nascita di un figlio ricorrenza nozze d'argento o d'oro nozze di persone appartenenti al nucleo familiare dell'interessato: mezza giornata.
visita di leva o chiamata dal Distretto per visita di controllo: una giornata. Qualora sia necessario un periodo di assenza superiore, l'eccedenza dovrà essere considerata come permesso non retribuito o, d'accordo con l'interessato, in conto ferie.
convocazione documentata, negli Uffici erariali (imposta di famiglia, ecc.) od alla Previdenza Sociale (stato di famiglia ner autorizzazione assegni familiari) solo quando non sia possibile esperire la pratica fuori orario di lavoro o rinviarla alla giornata di sabato: massimo due ore e una volta per ciascuno dei due motivi.
visite mediche documentate, per un tempo non superiore a tre ore complessive nel corso dell'anno.
lutto di familiari:
coniugi, figli, genitori: tre giorni fratelli, sorelle: due giorni nonni, suoceri, parenti stretti: mezza giornata
(una giornata se le esequie avvengono fuori Milano o Vittuone o Vado Ligure).
Rimane inteso che l'eventuale retribuzione di questi permessi verrà concessa soltanto se richiesti e documentati secondo le norme prescritte.
N.B. - I permessi per visita medica dovranno essere timbrati e firmati dal medico.
LA DIREZIONE
Nota - Questo testo non accoglie completamente quanto contenuto nella vecchia circolare n. 21/ 1958 riguardante gli impiegati, in particolare per quanto riguarda le cure mediche specialistiche e le visite mediche, per le quali la direzione ha voluto porre un limite a scopo cautelativo.
C'è comunque un impegno verbale della direzione stessa ad elevare tale limite in base alla media di utilizzo dei permessi nel primo anno.
Con tutto ciò, in ogni caso, non si pongono in discussione le condizioni di miglior favore attualmente in atto.
Commentiamo brevemente alce ni punti dell'accordo:
ILLUSTRAZIONE DELL' ACCORDO
RIORGANIZZAZIONÉ AZIENDALE
L'impegno contenuto nell'accordo che “ la riorganizzazione aziendale non danneggerà la posizione acquisita dai lavoratori » ha un valore di principio al quale è necessario dare contenuto concreto con una costante mobilitazione per impedire che sotto il pretesto della nuova organizzazione vengano riassorbite precedenti conquiste.
TRASFERIMENTI
L'accordo dice:
« Per i trasferimenti da una unità aziendale all'altra, l'azienda esaminerà preventivamente con le rappresentanze aziendali il problema con salvaguardia della posizione acquisita dai singoli lavoratori.
I trasferimenti all'interno di ciascuna unità produttiva verranno comunicati con un preavviso di 10 giorni agli interessati, e per cono-
scenza alle rappresentanze aziendali sindacali, e saranno anch'essi effettuati con la suddetta salvaguardia. »
Per la esatta applicazione occorre che tutti i lavoratori interessati segnalino immediatamente al delegato ogni richiesta di trasferimento, sia da stabilimento a stabilimento, sia all'interno dello stabilimento, fornendo tutte le informazioni necessarie per affrontare il problema con la Direzione. In particolare i trasferimenti fra stabilimento e stabilimento non possono avere luogo se non sarà preventivamente esaminato il caso nello spirito dell'accordo. Inoltre, in base al Contratto Nazionale di Lavoro, ogni trasferimento di impiegati deve essere preceduto da un preavviso di almeno 20 giorni (Art. 31 C.C.N.L.).
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DATA 26.1-1972
STRAORDINARI
Testo dell'accordo:
« A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'azienda limiterà ai casi eccezionali la esecuzione del lavoro straordinario con rigorosa applicazione delle norme contrattuali peri quanto concerne comunicazioni e contrattazione dello stesso. »
Questo significa che: nessun lavoro deve essere più fatto al sabato; l'altro straordinario deve essere assolutamente eccezionale, cioè non generalizzato (per eccezionale s'intende il caso di guasti di macchine e imprevisti, con esclusione del lavoro programmato di produzione).
Tutti sono tenuti a collaborare col Consiglio di Fabhrica per la esatta applicazione dell'orario di lavoro. Questo è condizione indispensabile per raggiungere gli obbiettivi di sviluppo di occupazione di garanzia del posto di lavoro e del pieno orario che ci siamo proposti.
TURNI
L'accordo dice:
« In caso di estensione del lavoro a turni oltre quello attualmente in atto l'azienda esaminerà la situazione con le rappresentanze aziendali sindacali, tenendo in considerazione particolari situazioni di disagio. »
Inoltre, in sede di trattativa, l'azienda ha dichiarato che, per gli stabilimenti di Milano e Vado Ligure non si ravvisa la necessità di una estensione dei turni rispetto alla situazione attuale. Questo
significa che ogni tentativo di istituire turni in posti di lavoro dove attualmente non esistono, che non sia stato oggetto di preventivo esame col C.d.F. deve essere respinto e deve essere subito informato il delegato e il Consiglio di Fabbrica.
INCENTIVO AZIENDALE
L'aumento di retribuzione di lire 26 orarie per gli operai e di lire 5.408 mensili per impiegati ed equiparati viene riportato sull'incentivo aziendale istituito per la prima volta con l'accordo del 17-12-1970.
Come si ricorderà l'incentivo aziendale per gli operai era pari al 15% delle paghe minime contrattuali delle singole categorie e derivava da un calcolo che teneva conto dell'aumento orario e della disincentivazione del cottimo con le nuove paghe di gruppo stabilite con l'accordo 17-12-1970.
Esempio: Operaio di 2® categoria (mi rimo contrattuale L. 405,45) vecchio incentivo aziendale 15% L. 60,82 aumento L. 26,00
nuovo incentivo aziendale L. 86,82 pari al 21,413°/r del minimo di categoria.
Analogamente, per impiegati ed equiparati l'aumento dà luogo al ricalcolo della percentuale di incentivo.
Esempio: Impiegato di 2a catenoria (minimo contrattuale L. 126.550) precedente incentivo
tegoria.
Il calcolo dell'incentivo valido del 1-1-1972 è riportato nelle tabelle n. 1 e 2.
Nel caso di aumento dei minimi contrattuali di categoria rimane fissa la percentuale e quindi si ha una automatica rivalutazione di questa voce salariale. Inoltre l'incentivo viene automaticamente esteso anche ai nuovi assunti e si tratta di un aumento non assorbibile in nessun caso.
PEREQUAZIONE LIVELLI RETRIBUTIVI
L'accordo sulla perequazione, anche se non risolve a fondo i problemi derivanti dalla politica di discriminazione retributiva operata dalla direzione, ha un grande valore di principio in quanto è la prima volta che al TIBB si è riusciti ad affrontare un argomento sul quale il padronato vuole avere la massima libertà. Consideriamo. evidentemente appena aperto questo problema, che sarà sicuramente ripreso per essere perfezionato quando si ripresenterà l'occasione. Le tabelle n. 3-4-5-6-7 riportano le paghe orarie e le retribuzioni mensili garantite secondo l'anzianità maturata in azienda. A partire dal 1-1-1972 tutti i lavoratori che si trovano al disotto deile retribuzioni indicate dovranno avere un corrispondente aumento.
aziendale
L. 5.408
L. 7.904 aumento L. 26 x 208
nuovo incentivo
L. 13.312 pari al 10,519% del minimo di ca-
(Sono previsti valori diversi di nerequazione per gli operai di Vittuone assunti non oltre il 16-5-1969 per tener conto di una diversa situazione derivante dati' accordo aziendale in data 16-5-1969).
SITUAZIONE PRODUTTIVA DEL T.I.B.B.
Come è noto ne! corso del 1970 e del 1971 l'azienda ha fatto ricorso al lavoro straordinario anche al di là delle Imitazioni poste dal Contratto Nazionale. Questo fatto, unito alla situazione generale in cui si venivano delineando, a livello di tutto il settore dell'Elettromeccanica pesante, situazioni di crisi o comunque di difficoltà di prospettiva, aveva indotto il Consiglio di Fabbrica, fin dal giugno scorso 1971, a richiedere un incon-
tro con la Direzione per un esame della situazione produttiva del TIBB.
Con l'incontro avvenuto il 16-6-71 l'azienda aveva fornito assicurazioni che il carico di lavoro era tale da assicurare una sufficiente tranquillità in una prospettiva di medio termine. Nel successivo incontro avvenuto il 14-9-1971 l'azienda aveva confermato tali assicurazioni, inviando la seguente lettera in data 14-9-1971:
Alle Commissioni Interne e ai Rappresentanti Sindacali Aziendali degli Stabilimenti di Milano, Vittuone e Vado Ligure
« Ci riferiamo alla riunione tenutasi in data odierna presso la nostra Sede e, aderendo alla richiesta che ci è stata rivolta, confermiamo i seguenti punti, che sono quelli di maggiore interesse emersi nel corso della riunione:
Nonostante le note difficoltà economiche e di mercato in atto, che per quanto ci riguarda si ripercuotono soprattutto fino ad oggi sul settore dei motori di serie, i programmi finora elaborati, che si basano sul presupposto di poter utilizzare completamente e con regolarità le capacità produttive delle altre linee, prevedono il mantenimento dell'attuale livello di occupazione sia nei restanti mesi del 1971, sia nel corso del 1972. E ciò anche attraverso una flessibile politica che permetta di compensare, con altre linee di produzione, la crisi nel settore dei motori.
Per quanto riguarda altri problemi sollevati nel corso della riunione, anche con riferimento alla riorganizzazione in atto, fra cui l'impiego delle ore straordinarie e turni nel 1972, l'argomento sarà oggetto di un più approfondito esame, in una riunione che verrà tenuta verso fine ottobre o primi di novembre p. v.
TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI
Tuttavia, in tale incontro l'azienda aveva mantenuto un atteggiamento negativo sui punti qualificanti da noi posti in merito alla ristrutturazione, il che aveva dato luogo alla apertura della vertenza, nella cui piattaforma furono inserite, come giusto, richieste di carattere economico e normativo.
A conclusione delle trattative, nel corso delle quali l'argomento
della garanzia dell'occupazione è rimasto costantemente al centro della discussione, l'azienda si era impegnata a far pervenire una nuova lettera di conferma delle prospettive di occupazione.
Tale lettera portante la data del 25-1-1972 dice testualmente:
« Alle Commissioni Interne e ai Rappresentanti Sindacali Aziendali degli Stabilimenti di Milano, Vittuone e Vado Ligure
« Con riferimento alla Vostra richiesta di confermarVi la nostra lettera del 14 settembre u.s., desideriamo precisarVi che quanto in essa contenuto rela tivamente al mantenimento dell'occupazione nel corso del 1972 partiva, fra l'altro, dal presupposto dell'acquisizione, a scadenza immediata, di un ordine di due grossi Turbo da 750 MVA.
Purtroppo tale ordinazione non ci è stata ancora confermata, così come hanno subito una battuta di arresto le previste ordinazioni di trasformatori, che hanno lasciato dei vuoti nelle programmazioni.
Vi possiamo comunque assicurare che, se ta" ordinazioni, come ausoicabile, c verranno passate entro uno o due mesi, il contenuto della predetta nostra letterasarà da considerarsi tuttora valido. Distinti saluti.
TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI
In tale lettera l'azienda ha voluto condizionare le prospettive di
occupazione al verificarsi di commesse eri() uno o due mesi. A questo proposito dobbiamo onestamente far rilevare quanto segue:
1) Per i due generatori turbo da 750 MVA, destinati a una centrale dell'Enel, è vero che a tutt'oggi mancano le autorizzazioni per la installazione e che quindi l'ordine è sospeso.
E' però vero anche che:
l'ordine dell'Enel e la successiva sopensiva risano al giugno 1971, e perciò l'azienda ne era a conoscenza sia quando ha invia to la lettera' del 14-9-1971, sia durante le trattative;
per queste macchine il tempo di consegna è di non meno di 3 anni e per il solo approvvigionamento dei materiali e dei semilavorati occorre un anno.
Quindi anche se l'ordinazione definitiva dovesse arrivare subito. il lavoro comincerebbe già nel 1973.
Perciò questa ordinazione può influire eventualmente sulla occupazione nel 1973, non nel 1972.
2) Per i trasformatori, a parte la genericità delle affermazioni della direzione ,c'è solo da osservare che Proprio in questo settore si è effettuato il maggior numero di ore straordinarie e ancora adesso si cerca di farne anche contro l'accordo aziendale.
In realtà, la lettera della direzione dimostra solo che essa, in accordo con la Confindustria è intenzionata a mantenere in atto il ricatto della cassa integrazione nel 1972 allo sc000 di influire sul dibattito di orenara7inr,e della niattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale che dovrà iniziare fra breve.
Parte integrante di (mesta manovra è la possibilità dell'azienda di avvalersi delle scorte accumulate nel 1971 e magari di riprendere. in onesti primi mesi del '72, gli straordinari.
E' evidente che a questa manovra occorre rispondere decisamente. esigendo il pieno rispetto dell'orario contrattuale e di tutti gli impegni assurJ, respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione che venisse imbastito, col pretesto di alcune sia pur importa nE commesse.
Tabelle applicative dell' accordo
INCENTIVO AZIENDALE DAL 1' GENNAIO 1972
CATEGORIE SPECIALI: percent. L. mens. (equiparati)
OPERAI: percent. L. orarie
N.B. - Con decorrenza 1° luglio 1972, il calcolo dell' incentivo aziendale per i dipendenti dello Stabilimento di Vado Ligure (operai + equiparati + imp iegati), si effettuerà con le percentuali previste per lo Stabilimento di Piazzale Lodi.
Tabella n. 1 STABILIMENTI DI PIAZZALE LODI E DI VITTUONE IMPIEGATI: percent. L. mens. Tabella n. 2 STABILIMENTO DI VADO LIGURE IMPIEGATI: percent. L. mens. 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 13.312 95,27 92,89 86,82 85,29 79,19 83,32 80,04 72,33 81,37 78,19 70,63 78,43 75,81 67,31 percent. L. mens. percent. L. orarie 1' cat. super cat. cat. super. a 21 anni 2a cat. infer. a 21 anni cat. super. a 21 anni cat. 18 21 anni 35 cat. infer. a 18 anni cat. super. a 21 anni 4° cat. 18 -2,- 21 anni 4a cat. infer. a 18 anni CATEGORIE SPECIALI: (equiparati) 1' cat. 2" cat. OPERAI: 1' cat. super cat. cat. sup. 20 anni 18+20 anni inf. 20 anni cat. sup. 20 anni 18±20 anni infe. 18 anni cat. sup. 20 anni 18+20 anni inf. 18 anni cat. sup. 20 anni 18±20 anni inf. 18 anni 7,93,% 8,058% 10,519% 11,907% 13,646% 14,132% 17,785% 15,127% 15,707% 19,577% 10,574% 13,752% 20,630% 20,829% 21,413% 21,578% 22,332% 21,806% 22,217% 23,419% 22,045% 22,471% 23,737% 22,437% 22,830% 24,4400/0 cat. super la cat. cat. super. a 21 anni 2a cat. infer. a 21 anni 3a cat. super. a 21 anni cat. 18 ± 21 anni 3a cat. infer. a 18 anni cat. super. a 21 anni 4' cat. 18 = 21 anni cat. infer. a 18 anni 1' cat. 2" cat. 1' cat. super 1" cat. 2° cat. sup. 20 anni 18±20 anni ínf 18 anni 3° cat. sup. 20 anni 18+20 anni inf. cinn; cat. sup. 20 anni 18+, 20 anni inf. 18 anni cat. sup. 20 anni 18±20 anni inf. 18 anni 8,000% 8,127% 10,607% 12,004% 13,759% 14,245% 17,917% 15,249% 15,829% 19,722% 10,662% 13,859% 20,67-6% 20,877% 21,464% 21,629% 22,389% 21,856% 22,274% 23,480% 22,099% 22,527% 23,801% 22,493% 22,888% 24,509% 13.312 13.312 13.312' 13.312 94,71 92,36 86,34 84,83 78,79 82,87 79,63 71,99 80,95 77,80 70,31 78,04 75,44 67,02
Paga base oraria garantita in vigore dal 1-1-'72 secondo I' anzian. azien.
Tabella n. 3 - PEREQUAZIONE OPERAI
Stabilimenti di: MILANO VITTUONE (solo per gli operai assunti dopo il 16-5-1969)
(N.B. - Per gli operai di VADO LIGURE la tabella ha decorrenza a partire dal 1-7-1972 - dal 1-1-72 al 30-6-72 vedi tab. 5).
Categoria Minimo contrattuale di categoria (L ora) Paga base garantita secondo l'anzianità (L/ora) oltre 18 mesi (+ 5%) oltre 36 mesi (+ 8%) oltre 54 mesi (+ 11%) 1 Sup. 461,80 484,89 498,74 512,60 1 445,95 468,25 481,63 495,00 2 (+ 20 anni) 405,45 425,72 437,89 450,05 (18+20 anni) 395,25 415,01 426,87 438,73 (- 18 anni) 354,60 372,33 382,97 393,61 3 (+ 20 anni) 382,10 401,21 412,67 424,13 (18±20 anni) 360,25 378,26 389,07 399,88 (- 18 anni) 308,85 324,29 333,56 342,82 4 (+ 20 anni) 369,10 387,56 398,63 409,70 (18±20 anni) 347,95 365,35 375,79 386,22 (- 18 anni) 297,55 312,43 321,35 330,28 5 (+ 20 anni) 349,55 367,03 377,51 388,00 (18-÷20 anni) 332,05 348,65 358,61 368,57 (- 18 anni) 275,40 289,17 297,43 '305,69
Stabilimento di VITTUONE (operai assunti non oltre il 16-5-1969). Categoria Minimo contrattuale di categoria (L/ora) Paga base garantita secondo l'anzianità (L/ora) oltre 18 mesi (+ 8%) oltre 36 mesi (+ 9,5%) oltre 54 mesi (+ 11%) 1 Sup. 461,80 498,74 505,67 512,60 1 445,95 481,63 488,32 495,00 2 (+ 20 anni) 405,45 437,89 443,97 450,05 (18+20 anni) 395,25 426,87 432,80 438,73 (- 18 anni) 354,60 382,97 388,29 393,61 3 (+ 20 anni) 382,10 412,67 418,40 424,13 (18-:.-20 anni) 360,25 389,07 394,47 399,88 (- 18 anni) 308,85 333,56 338,19 342,82 4 (+ 20 anni) 369,10 398,63 404,16 409,70 (18±20 anni) 347,95 375,77 381,01 386,22 (- 18 anni) 297,55 321,35 325,82 330,28 5 (+ 20 anni) 349,55 377,51 382,75 388,00 (18±20 anni) 332,05 358,61 363,60 368,57 (- 18 anni) 275,40 297,43 301,56 305,69
Tabella n. 4 - PEREQUAZIONE OPERAI
Paga base oraria garantita secondo l'anzianità aziendale
Tabella n. 5 - PEREOUAZIONE OPERAI
Stabilimento di VADO LIGURE
(valevoli dal 1-1-1972 al 30-6-1972 a partire dal 1-7-1972 vale la tab. n. 3)
Stipendio base mensile garantito in vigore dal 1-1-1972
secondo I' anzianità aziendale
Tabella n. 6 - PEREQUAZIONE IMPIEGATI ED EQU (PARATI
(N.B. - Per gli impiegati ed equiparati di VADO LI GURE la tabella ha decorrenza a partire dal 1-7-1972; dal 1-1-72 al 30-6-72 vedi tab. n. 7)
Categoria Minimo contrattuale di categoria (L ora) Paga base garantita secondo l'anzianità (L, ora) oltre 18 mesi (+ 5%) oltre 36 mesi (+ 8%) oltre 54 mesi (+ 11%) 1 Sup. 458,05 480,95 494,69 508,44 1 442,40 464,52 477,79 491,07 2 (+ 20 anni) 402,25 422,36 434,43 446,50 (18±20 anni) 392,20 411,81 423,58 435,34 (- 18 anni) 351,90 369,50 380,05 390,61 3 (+ 20 anni) 379,15 398,11 409,48 420,86 (18±20 anni) 357,50 375,38 386,10 396,83 (- 18 anni) 306,60 321,93 331,13 340,33 4 (+ 20 anni) 366,30 384,62 395,60 406,59 (18±20 anni) 345,35 362,62 372,98 383,34 (- 18 anni) 295,40 310,17 319,03 327,89 5 (+ 20 anni) 346,95 364,30 374,70 385,11 (18+20 anni) 329,60 346,08 355,97 365,85 (- 18 anni) 273,45 287,12 295,33 303,5à
Categoria Minimo contrattuale di categoria L. mensili) Paga base
(L. mensili) oltre 18 mesi (+ 5%) oltre 36 mesi (+ 8%) oltre 54 mesi (+ 11%) 1 sup. 167.850 176.240 181.280 186.310 1 165.200 173.460 178.420 183.370 2 (+ 21 anni) 126.550 132.880 136.670 140.470 (- 21 anni) 111.800 117.390 120.740 124.100 3 (+ 21 anni) 97.550 102.430 105.350 108.280 (18+21 anni) 94.200 98.910 101.740 104.560 (- 18 anni) 74.850 78,590 80.840 83.080 4 (+ 21 anni) 88.000 92.400 95.040 97.680 (18=21 anni) 84.750 88.990 91.530 94.070 (- 18 anni) 68.000 71.400 73.440 75.480 1 Equ ip. 125.900 132.195 135.970 139.750 2 Equip. 96.800 101.640 104.540 107.450
garantita secondo l'anzianità
Stipendio base mensile garantito in vigore dal 1-1-1972
fino al 30-6-72 ( a partire dal 1-7-'72 vedere tab. n. 6 )
NON EC,IUSTO CHE VOI CI ACCUSIATE PER DEI NORMALI INCIDENTI SUL LAVORO BIANCHI: OMICIpI
UN'ESAGERAZIONE
itiSTO I CHIAMIAMOLI
OMIC1151
E BASTA \
DI R -----I GERE
F/488 R/CA
CO I RO
LAVC RATC R I
Tabella n.
PEREQUAZIONE
Stabilimento di VADO LIGURE Categoria Minimo contrattuale di categoria L. mensili) Paga base garantita secondo l'anzianità (L. mensili) oltre 18 mesi (+ 5%) oltre 36 mesi (+ 8%) oltre 54 mesi (+ 11%) 1 sup. 166.400 174.720 179.710 184.700 1 163.800 171.990 176.900 181.820 2 (+ 21 anni) 125.500 131.775 135.540 139.305 (- 21 anni) 110.900 116.445 119.770 123.100 3 (+ 21 anni) 96.750 101.590 104.490 107.390 (18-21 anni) 93.450 98.120 100.930 103.730 (- 18 anni) 74.300 78.015 80.240 82.470 4 (+ 21 anni) 87.300 91.665 94.280 96.900 (18+21 anni) 84.100 88.305 90.830 93.350 (- 18 anni) 67.500 70.875 72.900 74.925 1 Equ ip. 124.850 131.090 134.840 138.580 2 Equip. 96.050 100.850 103.730 106.615
7 -
IMPIEGATI ED EQUIPARATI
ER RE I> -: t $ r.),0‘3,1y1 _' 1.11:::14-aa IL 1-"-211 PIN AE OGNI DISE N ARIO DEL PADR NAT m SiErVit : ... t +S l';'1.- f: t R NFIG E E LE F R SCISSIONISTICHE E ANTI "1"15‘s" tEw"S!tinix.c_ti z_ • ADERISCI AL SINDACATO UNITARIO .