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TESTO INTEGRALE DELL' ACCORDO

Addì 13 dicembre 1971, in Milano tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona dell'Avv. Salvatore Arengi che rappresenta ed assiste la ditta TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI (T.I.B.B.) presente nelle persone dei Sigg.: Dr. Guido Cattaneo, Dr. Giuseppe Corbetta e Rag. Giuseppe Oldani e i Sindacati Provinciali dei Lavoratori:

FIOM - presente nelle persone dei Sigg. Giovanbattista Bodio e Piero Ricino

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FIM - presente nelle persone dei Sigg.: Arturo Cremascoli e Amedeo Codazzi

UILM - presente nelle persone dei Sigg. Dario Livraghi, Giovanni Colombo e Amedeo Fiorentino e le Rappresentanze Sindacali Aziendali è stato convenuto quanto segue: a) Pcì trasferimenti da una unità aziendale all'altra, l'azienda esaminerà preventivamente con le R.A.S. il problema con salvaguardia della posizione acquisita dai singoli lavoratori. I trasferimenti all'interno di ciascuna unità produttiva verranno comunicati con un Preavviso di 10 giorni arali interessati. e per conoscenza alle R.A.S., e saranno anch'essi effettuati con la s—idetta salvaguardia. bl A decorrere dal 1" gennaio 1972 l'azienda limiterà ai casi eccezionali la esecuzione del lavoro straordinario con rigorosa atonficazione delle norme contrattuali per ouanto concerne comunicazioni o contrattazione dello stesso. c) L'azienda dichiara che si trova nella necessità di fare effettuare lavoro a turni in tutti i propri stabilimenti e, in particolare, presso lo stabilimento di Vittuone.

1) Si conferma che la riorganizzazione aziendale non danneggerà la POSÍZiOn9 acquisita dai lavoratori.

In caso di estensione dal lavoro a turni oltre quello attualmente in atto l'azienda esaminerà la situazione con le R.A.S., tenendo in considerazione particolari situazioni di disanio.

Per il lavoro a turni, in aggiunta al trattamento in atto, viene stabiilto:

— maggiorazione di L. 15 ora per i turni avvicendati; intervallo di 30 minuti integralmente retribuito; orario settimanale distribuito su cinque giorni. b) A tutti i dipendenti (impiegati, equiparati ed operai) verrà riconosciuto un miglioramento economico pari a L. 26 orarie dal 1" gennaio 1972, importo che verrà trasformato in incentivo aziendale, in aggiunta alle percentuali in atto, categoria per categoria.

- a) Il valore di base del premio di produzione — ferma restando la formula in atto — viene elevato, per l'anno 1971, dalle attiali L. 82.000 a L. 105.000 annue pro-capite comprensive di tutti gli istituti contrattuali. Il saldo verrà erogato alle consuete date aziendali.

A eventuale complemento delle retribuzioni in atto (minimo tabellare più eventuale superminimo) verrà assicurato alle scadenze sotto indicate il raggiengimento delle seguenti percentuali di maggiorazione dei minimi tabellari:

5% dopo il compimento del 18mó mese di anzianità aziendale;

8% dopo il compimento del 36mo mese di anzianità aziendale;

11% dopo il compimento del 54mo mese di anzianità aziendale; Per il solo stabilimento di Vittuone e limitatamente al personale operaio assunto non oltre il 16 maggio 1969, le percentuali di cui sopra saranno le seguenti:

8% dopo il compimento del 18mo mese di anzianità aziendale; 9,5% dopo il compimento del 36mo mese di anzianità aziendale; 11% dopo il compimento del 54mO mese di anzianità aziendale; I benefici di cui sopra sostituiscono guanto contenuto all'art. 1) - aumenti retributivi - e art. 6 - Impiegati - lettera b - dell'accordo 16 maggio 1969, salvo casi di miglior favore.

Con apposito avviso della Direzione (che verrà inviato in copia anche ai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori) verranno indicati i casi di concessione di permessi retribuiti per particolari motivi.

In caso di malattia o infortunio l'azienda anticiperà il 50% circa delle quo te di competenza de- gli Istituti assistenziali, a conci;zione che le somme da erogare siano coperte da competenze maturate. b) Verranno accordate tre giornate mensili retribuite per ogni singolo stabilimento da utilizzarsi da parte dei membri delle R.A.S. per iiunioni di coordinamento fra i tre stabilimenti.

6) Verrà rinnovata la pavimentazione dei locali mensa degli stabilimenti di P.le Lodi e di Vado Ligure.

Per la mensa di Vado Ligure verrà introdotto un sistema di autoservizio ».

Un responsabile del servizio mensa, nominato dall'azienda, affiancherà l'opera degli addetti al controllo mensa delle R.A.S. Verranno adottati adeguati provvedimenti per un miglioramento dell'impianto di aerazione della mensa dello stabilimento di P.le Lodi.

- a) Le ore previste dall'accordo 17 dicembre 1970 verranno mensilmente cumulate con quelle previste per i R.A.S.

Verrà istituita una Commissione Paritetica permanente per ciascuno dei tre stabilimenti allo o £copo di studiare l'ambiente di lavoro, la nocività, la prevenzione infortuni e presentare gli opportuni Guggerimenti.

Ciascuna di dette Commissioni !';arà composta da non più di tre membri nominati dalla Direzione e altrettanti nominati dalle R.A.S.

I rappresentanti dei lavoratori facenti parte di tali Commissioni 6oereranno nell'ambito delle ore mensili concesse al punto 7) a) API nresente accordo. ql Problemi particolari riguardanti lo stabilimento di Vado I iqure. snosti nelle richieste delle R.A.S. Punto 1) - Parte Prima, - verranno esaminati rresso l'Unione Industriali di Savona.

La validità del presente accordo decorrerà dal 1° gennaio 1972.

Onta a verbale

Resta convenuto che agli operi Verrà concessa una franchigia di 59 minuti mensili per eventuali ritardi, purchè gli stessi non superino i 5 minuti per ciascuna timbratura.

Letto, firmato e sottoscritto.

Permessi Retribuiti

AVVISO DELLA DIREZIONE N. 1 - 1972

A decorrere dal 1° gennaio 1972 anche al personale operaio potranno essere concessi i seguenti permessi retribuiti, dietro presentazione della documentazione relativa: nascita di un figlio ricorrenza nozze d'argento o d'oro nozze di persone appartenenti al nucleo familiare dell'interessato: mezza giornata.

visita di leva o chiamata dal Distretto per visita di controllo: una giornata. Qualora sia necessario un periodo di assenza superiore, l'eccedenza dovrà essere considerata come permesso non retribuito o, d'accordo con l'interessato, in conto ferie.

convocazione documentata, negli Uffici erariali (imposta di famiglia, ecc.) od alla Previdenza Sociale (stato di famiglia ner autorizzazione assegni familiari) solo quando non sia possibile esperire la pratica fuori orario di lavoro o rinviarla alla giornata di sabato: massimo due ore e una volta per ciascuno dei due motivi.

visite mediche documentate, per un tempo non superiore a tre ore complessive nel corso dell'anno.

lutto di familiari: coniugi, figli, genitori: tre giorni fratelli, sorelle: due giorni nonni, suoceri, parenti stretti: mezza giornata

(una giornata se le esequie avvengono fuori Milano o Vittuone o Vado Ligure).

Rimane inteso che l'eventuale retribuzione di questi permessi verrà concessa soltanto se richiesti e documentati secondo le norme prescritte.

N.B. - I permessi per visita medica dovranno essere timbrati e firmati dal medico.

La Direzione

Nota - Questo testo non accoglie completamente quanto contenuto nella vecchia circolare n. 21/ 1958 riguardante gli impiegati, in particolare per quanto riguarda le cure mediche specialistiche e le visite mediche, per le quali la direzione ha voluto porre un limite a scopo cautelativo.

C'è comunque un impegno verbale della direzione stessa ad elevare tale limite in base alla media di utilizzo dei permessi nel primo anno.

Con tutto ciò, in ogni caso, non si pongono in discussione le condizioni di miglior favore attualmente in atto.

Commentiamo brevemente alce ni punti dell'accordo:

ILLUSTRAZIONE DELL' ACCORDO

Riorganizzazion Aziendale

L'impegno contenuto nell'accordo che “ la riorganizzazione aziendale non danneggerà la posizione acquisita dai lavoratori » ha un valore di principio al quale è necessario dare contenuto concreto con una costante mobilitazione per impedire che sotto il pretesto della nuova organizzazione vengano riassorbite precedenti conquiste.

TRASFERIMENTI

L'accordo dice:

« Per i trasferimenti da una unità aziendale all'altra, l'azienda esaminerà preventivamente con le rappresentanze aziendali il problema con salvaguardia della posizione acquisita dai singoli lavoratori.

I trasferimenti all'interno di ciascuna unità produttiva verranno comunicati con un preavviso di 10 giorni agli interessati, e per cono- scenza alle rappresentanze aziendali sindacali, e saranno anch'essi effettuati con la suddetta salvaguardia. »

Per la esatta applicazione occorre che tutti i lavoratori interessati segnalino immediatamente al delegato ogni richiesta di trasferimento, sia da stabilimento a stabilimento, sia all'interno dello stabilimento, fornendo tutte le informazioni necessarie per affrontare il problema con la Direzione. In particolare i trasferimenti fra stabilimento e stabilimento non possono avere luogo se non sarà preventivamente esaminato il caso nello spirito dell'accordo. Inoltre, in base al Contratto Nazionale di Lavoro, ogni trasferimento di impiegati deve essere preceduto da un preavviso di almeno 20 giorni (Art. 31 C.C.N.L.).

Straordinari

Testo dell'accordo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'azienda limiterà ai casi eccezionali la esecuzione del lavoro straordinario con rigorosa applicazione delle norme contrattuali peri quanto concerne comunicazioni e contrattazione dello stesso. »

Questo significa che: nessun lavoro deve essere più fatto al sabato; l'altro straordinario deve essere assolutamente eccezionale, cioè non generalizzato (per eccezionale s'intende il caso di guasti di macchine e imprevisti, con esclusione del lavoro programmato di produzione).

Tutti sono tenuti a collaborare col Consiglio di Fabhrica per la esatta applicazione dell'orario di lavoro. Questo è condizione indispensabile per raggiungere gli obbiettivi di sviluppo di occupazione di garanzia del posto di lavoro e del pieno orario che ci siamo proposti.

TURNI

L'accordo dice:

« In caso di estensione del lavoro a turni oltre quello attualmente in atto l'azienda esaminerà la situazione con le rappresentanze aziendali sindacali, tenendo in considerazione particolari situazioni di disagio. »

Inoltre, in sede di trattativa, l'azienda ha dichiarato che, per gli stabilimenti di Milano e Vado Ligure non si ravvisa la necessità di una estensione dei turni rispetto alla situazione attuale. Questo significa che ogni tentativo di istituire turni in posti di lavoro dove attualmente non esistono, che non sia stato oggetto di preventivo esame col C.d.F. deve essere respinto e deve essere subito informato il delegato e il Consiglio di Fabbrica.

Incentivo Aziendale

L'aumento di retribuzione di lire 26 orarie per gli operai e di lire 5.408 mensili per impiegati ed equiparati viene riportato sull'incentivo aziendale istituito per la prima volta con l'accordo del 17-12-1970.

Come si ricorderà l'incentivo aziendale per gli operai era pari al 15% delle paghe minime contrattuali delle singole categorie e derivava da un calcolo che teneva conto dell'aumento orario e della disincentivazione del cottimo con le nuove paghe di gruppo stabilite con l'accordo 17-12-1970.

Esempio: Operaio di 2® categoria (mi rimo contrattuale L. 405,45) vecchio incentivo aziendale 15% L. 60,82 aumento L. 26,00 nuovo incentivo aziendale L. 86,82 pari al 21,413°/r del minimo di categoria.

Analogamente, per impiegati ed equiparati l'aumento dà luogo al ricalcolo della percentuale di incentivo.

Esempio: Impiegato di 2a catenoria (minimo contrattuale L. 126.550) precedente incentivo tegoria.

Il calcolo dell'incentivo valido del 1-1-1972 è riportato nelle tabelle n. 1 e 2.

Nel caso di aumento dei minimi contrattuali di categoria rimane fissa la percentuale e quindi si ha una automatica rivalutazione di questa voce salariale. Inoltre l'incentivo viene automaticamente esteso anche ai nuovi assunti e si tratta di un aumento non assorbibile in nessun caso.

Perequazione Livelli Retributivi

L'accordo sulla perequazione, anche se non risolve a fondo i problemi derivanti dalla politica di discriminazione retributiva operata dalla direzione, ha un grande valore di principio in quanto è la prima volta che al TIBB si è riusciti ad affrontare un argomento sul quale il padronato vuole avere la massima libertà. Consideriamo. evidentemente appena aperto questo problema, che sarà sicuramente ripreso per essere perfezionato quando si ripresenterà l'occasione. Le tabelle n. 3-4-5-6-7 riportano le paghe orarie e le retribuzioni mensili garantite secondo l'anzianità maturata in azienda. A partire dal 1-1-1972 tutti i lavoratori che si trovano al disotto deile retribuzioni indicate dovranno avere un corrispondente aumento.

aziendale

L. 5.408

L. 7.904 aumento L. 26 x 208 nuovo incentivo

L. 13.312 pari al 10,519% del minimo di ca-

(Sono previsti valori diversi di nerequazione per gli operai di Vittuone assunti non oltre il 16-5-1969 per tener conto di una diversa situazione derivante dati' accordo aziendale in data 16-5-1969).

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