Teme - Maggio/Giugno 2015

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BIMESTRALE DI TECNICA ED ECONOMIA SANITARIA ISSN 1723-9338

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Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma - Trib. Viterbo n.393 del 13/04/93 Anno 53 - N° 5/6 Maggio Giugno 2015 In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

GRISELLI L’ ARTICOLO 39 COMMA1 DEL D.L. 90/14. PRIME INTERPRETAZIONI DELL’ANACI

MARTINEZ LA VALUTAZIONE DELL’ ANOMALIA DELL’ OFFERTA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL COSTO DEL LAVORO

FORUM FARMACO FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI: RIPARTIAMO DAL PATTO PER LA SALUTE



In copertina: foto redazionale

Tecnica e metodologia economale Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria fondato nel 1962 per l’aggiornamento professionale degli economi e provveditori della Sanità. ISSN 1723-9338 Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma Trib. Viterbo n. 393 del 13/04/93 Anno 53 - Maggio/Giugno 2015 Organo ufficiale della FARE Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità www.fareonline.it Direttore responsabile Marco Boni e.mail: direttore@teme.it Capo redattore Enza Colagrosso Via Orvieto, 24 - 00182 Roma Tel. 393.5564782 - e.mail: redazione@teme.it Redazione Salvatore Coronato - Massimo Masetti Salvatore Torrisi - Corrada Valle e.mail: redazione@teme.it Corrispondenti Triveneto - Marco Molinari Azienda ULSS n. 20 - Via Murari Bra, 35 - 37136 Verona Tel. 045.8075764 - Fax 045.8075739 mmolinari@ulss20.verona.it Italia Centrale - Orfeo Mazza Az. USL2 Urbino - Via S. Chiara, 24 - 61029 Urbino (PU) Tel. 0722.301832 - Fax 0722.301835 Puglia - Filippo Jacobellis Via della Repubblica, 3 - 70010 Adelfia (BA) Tel. 080.4596070 Sicilia - Salvatore Messina AO Umberto 1° Contrada Ferrante - 94100 Enna Tel. 0935.516705 - tucciomessina@virgilio.it Amministrazione, pubblicità e Abbonamenti ASSOAEL Edizioni TEME - Piazza del Duomo, 6 01033 Civita Castellana (VT) Tel. e Fax 0761.513737 assoael.teme@virgilio.it Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00 c/c Postale 10130011 intestato a ASSOAEL Edizioni TEME Partita IVA: 01416490561 Editore - ASSOAEL Via A. Pistola, 21 - 01033 Civita Castellana (VT) Iscrizione R.O.C. n. 7852 Impaginazione e Stampa Edizioni Grafiche Manfredi s.n.c. Via G. Mazzoni, 39/A - 00166 Roma - Tel. 06.6243159 e-mail: edizionimanfredi@gmail.com

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editoriale

La FARE presenta degli emendamenti in Senato al nuovo testo per il recepimento delle direttive europee Sandra Zuzzi

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normazione

L’art. 39 comma 1 del d.l. 90/14: prime interpretazioni dell’A.N.A.C. in ordine al nuovo soccorso istruttorio e alla sanatoria delle carenze essenziali delle offerte Luca Griselli

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normazione

La valutazione dell’anomalia dell’offerta, con particolare riguardo al costo del lavoro Filippo Martinez, Matteo Parini

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forum farmaco

Farmaci e dispositivi medici: ripartiamo dal patto per la salute Redazionale

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formazione FARE

I° Corso Centro-Nord di alta Formazione Calogero Calandra, Fabrizio Muzio

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gestione risorse umane

La gestione delle risorse umane in una Azienda Sanitaria Simona De Simoni, Silvia Dari, Rinaldo Menicacci

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filiera farmaco

La filiera distributiva del farmaco in Italia: cenni e realtà attuale Paolo Pelliccia

Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L’editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall’art.7 del sopra citato D.Lgs. scrivendo a: Assoael Edizioni Teme, Via A. Pistola 21 - 01033 Civita Castellana (VT).

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bilancio

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gli esperti rispondono

Autorizzazione del Tribunale di Viterbo n. 393 del 13/04/93

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juris aula

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elenco fornitori

Diritti Riservati

ASSOCIATO ALL’U.S.P.I. UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA Chiuso in tipografia il 28 maggio 2015

Regione Piemonte Azienda Sanitaria Locale TO5 Chieri (TO)



editoriale

La FARE presenta degli emendamenti in Senato al nuovo testo per il recepimento delle direttive europee È in corso in questi giorni al Senato l’esame definitivo del DDL 1678, legge delega per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti nell’ordinamento italiano, nel nuovo testo proposto dai relatori. Anche la FARE, in rappresentanza dei Provveditori e degli Economi della sanità ha voluto partecipare alla discussione e ha ritenuto di proporre alcuni emendamenti al nuovo testo presentato dai relatori. In sintesi, abbiamo, in primo luogo, espresso la necessità di tenere in debita considerazione la peculiarità di contratti di lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività. Nell’attuale normativa, infatti, non si è riusciti a disegnare, sia a livello di testo di legge che a livello di regolamento, strumenti efficaci per la gestione degli appalti di fornitura di beni e servizi, per il semplice motivo che gli stessi sono stati nella sostanza assimilati agli appalti di lavori pubblici. La struttura degli appalti di beni e servizi è nella realtà ben diversa ed il risultato tangibile è stato l’impossibilità di applicare in maniera corretta, ai beni e ai servizi, diversi istituti previsti dal codice dei contratti o dal regolamento relativo. Preme inoltre sottolineare che il volume complessivo degli appalti di beni e servizi è superiore a quello dei lavori pubblici e riveste assoluta importanza quale leva macroeconomica di sviluppo del paese. È per questo che abbiamo ritenuto opportuno insistere per un’appropriata regolamentazione che tenga in debito conto le differenze fra i diversi settori merceologici di riferimento degli appalti. Alla proposta dei relatori di attribuire ad ANAC funzioni di vigilanza più ampie comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione e intervento cautelare e sanzionatorio, noi ci siamo detti concordi con l’analisi proposta da A.N.M.A., Associazione dei magistrati amministrativi, in riferimento alla scarsa efficacia dei riti di gestione del precontenzioso svolti davanti all’Autorità Anticorruzione. Altro tema significativo per noi è quello della scarsa efficacia nella gestione dei bandi tipo, troppo lontani dalla realtà quotidiana delle stazioni appaltanti e troppo rigidi nella loro gestione ed aggiornamento. L’attività di gestione dei bandi deve, a nostro avviso, rimanere in capo alle stazioni appaltanti, siano esse soggetti aggregatori o singole amministrazioni. Come sottolineato da A.N.M.A. potrebbe essere affidato ad ANAC il potere di segnalare alle stazioni appaltanti talune illegittimità “qualificate” (individuate in sede legislativa), spia di comportamenti corruttivi e, in caso di inerzia delle stesse, riconoscere ad ANAC la legittimazione ad impugnare gli atti. Ci siamo trovati in sintonia con la proposta di introdurre strumenti di tipo conciliativo innanzi al giudice amministrativo che consentirebbero una maggiore celerità nelle decisioni e un contenimento complessivo dei costi del sistema. Un passaggio della legge delega che appoggiamo è quello della previsione di qualificazione delle stazioni appaltanti, che da noi viene intesa come certificazione delle competenze delle figure che operano all’interno delle singole stazioni appaltanti ed in particolare all’interno dei soggetti aggregatori.

Sandra Zuzzi Presidente F.A.R.E.

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normazione

L’art. 39 comma 1 del d.l. 90/14: prime interpretazioni dell’A.N.A.C. in ordine al nuovo soccorso istruttorio e alla sanatoria delle carenze essenziali delle offerte Avv. Luca Griselli Studio Legale Griselli Salina

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Come è noto, il d.l. 90/14 (conv. con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) contiene varie misure più o meno criticabili che, partendo dal presupposto (del tutto infondato) che la Giustizia amministrativa sia un ostacolo e non un servizio per il cittadino, puntano piuttosto a indebolirla, soprattutto per quanto riguarda le controversie in materia di appalti. Non mi sento, peraltro, di ricondurre tout court a tale categoria le modifiche introdotte dall’art. 39, c. 1, del richiamato D.L. 90/14, che ha integrato gli articoli 38 e 46 del codice dei contratti, introducendo talune modifiche sostanziali e di notevole impatto per gli operatori del settore. L’art. 38 del Codice dei contratti disciplina i requisiti di ordine generale (quali, ad esempio, l’assenza di procedure concorsuali e di precedenti penali, la regolarità contributiva e fiscale, etc.), che ogni operatore economico deve possedere per poter partecipare validamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e che deve certificare mediante apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del d.P.R. 445/00. Attorno alla presentazione di tali dichiarazioni sostitutive si è generato un vastissimo contenzioso tra operatori economici e Stazioni appaltanti, non sempre risolto univocamente dalla giurisprudenza ammini-

strativa. Una parte della quale si è, infatti, schierata per un approccio di tipo formalistico, volto a sanzionare con l’esclusione dalle gare eventuali carenze delle suddette dichiarazioni sostitutive, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito di partecipazione; altra parte ha invece optato per un contrapposto orientamento di tipo sostanzialistico, volto a valorizzare entro certi limiti il possesso del requisito, a prescindere da eventuali irregolarità nella relativa attestazione da parte del concorrente. A comporre tale divario, facendo proprio l’orientamento sostanzialistico, è intervenuto il nuovo comma 2bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, introdotto dal citato art. 39 D.L. 90/14, secondo cui: “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate


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le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, nè applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. A completare il quadro è stato introdotto anche il comma 3ter all’art. 46 del Codice dei contratti, che ha esteso l’operatività del predetto art. 38, c. 2bis, ad “ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”. Dunque, gli artt. 38, c. 2bis, e 46, del Codice dei contratti prevedono essenzialmente due categorie di lacune dell’offerta, a cui corrispondono due diversi regimi procedurali. Da un lato, vi è l’ipotesi della mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali di dichiarazioni ed elementi indispensabili dell’offerta stessa, a fronte delle quali è prevista l’apertura della procedura di “sanatoria” (con sanzione pecuniaria). D’altro lato, vi è l’ipotesi della mancanza, incompletezza e irregolarità non essenziali di dichiarazioni ed ele-

menti non indispensabili. In tal caso non occorre alcuna sanatoria, né è prevista l’applicazione di alcuna sanzione. E qui cominciano i problemi, dal momento che la norma non si da carico di definire cosa debba intendersi per essenziale ed indispensabile, né fornisce alcuna nozione di irregolarità. Tant’è che il Consiglio di Stato (nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/14 ha già efficacemente sottolineato il “lessico infelice e foriero di incertezze interpretative e applicative (e, quindi anche di contenzioso)” utilizzato dal legislatore, che sarà fonte di “prevedibili difficoltà esegetiche sottese alla qualificazione come essenziali o meno delle irregolarità …”. In tale quadro è intervenuta l Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), che ha dapprima pubblicato la Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 (avente ad oggetto “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”) e, in seguito, nell’adunanza dell’11 e 12 marzo 2015, ha approvato

L’A.N.A.C. ha individuato gli elementi non essenziali dell’offerta, indispensabili però ai fini del corretto svolgimento della procedura, che non danno luogo a sanzione, ma richiedono comunque la relativa regolarizzazione TEME 5/6.15

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la risposta ad una serie di quesiti sugli artt. 38 e 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, presentati dal Ministero dell’Interno in ordine all’applicazione degli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti). La determinazione n. 1/15 affronta innanzitutto il tema del concetto di essenzialità e indispensabilità delle dichiarazioni e degli elementi. In estrema sintesi, le dichiarazioni prive di elementi essenziali sarebbero quelle che non permettono di individuare l’esistenza del requisito, ovvero la sua esistenza in capo a tutti i soggetti per i quali è richiesto (ad esempio: - carenze soggettive: mancanza del documento di identità, mancata elencazione dei soggetti con poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, mancanza di sottoscrizione dell’offerta, che pur essendo elemento essenziale non incide sulla sua segretezza; - carenze oggettive: mancata o incompleta rappresentazione del requisito (condanne non elencate, regolarità contributiva, tributaria, etc.). Si tratta di tesi verosimile, dato che l’art. 38, c. 2bis, prevede che la Stazione appaltante, quando invita alla regolarizzazione, indichi anche il contenuto e i soggetti che devono rendere le dichiarazioni. Naturalmente, non si può sanare un’offerta, se chi l’ha presentata è privo dei requisiti di ammissione, né laddove abbia presentato dichiarazioni false, indipendentemente dal possesso dei requisiti stessi. L’A.N.A.C. ha altresì individuato un tertium genus e cioè gli elementi non essenziali dell’offerta, ma comunque indispensabili ai fini del corretto svolgimento della procedura, che non danno luogo a sanzione, ma richiedono comunque la relativa regolarizzazione. Si tratterebbe in tal caso di irregolarità non essenziali ma che, secondo l’.A.N.A.C. “tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, 6 TEME 5/6.15

in un’ottica di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio. Si pensi ad esempio, alla richiesta dell’indicazione della posizione Inps, Inail, Cassa edile, ai fini della verifica della regolarità contributiva, o all’indicazione degli estremi del decreto (e del Tribunale competente) relativo all’ammissione al concordato con continuità aziendale; si pensi, inoltre, all’esatta indicazione dell’indirizzo dell’agenzia delle entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ecc.” (determinazione n.1/15). Per quanto concerne l’entità della sanzione da applicare, in caso di irregolarità essenziali ma sanabili, essa dev’essere indicata dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara (base d’asta) e, comunque, non superiore a 50.000 €. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. In ordine a tali profili della disciplina, l’A.N.A.C., sia nella determinazione n. 1/15 che nel successivo chiarimento, ha avuto modo di precisare che:- a suo avviso il pagamento della sanzione sarebbe dovuto solo nel caso in cui il concorrente che abbia presentato un’offerta irregolare intenda avvalersi della procedura di sanatoria (il che, tuttavia, desta qualche perplessità, dato che il novellato art. 38, c. 2bis, sembra far scaturire l’obbligo di versamento della sanzione dalla semplice presentazione di un’offerta priva di elementi essenziali); - il comma 2bis sarebbe applicabile anche alle procedure ristrette, nonostante che, in relazione ad esse, la cauzione provvisoria non debba essere presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successi-


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vamente in seguito alla presentazione dell’offerta (infatti, secondo l’A.N.A.C.: “la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione”); la disciplina di cui all’art. 38, c. 2bis, che prevede che la cauzione provvisoria garantisca il pagamento della sanzione (così potendo essere escussa in caso di mancato pagamento, nei limiti dell’entità della sanzione medesima e salvo l’obbligo del concorrente, in tal caso, di reintegrarla a pena di esclusione), non presenterebbe profili di incompatibilità con l’art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative); in caso di A.T.I., l’eventuale mancata regolarizzazione da parte di anche uno solo dei componenti (mandante o mandataria) comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento, in virtù del principio che vieta le modificazioni soggettive dei concorrenti (salve ipotesi tassative, tra cui non è inclusa la sostituzione o l’esclusione di un componente dell’A.T.I. per sottrarsi all’applicazione di una misura espulsiva). L’art. 39 del D.L. 90/14, come si è detto, ha novellato anche l’art. 46 (soccorso istruttorio) aggiungendovi il comma 1-ter, ma senza modificare i due commi precedenti. Il comma 1ter estende l’applicazione della disciplina di cui al comma 2bis dell’art. 38 (requisiti generali) “ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”. Ciò significa che, fermo il principio di tassatività delle cause di esclusione (che non consente alle Stazioni appaltanti di introdurre nella lex specialis ipotesi di esclusione non previste dalla legge, dal codice o dal regolamento), il soccorso istruttorio assume valenza generalizzata, anche in relazione ad elementi essenziali dell’offerta o della domanda, la

cui carenza, nel precedente regime, avrebbe legittimamente comportato l’esclusione. Sussistono, peraltro, alcune importanti eccezioni, che introducono la categoria dei vizi dell’offerta non sanabili (nemmeno in base al nuovo testo degli artt. 38, c.2bis e 46, c1ter, D.Lgs. 163/06). Tale categoria costituisce la proiezione dei principi di trasparenza, par condicio e di perentorietà del termine di presentazione delle offerte e in essa secondo l’A.N.A.C. dovrebbero rientrarvi, a titolo esemplificativo (e salva ovviamente quella che sarà l’evoluzione giurisprudenziale), tra le altre, le seguenti ipotesi: -omessa costituzione della cauzione provvisoria (secondo l’A.N.A.C., mentre sarebbe possibile integrare la cauzione provvisoria, ove essa sia stata costituita in misura inferiore a quella prevista dalla legge, non si potrebbe per contro consentire la costituzione tardiva della costituzione medesima; in particolare, l’A.N.A.C. ha affermato che: “ tenuto conto che il comma 1-ter dell’art. 46 cit. ora consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell’offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o

Sussistono eccezioni, che introducono la categoria dei vizi dell’offerta non sanabili. Tale categoria costituisce la proiezione dei principi di trasparenza, par condicio e di perentorietà del termine di presentazione delle offerte TEME 5/6.15

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irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti”); mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 106, comma 2, del Regolamento, in materia di lavori pubblici (mentre sarebbe possibile integrare le dichiarazioni relative al sopralluogo stesso, purché sia stato effettuato); inoltre, tutte le irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara, dato che il comma 1-bis dell’art. 46 prevede la possibilità di esclusione del concorrente dalla gara in tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte. Secondo l’A.N.A.C. la disposizione si riferisce, in particolare, alle “ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta e alla non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle

L’entità della sanzione da applicare, in caso di irregolarità essenziali ma sanabili, essa dev’essere indicata dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara (base d’asta) e, comunque, non superiore a 50.000 €. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria 8 TEME 5/6.15

offerte” e andrebbero ricondotte alla categoria in esame: “i casi di violazione di una serie di cautele previste nei documenti di gara, che sono volte ad assicurare l’integrità dei plichi contenenti l’offerta o la domanda di partecipazione e, in definitiva, il corretto svolgimento della procedura di gara. La presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, infatti, deve essere assistita dall’osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale, tesi ad assicurare il rispetto di principi di primaria importanza, quali quello della segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché il principio di parità di trattamento”. Tra di esse andrebbero annoverate, ad esempio, la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni, il mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica, etc.. A tali ipotesi devono essere indubbiamente aggiunte le carenze del contenuto negoziale dell’offerta (difformità dalle specifiche tecniche richieste dal Capitolato d’appalto, ovvero il caso dell’aliud pro alio etc.), nonché, come si diceva, le false dichiarazioni e l’assenza tout court dei requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis. I temi trattati, dunque, sono tanti e articolati e i due documenti qui segnalati costituiscono un primo significativo approfondimento di una novella normativa, che ancorché lodevolmente animata dall’intento di semplificare la partecipazione agli appalti e di ridurre il contenzioso, presenta una formulazione non sufficientemente perspicua.


normazione

La valutazione dell’anomalia dell’offerta, con particolare riguardo al costo del lavoro Nell’ambito del contenzioso in materia di appalti pubblici, uno dei temi più ricorrenti portati all’esame dei Giudici Amministrativi riguarda la legittimità della valutazione operata dall’Amministrazione sulla congruità e sostenibilità del prezzo offerto in gara dai concorrenti (c.d. valutazione dell’anomalia delle offerte); all’interno di questo tema, un profilo di particolare rilievo è costituito dalla valutazione del costo del lavoro, che può assumere, specie in alcune tipologie di appalti, un peso determinante nella formulazione dell’offerta economica (si pensi agli appalti dei servizi di pulizie, dove il costo della manodopera incide, mediamente, addirittura per il 90% circa del prezzo complessivo). L’obiettivo perseguito dal Legislatore sia europeo che nazionale - nel dettare le norme sulla verifica dell’anomalia delle offerte (ossia delle “offerte anormalmente basse”, nel linguaggio del Legislatore) è quello di coniugare la necessità di un’attenta verifica, da parte della stazione appaltante, sulla effettiva sostenibilità dei costi che compongono l’offerta presentata in gara dal potenziale affidatario dell’appalto (a tutela dell’interesse pubblico ad una leale competizione fra i concorrenti ed alla successiva regolare esecuzione dell’appalto, prevenendo il rischio di offerte in perdita), con la possibilità per il concorrente di giustificare i propri risparmi di spesa senza incorrere in esclusioni ‘a montè solo perché ha offerto un prezzo anormalmente basso. Nel diritto europeo, in attesa del recepimento nel nostro ordinamento delle nuove direttive sugli appalti (direttive 2014/24/UE per i settori ordinari, 2014/25/UE per i settori speciali – ossia acqua, energia, trasporti e servizi postali),

le norme di riferimento sono tuttora da ricercarsi negli articoli 55 della direttiva 2004/18/CE (per i settori ordinari) e 57 della direttiva 2004/17/CE (per i settori speciali). Tali articoli pongono il principio per cui l’Amministrazione non può respingere un’offerta ritenuta anormalmente bassa rispetto alla prestazione da rendere, senza prima avere richiesto per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti; a tal fine le norme citate prevedono un elenco (esemplificativo) dei possibili ambiti delle precisazioni in questione, fra cui è compreso anche “il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione”. Dunque, in base al diritto europeo, un concorrente può giustificare i propri eventuali minori costi anche con riguardo al costo del lavoro considerato ai fini della formulazione dell’offerta, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori. Tale conclusione trova conferma anche alla luce delle nuove direttive europee sugli appalti, che pongono – a monte – il rispetto delle norme sul diritto del lavoro (ivi comprese quelle dei contratti colletti-

Avv. Filippo Martinez Avv. Matteo Parini Martinez & Partners Studio legale associato

Obiettivo del Legislatore nel dettare norme sulla verifica dell’anomalia delle offerte è quello di coniugare la necessità di verifica sui costi con la possibilità di giustificare i risparmi senza incorrere in esclusioni TEME 5/6.15

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vi) fra i principi generali per la selezione dei contraente, e ribadiscono – a valle – il collegamento tra costo del lavoro e verifica dell’anomalia, confermando così il principio secondo cui al concorrente deve essere sempre data la possibilità di rendere le giustificazioni sul costo del lavoro da esso considerato nella formulazione dell’offerta presentata in gara (cfr. considerando 40 e 103, e articolo 69, direttiva 2014/24/UE; considerando 55 e 108, e articolo 84, direttiva 2014/25/UE). Il nostro vigente ordinamento nazionale, nel recepire i suddetti principi posti dal diritto europeo, disciplina anzitutto l’ipotesi di verifica obbligatoria dell’anomalia (che scatta al superamento di una certa soglia prevista dall’articolo 86 Codice dei contratti pubblici), facendo comunque salvo il potere dell’Amministrazione di valutare ogni altra offerta che, in base a specifici elementi, appaia normalmente bassa (c.d. verifica facoltativa dell’anomalia). La verifica dell’anomalia si svolge mediante un apposito sub-procedimento (articoli 87 e 88 del Codice), all’esito del quale l’offerente potrà essere escluso solo se la sua offerta risulti “nel suo complesso, inaffidabile” (così l’articolo 88 comma 7): al riguardo la giurisprudenza è granitica nel sostenere che il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, come tale sindacabile innanzi al Giudice Amministrativo solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il giudizio sull’anomalia dell’offerta è dunque un giudizio ‘sintetico’ e globale, ossia

In base al diritto europeo, un concorrente può giustificare i propri minori costi con riguardo al costo del lavoro considerato ai fini dell’offerta, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori 10 TEME 5/6.15

va riferito all’offerta economica nella sua interezza e non a singole voci. Sulla base di tale considerazione, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’anomalia (e la conseguente esclusione del concorrente) non può fondarsi esclusivamente sulla ravvisata incongruità dei costi del lavoro e sulla sostanziale inaffidabilità - sotto questo unico profilo - dell’offerta (così da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21.10.2014 n. 5196). Ciò nonostante, nella prassi si continuano a registrare casi di esclusioni dalle gare disposte dalle Amministrazioni per pretesa incongruità dei (soli) costi del lavoro, o di converso - ricorsi proposti da concorrenti non aggiudicatari volti a contestare tale pretesa incongruità in capo al concorrente risultato aggiudicatario. Ciò è dovuto, spesso, ad una errata interpretazione delle norme che il nostro Codice dei contratti pubblici prevede in tema di valutazione del costo del lavoro nell’ambito della verifica dell’anomalia. Sul punto vengono in rilievo gli articoli 86 comma 3-bis, e 87 comma 4, del Codice. La prima disposizione stabilisce che gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare (nella verifica dell’anomalia, ma anche a monte nel predisporre la gara) che “il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro”, e a tal fine la norma specifica che il costo del lavoro è quello determinato periodicamente da apposite tabelle del Ministero del lavoro, basate sui valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi e dalle norme previdenziali ed assistenziali. Il successivo articolo 87 comma 4 pone quale unico (ma insormontabile) limite alle giustificazioni che un concorrente può rendere sul costo del lavoro, il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo. Pertanto, fermo il rispetto dei suddetti livelli minimi inderogabili retributivi e contributivi, che non sono mai ribassabili, per tutte le altre voci che compongono il costo del lavoro l’offerente può giustificare costi minori – ove effettivamente sostenuti e documentati – rispetto a quelli


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indicati nelle suddette tabelle ministeriali di riferimento. D’altronde, le tabelle ministeriali (solitamente distinte in singole tabelle per ciascuna provincia/area geografica ed in una tabella complessiva nazionale) calcolano il costo del lavoro annuo, per ciascuna qualifica e livello di inquadramento contrattuale, come “costo medio”, il quale è formato da un composito elenco di voci: fra tali voci figura non solo la retribuzione ‘tabellarè minima inderogabile, ma anche una serie di ulteriori dati ‘medi’ di costo, fra cui ad esempio una aliquota Inps ed una aliquota Inail, una percentuale a titolo di rivalutazione T.F.R., una percentuale a titolo di adesione al fondo di previdenza complementare, eccetera. Sulla base del “costo medio annuo” così composto, le tabelle ministeriali calcolano il “costo medio orario” del lavoro, come rapporto fra il costo medio annuo ed il monte ore annue “mediamente lavorate”. Anche il monte ore rappresenta, quindi, un dato medio: esso è costituito, infatti, dal monte ore previsto dal contratto collettivo (c.d. monte ore teorico, ossia basato sulle otto ore di lavoro al giorno), decurtato di una percentuale media di ore non lavorate per motivi di assenteismo (ferie, festività, malattia-infortunio-maternità, formazione, permessi, eccetera). Pertanto, dal momento che i valori del costo medio orario sono, per l’appunto, costi medi, un concorrente può in concreto sostenere (e giustificare in sede di verifica di anomalia) costi orari del lavoro inferiori rispetto a quelli indicati dalle tabelle ministeriali, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge e del contratto collettivo. Ad esempio, un concorrente può beneficiare di un’aliquota Inail inferiore a quella tabellare, oppure di un costo minore (o anche un costo pari a zero) a titolo percentuale di rivalutazione T.F.R., piuttosto che di percentuale di adesione al fondo di previdenza complementare, e/o godere di altri sgravi ed agevolazioni contributive, oppure ancora, può beneficiare di un tasso di assenteismo reale dei propri dipendenti inferiore rispetto a quello medio indicato

nella tabella ministeriale. In tutti questi casi, il costo orario del lavoro effettivamente sostenuto dall’impresa si discosterà, quindi, dai valori riportati nelle tabelle ministeriali, ma tale scostamento – se è giustificato e non è eccessivo – risulta perfettamente legittimo. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere, infatti, che – proprio perché i valori di costo riportati nelle tabelle ministeriali sono valori medi – lo scostamento da tali parametri non legittima di per sé un giudizio di anomalia, ben potendo il concorrente giustificare minori costi, purché lo scostamento non sia eccessivo e siano tutelate le retribuzioni dei lavoratori. Tale costante insegnamento giurisprudenziale, coerente con la ratio della normativa di riferimento, sia italiana che europea, è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenze 02.03.2015 n. 1020 e 02.04.2015 n. 1743; quest’ultima ha altresì significativamente precisato che “poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono … costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi”. Ne consegue, pertanto, che la stazione appaltante non può escludere un concorrente solo perché non ha rispettato i valori di costo orario previsti dalla tabella ministeriale di riferimento, dal momento che tali valori rappresentano dei dati medi, e non dei dati minimi inderogabili, del costo del lavoro. Cosa accade se la stazione appaltante ha però previsto nella legge di gara, al preteso fine di meglio tutelare il rispetto del costo del lavoro, l’obbligatorio rispetto del costo orario indicato dalle tabelle ministeriali, rendendolo inderogabile e quindi sanzionando con l’esclusione le offerte TEME 5/6.15

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che dovessero discostarsi (anche lievemente e motivatamente) dallo stesso? Tale situazione ha costituito oggetto di un’interessante pronuncia del Tar Lazio (sez. III-bis, sentenza 12.03.2014 n. 2783), resa in relazione ad una gara indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per un accordo quadro volto all’affidamento del servizio di movimentazione materiale e facchinaggio. L’Ente appaltante aveva escluso la ditta ricorrente dalla gara sulla base di una previsione del disciplinare che imponeva l’esclusione automatica delle offerte riportanti un prezzo inferiore alle tariffe indicate nella tabella ministeriale di riferimento. Ebbene, i Giudici del Tar Lazio, sulla scorta dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, hanno accolto il ricorso proposto dalla ditta esclusa, ravvisando la nullità della suddetta previsione escludente della legge di gara, in applicazione dell’articolo 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale la stazione appaltante non può introdurre cause di esclusione dalle gare in assenza di corrispondenti obblighi di legge (c.d. principio di tassatività delle cause di esclusione). Infatti, non sussistendo nel nostro ordinamento giuridico alcuna norma che imponga il rispetto inderogabile dei valori (medi) del costo del lavoro riportati nelle tabelle ministeriali, la stazione appaltante non può sanzionare con un’esclusione ‘a montè l’eventuale scostamento da tali valori (ferma restando, beninteso, la possibilità di valutare tale scostamento in sede di verifica di anomalia). Sul punto la citata sentenza del Tar Lazio ha così affermato: “a fronte di un accertato scostamento della previsione del costo del lavoro dai limiti tabellari ministeriali, la stazione appaltante potrà da questo muovere per verificare in contraddittorio con l’offerente e secondo le forme dello specifico procedimento, se ci si trovi in presenza o meno di una offerta anomala (…). “Né può ritenersi consentito alla stazione appaltante, alla luce dell’ormai codificato principio di tassatività delle cause di 12 TEME 5/6.15

esclusione, introdurre nel bando, come ha fatto nel caso di specie l’Amministrazione resistente, una specifica clausola escludente a fronte di offerte che si discostino dai predetti limiti tabellari del costo del lavoro, in quanto una clausola di tal fatta sarebbe affetta da nullità, non rientrando essa tra le cause munite di base normativa, né tra quelle “amministrative” consentite dall’art. 46, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici”. Merita altresì un cenno, infine, un’ulteriore norma prevista in materia dal Codice dei contratti, foriera di rilevanti criticità interpretative. Si tratta dell’art. 82 comma 3-bis del Codice (introdotto dal decreto-legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), il quale ha stabilito che, per le gare da aggiudicarsi al prezzo più basso, il prezzo “è determinato al netto delle spese relative al costo del personale” (precisando poi che tale costo è valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). L’inciso “al netto delle spese relative al costo del personale” era già contenuto in un’analoga precedente disposizione (art. 81 comma 3-bis Codice), che il Legislatore aveva introdotto nel maggio 2011 ma che fu abrogata dopo pochi mesi. Sull’interpretazione da dare all’art. 82 comma 3-bis citato si è recentemente pronunciato il Tar Lombardia (sez. IV, sentenza 23.04.2015 n. 1021), all’esito di un ricorso in cui un concorrente aveva lamentato la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicatario e delle altre imprese meglio graduate perché, in pretesa violazione di tale norma di legge, non avevano indicato nell’offerta le spese relative al costo del personale, scorporandole dall’importo complessivo in quanto (asseritamente) non ribassabili in base a tale norma. Ebbene, i Giudici del Tar Lombardia, conformemente alle norme delle direttive


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comunitarie e richiamando precedenti dei Giudici Amministrativi, nonché un atto di segnalazione dell’Autorità di Vigilanza (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), hanno ritenuto che l’articolo 82 comma 3-bis, ove interpretato in senso letterale (ossia come prescrittivo dell’obbligo di scorporare il costo del personale delle restanti voci indicate in offerta, escludendolo dall’importo da assoggettare al ribasso sulla base d’asta), “collide con il principio di libera concorrenza”, perché “la predeterminazione non ribassabile del costo del personale non può tenere in considerazione né la diversa capacità organizzativa di ogni partecipante (che incide sull’entità del costo complessivo del personale), né la possibile difformità, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità dell’impresa, delle norme inderogabili da applicare nell’individuazione dei salari minimi (TAR Sicilia, Palermo, III, 16.7.2014, n. 1882). Gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dallo scorporo, nel bando di gara, del costo del personale sono stati del resto puntualmente analizzati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nell’atto di segnalazione n. 2 del 19.3.2014 (laddove si evidenzia il rischio, derivante dall’interpretazione letterale dell’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06, di premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo o quelle che compensano con la voce di prezzo percepito a titolo di costo della manodopera i forti ribassi offerti sulle restanti voci di prezzo)”. Dunque, “per ovviare alle criticità rilevate dall’Autorità di Vigilanza nella citata segnalazione, l’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 va inteso come circoscritto all’ambito di verifica di congruità delle offerte (TAR Lazio, Roma, I ter, 26.9.2014, n. 10028), all’interno del quale non sarebbero comunque ammesse aprioristiche esclusioni delle offerte concretanti uno scostamento dai costi di manodopera predeterminati nel bando, stanti le predette norme comunitarie (TAR Toscana, sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1713)”. Secondo la giurisprudenza, occorre pertanto interpretare l’articolo 82 comma 3-bis non in senso letterale, ma in senso

sostanziale e logico-sistematico, ossia alla luce degli articoli 86 comma 3-bis e 87 comma 4 sopra richiamati. In coerenza con tale interpretazione si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato (sez. III, sentenza 02.04.2015 n. 1743, già citata in precedenza, relativa ad una gara al prezzo più basso in cui il bando predeterminava il costo per il personale e lo prevedeva come non ribassabile), affermando che la non ribassabilità del costo della manodopera ai sensi dell’articolo 82 comma 3-bis comporta solamente la “possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base delle contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis)”, ma “ciò non esclude che l’impresa possa dimostrare di poter sostenere (per tale voce) oneri inferiori in modo da compensare i costi previsti per le altre voci e così acquisire un utile (anche minimo) dall’esecuzione del servizio”. Così “neutralizzati”, dalla giurisprudenza, i gravi effetti distorsivi a cui condurrebbe l’interpretazione letterale dell’articolo 82 comma 3-bis, ad avviso di chi scrive tale norma non aggiunge nulla, in sostanza, rispetto alle disposizioni degli articoli 86 e 87 testé richiamate: è auspicabile, pertanto, che il nostro Legislatore, anche al fine di evitare l’ingenerarsi di ulteriori confusioni ed incertezze sul punto, provveda ad abrogare il comma 3-bis dell’articolo 82 (come del resto aveva fatto in relazione al precedente omologo comma dell’articolo 81, introdotto nel maggio 2011 e abrogato dopo pochi mesi).

Un concorrente può sostenere costi orari del lavoro inferiori rispetto a quelli indicati dalle tabelle ministeriali nel rispetto però dei trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge TEME 5/6.15

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forum farmaco

Farmaci e dispositivi medici: ripartiamo dal patto per la salute Redazionale

Al VI Forum del Farmaco della F.A.R.E. (la Federazione delle Associazioni degli Economi e dei Provveditori della sanità), che si è tenuto in questi giorni a Mondello, i relatori hanno purtroppo confermato le previsioni sull’applicazione del Patto per la Salute: quello che poteva essere un punto di partenza per rinnovare il sistema salute del nostro Paese sembra rimanere solo un “testo delle buone intenzioni”, mentre al pratico si continua a procedere con una sola parola d’ordine: “tagli”. La discussione portata avanti da esperti di settore (Farmacoeconomisti – Direttore Sanitari, farmacisti etcc.) è stata attenta ed articolata, ma i dati emersi hanno disegnato i contorni di un settore, quello dei farmaci e dei dispositivi medici, che dopo i tagli che gli sono stati riservati dalle diverse spending review, torna ad esser preso di mira anche dalla manovra finanziaria messa in atto dopo la legge di stabilità 2015. Gli interventi che sono stati previsti, tra l’altro, non brillano certo di fantasia dal momento che per i dispositivi medici si è pensato di trasferire quel “metodo punitivo”

I dati emersi parlano di un settore, quello dei farmaci e dei dispositivi medici, che torna ad esser preso di mira dalla manovra finanziaria messa in atto dopo la legge di stabilità 2015 14 TEME 5/6.15

già collaudato sui farmaci: il payback. Parlando di dispositivi medici, non è mancato, ovviamente, nella discussione il riferimento alla “siringa”, ma questa volta Assobiomedica lo ha fatto per evidenziare come il continuare a citarla nei dibattiti, sia veramente sterile visto che la sua spesa rappresenta solo 0,02%, rispetto a circa il 5,1%, del peso della spesa complessiva dei dispositivi medici sul Fondo sanitario nazionale. Dalla riflessione suscitata da questo semplice confronto Assobiomedica ha quindi auspicato, che il tema del costo dei dispositivi venga ampliato pendendo in esame argomenti più rilevanti, non ultimo quello del prezzo finale che rappresenta la somma di voci come: termini di pagamento, servizi aggiuntivi, presenza di personale specializzato che forma chi lavora in sala operatoria, ma anche più semplicemente della urgenza di una richiesta. Queste, e non solo queste, sono le varianti che possono modificare il prezzo finale di un dispositivo. Ecco perché parlando di prezzi di riferimento, ci si è augurati, che vengano finalmente presi in considerazione i costi aggiuntivi. La speranza espressa è quella che, come è stato preannunciato, nella seconda rivisitazione dei prezzi di riferimento, i costi aggiuntivi saranno presi in considerazione, visto che non è possibile dare un prezzo unico di riferimento ai dispositivi medici come lo si fa per i principi attivi dei farmaci. Occasione data dal Forum è stata quella di lanciare messaggi costruttivi e suggerimenti sia per una alternativa agli sprechi sia per il reperimento dei fondi, ma è stata


forum farmaco

anche quella di rendere pubblici dati, quali quelli presentati dalla Regione Sicilia sulla Dbc-distribuzione per conto-. Tali dati, per noi che siamo particolarmente sensibili al tema del risparmio, hanno rappresentato un interessante spunto di riflessione perché hanno narrato di un esperienza con risparmi molto elevati (circa il 48%) presentando dati certi, di un risparmio effettivo. Per dovere di cronaca devo menzionare la discussione suscitata dall’intervento del Tribunale del Malato che ha lamentato il ritardo nell’accesso ai farmaci innovativi. Nel rispondere la rappresentante di AIFA presente all incontro ha ricordato come tutto il processo / percorso è regolamentato da norme ben precise e dalle quali non si può prescindere. Resta comunque però vero che il problema della lentezza, in generale, esiste e si avverte l esigenza di un nuovo regolamento magari più dinamico . Spending review e contenzioso sono stati i temi trattati da Farmaindustria che ha voluto porre l’accento sul bisogno di andare a valutare il risultato, oppure la differenza o se c è la positività tra norma introdotta e costo del contenzioso, perché è tempo di avere un feedback per poter capire se il risultato ottenuto sia positivo o negativo. Si è poi polemizzato sul tetto di spesa, perché il timore manifestato è che in questo possano rientrare anche i 500milioni che sono stati stanziati per i farmaci innovativi. Questo significherebbe che la spesa, alla fine dei conti, la dovranno sostenere le aziende farmaceutiche. Tema interessante anche la presentazione dell’aggiornamento delle “Linee guida sui dispo-

sitivi medici”, lavoro portato avanti dalla F.A.R.E. con il supporto tecnico dell’A.I.I.C.. Tale documento, presentato dal vice presidente Franco Astorina, insieme al Direttore generale di ASSOBIOMEDICA e dal Presidente di A.I.A.C. sarà oggetto di un ulteriore dialogo con Assobiomedica tanto che è stato stabilito di continuare il confronto in un tavolo tecnico congiunto. Appuntamento quindi al prossimo anno con la mia proposta, scaturita dal successo della presentazione in questo VI Forum di vari modelli di magazzini centralizzati farmaceutici siciliani, di selezionare e prendere in esame, nel VII Forum del Farmaco, dei progetti operativi, magari sempre scelti all’interno della realtà siciliana, che poi potrebbero essere proposti come esempio di studio alle Istituzioni poiché l’obiettivo del Forum, ci tengo a ricordarlo, è quello di far emergere tutte le criticità del sistema per poi proporne le soluzioni con il contributo di tutti gli staekolder coinvolti.

Parlando di prezzi di riferimento, l’augurio è stato quello che vengano finalmente presi in considerazione i costi aggiuntivi nella speranza che nella seconda rivisitazione dei prezzi di riferimento TEME 5/6.15

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formazione FARE

I° Corso Centro-Nord di alta Formazione Eh voilà detto e fatto: “facciamo partire il Corso di Alta Formazione anche al Centro-Nord”. Questo pensiero, fisso da tempo nella mente, si è finalmente concretizzato grazie all’impegno ed alla volontà di un gruppo di “colleghi” ed amici che hanno saputo interpretare con tempismo ed adeguatezza un’importante finalità della Federazione, la Formazione, da scrivere sempre con la “f” maiuscola. L’aggiornamento e la qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria degli Economati e Provveditorati, costituiscono infatti obiettivi associativi primari per la F.A.R.E.. La modalità costante, per il perseguimento di tale obiettivo, è l’education continua che si può strutturare con strumenti e modalità diverse quali convegni, congressi, studi, pubblicazioni e… corsi a più moduli e sessioni. L’esperienza maturata durante i quattro anni, dell’equivalente Corso di Formazione nel Centro-Sud, ci ha guidato nelle prime fasi, per cercare di individuare elementi similari che consentissero una ricerca ed uno sviluppo di una matrice didattica comune. La F.A.R.E. quindi ha organizzato il 1° Corso di Alta Formazione 2014 per funzionari, dirigenti in sanità (area Provveditorato, Economato, Patrimonio) e soci delle associazioni regionali del Centro-Nord. Il corso infatti si è rivolto ai soci dell’ALE Lombardia, ALPE Liguria, APE Piemonte, ARE Emilia-Romagna-Marche, ARTE Toscania-Umbria, ATE Triveneto, ARPES Sardegna. La passione e il desiderio di raggiungere questo obiettivo hanno fatto poi il resto. Così siamo partiti, poi abbiamo definito le “regole”, abbiamo contattato i docenti, e messo a punto gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso. Abbiamo raccolto da subito entusiasmo e divertimento nel fare insieme le cose; abbiamo avuto piacere e soddisfazione nel condividere sia ogni aspetto del progetto che le difficoltà del percorso. Il clima all’interno del corso è risultato positivo, tutti i discenti ci hanno fatto capire che erano, “a bordo”, condividendo un viaggio verso una meta ambita: quella dell’aggiornamento tecnico, normativo fatto di tappe, di un crescente network comunicazionale, con tanti esempi di esperienza ‘diretta’, di pratica quotidiana e di ascolto. l corso si è svolto a Milano presso l’AO Fatebenefratelli (che ringraziamo per la cortese ospitalità), con la partecipazione di 42 iscritti a fronte di una iniziale previsione di 25. Si è iniziato il 19 settembre scorso, le cinque sessioni si sono succedute con una frequenza mensile (con l’eccezione di dicembre) e l’ultimo modulo didattico è terminato il 28 febbraio di questo anno. Sessanta ore di studio e di approfondimenti suddivise in una giornata e mezza per modulo. A conclusione dell’attività didattica sono state previste ulteriori 40 ore di lavoro di ricerca per i gruppi di lavoro ed i loro Tutors; obiettivo finale, l’elaborazione di una tesi di gruppo dove ogni partecipante avrà contribuito con un proprio sviluppo documentale. Il prossimo 29 maggio a Milano è stata organizzata l’ultima giornata del corso; sarà il momento per ogni partecipante di presentare il personale contributo all’elaborato del proprio gruppo di lavoro. Gli approfondimenti, obiettivo del corso, hanno riguardato i temi legati alle conoscenze tecnico-giuridiche delle varie fasi del percorso degli approvvigionamenti, la gestione della logistica aziendale, il marketing d’acquisto, il punto sul mercato farmaceutico e non ultimi ad espressioni quali l’etica e la comunicazione nel contesto odierno. La Sito internet : www.salute.gov.it Sito internet : www.anticorruzione.it F.A.R.E. ha cercato, attraverso il confronto, le esigenze e le possibili diverse “Il Farmacista di Dipartimento quale strumento per la esperienze delle realtà regionali di “inventare” uno stesso linguaggio e di prevenzione degli errori in terapia e l’implementazione “ricercare” una condivisione degli obiettivi sul tema strategico del miglior delle politiche di Governo clinico in ambito oncologico” utilizzo delle risorse scarse, meglio dire forse ‘non infinitè a disposizione. Manuale teorico – pratico a cura del Ministero della SaluAbbiamo individuato nella formazione continua, uno degli strumenti che te ed. 2011 ci permetteranno di poter conseguire tali obiettivi. La F.A.R.E. infatti, conSito internet: www.sifoweb.it –Società italiana di Farmatinuerà ad organizzare ancora corsi di formazione che per ragioni geogracia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie fiche e logistiche verranno suddivisi e gestiti in diverse sedi sul territorio, “Rapporto di ricerca osservatorio le nuove frontiere della con un costante unico obiettivo, quello dell’education come espressione professione del farmacista – La figura del farmacista : del miglioramento continuo, elemento basilare ben presente nello scopo Prospettive” – Sda Bocconi “Università Commerciale Luigi statutario della Federazione stessa. Infine un ringraziamento va a tutti i Bocconi” , Ricerca sviluppata per conto di Federazione partecipanti, discenti e docenti, accomunati dal desiderio di continuare ad Ordini Farmacisti Italiani 2010 operare con competenza e qualità, consapevoli del mandato e del ruolo “Monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospequotidianamente svolti per la collettività. daliero – Linee guida per la predisposizione trasmissio-

Bibliografia

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Calogero Calandra & Fabrizio Muzio Componenti del Comitato Scientifico del Corso

ne dei file al NSIS” – Ministero della Salute. Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario. Marzo 2014


gestione risorse umane

La gestione delle risorse umane in una Azienda Sanitaria Tra i fattori fondamentali che influenzano il raggiungimento degli obiettivi strategici, prefissati dalle Aziende Sanitarie, vi sono le competenze e la professionalità dei dipendenti, il benessere organizzativo, il clima percepito, la salute e la qualità della vita negli ambienti di lavoro. Al di là delle ragioni di responsabilità sociale, che il datore di lavoro ha nei confronti dei propri lavoratori, vi sono altri motivi per questa centralità organizzativa. Al fine di raggiungere la soddisfazione dell’utenza e per rispondere alla domanda di salute del cittadino, crescente nell’ultimo decennio, risulta evidente come sia importante l’investimento sulle risorse umane e sulla loro professionalità; è fondamentale pertanto, tra le diverse attività che possono essere messe in pratica, promuovere e mantenere un adeguato livello di benessere fisico e psicologico in coloro che sono i veri attori protagonisti della crescita e dell’evoluzione dell’organizzazione stessa: le persone. Il raggiungimento di obiettivi strategici di qualità è strettamente collegato al ruolo che la cultura aziendale ha per le risorse umane che compongono l’organizzazione e alla capacità di affrontare e risolvere rapporti conflittuali in azienda: di fatto un conflitto mal gestito e/o non risolto genera malumore e stress all’interno del posto di lavoro. Nello specifico il Servizio Sanitario Nazionale deve gestire sempre più frequentemente situazioni complesse che richiedono flessibilità, così come tutte le Aziende che si trovano nel mercato dei servizi, anche attraverso il ricorso

a nuove forme contrattuali a tempo determinato. Quanto detto complica notevolmente la gestione del personale, che è costituito sia da lavoratori aventi rapporti flessibili, sia da lavoratori assunti a tempo indeterminato. La compresenza dei suddetti gruppi, comporta impatti negativi sul clima aziendale, non solo per i lavoratori momentanei ma anche per quelli permanenti, generando conflitti. All’interno delle aziende innovative, che accettano e anzi valorizzano la diversità dei punti di vista e delle culture, i conflitti sono ritenuti inevitabili e possono coesistere nel processo produttivo; l’impegno della direzione, nella loro soluzione (negoziazione del conflitto) può portare, a una maggiore comprensione entro e fra i gruppi migliorando la qualità del lavoro complessivo. “Il conflitto a volte risulta essere il mezzo di espressione di una minoranza progressista per convincere la maggioranza conservatrice a tentare innovazioni nelle politiche e nelle metodologie operative”1. Il primo passo per procedere in questa direzione è prevenire fenomeni quali il “burnout”, promuovere corsi di formazione, programmi di sviluppo e di compensation. A tal fine nasce l’esigenza di approfondire l’argomento svolgendo un’analisi sul clima organizzativo, visto come fenomeno complesso interno alle organizzazioni. Il clima può essere considerato come il collante che tiene insieme le diverse dimensioni, i diversi reparti, che dà un senso comune a lavori diversi. Chi dovrebbe saper governare ed intervenire

Simona De Simoni ASL Viterbo Silvia Dari ASL Viterbo Rinaldo Menicacci ASL Arezzo

1. Calamandrei, Orlandi, 1998

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gestione risorse umane

apportando miglioramenti del caso è la dirigenza. I fattori fondamentali che condizionano il clima organizzativo sono: il carico di lavoro, l’organizzazione e valorizzazione dei ruoli, l’incentivazione, l’accoglienza dei nuovi arrivati, l’autonomia decisionale e la carenza di personale. L’obiettivo di questa indagine, è quello di misurare fenomeni complessi, al fine di attivare opportune azioni di miglioramento. Per questo motivo é necessario l’utilizzo di metodologie, tratte dalla ricerca sociale, come il Organizational Health Questionnaire” o “O.H.Q.”, progettato nel 2002 da F. Avallone e A. Paplomatas : questo strumento consente di misurare concetti complessi e non direttamente osservabili, come nel caso del benessere organizzativo. Lo studio è orientato a determinare punti di forza e di debolezza del reparto di Radiologia Diagnostica d’Urgenza dell’Ospedale di Arezzo e di e vuole evidenziare la percezione dei TSRM (tecnici sanitari radiologia medica) rispetto al clima organizzativo.

2. F. Avallone e A. Paplomatas

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Materiali e metodi Si è scelta una metodologia più adatta possibile al contesto preso in esame, che cercasse di cogliere tra i TRSM del Reparto di Radiologia Diagnostica d’Urgenza, gli aspetti più rilevanti del clima organizzativo. Si è scelto di utilizzare il questionario sul benessere organizzativo, frutto di una ricerca tutta italiana, l’“Organizational Healt Questionnaire” (O.H.Q), dopo un attenta analisi , tra tutti i questionari visionati (vedi tabella 1) è risultato il più corrispondente alla realtà che si è analizzata. L’ “Organizational Health Questionnaire” o “O.H.Q.”, progettato nel 2002 da F. Avallone e A. Paplomatas che hanno coordinato un gruppo di lavoro di docenti della Cattedra di Psicologia del Lavoro della Facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di Roma ed esperti di

organizzazione di alcune pubbliche Amministrazioni esplora, attraverso una serie di domande, prevalentemente a risposta chiusa, le variabili relative agli indicatori di ciascuna dimensione del concetto, particolarmente complesso e articolato, di “Benessere Organizzativo”, recentemente ridefinito anche come “Salute Organizzativa” con un approccio che lo collega al concetto di cultura e clima organizzativa. La salute organizzativa può essere definita come “ l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro, promuovendo, mantenendo e migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”2. 1.

2. 3. 4. 5.

6.

Organizational Climate Questionnaire (OCQ), Litwin, Stringer, 1971 Competing Value Framework (Quinn e Rohrbaugh, 1983) Team Climate Inventory(TCI),Ander sonN.,WestM.,1994 Work Environment Scale (WES), Moos R., 1994 Majer-D’Amato Organizational Questionnaire (M-DOQ), Majer, D’Amato, 2001 Organizational Development Questionnaire (M_DOQ10), Majer, D’Amato, 2005 Tabella 1

Gli autori considerano il “benessere organizzativo” come un costrutto articolato in quattordici diversi concetti o dimensioni, ciascuna delle quali opera in un sistema di indicatori, a loro volta tradotti in domande del questionario. Oltre agli indicatori relativi a ciascuna delle quattordici dimensioni del “benessere organizzativo”, il questionario rileva altri tre gruppi


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di indicatori, funzionali alla comprensione ed alla spiegazione del fenomeno. Si tratta degli “indicatori positivi”, degli “indicatori negativi” e degli “indicatori di malessere psicofisico”. Il questionario è stato somministrato in forma anonima ed è stata richiesta l’autorizzazione all’Azienda Sanitaria per la realizzazione dello studio. La somministrazione del questionario è stata preceduta da riunioni, svolte attraverso la tecnica del Focus Group al fine di informare, motivare, sensibilizzare il personale alla partecipazione all’indagine. Il punteggio alle singole dimensioni del clima valutate varia in un range compreso tra 1 e 4; più alto è il punteggio più la dimensione è percepita in modo positivo dai dipendenti ed è un punto di forza dell’organizzazione. Per l’analisi dei dati si fa riferimento, in particolare, all’utilizzo delle cosiddette “tecniche delle scale” (scaling), scala Likert. La lettura che ne deriva è prevalentemente macroscopica e quantitativa, intesa a fornire un primo panorama “climatico” che possa favorire la consapevolezza dei fattori che vengono percepiti come maggiormente critici dal personale. Ad ogni domanda corrisponde un determinato profilo che consente di valutare “l’umore aziendale” di tutti coloro che hanno partecipato al progetto con lo scopo di rilevare il livello di attesa e percezione di ogni operatore. Definizione del campione di indagine Lo strumento utilizzato per l’indagine (il questionario O.H.Q ), è stato somministrato ad un campione di 17 soggetti, tutti TSRM del Reparto di Radiologia Diagnostica d’Urgenza dell’ospedale “S. Donato” di Arezzo. Il campione oggetto di analisi è caratterizzato da 10 maschi (59%) e 7 femmine (41%). Pur lavorando tutti a tempo pieno, il 18% dei lavoratori ha un contratto a tempo

determinato mentre l’82% a tempo indeterminato. Il gruppo è prevalentemente giovane, l’età media è di 35 anni. Il livello di scolarità è alto: il 65% ha conseguito la laurea ed il 35% il diploma di scuola media superiore. Il 53% è coniugato e il 47% è celibe o nubile; non ci sono né separati né divorziati. Per recarsi al lavoro il personale impiega in media 25 minuti. Presentazione dei risultati Il questionario ha permesso di misurare le percezioni dei dipendenti relativamente ad aspetti significativi del clima organizzativo lavorativo. Tutti i professionisti che hanno partecipato all’indagine, hanno mostrato collaborazione e partecipazione: ogni questionario è stato compilato con entusiasmo e gli è stato dedicato energia e tempo. Ciò è significativo perché mostra un interesse da parte dei professionisti al clima organizzativo e quindi, alla ricerca di un miglioramento della qualità della vita all’interno dell’organizzazione. Le macro aree che sono state scelte per determinare il clima organizzativo sono le seguenti: Confort, Obbiettivi, Valorizzazione, Ascolto, Informazioni, Conflittualità, Relazioni, Operatività, Equità, Stress, Utilità sociale, Sicurezza, Compiti lavorativi, Propensione all’innovazione. Le macroaree Utilità Sociale, Ascolto, Relazioni, Conflittualità, Informazioni e Valorizzazione sono percepite dai dipendenti in modo positivo. Una valutazione borderline, viene data alle macroaree Operatività e Obbiettivi. Le macroaree percepite negativamente dal personale riguardano invece Compiti lavorativi, Sicurezza, Stress, Confort e in forma più grave Propensione all’innovazione (vedi tabella 2) e soprattutto Equità. TEME 5/6.15

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Indicatori positivi di benessere organizzativo I lavoratori dimostrano un buon equilibrio tra lavoro e tempo libero, realizzazione personale attraverso il lavoro, soddisfazione per le relazioni personali costruite sul lavoro, voglia di andare al lavoro. Mentre nei lavoratori si evidenzia una sfiducia nelle capacità gestionali della dirigenza e, soprattutto, nel proporre cambiamenti, la quale porta di conseguenza ad un esaurimento graduale delle energie dei dipendenti ed un aumento dello stress psicofisico. (vedi tabella 3). Indicatori negativi di benessere organizzativo Il gruppo oggetto di studio ha la sensazione di lavorare meccanicamente, di contare poco e di essere valutato inadeguatamente; manifesta, quindi, un risentimento per l’organizzazione. Nonostante i suddetti fattori di criticità, il personale, continua ad operare positivamente, manifestando idee ed interessandosi al lavoro. (vedi tabella 4)

Tabella 2

Indicatori di malessere psicofisico Tutti gli indicatori di malessere psicofisico, ad esclusione della depressione, dell’asma e dello stato di affaticamento, si attestano al di sotto del valore medio, risultando pertanto fattori di criticità. (vedi tabella 5) La ricerca sul clima organizzativo ha evidenziato la presenza di alcune problematiche. (vedi tabella 6)

Tabella 3

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Tabella 4

Tabella 5

Tabella 6 TEME 5/6.15

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Discussione Il personale intervistato, ha ben presente le responsabilità e i propri compiti all’interno del lavoro che svolge, sia a livello personale che rispetto all’organizzazione, ma, questa consapevolezza, non sempre si tramuta in soddisfazione personale. Gli aspetti organizzativi hanno infatti, un andamento generalmente più negativo. La maggior parte del personale, sa quali sono gli obiettivi da perseguire ma non si trovano soluzioni repentine a determinate problematiche. Il livello di benessere complessivo percepito si attesta intorno al livello di sufficienza per alcuni aspetti; ma emerge, nel complesso, un fattore di disagio particolarmente sentito connesso alla carenza di valorizzazione. La scarsa valorizzazione avvertita dal personale è l’elemento di maggiore “sofferenza” nella rilevazione del benessere. Essa è da attribuire ad un bisogno individuale non tanto legato ad incentivi economici, quanto agli aspetti organizzativi e psicologici del lavoro. Molte sono le possibili cause, esterne ed interne, che meriterebbero ulteriori indagini di approfondimento. Tra queste abbiamo individuato: - mansioni eccessivamente circoscritte ad ambiti legati alla logica della posizione, che le persone vorrebbero superare senza averne la possibilità; - cultura manageriale dei capi che non favorisce l’espressione del livello di professionalità appreso e della creatività organizzativa maturata: - assuefazione comportamentale inconsapevole alla mera esecuzione dei compiti, con il disagio a svolgere la propria attività lavorativa con la frustrazione di non poter contare di più; - inadeguate capacità di autovalutazione del proprio valore professionale in rapporto a quello di 22 TEME 5/6.15

altri colleghi più valorizzati perché capaci di esprimere maggiore professionalità. Anche l’apertura all’innovazione presenta alcune ombre: il valore totale si colloca al di sotto della media generale. Pertanto, potrebbe essere opportuno che l’Azienda investa in innovazione tecnologica, in differenziazione dei prodotti, servizi e in immagine, ma senza dimenticare le differenti esigenze del dipendente e l’evoluzione dei propri bisogni. Tutto questo perché il concetto di benessere organizzativo si riferisce al modo in cui una persona vive la relazione con l’organizzazione in cui lavora e deve essere tradotto in azioni concrete prestando, ad esempio, attenzione alle necessità e alle aspettative dei dipendenti, ascoltando le esigenze, gestendo il disagio. Tanto più una persona sente di appartenere all’organizzazione, perché ne condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. Per tali motivi, a fianco delle competenze tecniche, diventa necessario sviluppare competenze legate alla dimensione emozionale, ovvero al modo in cui le persone vivono e rappresentano l’organizzazione e, soprattutto, tenere conto dell’ambiente, del clima in cui i dipendenti si trovano a dover lavorare ogni giorno. Osserviamo le dimensioni collegate agli aspetti relazionali: evidenziano che il livello di circolazione delle informazioni è buona. Esiste invece, una diversa percezione delle relazioni tra il livello orizzontale, percepito in maniera più positiva, rispetto al livello verticale. Il profilo generale che è stato costruito, permette di avere una visione d’insieme di criticità e positività. Le voci maggiormente positive, invece, sono determinate dalla motivazione e chiarezza degli obiettivi che la maggior parte delle persone possiede, così come della sensazione di


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utilità del proprio lavoro. Nella dimensione valorizzazione del questionario, in primo luogo emerge, coerentemente, accanto alla sentita necessità di una maggiore valorizzazione del personale, l’introduzione di adeguati sistemi di valutazione, anche il bisogno di migliorare le condizioni di lavoro. Dai dati dell’indagine emerge la consapevolezza che il clima organizzativo può essere oggi considerato come una nuova frontiera da esplorare e comprendere e a cui dedicare risorse adeguate per la sua “manutenzione programmata” su scala integrata. La conoscenza dei molteplici aspetti riguardanti la cosiddetta “produttività delle risorse” (in particolare nell’area del personale, la risorsa più pregiata e costosa in sanità), è notoriamente un elemento essenziale in qualsiasi processo di programmazione, organizzazione, qualificazione e valutazione dei servizi, soprattutto in periodi come quello attuale, in cui la spinta al contenimento della spesa finisce con l’indirizzare univocamente le politiche gestionali verso soluzioni organizzative di “massima efficienza” anche, a volte, a spese d’importanti fattori di qualità del risultato o del lavoro (stress e sicurezza). “Se la struttura promuove la partecipazione del personale ai processi di cambiamento, diminuisce il rischio di conflitti gravi e duraturi, di sorda ostilità o di vero e proprio sabotaggio nei confronti delle modificazioni organizzative e culturali. È importante perseguire tale obiettivo perché i conflitti rappresentano un elevato costo per l’azienda, tanto più alto quanto maggiore è il tempo necessario per la loro soluzione”3. Nel mercato della Sanità coniugare da un lato il benessere dei lavoratori e dall’altro la presenza di contratti diversi, che generano benefici divergenti tra i dipendenti, rende ancor più complessa la gestione delle risorse umane. Risulta pertanto indispen-

sabile strutturare una strategia differenziata che metta in luce le peculiarità di ogni individuo, garantendo sempre un servizio erogato all’utenza che mantenga elevati standard di efficacia, efficienza e qualità. Un approccio diversificato del personale potrebbe pertanto rappresentare la leva strategica per raggiungere gli obbiettivi aziendali. Pianificazione interventi e proposte Questa ricerca ha rappresentato solo un esempio utilizzato per valutare la dimensione del clima organizzativo. Il progetto che una grande Azienda dovrebbe effettuare, mediante la somministrazione di un questionario ad un maggiore gruppo di dipendenti, dovrebbe poi, proseguire, a monitoraggi successivi del clima, per verificare i risultati e le modificazioni intervenute nel clima interno e nelle prassi organizzative. La ricerca ha fatto emergere che la principale direzione da seguire per migliorare il clima nell’organizzazione, è quella della valorizzazione del dipendente con le sue necessità e le sue competenze. Presentiamo le proposte operative emerse dai professionisti che hanno aderito alla ricerca (vedi tabella 7).

3. Calamandrei, Orlandi, 1998

Tabella 7

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Il piano di formazione che la Diredelle competenze del personale: zione potrebbe elaborare, a seguito - a tutti i dipendenti, per favorianche delle indagini sul fabbisogno re un autonomo empowerment formativo dovrebbe prevedere sul individuale, focalizzando lo svipiano della cultura manageriale, luppo delle capacità relazionali e interventi interni rivolti: del potenziale, anche creativo, ai - ai responsabili di struttura, per fini dell’integrazione sempre più stimolarli e supportarli nell’apspinta verso la logica del lavoro plicazione di efficaci e moderni per processi e dell’orientamento stili di leadership e di sviluppo al servizio4.

4.

Conclusioni

I risultati ottenuti da questa ricerca, anche se il campione è limitato, sono sicuramente interessanti in quanto il questionario utilizzato è complesso. L’analisi dei dati ha evidenziato le dimensioni del benessere organizzativo, il clima organizzativo, gli indicatori negativi, positivi e di malessere psicofisico. Del contesto esaminato sono stati sottolineati alcuni aspetti critici ed alcuni punti di forza che consentono alle persone di lavorare in modo migliore, sentendosi integrati nell’ambiente lavorativo. Un’azienda moderna, sempre più, deve rispondere ai bisogni dei dipendenti e dell’utenza, a partire dal miglioramento dei servizi e quindi delle prestazioni fornite. Questo percorso non deve trascurare quelli che sono i principali protagonisti di questa politica, orientata al cliente/utente e agli operatori del settore. Il raggiungimento degli obiettivi richiede la presenza di persone che, oltre alle capacità e alle conoscenze professionali, posseggano alcune qualità fondamentali: facciano propri i valori del servizio pubblico, si riconoscano nei principi dell’interesse generale ed abbiano un comportamento consapevole. L’azienda è quindi chiamata a migliorare la qualità del lavoro perché, cosi facendo, si rafforza la motivazione e si determina il senso di appartenenza all’istituzione e la condivisione dei valori e degli obiettivi. Pertanto ogni organizzazione deve intraprendere un processo continuo di miglioramento del clima organizzativo, per il bene sia dell’azienda sia del personale e soprattutto dell’utenza. Il gruppo oggetto di studio avendo una notevole professionalità e cultura, manifesta la necessità di migliorarsi chiedendo all’azienda un percorso di formazione ed aggiornamento; sarebbe inoltre necessario intraprendere una collaborazione con altre strutture e sperimentare nuove forme di organizzazione. Scopo futuro poter utilizzare questa ricerca anche in altri contesti e per altre professionalità dell’azienda presa in esame. La ragione di scambio fra Azienda e lavoratore è: “la garanzia di una condizione di lavoro motivante e un sentimento d’integrazione e appartenenza”.

Bibliografia

Schneider, 1990

AVALLONE F., PAPLOMATAS A., Salute organizzativa: psicologia del benessere nei contesti organizzativi, (2005) edizione Cortina BOLLETTINO DI PSICOLOGIA APPLICATA, n. 249 (2008) BOLOGNINI B., Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane, (2006) Edizione Carocci BOLOGNINI B., L’analisi del clima organizzativo, (2008) Edizione Carocci BORGOGNI L., PETITTA L., Lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni (2003) Edizione Carocci CONSIGLIO C., Cos’è il benessere organizzativo? - “Direzione del personale”, n. 4 (2007) CUPPINI G., Le risorse umane e l’analisi di clima, in “De Qualitate”, Gennaio 2006 DAFT R., Organizzazione aziendale, (2004) Edizione Carocci CICELLIN M., “Le nuove forme di lavoro nel sistema sanitario. Opportunità e problematiche di una gestione differenziata delle risorse umane”. Atti del VIII Workshop dei Docenti e dei Ricercatori di Organizzazione Aziendale “ Relazioni di lavoro e forme organizzative: nuovi modelli progettuali, Reggio Emilia, febbraio 2007. MCLEAN PARKS J., KIDDER D.L., GALLAGHER D.G., “fitting square pegs into round holes: mapping the domain of contingent work arrangements anto the psychological cntract”, Journal of Organizational Behavior, vol19 1998.

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La filiera distributiva del farmaco in Italia: cenni e realtà attuale La filiera distributiva del farmaco in Italia: cenni e realtà attuale L’approvvigionamento di farmaci nella realtà delle Aziende di Salute è un processo complesso che interessa più attori al suo stesso interno, sia in maniera diretta (analisi dei fabbisogni e relativa analisi del mercato; scelta della corretta o migliore modalità di acquisto; corretto utilizzo degli stessi farmaci; …) sia indirettamente nella vita quotidiana di reparto. Il termine “farmaco” non si riferisce – come spesso si è portati a pensare per semplificazione – alla semplice “pillola”, ma comprende una serie di informazioni che non possono essere ignorate, soprattutto da chi la responsabilità dell’acquisto. Innanzitutto bisogna sempre tener ben presente che la confezione di un prodotto non individua il farmaco specifico, ma solo la sua forma di presentazione. Tutte le confezioni dei medicinali in Italia sono provviste di un bollino autoadesivo prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS): il bollino riporta il nome del titolare e il codice di autorizzazione all’immissione in commercio, il nome della confezione ed il numero unico identificativo della singola scatola (numero di targa). Il processo di acquisto deve tener conto altresì del mercato specifico col quale ci si va a confrontare e degli elementi che lo caratterizzano: il mercato principale per i nostri acquisti, quello italiano, è segnato da una particolare filiera distributiva caratterizzata soprattutto da 3 elementi fondamentali:

All’interno di tale filiera distributiva, due sono gli attori principali nella distribuzione del farmaco: 1. I depositari che distribuiscono a grossisti e strutture territoriali e non sono proprietari del farmaco (che rimane di proprietà dei titolari AIC); 2. I grossisti che sono proprietari dei farmaci che distribuiscono e sono responsabili del compito della distribuzione secondaria, rifornendo le farmacie pubbliche. I grossisti si differenziano dai depositari anche per l’obbligo di assortimento costante dei prodotti presso il proprio magazzino, secondo quanto previsto dal D.Lgs 219/2006. Ciò consente, per esempio, a tutti noi di reperire immediatamente in farmacia o entro poche ore dalla richiesta tutti i farmaci autorizzati in Italia. Tale obbligo non vale per il Depositario, salvo che il contratto individuale stipulato fra le parti preveda diversamente. A questi attori storici della distribuzione primaria e secondaria negli ultimi anni per un bisogno sempre

Paolo Pelliccia U.O. Approvvigionamenti e Logistica Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como Socio A.L.E. Associazione lombarda economi e provveditori

1. Calamandrei, Orlandi, 1998

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crescente che ha di fatto modificato anche le abitudini in fatto di primo utilizzo di specifici farmaci, bisogna aggiungere una nuova figura introdotta con la legge n. 405/2001: ovvero la Struttura Ospedaliera.

co”, che si ripropone di monitorare le confezioni di medicinali lungo tutta la filiera distributiva: tutti gli attori coinvolti in tale filiera hanno ora l’obbligo di registrarsi nella banca dati centrale per poter acquistare, detenere, cedere, vendere o smaltire farmaci. Tale progetto è costituito da tre importanti flussi di informazioni così riassunti:

L’ingresso nella catena di distribuzione dei farmaci della Struttura Ospedaliera ha portato il Ministero della Salute a dare inizio, con il DM 15 Luglio 2004, ad un progetto, denominato “Tracciabilità del farma-

Di seguito un grafico in cui si illustrano le caratteristiche della della filiera distributiva del farmaco con riferimento ai diversi attori coinvolti e alle modalità di raggiungimento dell’assistito


filiera farmaco

Visto l’ingente flusso informativo proveniente dalle Strutture Ospedaliere, è sorta la necessità di istituire uno specifico strumento che ne garantisca un’efficace e veritiera rilevazione. Con il DM 4 febbraio 2009 si è così costituita la Banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero, attiva a decorrere dal 1 ottobre 2009. Nel flusso informativo raccolto e disciplinato da tale strumento vengono posti in evidenza: • I medicinali consegnati dalle farmacie ospedaliere a reparti, ambulatori, laboratori,…. • I medicinali consegnati dalle farmacie distrettuali a laboratori, ambulatori e altro tipo di strutture territoriali. In ambito ospedaliero la rilevazione riguarda sia quantità che costi e si applica a: 1 Tutti i medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all’immissione in commercio; 2 I gas medicinali; 3 I medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (le cosiddette “formule magistrali”); 4 I medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali (le cosiddette “formule officinali”). Al fine di rendere il flusso informatico legato al consumo ospedaliero il più completo possibile, si è prevista la rilevazione dei medicinali esteri non registrati in Italia, delle formule magistrali ed officinali e dei gas medicinali non dotati di AIC attraverso l’indicazione del codice Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) di massimo dettaglio disponibile. Gli attori dell’approvvigionamento del farmaco in ambito ospedaliero

stato istituito un Servizio di Farmacia interno agli ospedali. I compiti originariamente riferibili alla farmacia ospedaliera erano essenzialmente: 1 Preparazioni galeniche e farmaceutiche; 2 Distribuzione di farmaci e altri beni e di presidi sanitari (gestione magazzino e logistica di supporto); 3 Azione di controllo sull’utilizzo di farmaci e altri beni e presidi sanitari; Informazione al personale medico.

Con la nascita delle USL, in aggiunta a queste quattro funzioni tradizionali proprie della farmacia ospedaliera, se ne sono aggiunte altre due: 5 Coordinamento delle farmacie del territorio di riferimento della USL (gestione delle aperture e chiusure, ispezione, verifica del rispetto dei requisiti, ecc.); 6 Gestione dei flussi amministrativo-contabili, con competenze mensili di pagamento e di verifica della correttezza formale. Le frontiere della professione del farmacista ospedaliero si sono notevolmente ampliate con l’attività di distribuzione diretta, introdotta con la Legge 405/2001 e regolamentata con le molteplici disposizioni legislative che si sono succedute nel solo arco di un decennio, volte a: • Garantire la continuità assistenziale, mediante la creazione di un’area terapeutica tra la terapia intensiva (ospedale) e la cronicità (medicina territoriale); • Monitorare l’appropriatezza di utilizzo di determinati farmaci; • Agevolare l’accesso ai farmaci da parte di specifiche categorie di pazienti; • Salvaguardare la gestione finanziaria del Sistema Sanitario Nazionale, mediante il contenimento della spesa farmaceutica. Il Farmacista L’attività quotidiana del farmacista Con il DPR 128 del 1969 (Art. 22) è ha subito così un primo importante TEME 5/6.15

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stravolgimento: non poteva più essere relegata unicamente all’ambito aziendale/ospedaliero, ma ha dovuto, necessariamente, aprirsi all’ambiente esterno in cui il Paziente torna una volta conclusa la degenza ospedaliera. Alle attività “tradizionali o consolidate”, se ne sono affiancate di nuove, egualmente importanti e talvolta addirittura più complesse, quali: 1 Farmaeconomia, programmazione e controllo (il solo inserimento dei farmaci nei prontuari da parte dei farmacisti incide direttamente sulla definizione del budget); 2 Controllo dell’appropriatezza prescrittiva e audit (sono i farmacisti a dover verificare l’appropriatezza nell’uso di farmaci ad alto costo o di patologia complessa e tutto ciò che riguarda la correttezza prescrittiva per evitare che i farmaci vengano utilizzati off-label); 3 R i l e v a z i o n e d e l l e t e r a p i e farmacologiche,assesment e pharmaceutical care(l’attività di continuità assistenziale ospedale-territorio porta il farmacista ad avere interventi di erogazione diretta ai pazienti, attività che non consiste solo nella mera consegna dei medicinali, ma anche nella gestione di protocolli, nella valutazione dei rischi, nella formazione diretta del paziente,…); 4 Qualità e controllo dei rischi (il farmacista di corsia ha un ruolo nelle procedure di risk management e di qualità).

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Mentre la figura del farmacista clinico, ovvero di colui che fornisce assistenza ai pazienti attraverso l’ottimizzazione dell’uso dei farmaci e promuove la salute e il benessere, rimane ancora un’utopia in Italia (come peraltro l’evoluzione stessa della branca della farmacia clinica), è diventata una realtà, sebbene non ancora completamente diffusa nelle aziende sanitarie nazionali, la figura del farmacista di dipartimento. Il farmacista di dipartimento interviene in tutte le fasi fondamentali del percorso del farmaco in ospedale: prescrizione, preparazione, trascrizione, distribuzione e monitoraggio, ha il compito di fornire consigli e informazioni sulla gestione della terapia farmacologica e sull’effetto dei farmaci e di spiegare al paziente come proseguire il trattamento a casa dopo la dimissione. Tali mansioni vengono svolte in affiancamento al medico in corsia, con importanti vantaggi sia per i pazienti (in termini di sicurezza e maggior consapevolezza delle cure a cui si sottopongono) sia per il SSN (in termini di risparmio derivante da un uso più efficiente delle risorse). Secondo autorevoli stime, l’impegno diretto in corsia del farmacista di dipartimento porta a una reale riduzione del 30% della possibilità di errori, permettendo una più oculata gestione del farmaco. Ancor più considerevoli sarebbero i risparmi se tali figure fossero utilizzate nelle branche che richiedono il maggior stanziamento di risorse economiche, quali l’Oncologia e l’Ematologia. L’appropriatezza nella scelta del farmaco migliore per ogni paziente diventa sempre più importante: trattamenti mirati, dosaggi targettizzati e monitoraggio del rapporto costo-efficacia sono tematiche di grande rilevanza, che assumono, per i medicinali particolarmente costosi e innovativi (come quelli oncologici), un’importanza fondamentale anche in termini di sostenibilità da parte del SSN.


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Ciò che attende dunque il farmacista (non in un futuro lontano e indefinito, ma nell’immediata realtà quotidiana) è una completa e costante formazione che gli permetta di conoscere nel dettaglio le patologie, i protocolli e i percorsi assistenziali in essere, nonché un aggiornamento continuo sui nuovi prodotti e lo sviluppo delle capacità di valutarne l’efficacia, non astrattamente, ma in relazione alle condizioni operative standard del proprio contesto aziendale. Le preparazioni galeniche e l’attività di “magazziniere” (che gestisce logisticamente l’ordinato necessario alla vita quotidiana della propria realtà aziendale), certamente importanti per il ruolo dell’attuale farmacista, non possono dunque restare e uniche caratterizzanti tali figura professionale. Si dà oggi la necessità di colmare quel gap creatosi tra la scarsa conoscenza degli studi clinici (figlia anche di un’impostazione universitaria più basata sull’analisi chimica della molecola che sulle sue possibilità di utilizzo in reparto) e le limitate competenze analitiche (legate esclusivamente all’analisi del meccanismo razionale del farmaco, senza un adeguato studio dei reali effetti che esso ha in terapia). Tutto ciò deve essere imprescindibilmente accompagnato dalla volontà e disponibilità del farmacista a lavorare in équipe, nello sviluppo di un’attività multidisciplinare che lo renda figura di vero supporto nei reparti in cui è chiamato a dare il proprio contributo. Tale impostazione di crescita professionale della figura del farmacista ospedaliero lo porterà, inevitabilmente, ad essere (più di quanto sia già ora) elemento cardine nelle procedure di gara aventi ad oggetto l’acquisto di farmaci per il fabbisogno aziendale. La mole di informazioni con la quale tale figura in tutte le sue declinazioni (farmacista galenico, magazziniere, di dipartimento, clinico, …) ha a che fare ogni giorno al solo interno dell’ambito ospedaliero lo rende l’elemento su cui tanto il Responsabile degli Acquisti

quanto la Direzione Strategica devono poter fare completa affidamento nella definizione dell’esatto fabbisogno, non in senso puramente quantitativo, ma anche, e soprattutto, in relazione all’utilizzo più appropriato del singolo farmaco. Il Responsabile degli Acquisti Il ruolo del dirigente amministrativo preposto all’attività di acquisizione di beni e servizi all’interno delle Aziende Sanitarie rischia, a causa di normative regionali, nazionali e sovranazionali sempre più stringenti, di ridursi a quello di mero esecutore delle regole. Il rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti di spesa che anno dopo anno diventano più rigidi e la necessità di garantire la massima tracciabilità e trasparenza delle procedure attraverso una continua e puntuale rendicontazione mettono chi dovrebbe guidare il processo di approvvigionamento aziendale nella condizione di “rincorrere” le scadenze che via via si presentano nel quotidiano svolgimento dei propri compiti. Il rispetto delle regole del gioco (ovvero del complesso normativo in continua evoluzione) deve assolutamente rimanere punto fermo e imprescindibile nell’attività di ogni provveditore, che non potrebbe altrimenti affermare con onestà di “aver fatto il proprio dovere”, tuttavia è estremamente riduttivo concepire l’attività del direttore del settore approvvigionamenti come quella di un mero burocrate privo di libertà di iniziativa nella gestione delle specifiche esigenze e dei particolari bisogni che si manifestano nel quotidiano. Il provveditore dovrebbe godere della massima autonomia di spesa possibile, che permetterebbe di effettuare realmente un’attendibile misurazione della performance e dei risultati raggiunti, sulla base dei quali sarebbe possibile prefiggersi nuovi obiettivi; situazione irrealizzabile nel contesto odierno. Il provveditore dovrebbe essere libero di agire pienamente il ruolo di dirigenTEME 5/6.15

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te, ovvero di organizzatore del lavoro del “team” che coordina, formato da collaboratori che non sempre è libero di scegliere, ma che deve comunque arrivare a responsabilizzare negli ambiti in cui ritiene debbano operare, tramite l’acquisizione di competenze specifiche. Egli si trova ad essere il punto di unione e di riferimento di svariati settori aziendali, spesso molto diversi tra loro, e deve essere in grado di capire, pur non conoscendole necessariamente nel dettaglio, tutte le diverse situazioni e problematiche che gli vengono poste nel corso dell’attività quotidiana. Nello specifico settore di acquisizione di farmaci, realtà tecnicamente complessa e caratterizzata da una costante evoluzione, la figura del provveditore è particolarmente strategica: egli deve infatti essere efficace supporto al farmacista nell’analisi delle condizioni del mercato, delle sue regole e degli operatori economici in esso presenti. Al provveditore sono affidate le valutazioni di carattere prettamente economico, che talvolta si scontrano con quelle di carattere etico, ma che sono imprescindibili vista la necessità di rimanere entro stretti vincoli di bilancio. La sua analisi deve spesso allargarsi al complesso delle stime costibenefici derivanti dall’utilizzo di un farmaco in relazione alla multidisciplinarietà che tale acquisto comporta, considerando ad esempio i risparmi che potrebbero derivare dall’utilizzo di un medicinale in grado di ridurre il numero di interventi sui pazienti o il numero dei giorni di degenza ospedaliera. Sebbene non sia tenuto ad essere in prima persona massimo esperto di dispositivi medici e molecole, il provveditore deve preoccuparsi di formare adeguatamente i propri collaboratori, mettendoli in condizione di interagire in modo competente con i clinici dell’azienda, con i quali egli stesso deve essere in grado di tessere rapporti che gli consentano di essere riconosciuto come supporto e riferimento 30 TEME 5/6.15

assoluto nella definizione delle linee di acquisizione dei beni e servizi necessari all’Azienda, a seconda delle diverse fattispecie. La smania di protagonismo deve lasciare spazio alla capacità di fornire una corretta risposta ai problemi che sarà chiamato ad affrontare e di comprendere le varie situazioni, nel corsso delle quali si troverà a dover fare delle scelte che dovrà essere sempre in grado di motivare e difendere con argomentazioni valide. Il Provveditore è già esecutore del contratto, anche se non nominato con provvedimento aziendale, nell’esatto momento in cui decide di indire quella determinata procedura di gara secondo le regole che ha stabilito e di cui si è assunto la responsabilità. Anche se non seguirà direttamente l’andamento di un dato servizio o fornitura giorno dopo giorno, saranno state le sue scelte e la sua capacità di cogliere in modo preciso la situazione generale e le esigenze espresse dal richiedente nella fase precedente l’indizione della gara a determinarne in modo significativo l’esito sul lungo periodo. Un nuovo protagonista nella distribuzione dei farmaci: il cittadino Le Direttive Europee 2001/83/C.E. e 2003/94/C.E. sanciscono la possibilità per le organizzazioni non lucrative, impegnate nel supporto all’assistenza domiciliare, di riutilizzare i farmaci per gli assistiti. Tali Direttive vengono recepite nel nostro Paese con il D.Lgs 219 del 14/04/2006, art.157 comma 1, in cui si individuano le modalità che rendono possibile l’utilizzo di medicinali non adoperati, correttamente conservati e in corso di validità. Viene quindi fornito un quadro normativo entro il quale il senso di civiltà e, in seconda battuta, il risparmio del Sistema Salute, trovano piena legittimità. Sull’esempio dell’esperienza dell’Associazione “Gigi Ghirotti” Onlus di Genova, che sperimenta il metodo di riutilizzo di farmaci già dal 2008, l’Associazione “Il Mantello” Onlus, nella specifica sede


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sazione dei farmaci, che avverrà in favore dei malati in carico all’Assistenza Territoriale Specialistica in Cure Palliative. Tale progetto si fonda ovviamente sulla collaborazione di due Partner istituzionali: l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como (che fornisce in comodato d’uso gratuito un locale che presenti tutte le caratteristiche necessarie per lo stoccaggio dei farmaci, oltre a fornire la garanzia della corretta selezione dei medicinali da riutilizzare, della verifica della buona conservazione degli stessi e della sorveglianza nell’applicazione della procedura per il controllo delle scadenze e dello smaltimento dei farmaci non più riutilizzabili) e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como (che supervisiona e monitora il progetto identificando e controllando i punti chiave nel processo di verifica del corretto funzionamento delle diverse fasi). Questo progetto si fonda dunque su un servizio di grande valore etico oltre che economico, che le Aziende di salute fanno al cittadino, rendendolo peraltro, per mezzo dei volontari delle Associazioni, parte attiva della filiera distributiva del farmaco.

Bibliografia

nel Presidio Ospedaliero di Mariano Comense (CO), afferente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna di Como”, ha proposto un nuovo progetto denominato “Risparmio in Pillole”, che in tempi di Spending Review risulta vincente solo grazie al nome. Il modello di Assistenza Territoriale Specialistica in Cure Palliative (TSCP) prevede che, immediatamente dopo la presa in carico del paziente, farmaci e presidi relativi sia alla patologia neoplastica in fase terminale che alle comorbilità siano forniti dalla Equipe curante e quindi provengano dalla farmacia ospedaliera, salvo per i prodotti non presenti in PTO per i quali è concessa la prescrizione su ricettario regionale. Spesso le condizioni cliniche di questi pazienti mutano rapidamente richiedendo adeguamenti terapeutici continui sia nei dosaggi che nei prodotti medicinali. Questo fa sì che presso il domicilio dei pazienti si determini un accumulo di farmaci inutilizzati a cui si aggiungono le confezioni di prodotti che il paziente aveva acquistato prima della presa in carico in STCP su indicazione di altri specialisti o del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta. La procedura, di fatto molto semplice, prevede i seguenti passaggi: • Un volontario dell’Associazione si reca personalmente presso il domicilio del donatore per il corretto ritiro delle specialità medicinali donate dai privati. Non sono inclusi in tale progetto farmaci la cui conservazione è prevista in frigorifero a temperatura controllata e farmaci per i quali sia previsto registro di carico/scarico. • Una volta ritirati, i farmaci vengono registrati informaticamente, catalogati per principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, nome commerciale, lotto, data di scadenza, … nella maniera più dettagliata possibile, così come la normativa richiede. • Si rende così possibile la dispen-

Sito internet : www.salute.gov.it Sito internet : www.anticorruzione.it “Il Farmacista di Dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in terapia e l’implementazione delle politiche di Governo clinico in ambito oncologico” Manuale teorico – pratico a cura del Ministero della Salute ed. 2011 Sito internet: www.sifoweb.it –Società italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie “Rapporto di ricerca osservatorio le nuove frontiere della professione del farmacista – La figura del farmacista : Prospettive” – Sda Bocconi “Università Commerciale Luigi Bocconi” , Ricerca sviluppata per conto di Federazione Ordini Farmacisti Italiani 2010 “Monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero – Linee guida per la predisposizione trasmissione dei file al NSIS” – Ministero della Salute . Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario. Marzo 2014

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REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 CHIERI (TO)

Ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 8 del 18/01/1995 si pubblicano i seguenti dati - espressi in euro - relativi al bilancio d’esercizio 2012, di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 75 del 11/03/2014 approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. N. 30-296 DEL 08/09/2014 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

AL 31/12/2012

AL 31/12/2011

Totale A - Immobilizzazioni

86.954.024

82.989.110

Totale B - Attivo circolante

176.029.742

152.843.849

Totale C - Ratei e risconti

8.015.597

10.096.896

270.999.363

245.929.855

9.020.835

14.299.509

AL 31/12/2012

AL 31/12/2011

25.017.239

27.379.504

Totale B - Fondi per rischi ed oneri

7.184.482

5.304.535

Totale C - Trattamento fine rapporto

1.545.112

1.391.668

235.515.304

207.703.775

1.737.226

4.150.373

270.999.363

245.929.855

9.020.835

14.299.509

AL 31/12/2012

AL 31/12/2011

Totale A - Valore della produzione

567.203.166

567.358.448

Totale B - Costi della produzione

556.688.277

562.403.226

Differenza tra Valore e Costi della Produzione

-10.514.889

-4.955.222

-1.523.839

-1.522.482

-

0

-687.298

2.111.088

-8.303.752

-5.543.828

8.303.752

9.207.180

-

-3.663.352

Totale Attivo Totale D - Conti d'ordine STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Totale A - Patrimonio netto

Totale D - Debiti Totale E - Ratei e risconti Totale Passivo Totale F - Conti d'ordine CONTO ECONOMICO

Totale C - Proventi ed oneri finanziari Totale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie Totale E - Proventi ed oneri straordinari Risultato prima delle imposte Imposte e tasse Utile o perdita d'esercizio Poste non monetarie Risultato al netto delle poste non monetarie

1.402.809 -

-2.260.543 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Maurizio Dore

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protocolli di legalità

gli esperti rispondono

Sull’accesso dell’offerta aggiudicataria. Un nostro lettore chiede se l’accesso all’offerta della ditta aggiudicataria possa avvenire sin dall’aggiudicazione provvisoria o sia necessario attendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La risposta al quesito sta nell’art.13 del codice dei contratti pubblici: quest’ultimo al secondo comma stabilisce che “il diritto di accesso è differito:…c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva”. È interessante notare che la lettera c-bis) era assente nella prima stesura (2006) del codice dei contratti ed è stata aggiunta solo successivamente (2008). Lo segnaliamo perché le prime pronunce del giudice amministrativo sul punto ritenevano che il termine “aggiudicazione” contenuto nella lettera c) del secondo comma dell’art.13 dovesse intendersi come ’“aggiudicazione definitiva”. Dunque secondo queste prime interpretazioni (ad es. Tar Emilia Romagna-Bologna, ord. n. 2999 del 13.11.2006) l’accesso doveva essere differito fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. La modifica legislativa ha comportato un mutamento anche della giurisprudenza.

In particolare il Consiglio di Stato ha stabilito che “la lettera c) del comma 2 di detta norma è chiara nel disporre che il diritto all’accesso può essere differito, in relazione alle offerte, solo fino all’approvazione dell’aggiudicazione, che, non può che essere costituita da quella provvisoria; non avrebbe senso, diversamente, l’aver previsto la possibilità di differimento fino all’aggiudicazione definitiva solo in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia. La conclusione è supportata da una interpretazione di tipo letterale: la lettera c) fa, infatti, riferimento all’aggiudicazione, mentre, la successiva c bis) cita esplicitamente l’aggiudicazione definitiva; segno che il legislatore, quando ha ritenuto rilevante attendere che si fosse realizzata la conclusione della procedura selettiva (attraverso, appunto, l’aggiudicazione definitiva), lo ha detto espressamente. Quindi, nell’ipotesi descritta nella precedente lettera c), l’espressione generica “aggiudicazione” deve essere riferita all’aggiudicazione “provvisoria”,

e ciò in applicazione del criterio interpretativo ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, non dixit”(Cons. St., Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5280). Peraltro nell’ottica di cercare di raggiungere una soluzione in via stragiudiziale, anche utilizzando l’informativa ex art. 243 bis del codice dei contratti, ben può essere utile acquisire gli atti prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso, essendo comunque possibile per il concorrente presentare ricorso al Tar sin da subito nei confronti dell’aggiudicazione provvisoria (senza cioè dover attendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva), sarebbe illogico non consentire di poter accedere all’offerta della ditta provvisoriamente aggiudicataria, dal momento che verrebbero meno i documenti fondamentali da cui trarre le necessarie informazioni sulle quali fondare il ricorso. Per completezza ricordiamo che è ormai pacifico che l’accesso ai verbali di gara possa avvenire prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Monica Piovi Piero Fidanza PA Consultant

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juris aula in collaborazione con

1. Il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, n.1498). L’opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento- art. 84 comma 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163-, che, là dove impone la nomina, come Presidente della Commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l’introduzione della misura in commento, realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l’esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell’ipotesi in cui il Presidente della Commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell’amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorchè formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finali34 TEME 5/6.15

tà sopra segnalate. Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l’effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell’attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell’amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall’impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva). (cfr. art. 84, comma 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 2. I giudizi di merito delle offerte tecniche, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogici, irrazionali, arbitrari o fondati su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. art. 87 comma 1 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 3. Come (…) costantemente affermato da un indirizzo giurisprudenziale dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2014, n.5196), il giudizio di anomalia costituisce (anch’esso) espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, con la conseguenza che al giudice amministrativo, al di fuori di tali ipotesi, resta precluso formulare un’autonoma verifica della congruità delle offerte, che si risolverebbe in un’inammissibile invasione

della sfera valutativa riservata all’Amministrazione. (cfr. art. 87 comma 1 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) Tratte da Consiglio di Stato, Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6139, Regione Veneto contro Società Acilia Hs Srl, nei confronti di Biotronik Italia Spa, per la riforma della sentenza breve del Tar Veneto, Sez. I, n. 1173 del 2014 1.- La Regione indiceva una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura di stent coronarici in favore delle proprie Aziende Sanitarie. La gara veniva espletata con procedura bandita e gestita dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), gestito economicamente dall’Azienda Ospedaliera Gamma, centrale di committenza regionale ascrivibile alla fattispecie definita dall’art.3, comma 34, d.lgs. 12 aprile 2006.n. 163. Una volta intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla società Beta, Alfa, impresa che aveva partecipato alla gara, riteneva di impugnarlo davanti al competente Tar. Il Tar annullava l’aggiudicazione, in accoglimento della censura con cui era stata dedotta la violazione dell’art.84, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, per il quale “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”.

2. La Regione proponeva, quindi, appello che il Consiglio di Stato ha accolto sulla base delle seguenti considerazioni, finalizzate in particolare a chiarire la portata della norma di cui all’art. 84, comma 3 del dlgs. 163 del 2006 oggetto di contesa: “La norma, che vincola alla nomina come Presidente della Commissione di un dirigente o di un funzionario con funzioni apicali della stazione appaltante, è concepita e formulata con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui l’amministrazione appaltante gestisce anche la procedura. La disposizione, viceversa, per come strutturata, non si adatta a moduli organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti come ineludibili, nei quali le procedure vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e, nei confronti delle quali, operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo rappresentativo descritto all’art.3, comma 34, d.lgs. cit. Si tratta di formule organizzatorie che si stanno imponendo in tutti i livelli di governo e che assolvono la precipua funzione di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi e di standardizzare le procedure comuni a una molteplicità di amministrazioni. La scelta di tali modelli organizzativi implica un disallineamento tra l’amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura. Orbene, in presen-


za di tali schemi amministrativi, l’esegesi dell’art.84, comma 3, d.lgs. cit., dev’essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali. L’utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato lessicale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il Presidente della Commissione dev’essere scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell’amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara. L’uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, n.1498). L’opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come Presidente della Commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. Il

legislatore ha, evidentemente, inteso, con l’introduzione della misura in commento, realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l’esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell’ipotesi in cui il Presidente della Commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell’amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorchè formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate. Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l’effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell’attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato nell’amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall’impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva)”. 3. Il Consiglio di Stato ha quindi concluso per la legittimità della nomina di Delta come Presidente della Commissione di gara nella fattispecie, in quanto appartenente alla stazione appaltante e, in particolare, a un’amministrazione destinataria della fornitura per cui è causa: “ne consegue che la nomina come Presidente della Commissione giudicatrice di un dirigente di una delle Aziende beneficiarie della prestazione

dovuta dall’impresa appaltatrice si rivela del tutto coerente con la disposizione di riferimento, per come sopra interpretata, e quindi, immune dal vizio di violazione di legge denunciato con il ricorso di primo grado ed erroneamente giudicato sussistente dal T.A.R.”. 4.- Il Consiglio di Stato ha inoltre rigettato l’appello incidentale proposto dall’altra concorrente Alfa, che aveva censurato “in via incidentale, i capi di reiezione dei motivi del proprio ricorso di primo grado (diversi da quello accolto), concludendo per il rigetto dell’appello principale e per la riforma dei capi appellati in via incidentale, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione impugnata dinanzi al T.A.R”. Il Collegio,sul motivo di ricorso che verte sull’asserita illogicità ed erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all’offerta tecnica, sia di Alfa che di Beta, chiarisce che “per disattendere tale censura, è sufficiente richiamare i principi affermati dall’indirizzo giurisprudenziale univoco e consolidato (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 26 marzo 2014, n.1468) secondo il quale i giudizi di merito delle offerte tecniche, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogici, irrazionali, arbitrari o fondati su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti”.

5. Il Collegio rigetta anche il motivo dell’appello incidentale di Alfa ”con cui si ribadisce l’erroneità del giudizio di congruità dell’offerta di Beta (formulato in esito alla valutazione della sua anomalia) (..). Come, infatti, costantemente affermato da un indirizzo giurisprudenziale dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2014, n.5196), il giudizio di anomalia costituisce (anch’esso) espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, con la conseguenza che al giudice amministrativo, al di fuori di tali ipotesi, resta precluso formulare un’autonoma verifica della congruità delle offerte, che si risolverebbe in un’inammissibile invasione della sfera valutativa riservata all’Amministrazione. Orbene, una volta riscontrata l’adeguatezza dell’istruttoria, la completezza delle giustificazioni trasmesse da Biotronik e la valutazione della loro congruità da parte dell’Amministrazione (per mezzo di una motivazione sufficiente, in quanto correttamente strutturata per relationem alle giustificazioni fornite), risulta impedito un sindacato del merito del relativo giudizio, in mancanza di carenze o di errori (nella specie insussistenti) che rivelino ictu oculi il carattere non remunerativo dell’offerta e, quindi, la sua inattendibilità”. TEME 5/6.15

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Elenco fornitori

elenco fornitori

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a l i m e n t a z i o n e | r i s t o r a z i o n e | a t t r e z z atu r e e manutenzione per cucine industriali

CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione, con 10.516 dipendenti fra cui oltre 1.200 cuochi, è una delle maggiori aziende europee nel settore della ristorazione moderna. Nata nel 1992 a Reggio Emilia, è oggi la realtà del settore più diffusa sul territorio italiano con attività in 16 regioni e 70 province e all’estero opera in Belgio, Bulgaria, Stati Uniti e Vietnam. CIR food sviluppa la propria attività in tutti i segmenti di mercato: ristorazione collettiva (scolastica, socio-sanitaria, aziendale, per militari e comunità), ristorazione commerciale, banqueting e buoni pasto. Con 969 cucine, di cui 101 pubblici esercizi, nel 2010 CIR food ha prodotto 62 milioni di pasti per un fatturato di 398,5 milioni di € di cui il 68% generato dalla ristorazione collettiva. Sede di Roma Via Tenuta del Cavaliere,1 - 00012 Guidonia - ROMA Tel. 0774/390368 - Fax 0774/392359 Sede Legale Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522/53011 - fax 0522 530100 e-mail: cir-food@cir-food.it - http: www.cir-food.it

2

apparecchiature elettromedicali

Air Liquide Sanità Service, società leader nel settore dei gas medicinali e tecnici, potendo contare su una consolidata esperienza, un ampio know how e un’elevata professionalità, garantisce alla propria clientela ospedaliera l’intero processo di fornitura e di distribuzione di gas medicinali e tecnici, dalla produzione all’applicazione clinica. Air Liquide Sanità Service è partner di fiducia delle strutture ospedaliere e delle equipe mediche e chirurgiche grazie alla varietà e professionalità dei servizi e prodotti offerti: •la fornitura di gas medicinali e tecnici; i servizi ospedalieri legati alla gestione dei gas medicinali e tecnici; la progettazione e la realizzazione di impianti di distribuzione dei gas; la progettazione e la realizzazione di complesse banche criogeniche controllate con sistemi di controllo telematico; un rapporto di tipo consulenziale per la ricerca e l’elaborazione di soluzioni sempre più innovative ed efficaci. I gas medicinali prodotti da Air Liquide consentono di migliorare le cure, il comfort, il benessere e la vita dei pazienti. In ambito ospedaliero, essi servono ad eseguire diagnosi, alleviare il dolore, anestetizzare e curare. A casa, essi vengono utilizzati per assistere la respirazione del paziente. I principali gas medicinali sono: •l’ossigeno, somministrato puro in ospedale o a domicilio; il protossido d’azoto, utilizzato come anestetico o, in miscela con l’ossigeno, come analgesico; l’aria, somministrata in ospedale, in ambito chirurgico o nei reparti di pneumologia; il monossido di azoto, prescritto in ospedale nell’ambito della chirurgia cardiaca. Air Liquide Sanità Service S.p.A. Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7 20094 Milanofiori nord, Assago (MI) - Tel. 02 40211 - Fax 02 4021533 - www.airliquidesanita.it

Divisione Aesculap: Elettrobisturi - Apparecchiature per Videolaparoscopia - Trapani e sistemi motori Aspiratori chirurgici - Neuronavigazione Divisione Hospital Care: Sistemi per infusione e trasfusione - Accessori per linee infusionali - Pompe volumetriche peristaltiche ed a siringa - Pompe per nutrizione enterale - Sistemi automatizzati per riempimento sacche per nutrizione parenterale B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO Tel. 02 66218.2 - Fax 02 66218 290 - Customer Service - Fax 02 66243 350 Div. Aesculap - Fax 02 66243 310 - Div. Hospital Care - Fax 02 66218 298 Div. Out Patient Market - Fax 02 66218 357 servizio.clienti@bbraun.com - info.bbitalia@bbraun.com - www.bbraun.it

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elenco fornitori •Servizi •Ecografia •Ecocardiografia •RM e TC

•Emergenza •Cardiologia •Monitoraggio •Information Technology

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articoli sanitari | dispositivi medici e prodotti farmaceutici

ESAOTE S.p.A. Via Siffredi, 58 - 16153 Genova - Tel. 010-6547.1 - Fax 010-6547275 Via Di Caciolle, 15 - 50127 Firenze - Tel. 055-4229.1 - Fax 055-434011 www.esaote.com

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GE Healthcare via Galeno, 36 - 20126 Milano - tel 02 26001111 - fax 02 26001119 www.gehealthcare.com

3

apparecchiature e servizi di sterilizzazione

Con il contributo non condizionato

Divisione Aesculap Autoclavi - Containers ed accessori B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO Tel. 02 66218.2 - Fax 02 66218 290 - Customer Service - Fax 02 66243 350 Div. Aesculap - Fax 02 66243 310 - Div. Hospital Care - Fax 02 66218 298 Div. Out Patient Market - Fax 02 66218 357 servizio.clienti@bbraun.com - info.bbitalia@bbraun.com - www.bbraun.it

4

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arredamento | mobilio

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ARREDAMENTI PER OSPEDALI - CLINICHE - ISTITUTI - CASE DI CURA COMUNITÀ - RESIDENZE ASSISTITE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE BLOCCHI OPERATORI INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.p.A. Via Caltana,121 - 35010 VILLANOVA (Padova) - Italy Azienda certificata ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003 Tel. 049 9299511 - Fax 049 9299500 - info@malvestio.it - www.malvestio.it

Divisione Aesculap: Suture - Protesi vascolari - Filtri per vena cava - Sistemi totalmente impiantabili - Sostituti durali - Reti chirurgiche - Drenaggi post-operatori - Emostatici - Strumentario per chirurgia mininvasiva - Strumentario chirurgico specialistico e di base - Protesica anca e ginocchio - Osteosintesi Prodotti per colonna vertebrale - Artroscopia - Sistemi di navigazione per ortopedia e neurochirurgia - Prodotti per cardiologia interventistica e diagnostica - Prodotti per monitoraggio emodinamico - Accessori per elettrofisiologia. Divisione Hospital Care: Siringhe e cannule - Sistemi per venipuntura centrale e periferica - Sistemi per anestesia spinale, epidurale e del plesso - Cateteri uretrali - Sistemi di misurazione e drenaggio delle urine - Prodotti e presidi per nutrizione enterale e parenterale - Soluzioni infusionali e per irrigazione. Divisione OPM: Presidi per colo, ileo ed urostomizzati - Presidi per la raccolta dei liquidi di drenaggio - Presidi per la raccolta di urina - Cateteri vescicali idrofili per il cateterismo intermittente - Sistemi per la gestione del catetere vescicale a permanenza. B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO Tel. 02 66218.2 - Fax 02 66218 290 - Customer Service - Fax 02 66243 350 Div. Aesculap - Fax 02 66243 310 - Div. Hospital Care - Fax 02 66218 298 Div. Out Patient Market - Fax 02 66218 357 servizio.clienti@bbraun.com - info.bbitalia@bbraun.com - www.bbraun.it

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elenco fornitori Sistemi di aspirazione monouso per liquidi biologici (Medivac) - Guanti chirurgici sterili specialistici e Guanti da esame - Tessuto non tessuto per sale operatorie (Convertors) - Set Procedurali (Custom Sterile)

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l. UNIP. Via dei Colatori, 5E - 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel. +39 055 7766511 - Fax +39 055 340112 - www.medline.com/it

Partner in chirurgia

SUTURE CHIRURGICHE E MONOUSO SPECIALISTICO

Distrex S.p.A. Via P. Donà, 9 - 35129 PADOVA Tel. 049 775522 r.a. - Telefax 049 8073966

Dispositivi medici monouso sterili in TNT per sala operatoria (teli, set, camici, kit procedurali, guanti chirurgici, cotone radiopaco), strumentario in acciaio monouso, medicazione classica e avanzata, bende di fissaggio, supporto ed elastocompressione, guanti da esplorazione, ausili assorbenti per l’incontinenza, prodotti per l’igiene dell’ospite e strumenti per l’autodiagnosi. PAUL HARTMANN SPA Via della Metallurgia, 14, zai 2 - 37139 Verona Tel. 045 8182411 - fax 045 8510733 - www.hartmann.info - info@it.hartmann.info • Dispositivi medici ed accessori per stomia. • Dispositivi medici per il trattamento delle ferite. • Dispositivi medici per il drenaggio di ferite e fistole. • Dispositivi medici per la gestione di continenza ed incontinenza urinaria. Azienda che da anni si dedica alla produzione di dispositivi medici mono e due pezzi per la cura e la gestione di colo, ileo e urostomie. Hollister S.p.A. Strada 4 - Palazzo 7 - Centro Direzionale MilanoFiori - 20090 Assago (MI) Tel. 02 8228181 - Fax 02 57518377 - www.hollister.it - www.dansac.it

Suture assorbibili e non assorbibili per chirurgia tradizionale e mininvasiva, adesivi cutanei, reti, protesi, sistemi di drenaggio e prodotti speciali per sala operatoria. Via del Mare, 56 - 00040 PRATICA DI MARE - POMEZIA (RM) Tel. 06 911941 - Fax 06 91194290 Servizio clienti Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505 - cservice@ethit.jnj.com

Vendite Ospedaliere Pannolini e salviettine per bambini - Ausili per incontinenti - Assorbenti igienici femminili e proteggislip - Assorbenti interni - Prodotti per l’igiene della persona. Azienda certificata ISO 9001:2008 Via A. Volta, 10 - 65129 PESCARA Tel. 085 4552554 - Fax 085 4552552 - legnini.a@fater.it - www.fater.it

La realizzazione pratica di quanto Fe.Ma intende proporre all’Ente Ospedaliero pubblico e privato, consiste nella messa in opera di un “global service” che si articola nella: -Progettazione di S.O. e Gestione della Centrale di Sterilizzazione; -Somministrazione di materiale monouso In tessuto non tessuto per sala operatoria, Custom Pack “Fe.Ma” -Kit ambulatoriali (cateterismo vescicale, sutura, etc.) “Fe.Ma” -Camici, teli, coperture “Fe.Ma” -Fornitura e noleggio di strumentario Chirurgico Tedesco “AS” -Lampade Scialitiche -Mobili e Arredi in Inox “Blanco” -Mobili e Arredi per ufficio “Styl Office” -Fornitura di Strumentario chirurgico monouso Inox Sterile “Fe.Ma” Fe.Ma Srl Via Rosa Luxemburg, 23/25 - 20085 Locate di Triulzi (MI) Tel. 02.90470177 - Fax 02.90470049 - www.femaservizi.com - info@femaservizi.com

GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 - 37135 - Verona Centralino: 045 921 8111 Direzione Affari Regionali: Tel. 045 921 9819 - Fax: 045 921 8097 Mail: onofrio.n.palombella@gsk.com

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Merck Serono è la divisione biofarmaceutica di Merck. Con sede centrale a Darmstadt, Germania, Merck Serono ricerca, sviluppa, produce e commercializza farmaci da prescrizione di origine chimica o biotecnologica in indicazioni specialistiche. L’Azienda è fortemente impegnata nello sviluppare nuovi trattamenti nelle proprie aree terapeutiche d’elezione: neurologia, oncologia, immuno-oncologia e immunologia. Merck Serono opera in italia attraverso Merck Serono S.p.A., società italiana del gruppo Merck con sede centrale a Roma. Merck Serono S.p.A. - Via Casilina 125, 00176 Roma tel. 06/703841 - fax 06/70384643 www.merckserono.it Produzione e commercializzazione di sistemi biomedicali all’avanguardia per il trattamento delle malattie croniche. Medtronic italia offre molteplici soluzioni cliniche e tecnologie innovative in varie aree terapeutiche: Aritmie Cardiache, Cardiochirurgia, Vascolare, Neurologia, Chirurgia Vertebrale, Diabete, Gastrourologia, Otorinolaringoiatria e Tecnologie Neurochirurgiche. Medtronic Italia S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 30 Tel: +39 02.24137.2 - Fax: +39 02.24138.2 - www.medtronic.it Novartis Farma S.p.A. Largo U. Boccioni, 2 - 21040 Origgio (VA) Tel. 02.96541 www.novartis.it Pall Corporation è Leader nella Filtrazione di Fluidi nel Settore Industriale, Farmaceutico e Medicale. La Filtrazione è una sofisticata tecnologia che permette la purificazione da particelle e microrganismi di olii, aria, vapore, fluidi complessi e acqua. Pall Lifesciences comprende la Divisione Farmaceutica dedicata alla filtrazione e validazione nella produzione di farmaci e la Divisione Medical dedicata all’area Sanitaria. Divisione Life Sciences La filtrazione in ambito sanitario comprende Dispositivi Medici con Marchio CE quali filtri per Cardiochirurgia, produzione Emocomponenti, Laparoscopia, Ventilazione Meccanica, Terapia Endovenosa e Rete Idrica. La Struttura di Pall Italia Comprende uno stabilimento di produzione sacche per Emocomponenti ad Ascoli Piceno. Lo stabilimento è bacino di utenza per Europa, Australia e Nuova Zelanda. Filtri per la trasfusione di sangue ad alta efficienza di rimozione leucocitaria. Sistemi di separazione cellulare per la concentrazione di cellule staminali. Sistemi di protezione della rete idrica sanitaria quali step di pre filtrazione e filtri sterilizzanti al punto d’uso per i pazienti ad alto rischio di contaminazione da patogeni dell’acqua. Laboratori Life Sciences La nuova sede di Pall Italia a Milano, comprende il Laboratorio Europeo di Pall LifeSciences certificato ISO 9001: Vision 2000, sito di Validazione e Certificazione di step di filtrazione in ambito Farmaceutico e analisi delle Acque Sanitarie. Pall Italia S.r.l. Via Emilia 26 - 20090 Buccinasco (MI) Tel. 02 488870.2 - fax 02 4880014 - www.pall.com


elenco fornitori

Da oltre 150 anni Smith & Nephew sviluppa dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo ed è leader in ognuno dei segmenti nei quali è focalizzata: Ortopedia, Wound Management ed Endoscopia. La divisione Endoscopy è leader di settore perché offre una gamma di prodotti unica oltre a numerosi servizi a valore aggiunto che la rendono un partner più che un fornitore. Il suo catalogo include telecamere 3 CCD Full HD endoscopiche e tutti gli accessori per la visualizzazione, il trattamento e l’archiviazione dell’immagine, sistemi di resezione meccanica, manuale e a radiofrequenza, dispositivi elettromedicali per la gestione della pressione intrarticolare. Gli strumentari chirurgici e i relativi impianti per la riparazione dei tessuti molli per Ginocchio, Spalla, Piccole Articolazioni ed Anca ne completano il porfolio. Nell’ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore delle medicazioni avanzate. Il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato ed include medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa - NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha eguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all’efficienza ed all’appropriatezza delle cure. Smith & Nephew Ortopedia è uno dei principali soggetti sul mercato mondiale nella traumatologia e nella ricostruzione articolare. Da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, si propone nel settore ortopedico con tecnologie sempre più innovative al fine di ottenere soluzioni protesiche anche per pazienti giovani ed attivi, per garantire agli stessi il minor impatto chirurgico ed il massimo recupero funzionale. La formazione, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze in ambito ortopedico sono da sempre importanti obiettivi volti a soddisfare le sempre crescenti esigenze degli ortopedici.

Siemens Healthcare Diagnostics è l’azienda leader a livello globale nella diagnostica clinica, impegnata nel mettere a disposizione dei propri clienti in tutto il mondo le informazioni cliniche utili per ottenere screening accurati, diagnosi precoci, trattamento, monitoraggio e terapia del paziente. Il portfolio prodotti comprende: chimica clinica, immunochimica, sistemi integrati, plasma proteine, farmacotossicologia, sistemi di automazione, ematologia, emostasi, analisi urine, infettivologia, biologia molecolare, batteriologia, diabetologia, emogasanalisi, funzionalità piastrinica, analisi d’urgenza e test rapidi droghe. Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano Tel. 02 243 67 593 - Fax 02 243 67 659

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OFFSET - TIPOGRAFIA RILIEVO - SERIGRAFIA Via G. Mazzoni, 39/A - 00168 ROMA Tel. 06 6243159 - Fax 06 6140499

Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani, 2a - 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039 60941 - Fax 039 651535

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attrezzature e prodotti di laboratorio Accord Healthcare Italia Srl Viale Colleoni, 1/3/5 Palazzo Taurus A/1 20864 Agrate Brianza (MB) Tel +39 039 642 1544 Fax +39 039 642 1540 www.accord-healthcare.it

A.MENARINI DIAGNOSTICS S.rl. Via Sette Santi, 3 - 50100 Firenze Tel. 055 5680233 / 5680304 - Fax 055 5680216 diaggare@menarini.it - www.menarinidiagnostics.it

cancelleria | macchine per ufficio | tipografie

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detersivi | detergenti | disinfettanti Divisione OPM Antisettici e disinfettanti per trattamento di: mani, cute, ferite, mucose, strumenti, apparecchiature e superfici.

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO Tel. 02 66218.2 - Fax 02 66218 290 - Customer Service - Fax 02 66243 350 Div. Aesculap - Fax 02 66243 310 - Div. Hospital Care - Fax 02 66218 298 Div. Out Patient Market - Fax 02 66218 357 servizio.clienti@bbraun.com - info.bbitalia@bbraun.com - www.bbraun.it

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lavanderia | noleggio | accessori | attrezzature Servizi ed idee per la sanità Lavaggio e noleggio biancheria e materasseria Sterilizzazione biancheria e strumentario chirurgico.

Il Gruppo Roche Con sede centrale a Basilea, Svizzera, Roche è leader nell’area salute in cui opera nei settori farmaceutico e diagnostico con un forte orientamento alla ricerca. Roche è la più grande azienda di biotecnologie al mondo, con farmaci innovativi nelle aree oncologia, virologia, malattie infiammatorie, metabolismo e sistema nervoso centrale. È leader mondiale nella diagnostica in vitro, nella diagnostica istologica del cancro ed è all’avanguardia nella gestione del diabete. Fornire farmaci e strumenti diagnostici che permettano miglioramenti tangibili della salute, della qualità di vita e della sopravvivenza dei pazienti è la strategia di Roche nella Medicina Personalizzata. Roche Italia Il Gruppo Roche è presente in Italia dal 1897. Oggi è attivo con le sue due competenze, quella farmaceutica rappresentata da Roche S.p.A. e quella Diagnostica, rappresentata da Roche Diagnostics S.p.A. Roche Diagnostics S.p.A. - È leader della diagnostica in vitro, con un portafoglio prodotti unico. Grazie all’attività svolta da più di 600 collaboratori tra dipendenti ed agenti fornisce un ampissimo range di prodotti e servizi innovativi rivolti a ricercatori, medici, pazienti, ospedali e laboratori. Roche Diagnostics S.p.A. Viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza Tel. 039 2817.1 - www.roche.it

Servizi Italia S.p.A Sede Legale e Amministrativa: Via San Pietro, 59/4 - 43019 Castellina di Soragna (PR) Tel. 0524 598511 - Fax 0524 598232 sede@si-servizitalia.com - www.si-servizitalia.com

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materiali e macchine per l’igiene ambientale | prodotti per l’igiene personale Servizi di igiene e sanificazione per ospedali e strutture sanitarie.

COOPSERVICE S. Coop. p.a. Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522 94011 - Fax 0522 940128 - info@coopservice.it - www.coopservice.it 5/6.1539 39 TEME 4.10


elenco fornitori

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medicazioni

Coloplast sviluppa prodotti e servizi per rendere la vita più facile alle persone con bisogni di cura intimi e personali. Lavorando a stretto contatto con le persone che utilizzano i nostri prodotti, creiamo soluzioni che rispondono ai loro bisogni speciali. Èquesto che intendiamo con “Intimate Healthcare”. Le nostre aree di business includono stomia, urologia e continenza, lesioni cutanee. Operiamo a livello globale e impieghiamo oltre 8.000 persone. Da oltre 30 anni operiamo in ambito Wound Care con un portafoglio ampio e completo per la cura delle lesioni cutanee a tutti i livelli. Le nostre medicazioni avanzate offrono soluzioni semplici e innovative per la guarigione delle lesioni in ambiente umido. Biatain, il nostro Brand di punta, garantisce Assorbimento Superiore per una guarigione più rapida. Grazie alle sue varie soluzioni la gamma Biatain offre schiume di poliuretano, alginati, medicazioni idrocapillari, medicazioni a rilascio di argento ionico contro le infezioni e a rilascio di ibuprofene contro il dolore delle ferite. Biatain Silicone, l’ultimo arrivato in casa Biatain, combina l’Assorbimento Superiore della schiuma Biatain con la delicatezza di un adesivo in Silicone per un ambiente di guarigione ottimale. Le nostre medicazioni avanzate sono sviluppate in costante sinergia ed interscambio con i professionisti sanitari ed i pazienti, lavoriamo insieme per raggiungere gli stessi obiettivi: accelerare la guarigione, garantire un comfort ottimale e semplificare il lavoro di chi opera in ambito Wound Care. COLOPLAST S.p.A. Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n° 9 - Edificio F - 40127 Bologna Tel. 800.018.537 chiam@coloplast.it

Da oltre 40 anni Dussmann Service fornisce servizi integrati di ristorazione, pulizie, sanificazione e facility management per i settori della sanità, le scuole, l’industria e le forze armate. Dussmann Service appartiene a Dussmann Group, società multinazionale di servizi. Il gruppo impiega 58.000 dipendenti in 20 nazioni. In Italia Dussmann Service conta 13.000 dipendenti, 5 filiali e un fatturato che nel 2013 ha toccato i 320 Mln.€.Dussmann Service ha otte¬nuto la certificazione ISO 9001 relativa ai Sistemi di Gestione della Qualità dei servizi. L’azienda è certificata ISO 14001:2004 per il metodo di gestione ambientale e possiede altre certificazioni che garantiscono la qualità dei nostri servizi. Da anni inoltre Dussmann Service è certificata SA8000, sistema che attesta la Responsabilità Sociale dell’azienda nei confronti dell’eticità sui luoghi di lavoro. Recentemente, l’azienda ha attivato l’iter per il conseguimento della certificazione ambientale EMAS. La mission di Dussmann Service è quella di concentrarsi sulla soddisfazione dei desideri e delle necessità dei clienti per essere il migliore partner per il loro successo. Il fondatore del Gruppo Dussmann, Peter Dussmann, afferma “L’organizzazione è il nostro prodotto, tutto il resto viene di conseguenza” e questa è la base della nostra unica filosofia di servizio che si riflette ogni giorno nell’impegno dei nostri dipendenti. Dussmann Service S.r.l. Via Papa Giovanni XXIII, 4 24042 Capriate S.Gervasio (BG) Tel. +39 02 915 18 Fax +39 02 915 18 499 info@dussmann.it www.dussmann.it

14 Materiale per medicazione in garza e TNT, sterile e non sterile. Medicazioni adesive aderenti.

DEALFA srl Via Borgazzi, 93 - 22052 MONZA (MB) Tel. 039 2103626 - Fax 039 2148566 www.dealfa.it

Materiale per medicazione ed ortopedia, dispositivi monouso per l’incontinenza e l’igiene della persona.

Via Messina, 15 - 36040 SAREGO (VI) Tel. 0444 726328/7 - Ufficio Gare fax 0444 726391

Ausili per incontinenti (con service a domicilio). Articoli monouso per l’igiene del paziente. Pannolini e salviettine umidificate per bambini. Assorbenti igienici per signora. Salviette umidificate milleusi e per igiene intima. SILC S.p.A. Divisione Ospedaliera Strada Provinciale n. 35 km. 4 - 26017 Trescore Cremasco (CR) www.silcitalia.com Tel. 0373 2711 - Fax 0373 274762 - info@silcitalia.com Div. Ospedaliera: Tel. 0373 271256 - Fax 0373 273922 - istituzionale@silc.it

Azienda leader di dispositivi medici fondata nel 1856 e operante in oltre 90 paesi. Nell’ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore delle medicazioni avanzate ed il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato, includendo medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa - NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha eguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all’efficienza ed all’appropriatezza delle cure. Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani, 2a - 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039 60941 - Fax 039 6056931

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gestioni in service | logistica

varie

Raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti da impiego medico, ricerca scientifica e usi industriali, sorgenti radioattive non più utilizzabili, rottami metallici contaminati, rivelatori di fumo contenenti elementi radioattivi, materiali radiferi. Distribuzione per l’Italia di sorgenti radioattive Eckert & Ziegler industriali e di calibrazione, rivelatori di radiazioni. Sorgenti, farmaci e radiofarmaci (soluzioni di 90Y e 177Lu per radioimmunologia), strumenti e tecnologie per la medicina nucleare. Reagenti per la ricerca biomedica, biotecnologie e diagnostica, prodotti e accessori per i laboratori di ricerca, strumenti per la ricerca biomedica, software tecnico-scientifici. Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela dell’ambiente. Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano Tel. 02 5803901 - Fax 02 58039021 campoverde@campoverde.it - www.campoverde-group.com Mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza servizi, convegni, seminari, corsi di formazione, iniziative speciali dedicati agli operatori della sanità e dell’assistenza. È una manifestazione fieristica di: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna Tel. 051 325511 - Fax 051 324647 info.bo@senaf.it - www.senaf.it Il Gruppo GPI riunisce aziende, controllate o partecipate in diversa misura dalla capofila GPI SpA, Società che dal 1988 opera nel mercato Sanità e Sociale. Obiettivo del Gruppo è mettere a fattor comune le competenze distintive delle entità che lo compongono allo scopo di ampliare l’offerta e migliorare le prestazioni erogate. L’attenzione alla salute e la cura della persona hanno sempre rappresentato l’obiettivo finale sotteso alla nostra attività e ai nostri investimenti, perché un sistema eccellente permette ad una organizzazione sanitaria di erogare prestazioni puntuali ed efficienti.Cardine della nostra proposta sono le soluzioni e i servizi per la sanità e il sociale. L’offerta comprende, oltre a Sistemi Informativi integrati Amministrativi, Ospedalieri, Socio-sanitari, per la Veterinaria e la Sicurezza Alimentare; Protesica 3D; servizi specialistici di CUP e Contact Center; soluzioni complete per la Logistica del Farmaco; tecnologie di Ambient Assisted Living. A ciò si aggiungono altre competenze specialistiche, quali: Business Intelligence e Data Warehousing, Web tools, sistemi di e-payment (POS), global service ICT. La profonda e articolata conoscenza dell’universo ICT consente di qualificare l’offerta con servizi mirati di progettazione, sviluppo e consulenza. Sono oltre 700 i clienti del settore pubblico e privato che lavorano con le nostre soluzioni. Il Gruppo GPI è in costante crescita dal punto di vista dell’occupazione, del fatturato e degli investimenti in ricerca e formazione. La sede principale è a Trento e numerose sono le filiali distribuite sul territorio nazionale e all’estero. Via Ragazzi del ‘99, 13 - 38123 Trento Tel.: 0461.381515 - Fax: 0461.381599 info@gpi.it - www.gpi.it Questa rubrica è riservata alla comunicazione pubblicitaria e costituisce una “vetrina” in cui sono esposti marchi di aziende specializzate nei vari settori merceologici e dei servizi.


talento e specializzazione per evitare sorprese

Dall’alleanza tra più Aziende nasce Gruppo GPI che è interlocutore di riferimento a livello nazionale per i Sistemi Informativi nel settore della Sanità e del Sociale. Le nostre soluzioni informatiche e le nostre competenze distintive aiutano i nostri clienti a migliorare la qualità dei processi di gestione per una maggiore efficienza interna ed una più efficace difesa dell’equilibrio economico.

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È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Il valore aggiunto del DIALOGO nel trattamento della SM.

I dispositivi medici MSdialog e RebiSmart® 2.0 permettono un’ottimale condivisione della terapia col proprio neurologo, consentendo al paziente di: rispondere a semplici questionari validati sulla qualità della vita, direttamente dal proprio smartphone o computer e inviarli al medico; inviare al proprio neurologo tramite Rebismart® 2.0, in modalità wireless, le informazioni sulla propria aderenza al trattamento per condividerle durante la futura visita.


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