SLIDE | Webinar PEI: gli adempimenti di fine anno

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Verifica finale del PEI Quantificazione delle risorse e allegati C e C1

PEI provvisorio

Certificazione delle competenze

Flavio Fogarolo

Compiti del GLO:

1 - Approvare il PEI

2 - Verificare il processo di inclusione

3 - Proporre la quantificazione delle risorse

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità.

- Verificare il processo di inclusione

Quali parti del PEI:

• Voce «Verifica conclusiva degli esiti» presente al termine di tutte le sezioni

del PEI in cui si definiscono interventi:

Sezione 5: Interventi sulle quattro dimensioni

Sezione 7: Interventi sul contesto

Sezione 8: Interventi sul percorso curricolare

Sezione 8 (solo classi coinvolte): esiti PCTO

• Sezione 11: verifica globale

Valutazione globale dei risultati raggiunti (con riferimento agli elementi di verifica delle varie Sezioni del PEI)

Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere riproposti; criticità emerse su cui intervenire, etc…

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2 - Verificare il processo di inclusione

Dal Gruppo Facebook Normativa Inclusione

Buonasera,chiedouninformazioneinprossimitàdelGLOfinale.Seigenitori nonsonod'accordocongliobbiettiviraggiuntidalbimboma(lamaestra sostienecheilbimboliharaggiunti)sidevefirmareilPEI?Esenonsifirma cosasuccede?Grazie

Deve essere deciso prima cosa e come si verifica!

- Proporre la quantificazione delle risorse

• Secondo la Legge, il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?

• Deve tenere conto della certificazione di gravità (art. 3

comma 3 Legge 104/92)?

Nuovo art. 3 comma 3 della L. 104/92 (modif. dal Dlgs 62/2024)

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

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3 - Proporre la quantificazione delle risorse

• Secondo la Legge, il GLO è libero di proporre autonomamente

è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi

dei servizi pubblici.

?

3 - Proporre la quantificazione delle risorse

• Secondo la Legge, il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?

• Deve tenere conto della certificazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92)?

• Deve attenersi alle indicazioni del Profilo di Funzionamento?

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità.

In base al Dlgs 66/17, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero di ore necessarie.

Dlgs 66/17 art 5 c.4

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: .. b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

Nel 2020 il DI 182 introduce i modelli C e C1 come allegati al PEI ma fino ad oggi non sono mai stati applicati: - nel 2021 il nuovo PEI non era ancora in funzione; - nel 2022 era bloccato dalla sentenza del TAR; - nel 2023 il nuovo PEI rientra entra in vigore ma con la nota n. 14.085 del 1° giugno il ministero sospende l’applicazione degli allegati C e C1 in attesa del nuovo decreto interministeriale.

L’atteso Decreto Interministeriale, con le disposizioni correttive al DI 182, viene firmato il 1° agosto 2023 (DI 153/23).

I modelli C e C1 vengono sostanzialmente confermati, salvo alcune correzioni prevalentemente lessicali (ad es. “supporti al funzionamento” anziché “debito di funzionamento”).

La nota di accompagnamento n. 4179 del 5 ottobre evidenzia il nuovo comma 6 inserito nelle Norme transitorie art. 21 e afferma che tutte le nuove norme si applicano anche se il Profilo di funzionamento non è ancora disponibile:

«6 - In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato» (Art. 21 c. 6)

Ma davvero nel Profilo di Funzionamento, redatto in base alle Linee Guida

approvate nel 2022 dal

Ministero della Salute, i GLO potrebbero trovare le informazioni necessarie per compilare l’allegato C?

Nelle Linee Guida approvate nel 2022 dal Ministero della Salute: - non c’è nessun riferimento alla tipologia delle misure di sostegno che, secondo il Dlgs 66, andava definita nel Profilo di Funzionamento; - non c’è nulla sulla quantificazione delle risorse ma questo è comprensibile perché è di competenza del GLO.

Nella prima pagina dell’allegato C si chiede di inserire per ogni

dimensione la valutazione dei bisogni riferita alla situazione iniziale, in rapporto alla capacità dell’alunno, quindi al netto degli interventi di contesto.

Quando le difficoltà sono descritte in un ambiente standard (per esempio un ambulatorio medico) e non adattato alle necessità di una persona, viene usato il concetto di capacità.

Quando le difficoltà sono descritte nell’ambiente di vita

reale ed effettivo del soggetto, viene usato il concetto di performance.

Linee Guida Ministero della Salute - 2022 pag. 36

Poi chiede di valutare l’entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati in riferimento sia al sostegno educativo e didattico che all’assistenza.

Nelle Linee Guida del Ministero della Salute si trova qualcosa di simile nel verbale di accertamento.

Le valutazioni sono però definite in relazione ai fattori di contesto e non si trovano le capacità iniziali richieste per ogni dimensione nella prima parte dell’allegato C. Non ci sono indicazioni, né qualitative né quantitative, sui bisogni di sostegno e assistenza.

Nelle Linee Guida del Ministero della

Salute si trova qualcosa di simile nel verbale di accertamento, non nel Profilo di funzionamento.

È possibile per il GLO compilare l’allegato C anche senza Profilo di funzionamento, come indicato nel nuovo comma nel DI 182?

«6 - In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato» (Art. 21 c. 6)

Le capacità iniziali (prima pagina dell’allegato C) si possono ricavare dalle documentazioni cliniche redatte secondo le modalità precedenti, senza riferimenti al contesto.

Attenzione a trasposizioni improprie delle terminologie.

Nella rilevazione dei bisogni è fondamentale il riferimento all’ambiente educativo, ossia alla classe, quale primo elemento da considerare del contesto scolastico: un fattore in evoluzione che nessuna certificazione clinica, oltretutto di durata quinquennale, può considerare adeguatamente.

Per concludere:

Si possono compilare gli allegati C e C1?

Ovviamente sì. Sono inseriti in un Decreto Interministeriale!

È obbligatorio compilarli?

Fanno parte del modello nazionale di PEI che va adottato da tutte le scuole.

Cosa succede se non si compilano?

Non sono previste penalità o altro.

Possono esserci dei rischi in caso di contenzioso che spesso fanno leva proprio sui vizi di forma, da contestare a chi non ha rispettato le procedure previste.

Il PEI Provvisorio

Per gli alunni con disabilità che frequenteranno la scuola con certificazione l’anno successivo ma non hanno un PEI da verificare

C’è un PEI da verificare?

Alla fine dell’anno si compila

la Sezione 11:

• Verifica del PEI

• Indicazioni per l’anno successivo

• Proposta delle risorse

(allegati C e C1) No

Alla fine dell’anno si compila

la Sezione 12 (più qualche altra):

• Verifica del PEI

• Indicazioni per l’anno successivo

• Proposta delle risorse

Non è un adempimento del GLO

ma del Consiglio di Classe – Team docenti:

La certificazione delle competenze

La sezione 10 fa parte del PEI approvato a all’inizio dell’anno, non della verifica finale.

Il GLO definisce come verrà adattato il modello nazione della certificazione delle competenze, se inserire delle annotazioni e di che tipo. Ma saranno solo gli insegnanti, entro giugno, a redigere compilare la certificazione e scrivere eventuali note.

Novità di quest’anno: Stesse norme del primo ciclo anche alla certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico (secondo anno scuola sec. di 2° grado). DM 14/2024.

Gruppo Facebook

Domande e risposte sulla

normativa scolastica per l’inclusione

Sito internet www.normativainclusione.it Raccolta delle FAQ

Archivio della normativa

Grazie dell’attenzione!
flavio@flaviofogarolo.it

https://www.erickson.it/it/pei-piano-educativo-individualizzato

ECOSISTEMA PEI
PIATTAFORMA ONLINE PER LA COMPILAZIONE FACILITATA DI PEI E PDP
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Novità settembre 2024
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