Rifiuti n.199 ottobre 2012

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Premessa

L’intervento

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 199 (10/12)

Trasporto: non sempre i rifiuti in ADR sono pericolosi (e viceversa) di Roberto Montali Chimico – Esperto ADR

Link di approfondimento Formazione di Reteambiente sui rifiuti: “Classificazione, Caratterizzazione, Analisi dei rifiuti. H14 e ADR. Significato, aspetti tecnici e giuridici, ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti”. Milano, lunedì 29 ottobre 2012 Formazione di Reteambiente sui rifiuti: “Il trasporto dei rifiuti tra formulario e autorizzazioni. Rapporto tra la normativa che regola il trasporto di merci su strada e la specifica disciplina relativa al trasporto dei rifiuti”. Milano, martedì 30 ottobre 2012 Per un quadro completo sugli adempimenti per la gestione dei rifiuti speciali è disponibile la versione aggiornata del FreeBook gratuito “Produttori, come gestire i rifiuti speciali – Vademecum per le imprese” – di Paola Ficco e Claudio Rispoli

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Come sicuramente noto agli operatori di settore, uno dei maggiori problemi che gravano sulla gestione dei rifiuti è sicuramente costituito dalla fase del trasporto dei rifiuti costituiti da chemicals, e ciò non solo a causa dei non indifferenti oneri economici che gravano soprattutto su quelli pericolosi ai sensi dell’ADR, ma anche a causa delle frequenti difficoltà che si incontrano nella corretta classificazione di questi secondo i criteri dell’Accordo ADR o anche, nel caso di trasporto intermodale, conformemente agli altri Regolamenti o Codici internazionali (RID, IMDG, ICAO/ATA) che regolamentano le altre modalità di trasporto. In un tale scenario le prime informazioni utili alla classificazione del rischio possono sicuramente essere desunte dalle etichette di pericolo affisse sui contenitori ma, ancor di più, dalle Schede di sicurezza (Sds), documenti che devono obbligatoriamente essere forniti agli utilizzatori di agenti chimici e che devono essere presenti lungo tutto il ciclo di vita del chemical e quindi anche durante tutte le operazioni di manipolazione, comprese quelle di carico e scarico; tali documenti, con l’emanazione del regolamento (Ue) 1907/2006 (noto come Reach) hanno giocoforza dovuto migliorare di molto i loro contenuti, onde consentire a tutti gli attori presenti lungo la supply chain di operare in sicurezza lungo tutto il ciclo di vita del chemical, dalla sua immissione sul mercato al trasporto, all’utilizzo, fino allo smaltimento finale. Tralasciando gli ostacoli che nella realtà di tutti i giorni e nella pratica comune tutti gli operatori di cui trattasi incontrano di fronte a Sds spesso non conformi al nuovo dettato comunitario, carenti o prive di informazioni complete, con dati a volte discordanti o non aggiornati, o addirittura alle difficoltà di reperire tale documento nonostante l’obbligo di fornitura, scopo del presente articolo è di illustrare come a volte, a causa dei criteri classificatori comunitari e di quelli dell’ADR (criteri non ancora perfettamente armonizzati tra loro) alcuni rifiuti possano risultare pericolosi senza (ma non sempre) essere tali ai fini del trasporto e viceversa. Ciò anche in considerazione del fatto che, pur in presenza di Sds conformi, a volte, la lettura ed interpretazione dei dati in esse contenuti non risulta facile per tutti, mentre in caso di non reperibilità di tale documento (a volte perché non fornito, a volte ben custodito negli uffici amministrativi o del servizio acquisti invece che sul campo, a disposizione degli operatori) spesso ci si affida a consulenze, più o meno rapide ed affrettate, dei trasportatori stessi i quali peraltro hanno in genere “fretta di ripartire”. Le ancora esistenti difformità di alcuni dei criteri classificatori previsti dai due filoni normativi sono da attribuirsi essenzialmente al fatto che, mentre l’accordo ADR e l’Imdg hanno da tempo adottato il sistema classificatorio armonizzato noto come Ghs – Globally Harmonized System, la norma comunitaria in materia di classificazione ed etichettatura non si è ancora completamente allineata a detto sistema e non lo sarà fino alla definitiva abrogazione delle due direttive quadro in materia di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi prevista dal recente regolamento (Ue) 1272/2008/Ce noto come Clp. Per la precisione, il Ghs costituisce un “sistema di classificazione del rischio globalmente armonizzato” che risulta: • compatibile dal punto di vista della classificazione e dell’etichettatura • dotato di simbologie facilmente comprensibile a tutti (operatori del settore e consumatori)


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