TEME 9-10/2021

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cessione crediti della PA Francesca Petullà

La cessione dei crediti della PA: regime speciale tranne che per le cartolizzazioni

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na recente sentenza ha riacceso l’attenzione sulla tematica delle cessioni del credito nei contratti che interessano le pubbliche amministrazioni, in particolare sulle modalità di coinvolgimento del creditore ceduto. Il Tribunale di Siena è di recente intervenuto con una sentenza, 2 luglio n. 2419/2019, contro una banca italiana specializzata in factoring, sia in ambito sanitario che in ambito di enti locali con riferimento a contratti di pubblica utilità. Il Tribunale ha osservato che, in effetti, la normativa speciale derogatoria alla disciplina civilistica trova regolamentazione nell’articolo 70 del Rd 2440/1923 che richiama la Legge 2248/1865, precisando che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito sembra doversi applicare solo ai contratti di durata, escludendone l’applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea. Costante giurisprudenza (Cassazione n. 268/2006; n. 2209/2007; n. 18339/2014) ha infatti ravvisato che il Legislatore - nel disciplinare la cessione dei crediti verso la Pa - con il divieto di cessione senza l’adesione della Pa ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore. Secondo il Tribunale, attraverso un’interpretazione restrittiva (Cassazione n. 18339/2014), la disciplina del caso specifico rientra nel contratto di fornitura, nello specifico di energia elettrica intercorso fra le società fornitrici e un Comune, la cui natura è da ritenersi di durata e non a esecuzione istan-

tanea; pertanto, l’espressa adesione della Pa è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto (articolo 9 legge 2248/1865) che si riferisce ai contratti in corso e dall’articolo 70 del Rd 2440/1923, e quindi, una volta terminata l’esecuzione del rapporto non sarà più applicabile il potere di veto e si dovrà procedere secondo la disciplina generale del codice. La sentenza merita esser apprezzata, ma va contestualizzata, perché la normativa che interessa le cessioni dei crediti è composta da più norme che disciplinano in modo speciale i settori di interesse e precisamente il Codice dei contratti pubblici da una parte con il suo art. 106 comma 13 e dall’altro la normativa sul credito tra cui il cd. pacchetto cartolizzazione in particolare art. 4 bis della L. 130/1999 e più di recente come si vedrà anche altro.

La normativa che interessa le cessioni dei crediti è composta da più norme che disciplinano in modo speciale i settori di interesse e precisamente il Codice dei contratti pubblici da una parte con il suo art. 106 comma 13 e dall’altro la normativa sul credito, tra cui il cd. pacchetto cartolizzazione

Il quadro normativo di riferimento Si tratta di una normativa speciale, in quanto applicabile esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni, divergente rispetto a quella generale contenuta negli artt. 1260 e ss. del Codice civile. Il quadro di riferimento è piuttosto articolato e anche datato, perché si parte dall’art. 9 della L. n. 20.03.1865, n. 2248 - All. E (sostanzialmente abrogato ma non formalmente come precisato dalla Cassazione), gli artt. art. 69 e 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni” e l’art. 1 (ambito di applicazione), commi 1 e 2, della legge 21.02.1991, n. 52 (c.d. “legge factoring). A queste si aggiunge il comma 4 bis dell’art. 4 della


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