GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA
videosorveglianza illecita, pesanti sanzioni di Carlo Ortega
No alla videosorveglianza non autorizzata dei dipendenti sul lavoro: si rischiano sanzioni molto pesanti, come chiarito dal parere emesso il 1° giugno scorso dal Ministero del Lavoro (ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno). 24 luglio 2016
Torniamo sulla spinosa questione del controllo dei dipendenti sul luogo di lavoro (molto sentita dall’industria e in GDO), perché in data 1 giugno 2016 il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva, ha emesso un parere molto importante che ribadisce il “no” alla sorveglianza non autorizzata e ricorda le sanzioni in cui si incorre in caso di violazione della legge.
I cambiamenti allo Statuto dei lavoratori
La diatriba nasce dal fatto che il Decreto legislativo 151 del 14 settembre 2015 (uno degli attuativi del Jobs Act, come si ricorderà), aveva abolito il divieto assoluto di utilizzo degli impian-
ti audiovisivi prima previsto dallo Statuto dei lavoratori del 1970. Infatti, se prima la l. 300/70, all’ art. 4, recitava: “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, dopo le modifiche introdotte dall’ art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 151/2015, il testo suona così: “Gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli
strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
Anche se l’impianto non è in funzione
Tutto ciò vale anche se l’impianto non è in funzione: in tal senso il Ministero del Lavoro, con Parere in nota 11241 del 1 giugno scorso, ha chiarito che non è possibile in alcun modo effettuare una sorveglianza non autorizzata, e ha ricordato le pesanti sanzioni in cui si incorre in caso contrario. “Anche nella sua nuova formulazione –ricorda il Ministero – l’articolo 4 della legge citata prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da