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Acquisti, la sanità è “murata
from GSA 4/2016
by edicomsrl
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aprile 2016
acquisti, la sanità è “murata”
Sanità, acquisti sempre più “blindati”: il decreto del 24 dicembre 2015, in vigore dal 9 febbraio, fissa le categorie di beni e le soglie per cui è obbligatorio rivolgersi ai soggetti aggregatori. Una nota ministeriale ai direttori generali chiarisce i dubbi interpretativi. Ridotto drasticamente lo spazio per i bandi autonomi.
Appalti in sanità sempre più “blindati”: il Dpcm 24 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio (e attivo dal giorno stesso), fissa perentoriamente le categorie di beni e servizi per le quali è d’obbligo ricorrere ai 33 soggetti aggregatori individuati dall’Anac, 14 le categorie afferenti alla sanità. I chiarimenti Mef/Ministero Salute del 23 febbraio.
Il decreto in vigore dal 9 febbraio Il 9 febbraio scorso è una data molto importante per il mercato degli appalti in sanità: è stato pubblicato il Dpcm 24/12/2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”. Tra i 19 beni e servizi individuati dal Decreto, ben 14 si riferiscono al mondo sanitario: fra questi i servizi di pulizia per gli enti del SSN (soglia 40mila euro), i servizi di ristorazione per gli enti del SSN (40mila), servizi di lavanderia per gli enti del SSN (40mila euro); smaltimento rifiuti sanitari (40mila euro). Ci sono poi anche facility management immobili (soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali, cioè 209mila euro); pulizia immobili (soglia di rilevanza comunitaria), manutenzione immobili e impianti (soglia di rilevanza comunitaria).
di Antonio Bagnati
Le soglie calcolate su base annua Per le categorie di beni e servizi individuate, l’Anac non rilascerà il CIG (Codice Identificativo di Gara) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore. Le soglie indicate rappresentano l’importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni. Il che, per il mondo della sanità, significa in sostanza l’obbligo di passare attraverso i soggetti aggregatori. Detta così, la cosa sembra semplice. Ma non mancano difficoltà oggettive: la prima, ad esempio, è il fatto che dei 33 soggetti aggregatori (tra cui Consip, le centrali regionali e le aree metropolitane), solo un quinto è attualmente attivo, col risultato che, ad oggi, molte aree italiane risultano scoperte. Non solo: e se il mio ente aggregatore non avesse attivato una convenzione per i beni o servizi di cui necessito?
La nota Mef/Salute ai Direttori Generali Ebbene, per rispondere a questo e ad altri quesiti applicativi è uscita, il 23 febbraio scorso, una nota di Mef e Ministero della Salute, firmata dal Dg della programmazione Renato Botti, dal commissario alla Revisione della spesa, Yoram Gutgeld e dal presidente del Tavolo dei soggetti aggregatori, Luigi Ferrara, in cui vengono fornite le prime indicazioni operative agli Enti del SSN, e in particolare ai
loro direttori generali. In essa si stabilisce che, in primo luogo, gli enti del SSN devono verificare la presenza di iniziative attive (leggi convenzioni) alle quali aderire presso il soggetto aggregatore di riferimento o presso Consip. Nell’ipotesi in cui la centrale di riferimento non fosse attiva o non disponesse dei beni o servizi richiesti, occorrerà individuare, ai fini dell’approvvigionamento, un’altra centrale di committenza, fra cui anche Consip.
La via del “contratto ponte” In assenza di iniziative attive sarà possibile per l’ente stipulare un contratto ponte per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte della centrale d’acquisto di riferimento. Si potrà anche stipulare anche un “contratto ponte”, nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, per “la ripetizione di servizi analoghi” per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte della centrale d’acquisto di riferimento. Attenzione, però: in questi contratti ponte dev’essere presente una clausola risolutiva espressa secondo cui qualora fosse attivata, da parte dell’ente di riferimento, una convenzione per le categorie merceologiche di cui si necessita, il contratto risulterebbe risolto. Il tutto pena la contestazione dell’illecito disciplinare per provocato danno erariale.
Si riduce lo spazio per bandi autonomi Si riduce ulteriormente, dunque, lo spazio a disposizione delle singole aziende per procedere a bandi ed acquisti in autonomia, anche se, in un recente intervento i tempi per l’attivazione di tutti i soggetti aggregatori non saranno brevi e nel frattempo è percorribile la strada del “contratto ponte”. La direzione dell’aggregazione, comunque, appare nettamente segnata. Link Dpcm http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6791863.pdf

Link circolare Ministero Finanze/Sanità http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2674190.pdf
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