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cIttadInanza Iure matrImonII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag

Cittadinanza iure matrimonii

ORDINE DEL GIORNO 9/01913-A/064 presentato da FITZGERALD NISSOLI FUCSIA

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testo presentato Mercoledì 24 luglio 2019 modificato Giovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215

La Camera, premesso che: il primo «decreto sicurezza» del Governo in carica (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132) reca anche alcune disposizioni riguardanti la cittadinanza introducendo, all'articolo 14, nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992; in particolare, si introduce nella legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer); quindi, la legge prevede che i richiedenti la cittadinanza italiana iure matrimonii (quindi, persone legalmente sposate con un cittadino italiano) debbano avere una conoscenza dell'italiano certificata al livello B1; tale certificazione non è dovuta per richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, in relazione alla quale, in verità, si hanno molti più casi di persone che acquisiscono la cittadinanza italiana senza neanche conoscere una sola parola di italiano. Siamo

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