2 minute read

proposta dI legge n . 505 d’InIzIatIva della deputata fItzgerald nIssolI . . . . . . . . pag

XVIII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

N. 505 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della deputata FITZGERALD NISSOLI

Advertisement

Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di cessazione dall'incarico di console onorario

Presentata l'11 aprile 2018

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge concerne l'innalzamento del limite di età per lo svolgimento della funzione di console onorario italiano nei Paesi esteri.

In particolare, essa si prefigge di integrare il dettato normativo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede che gli incarichi consolari onorari cessino al compimento del settantesimo anno di età, e nasce da un'attenta riflessione basata sull'esperienza acquisita negli anni nella gestione della nostra rete consolare onoraria nel mondo nonché sulle istanze provenienti sia dagli uffici consolari di carriera, dai quali gli uffici di seconda categoria dipendono, sia dagli stessi funzionari onorari, anche tramite il loro organo associativo, l'UCOIM.

La riforma prende atto, anzitutto, della modificata aspettativa di vita, rispetto a quella contemplata nel DPR n. 18 del 1967, risalente a cinquantuno anni fa.

Inoltre, si tiene conto della particolare necessità di supporto ravvisata nella nostra rete consolare. La carenza di fondi e di risorse di personale, nonché i mai risolti disagi dovuti alle distanze e alle dimensioni dei territori interessati, impongono un favor verso gli uffici onorari. Del resto, come si evince a titolo esemplificativo dalla nostra amministrazione della giustizia, l'ordinamento guarda di buon occhio la possibilità di accrescere le funzioni affidate a personale onorario esterno all'amministrazione.

Dunque, si prevede un'opzione di deroga al termine di cessazione, per un ulteriore quinquennio, in favore delle sedi di dipendenza dell'ufficio onorario, da richiedere all'amministrazione una volta acquisito il consenso del funzionario onorario interessato.

La riforma in questione non produrrebbe alcun onere finanziario aggiuntivo per lo Stato, consentendo, anzi, allo stesso di disporre più a lungo di funzionari onorari che hanno maturato nel settore consolare notevoli esperienze e che frequentemente godono di una preziosa rete di contatti in loco.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «settantesimo anno di età» sono inserite le seguenti «, salva autorizzazione a ricoprire l'incarico fino al settantacinquesimo anno di età, disposta con decreto del capo della Missione diplomatica, del Console generale o del Console».

This article is from: