
3 minute read
rIacquIsto cIttadInanza (2) p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ag
riaCquisto Cittadinanza (2)
ORDINE DEL GIORNO 9/01346/024 presentato da FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Advertisement
testo presentato Martedì 27 novembre 2018 modificato Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92
La Camera, premesso che: il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso; il Titolo I del decreto-legge reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione ed è composto degli articoli da 1 a 15-ter; l'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza e si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza; la disposizione citata, inoltre, richiede per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della
lingua italiana; estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione; introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e individua il termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana; molti cittadini italiani, nati in Italia, hanno perso la cittadinanza recandosi all'estero per motivi di lavoro oppure a seguito del matrimonio; a livello internazionale, sul piano giuridico, si assiste ad una graduale accettazione del principio della doppia cittadinanza e della cittadinanza multipla; la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 9, più volte prorogata, non è riuscita a raggiungere buona parte dei cittadini che ne avrebbero fatto richiesta e, tanto meno, coloro che risiedevano in uno Stato dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso dopo lo scadere di tale provvedimento; è doveroso tener conto dell'aspirazione al riacquisto della cittadinanza di quegli italiani che l'hanno persa recandosi all'estero e che, nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non potevano far richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana senza perdere lo status civitatis del Paese di residenza; alcuni Paesi hanno aperto le porte alla doppia cittadinanza, conformemente al citato principio della cittadinanza multipla, creando le condizioni affinché si possa richiedere la cittadinanza italiana senza perdere quella del Paese di accoglienza; gli italiani all'estero rappresentano una risorsa preziosa per il nostro Sistema Paese,