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di cittadini iscritti all'AIRE, che pur essendo cittadini italiani a tutti gli effetti hanno la residenza in Paesi esteri. Tali cittadini, alcune volte tornano in Italia per svariati motivi ed anche per il periodo della vecchiaia; allo stato attuale, gli italiani all'estero, nel provvedimento al nostro esame, se tornano in Italia, devono aspettare gli stessi tempi di residenza degli stranieri per poter beneficiare del reddito e pensione di cittadinanza pur essendo cittadini italiani; in un contesto di globalizzazione non possiamo dimenticare il ruolo degli italiani all'estero per il nostro Sistema Paese,
impegna il Governo valutare la possibilità che i cittadini italiani iscritti nel registro AIRE, dopo pochi mesi dall'aver ristabilito la residenza anagrafica sul territorio nazionale, accedano al reddito di cittadinanza ed alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti, senza dover aspettare i tempi di residenza richiesti ai cittadini extracomunitari. 9/1637-AR/142.
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Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.
Lettori uniVersitari
ORDINE DEL GIORNO 9/01432-A/008 presentato da
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA testo di
Martedì 12 marzo 2019, seduta n. 140
La Camera, premesso che: l'articolo 3 della legge europea 2018 interviene in materia di lettori di lingua straniera, in particolare intervenendo sull'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017), come modificato dall'articolo 1, comma 1144, della legge n. 205 del 2017, per quanto riguarda il differimento di termini concesso alle Università italiane per avviare la fase di contrattazione e di conclusione delle transazioni previste dalla norma – termine scaduto il 31 dicembre 2018; la previsione, di cui all'articolo 3, concernente la proroga del
suddetto termine al 31 ottobre 2019, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento, ancora ad oggi, della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il contenzioso tra le Università e gli ex lettori di madrelingua straniera; la sua conclusione permetterebbe di chiudere definitivamente il caso Eu-Pilot 2079/11/EMPL – avviato per incompatibilità delle norme nazionali, che stabiliscono l'automatica estinzione dei giudizi relativi al trattamento economico degli ex lettori, in quanto in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; l'articolo 11 della legge 167/2017 (legge europea 2017) aveva istituito un apposito fondo con stanziamento di risorse atte a superare il contenzioso che si protrae da anni, relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali, tenendo anche conto del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito in legge n. 236 del 1995, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»; con tali interventi di attuazione delle sentenze della Corte di giustizia Ue del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, si stabilisce il diritto dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente svolto; pur tuttavia permangono ancora notevoli criticità per quanto riguarda i trattamenti economici discriminatori, anche per ciò che attiene alle situazioni antecedenti il 2017; i collaboratori ed esperti linguistici sono una categoria di importanza strategica per il sistema universitario italiano e il permanere di una situazione di discriminazione nei loro confronti contribuisce ad alimentare la crisi dell'insegnamento linguistico negli atenei italiani, con conseguenti standard deteriori rispetto ad altri paesi europei per ciò che attiene alle competenze linguistiche degli studenti,