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ORDINE DEL GIORNO 9/02790-BIS-AR/054 presentato da FITZGERALD NISSOLI FUCSIA testo di

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Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446

La Camera, premesso che: la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni; dal 2020, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738-787, è stata riformulata l'intera materia e non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati all'estero, come previsto precedentemente a partire dal 2015 e, pertanto, per gli iscritti AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta senza eccezioni; il tema è di particolare rilevanza, considerando il numero sempre più elevato di connazionali residenti all'estero e che molti di loro possiedono almeno una abitazione in Italia; è da accogliere positivamente l'approvazione nella presente legge di bilancio dell'emendamento (che inserisce l'articolo aggiuntivo 10-bis: Unità immobiliari possedute da residenti all'estero) finalizzato a ridurre della metà il pagamento dell'Imu e di un terzo il pagamento della Tari per gli italiani all'estero, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato di assicurazione diversa dall'Italia; da anni i nostri connazionali chiedono di superare una disparità di trattamento fiscale degli italiani all'estero, iscritti all'Aire, con quelli residenti in Italia, tenendo conto che i connazionali all'estero pagano alcuni tributi senza usufruire pienamente dei servizi; purtuttavia, occorre che tali agevolazioni fiscali in materia immobiliare siano estese anche in favore di tutti coloro che, con una vita di lavoro da emigrante e di risparmi investiti in Italia, dimostrino

di mantenere legami familiari e affettivi permanenti con il territorio italiano, nel quale è situata l'unità immobiliare a uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e in presenza di determinati requisiti; il riconoscimento di tali sgravi produrrebbe benefici anche per i luoghi di origine, spesso territori o piccoli comuni che soffrono del fenomeno di spopolamento e con poche risorse per mantenere o ristrutturare immobili anche di pregio storico; si potrebbe in tal modo salvaguardare e mantenere vivi i legami culturali ed economici dei cittadini residenti all'estero con i propri territori d'origine, favorendo il c.d. turismo di ritorno, con un incremento degli scambi import/export a vantaggio dell'intero sistema Paese,

impegna il Governo a prevedere, anche mediante successivi provvedimenti, misure volte ad estendere la riduzione introdotta per IMU e Tari per i pensionati italiani all'estero, anche per gli immobili posseduti da cittadini europei e da cittadini italiani residenti nei paesi extra Ue, con riferimento ad una sola unità immobiliare posseduta a uso abitativo, con relative pertinenze, a titolo di proprietà o di usufrutto, nel rispetto di determinate condizioni e specifici criteri, tra cui rilevano gli accertati legami familiari e affettivi di tali soggetti con l'Italia e con il territorio nel quale è situato l'immobile oggetto di agevolazione, in considerazione della necessità di incentivare il cosiddetto turismo di ritorno, anch'esso colpito dagli effetti connessi alla crisi epidemiologica da COVID-19. 9/2790-bis-AR/54.

Fitzgerald Nissoli.

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