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ImpIegatI a contratto consolatI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag
impiegati a Contratto ConsoLati
ORDINE DEL GIORNO 9/03354-A/024 presentato da
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FITZGERALD NISSOLI FUCSIA testo di Martedì 21 dicembre 2021, seduta n. 619
La Camera, premesso che: il provvedimento in esame reca il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e segnatamente la rete estera dello stesso, sono praticamente assenti dalle prospettive progettuali del PNRR, sebbene le interconnessioni e le potenzialità appaiano eloquenti e potenzialmente suscettibili di correttivi e miglioramenti. Il supporto fornito dalla rete estera, ed in particolare dal personale reclutato localmente, rappresenta un riferimento indiscutibile del sostegno all'internazionalizzazione e alla penetrazione delle imprese italiane del mercato estero; tale carenza di riferimenti e di progettualità appare ancora di complessa comprensione anche in ragione del fatto che specifici investimenti come quello relativo alle Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione nell'ambito della Missione 1, «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, e nello specifico nella componente M1C2, prevedano espressamente iniziative di supporto e orientamento alle imprese italiane che intendono attuare un'evoluzione in termini di riqualificazione e competitività nei mercati internazionali»; al fine di dare attuazione alla mission in premessa sarebbe prioritario operare un rafforzamento del personale, sia in termini di integrazione delle
risorse destinate al riadeguamento degli stipendi del personale a contratto locale, sia in termini di reclutamento di nuovo personale a contratto in quelle sedi dove l'incremento di domanda di servizi, in particolar modo di sostegno all'internazionalizzazione, risulta essere in crescita; in ossequio alla citata prospettiva, durante l'iter legislativo del provvedimento in titolo, in sede referente, è stato introdotto l'articolo 34-bis – oggetto di un emendamento a mia prima firma – recante disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incrementa di 100 unità il limite massimo del contingente complessivo di personale a contratto assunto dagli uffici all'estero del MAECI; originariamente il predetto emendamento prevedeva anche l'incremento di 800 mila del fondo per il riadeguamento degli stipendi del personale a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR in particolare relativi alla missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, misure M1C3, Investimento 5, Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, ma in sede referente l'emendamento è stato oggetto di riformulazione; la tutela dei diritti dei lavoratori a contratto, segnatamente in una stagione segnata da penuria di personale, carenza di organico e crescita esponenziale delle sfide del sistema-Paese, dovrebbe rappresentare una priorità per il Governo, anche in ragione del carattere strettamente connesso della tematica della valorizzazione e della salvaguardia delle garanzie e dei diritti alle argomentazioni di cui al citato articolo 34-bis, poiché le nuove assunzioni autorizzate, dovrebbero imporre, automaticamente, un incremento proporzionale delle risorse del fondo in premessa, soprattutto perché il fondo medesimo, al momento, risulta incapiente e dunque non in grado nemmeno di far fronte alle istanze di adeguamento attualmente in fieri, e dunque ufficialmente incapace di provvedere ad ulteriori riadeguamenti stipendiali nemmeno nel brevissimo periodo, pertanto l'attuale configurazione del fondo compromette le garanzie offerte dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come novellato dalla legge 62 del 2021,