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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4-04718 presentata da FITZGERALD NISSOLI FUCSIA testo di Venerdì 14 febbraio 2020, seduta n. 304
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FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che: il regolamento (Ce) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha novellato la disciplina previgente a livello europeo prediligendo il principio della lex loci laboris, ai sensi del quale, in ragione dell'articolo 11, il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, abrogando in tal modo il diritto di opzione per il sistema di sicurezza sociale precedentemente previsto; la nuova disposizione, con il suo strascico di riverberi in termini di oneri e vincoli in capo ai lavoratori decorre dal 1° maggio 2020, si configura come una evidente riforma peggiorativa segnatamente per la categoria degli impiegati della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione dell'obbligo di transito dal sistema previdenziale retributivo italiano, originariamente optato in ragione della previgente norma, a quello del Paese di residenza; l'attuazione del suindicato articolo 11 comporterà inevitabilmente una contrazione delle retribuzioni a causa del gravame dei contributi previdenziali locali che sono maggiori rispetto a quelli versati finora in Italia all'Inps, tale da identificarsi in una riduzione che può arrivare anche a 600 euro mensili; a ciò
si aggiunge la conseguente riduzione dell'ammontare pensionistico pari ad una quota media di 700 euro mensili; il transito verso il sistema di sicurezza sociale locale creerebbe notevoli disagi ai lavoratori a parità di oneri in capo agli stessi, rispetto a quanto previsto dal sistema italiano finora vigente e per il quale il personale aveva originariamente optato; l'articolo 16 del regolamento citato prevede la possibilità in capo a due o più Stati membri, di definire, delle specifiche deroghe, nell'interesse di una determinata categoria, ma al momento risulta che tale procedura non sia stata attuata per tutti i Paesi in cui sono operativi impiegati a contratto; pertanto, non risulterebbe essere stata delineata una univoca e comune formula di tutela del personale; nello specifico, al momento risulterebbero in corso ancora trattative con i 5 Stati membri dove maggiore è il numero di impiegati a contratto, per un totale di circa 100 lavoratori; la deroga, qualora attuata ai sensi del citato articolo 16, prevede un duplice livello, quello politico che afferisce al versante diplomatico-bilaterale dell'accordo e quello tecnico attraverso la sottoposizione mediante l'Inps, della copertura previdenziale dei lavoratori agli enti assicuratori locali; la mancanza di tutele in alcuni Paesi legittima una sperequazione di trattamento che viola il principio della parità di condizioni in termini assicurativi-contributivi a tutti i dipendenti: ciò potrebbe essere oggetto di ricorso in sede amministrativa esponendo l'amministrazione ad oneri significativi sul medio e lungo periodo; si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento, un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato dell'amministrazione da cui egli dipende; pertanto, il lavoratore a contratto, caratterizzato da una specificità contrattuale che lo qualifica comunque come dipendente statale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rientrerebbe per inevitabile analogia nella categoria destinataria di deroga diretta –: se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative, nella prospettiva di tutelare i lavoratori di cui in premessa, per riconoscere agli stessi la deroga diretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (Ce) n. 883/2004, attraverso il relativo rilascio del modello A1, recante il certificato di distacco del lavoratore in Paesi dell'Unione europea, anche al fine di garantirne la prosecuzione del rapporto previdenziale con l'Inps in assenza di penalizza-