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diritti degLi impiegati a Contratto neLLa rete ConsoLare

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA presentata da FITZGERALD NISSOLI FUCSIA testo di

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Giovedì 29 ottobre 2020, seduta n. 418

FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: la risposta del Governo all'interrogazione n. 4-05986 in materia dei riverberi attuativi del regolamento (CE)883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – ai sensi del quale il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro è da considerarsi soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, superando quanto previsto dalla previgente normativa europea che prevedeva per il lavoratore il diritto di optare per il sistema di sicurezza sociale maggiormente vantaggioso – ha ribadito che il Governo intende «continuare a fornire a tutto il personale della rete estera il massimo sostegno possibile», non chiarendo le modalità o quanto meno le prospettive attraverso cui verrebbe attuato siffatto sostegno; nello specifico si intende evidenziare che dal 1° maggio 2020, l'entrata in vigore dell'articolo 11 del regolamento citato ha attuato una sorta di reformatio in peius per gli impiegati a contratto di nazionalità italiana del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione del passaggio coatto dal sistema previdenziale retributivo italiano, per il quale gli impiegati a contratto avevano optato, a quello del Paese di residenza: la spettanza pensionistica è decurtata in media di 700 euro mensili e relativamente ai

contributi previdenziali locali maggiori rispetto a quelli versati all'Inps, la retribuzione si contrae mensilmente tra i 380 e i 580 euro; riguardo al trattamento pensionistico il Governo ha evidenziato che «con l'iscrizione ai sistemi di previdenza locale, il personale a contratto completa il raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e mediante l'istituto della totalizzazione dei contributi» legittimando il rischio di «limbo previdenziale», a cui l'interrogante faceva menzione nella pregressa interrogazione, poiché attraverso il coatto transito al sistema locale sono applicati inevitabilmente i dettami della normativa locale, con stravolgimento dei diritti acquisiti e grave danno dei diritti maturati e della legittima aspettativa in capo ai lavoratori; nella medesima risposta si evidenzia che «in conseguenza all'applicazione del Regolamento, le eventuali perdite nette di capacità di acquisto (...) potranno essere corrette attraverso i meccanismi di revisione stipendiali previsti dall'articolo 157 del DPR 18/67», inquadrando tale aggiustamento come «probabilità» e non come inderogabile dovere amministrativo, rimandando tali correttivi alla disponibilità delle risorse del relativo capitolo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale notoriamente incapiente, senza adeguata precisazione circa il necessario incremento delle risorse; inoltre – diversamente da quanto evidenziato nella citata risposta, posto che la cosiddetta deroga diretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE)883 riguarda il dipendente pubblico inteso come «persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende» così come chiaramente specificato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento medesimo – tale scenario legislativo legittima la discrezionalità in capo all'Amministrazione di individuare la categoria rientrante nella fattispecie in deroga –: come si intendano tutelare i diritti previdenziali acquisiti dagli impiegati di nazionalità italiana prossimi al collocamento a riposo, scongiurando che tali diritti vengano stravolti dal passaggio al sistema locale; quali siano le ragioni ostative all'assimilazione dello status degli impiegati a contratto di nazionalità italiana allo status di pubblico dipendente, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, almeno per quanto attiene alla disciplina previdenziale, in ragione della specificità contrattuale dei dipendenti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; quale sia l'ammontare delle risorse da autorizzare, nel prossimo disegno di legge di bilancio, per la revisione stipendiale di cui alla risposta del Governo citata in premessa, in ragione dell'incapienza del pertinente capitolo.

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