Costozero Febbraio/Marzo n.1/2016

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La richiesta di convocazione dell’assemblea di S.p.A. da parte dei soci L’art.1 comma II del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.27 ha modificato i quorum di attivazione, precedentemente previsti, tanto in sede ordinaria che straordinaria

di Maurizio Galardo Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello mgalardo@galardoventuriello.it

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a richiesta di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di S.p.A., ai sensi dell’articolo 2367 del codice civile, costituisce un istituto posto a presidio e garanzia dei diritti della minoranza e dell’attuazione della supremazia dell’organo assembleare rispetto a quello amministrativo. L’art.1 comma II del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.27 ha modificato i quorum di attivazione, precedentemente previsti, della richiesta di convocazione assembleare, tanto in sede ordinaria che straordinaria (con estensione anche alle assemblee speciali), stabilendo che la relativa legittimazione attiva compete ora a «tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato

del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre, o la minore percentuale prevista nello statuto», confermando così la funzione di tutela delle minoranze azionarie, attraverso il mantenimento della possibilità di stabilire, per statuto, una minore percentuale (consentendo, in ipotesi, la facoltà di attivazione ex art. 2367 codice civile anche al socio possessore di una sola azione). Quanto all’operatività della novella legislativa, l’art.7 I comma del richiamato provvedimento, ha statuito che essa si doveva riferire alle assemblee il cui avviso di convocazione fosse stato pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010 continuando sino a tale data ad applicarsi le disposizioni sostituite o abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 27

gennaio 2010 n.27. Per legge il capitale sociale costituisce il parametro di riferimento del calcolo dell’aliquota richiesta dalla legge per l’attivazione del procedimento di convocazione dell’assemblea. Si tratta, come generalmente riconosciuto, del capitale nominale, in considerazione della funzione organizzativa assolta da quest’ultimo nelle società di capitali inteso come base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, di carattere sia amministrativo (diritto di voto), sia patrimoniale (diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Va esaminato se effettivamente tutte le categorie di azioni possano essere considerate ai fini del computo del quorum fissato dalla legge.


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