Quaderni Gesualdiani 1 2015

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I MAESTRI CORDARI NELLA NAPOLI CINQUE-SEICENTESCA

questi, pur non essendo istruiti nel mestiere, ricevono le parti intere delle merci per farle lavorare, in loro nome, dagli artigiani competenti; per tale ragione pagheranno tutto le imposte come gli altri, allo loro morte cesserà però ogni privilegio. Ogni cordaro doveva lavorare solo le budella assegnategli secondo unœequa distribuzione, senza cercare in nessun modo di ingrandire lœattività , addirittura nellœHYHQWXDOLWj FKH VLD SXUH SHU VEDJOLR L ǼFDSUHWWDULœ fornissero piÚ pezzi del dovuto, anche questo andava immediatamente reso noto per ripristinare lœoriginale spartizione. Il timore di una concorrenza sleale pervade tutti gli articoli degli statuti, prevedendo pene severe che andavano dalle multe, alla perdita delle merci e finanche alla carcerazione. Le donne venivano escluse da questo mestiere, e la cosa non ci meraviglia, per esser detta arte di uomini e non di donne,28 nel senso però della gestione dellœimpresa. giacchÊ veniva loro consentito, per lo meno nel secondo statuto, di assumere il ruolo di lavoranti semplici senza però poter passare mai di livello.29 Molta attenzione veniva infine data alla crescita del capitale accumulato dalla Cappella, prevedendo, una volta accantonata una certa somma di depositarla in un pubblico banco a nome del tesoriere; raggiunta poi una certa cifra, considerata piuttosto ragguardevole, questa veniva impegnata in di una serie di investimenti, con entrate annue, è da farsi tassativamente con luoghi pii e con beni stabili nella città di Napoli e non nei suoi Casali.30 La previsione di future maggiori entrate faceva crescere anche lœattenzione per i piÚ bisognosi del ceto, oltre ai maritaggi, erano previste anche spese di sostentamento per le vedove dei maestri e guardando il letto viduale, e non altrimente,31 ed unœelemosina elargita per i funerali dei piÚ poveri del loro ceto. A queste fondamentali informazioni se ne aggiungono altre, reperite mediante lo spoglio di carte notarili e di polizze di bancarie.

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Ivi, cap. 7, f. 5v. Questo riguarda lo statuto del 1685, quello precedente al capitolo 3 disponeva unÂśesclusione totale. Cfr. C.M., f. 1196, inc. 46, fol. 30 Ivi, cap. 17, fol. 7v. 31 Ivi, cap. 14, fol. 6v. 29

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