LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO - REGIME PREVIDENZIALE

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LAVORATORI ITALIANI INVIATI ALL’ESTERO REGIME PREVIDENZIALE Aggiornato a maggio 2024 Area Relazioni Industriali e Lavoro Sede di Bologna tel. 051 6317227 Sede di Ferrara tel. 0532 067402 Sede di Modena tel. 059 448342 sindacale@confindustriaemilia.it

LAVORATORI ITALIANI

INVIATI ALL’ESTERO

REGIME PREVIDENZIALE

2024

L’invio all’estero di un dipendente, oltre agli adempimenti normativi e amministrativi preliminarmente richiesti, comporta anche l’analisi di varie problematiche, dalla individuazione della tipologia contrattuale al corretto regime previdenziale applicabile.

Gli istituti contrattuali più utilizzati

La trasferta

Il trasferimento della sede

Il distacco

La sospensione del rapporto italiano e la contestuale assunzione locale all’estero

assegnazione di breve durata per svolgere attività a vantaggio del proprio datore di lavoro

assegnazione di media-lunga durata per svolgere attività a vantaggio del proprio datore di lavoro

assegnazione di breve-media-lunga durata per svolgere attività a vantaggio di un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro

assegnazioni di lunga-lunghissima durata con la previsione che il lavoratore instauri un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa locale estera

L’individuazione del regime previdenziale applicabile

La contribuzione e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali sono, in virtù del principio di territorialità degli obblighi assicurativi, tendenzialmente disciplinate dalla legislazione dello Stato in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa (c.d. principio della lex loci laboris).

Pertanto, sotto il profilo previdenziale e assistenziale, quando si affronta il tema dell’invio all’estero del lavoratore deve essere preliminarmente individuata la legislazione di sicurezza sociale in quanto il regime applicabile al lavoratore transnazionale è definito da regole differenti a seconda che lo Stato in cui presterà il lavoro sia un Paese:

• dell’Unione Europea - Comunitario, nel quale è possibile applicare un’unica legislazione previdenziale e assistenziale evitando, quindi, la duplicazione degli adempimenti contributivi;

• extracomunitario con il quale non è in vigore un accordo o convenzione di sicurezza sociale, con la conseguenza che la disciplina previdenziale e assistenziale applicabile al rapporto di lavoro è individuata nella normativa italiana e nella eventuale legislazione del Paese di lavoro;

• extracomunitario con il quale è in vigore un accordo o convenzione di sicurezza sociale che, attraverso il coordinamento delle discipline previdenziali e assistenziali nazionali, consente di evitare, quantomeno parzialmente, l’onere della doppia contribuzione.

Soggiorni di breve durata per una prestazione di servizio transnazionale - L’assoggettamento previdenziale in Italia della trasferta all’estero

Oltre alle spese documentabili di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sempre esenti “contributivamente”, viene corrisposta anche una somma aggiuntiva (l’indennità di trasferta), di norma affiancata alla normale retribuzione, il cui ammontare è stabilito dal CCNL e dall’eventuale contratto aziendale. L’esenzione di tale indennità trasferta estero per il 2024 è pari a:

• € 77,47 al giorno al netto di spese di viaggio e trasporto;

• € 51,65 al giorno in caso di vitto o alloggio rimborsato;

• € 25,82 al giorno in caso di vitto e alloggio rimborsato.

Il trasferimento della sede - L’assoggettamento previdenziale in Italia dell’indennità di trasferimento

Nel caso in cui l’assegnazione all’estero (considerata di medio-lungo periodo) comporti, per la riorganizzazione della propria vita presso la nuova sede, la corresponsione di indennità e/o rimborsi, in Italia questi sono:

• le indennità inerenti al trasferimento estero: esenti nella misura del 50% fino a 4.648,11 €/anno. Se corrisposte per il medesimo trasferimento in più annualità la non assoggettabilità vale solo per il primo anno;

• le spese rimborsate e analiticamente documentate per familiari a carico, trasporto di cose, oneri relativi all’eventuale recesso dal contratto di locazione a seguito del trasferimento: totalmente esenti.

Il distacco

Se il lavoratore, abitualmente occupato in Italia, è chiamato a svolgere temporaneamente il proprio lavoro in uno Stato diverso, le regole in materia di obblighi assicurativi e previdenziali devono essere coordinate con la legislazione di sicurezza sociale applicabile nello Stato estero.

Nel “distacco” vi può essere, in pratica, la possibilità di derogare al principio della territorialità, rimanendo assicurati ai regimi previdenziali nello Stato di provenienza. In questo caso il lavoratore:

• resta alle dipendenze dell’azienda distaccante, sua datrice di lavoro, per un prolungato e determinato periodo di tempo. L’eventuale proroga del distacco deve essere richiesta, prima della scadenza del periodo in corso, all’auto-

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rità competente del Paese di temporanea occupazione del lavoratore per il tramite del corrispondente ente dello Stato dove ha sede l’azienda distaccante;

• è assoggettato alle stesse condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante, quantomeno in materie come riposi, ferie, retribuzione, maternità, lavoro minorile, parità di trattamento, non discriminazione, salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto a quest’ultimo punto, inoltre, la normativa italiana prevede che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori italiani distaccati all’estero siano a carico del distaccatario (art. 3, co. 6, d.lgs. n. 81/2008).

La sospensione del rapporto italiano e la contestuale assunzione locale all’estero

La possibile sospensione pattizia del rapporto di lavoro in Italia e l’assunzione del lavoratore all’estero da parte di società estera, data l’autonomia dei due rapporti, non comportano dimissioni né azzeramenti della posizione assicurativa del dipendente. Resta in questo caso possibile al rientro in Italia una pretesa dell’interessato a riconoscimenti di inquadramento e di copertura contributiva dei periodi all’estero che risultano scoperti in Italia.

I profili previdenziali del distacco estero

In materia di sicurezza sociale, nei confronti dei lavoratori in distacco inviati a lavorare in:

∂ un Paese extracomunitario legato all’Italia da accordo o convenzione di sicurezza sociale totale, i contributi previdenziali ed assistenziali vanno versati dall’azienda distaccante, limitatamente al periodo dell’assegnazione transnazionale, esclusivamente in Italia e non anche all’estero. Restando il lavoratore qui assicurato, l’azienda è tenuta per tale periodo al versamento contributivo (individuazione della retribuzione imponibile e aliquote contributive) come se il lavoratore operasse in Italia, senza alcun adempimento specifico.

∂ un Paese extracomunitario non legato all’Italia da accordo o convenzione di sicurezza sociale, la tutela previdenziale e assistenziale è realizzata attraverso l’applicazione della normativa prevista dal decreto-legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. In particolare, il datore di lavoro dovrà versare i contributi INPS e il premio assicurativo INAIL in Italia per:

• invalidità, vecchiaia e superstiti (riduzione di 10 punti percentuali dell'aliquota complessiva a carico Azienda, in via prioritaria sul ctr. IVS e in via subordinata sul ctr. DS)

• Aspi (disoccupazione involontaria)

• infortuni sul lavoro e malattie professionali

• malattia

• maternità

• Fondo di garanzia per il TFR ai sensi della legge n. 297/1982 calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto interministeriale. Ai fini del versamento contributivo va aperta una posizione separata sia all’INPS che all’INAIL.

INPS: tramite il Cassetto Previdenziale Aziende deve essere aperta una nuova matricola INPS e richiesta l’attribuzione del codice di autorizzazione 4C - personale inviato in Paesi non convenzionati. Occorre indicare nelle note che trattasi di matricola per Paese estero specificando quale/quali. È opportuno specificare altresì nominativo, codice fiscale, indirizzo di residenza dei lavoratori e inviare copia delle lettere di distacco nonché modulo DM68 per iscrizione da Sede compilato, sottoscritto e corredato del documento di identità del legale rappresentante. L’INPS, a seguito della richiesta, autorizza l’azienda al versamento dei contributi sulla specifica posizione e comunica la stringa contributiva con le aliquote da versare.

INAIL: si deve effettuare una denuncia di variazione del rapporto assicurativo tramite il Servizio on line Aziende e aprire una nuova specifica PAT in funzione delle lavorazioni svolte. Questa può essere utilizzata in presenza di lavorazioni svolte in località diverse nell’ambito dello stesso Paese extracomunitario e riferibili alla medesima voce di tariffa. Il premio dovuto è calcolato tenendo conto della voce di tariffa e del tasso previsto in ambito nazionale. Qualora anche nello Stato estero l’assicurazione sia obbligatoria e si dimostri di aver ottemperato a tale obbligo, può essere richiesta la riduzione del valore dei premi in misura corrispondente.

Il datore di lavoro dovrà versare i contributi e i premi all’estero in base alle leggi del Paese extracomunitario in cui distacca il lavoratore.

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∂ un Paese extracomunitario legato all’Italia da accordo o convenzione di sicurezza sociale parziale, ovvero nel caso in cui la convenzione comprenda soltanto alcuni ambiti della sicurezza sociale, si applica in via residuale il decreto-legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. In via temporanea, per il periodo previsto dalla singola Convenzione i contributi vengono versati: • in Italia, per le assicurazioni ricomprese nella convenzione, in base alle retribuzioni effettive di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997; in Italia, per le assicurazioni non ricomprese nella convenzione, in base alle retribuzioni convenzionali; all’estero i contributi non previsti dalla convenzione, ma previsti come obbligatori nello Stato distaccatario, in virtù del principio di territorialità dell’obbligo contributivo.

Anche in questo caso deve essere aperta una posizione separata sia all’INPS che all’INAIL. Dall’INPS, a fronte dell’accoglimento della richiesta, sarà attribuito il codice 4Z – personale inviato in Paesi parzialmente convenzionati e comunicata la stringa contributiva con le aliquote da versare.

∂ un Paese dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), il dipendente resta soggetto al regime previdenziale dello Stato di provenienza e per il periodo si continuano a versare i contributi solo in uno Stato. Così durante il periodo del distacco i contributi continuano a essere versati in Italia sulle retribuzioni effettivamente corrisposte senza altre formalità.

Per favorire la libera circolazione dei lavoratori le prestazioni previdenziali (pensioni) e le prestazioni assistenziali (assegni di inabilità, prestazioni di disoccupazione e di sostegno al reddito, assistenza sanitaria) sono garantite ai residenti di ciascun Paese UE così come ai cittadini degli altri Stati membri in maniera reciproca grazie all’applicazione dei Regolamenti europei. I Regolamenti si applicano anche:

• alla Confederazione Svizzera;

• ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

Per effetto del Regolamento n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal Regolamento n. 988 del 16 settembre 2009, il periodo massimo di distacco è di 24 mesi compresa la proroga.

Per un corretto distacco del personale nell’Unione Europea è prevista:

• la notifica preventiva alle autorità locali;

• la nomina di un referente locale;

• la conservazione documentale;

• il rispetto delle condizioni di lavoro e occupazione applicate nello Stato europeo ospitante; la fornitura per iscritto all’interessato delle informazioni circa la retribuzione spettante conformemente al diritto applicabile nello Stato membro ospitante; la portabilità del certificato di distacco modello A1. Modalità di richiesta: dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (exDiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE). – Inserire Matricola INPS.

Prima di distaccare un lavoratore in un Paese convenzionato con l’Italia, è necessario che l’azienda distaccante richieda alla sede INPS di iscrizione il rilascio della certificazione che attesta che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia. La richiesta si presenta attraverso il Cassetto Previdenziale Aziende, funzione comunicazione bidirezionale con oggetto Certificazione di distacco. Al contrario, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione laddove lo Stato non sia convenzionato

Base imponibile ai fini previdenziali in caso di distacco estero

In Paese UE

Retribuzione effettiva

In Paese totalmente convenzionato

Retribuzione effettiva

In Paese parzialmente convenzionato

Retribuzione convenzionale L. n. 398/87 per assicurazioni non contemplate dall’Accordo

Retribuzione effettiva per le assicurazioni previste dall’Accordo

In Paese non convenzionato

Retribuzione convenzionale L. n. 398/87

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Le Convenzioni Bilaterali di Sicurezza Sociale sono state stipulate dall’Italia con:

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

Argentina

Distacco

24 mesi

Australia

Distacco non previsto

Albania

Accordo da ratificare

Brasile

Distacco

12 mesi

Canada e Québec

Distacco 24 mesi

Giappone

Distacco 60 mesi

Israele

Distacco 24 mesi

Moldavia

Distacco non previsto

Messico

Distacco non previsto

• prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari;

• prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;

• prestazioni per familiari a carico del lavoratore;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, anticipata/ prepensionamento, anzianità / anticipata;

• pensioni di inabilità e ai superstiti;

• prestazioni di inabilità.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, anticipata/ prepensionamento, anzianità / anticipata;

• prestazioni di malattia e maternità;

• prestazioni per familiari;

• prestazioni per disoccupazione.

Il campo di applicazione riguarda le: pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari;

• prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le: pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda:

• le pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• le prestazioni per disoccupazione involontaria;

• l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese di provenienza per 60 mesi.

Il campo di applicazione riguarda le: pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti.

Il campo di applicazione riguarda: l’esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni e la loro trasferibilità da uno Stato all’altro (solo pagamento pensioni in Italia).

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Isole del Canale e Isola di Man

(Jersey, Guernsney, Aldernay, Herm, Jetou)

Distacco 6 mesi

Paesi dell’ex Jugoslavia

(Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro e Kosovo)

Distacco 12 mesi

Principato di Monaco

Distacco 12 mesi

Repubblica di Capo Verde

Distacco

24 mesi

Repubblica di Corea

Distacco

36 mesi

Repubblica di San Marino

Distacco

36 mesi

Santa Sede (Città del Vaticano)

Distacco

60 mesi

Tunisia

Distacco

36 mesi

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità;

• prestazioni per familiari; prestazioni per disoccupazione;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità in natura o in denaro;

• prestazioni per familiari a carico;

• prestazioni per disoccupazione involontaria;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti;

• prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità;

• prestazioni per disoccupazione involontaria a tutela dei lavoratori frontalieri italiani rimasti senza occupazione dopo la cessazione dell’attività svolta nel Principato di Monaco;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

• prestazioni per familiari.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti; prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità in natura o in denaro;

• prestazioni per familiari;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda:

• l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese di distacco per 36 mesi, periodo rinnovabile una sola volta per ulteriori 36 mesi;

• la totalizzazione non è prevista.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti;

• prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;

• prestazioni per familiari;

• prestazioni per disoccupazione;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti;

• prestazioni per familiari;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti; prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità;

• prestazioni per familiari;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

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Turchia

Distacco

24 mesi

Uruguay

Distacco

24 mesi

Usa

Distacco a tempo indeterminato

Venezuela

Distacco 24 mesi

Unione Europea

Distacco 12 mesi

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;

• prestazioni per familiari;

• prestazioni per disoccupazione involontaria;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti; prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;

• prestazioni per familiari a carico;

• prestazioni per disoccupazione involontaria; prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;

• prestazioni di malattia e maternità in denaro;

• prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il campo di applicazione riguarda le:

• pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti.

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Le Retribuzioni Convenzionali 2024 per settori di maggior interesse

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore INDUSTRIA

Fascia Da A Retribuzione convenzionale

Impiegati

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore COMMERCIO - TERZIARIO Dirigenti Quadri Fascia Da

Impiegati

Personale d’ordine Altro personale Con funzioni direttive

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Dirigenti Quadri Fascia Da A Retribuzione convenzionale Fascia Da A Retribuzione convenzionale I fino a 7.038,32 7.038,32 I fino a 4.733,35 4.733,35 II 7.038,33 8.334,10 8.334,10 II 4.733,36 5.632,92 5.632,92 III 8.334,11 9.629,97 9.629,97 III 5.632,93 6.532,51 6.532,51 IV 9.629,98 10.925,84 10.925,84 IV 6.532,52 7.432,08 7.432,08 V 10.925,85 12.221,71 12.221,71 V 7.432,09 8.331,69 8.331,69 VI 12.221,72 13.517,18 13.517,18 VI 8.331,70 in poi 9.231,18 VII 13.517,19 14.813,06 14.813,06 VIII 14.813,07 16.108,92 16.108,92 IX 16.108,93 17.405,20 17.405,20 X 17.405,21 in poi 18.700,97
Operai
Fascia Da A Retribuzione convenzionale I fino a 2.294,99 2.294,99 I fino a 2.699,18 2.699,18 II 2.295,00 2.429,74 2.429,74 II 2.699,19 3.207,70 3.207,70 III 2.429,75 2.564,48 2.564,48 III 3.207,71 3.716,27 3.716,27 IV 2.564,49 in poi 2.699,18 IV 3.716,28 4.224,83 4.224,83 V 4.224,84 in poi 4.733,35
Fascia
A
fino a 6.580,85 6.580,85 I fino a 2.846,68 2.846,68 II 6.580,86 8.505,01 8.505,01 II 2.846,69 3.582,53 3.582,53 III 8.505,02 10.395,85 10.395,85 III 3.582,54 in poi 4.318,32 IV
12.286,69
A Retribuzione convenzionale
Da
Retribuzione convenzionale I
10.395,86 in poi
livello Di
II livello Di concetto III livello IV livello V livello VI livello
2.747,50 2.531,14 2.441,65 2.358,32 1.759,98
I
concetto
2.926,67

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore INDUSTRIA EDILE Dirigenti

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI Dirigenti Quadri Fascia Da A Retribuzione convenzionale Fascia Da A Retribuzione convenzionale

Operai

Impiegati

Fascia Da A Retribuzione convenzionale Fascia Da A Retribuzione convenzionale I fino

12
Quadri Fascia Da A Retribuzione convenzionale Fascia Da A Retribuzione convenzionale I fino a 7.038,32 7.038,32 I fino a 4.733,35 4.733,35 II 7.038,33 8.334,21 8.334,21 II 4.733,36 5.099,62 5.099,62 III 8.334,22 9.630,04 9.630,04 III 5.099,63 5.465,87 5.465,87 IV 9.630,05 10.925,90 10.925,90 IV 5.465,88 5.832,14 5.832,14 V 10.925,91 12.221,76 12.221,76 V 5.832,15 in poi 6.198,37 VI 12.221,77 13.517,63 13.517,63 VII 13.517,64 14.813,48 14.813,48 VIII 14.813,49 16.109,34 16.109,34 IX 16.109,35 17.405,20 17.405,20 X 17.405,21 in poi 18.700,97 Impiegati Operai Impiegati d’ordine 2.699,18 Operai 2.295,00 Impiegati di concetto 3.107,50 Operai specializzati 2.523,46 Impiegati direttivi VI° livello 3.845,84 Operai 4° livello 2.699,18 Impiegati direttivi VII° livello 4.419,18
7.038,32
fino a 4.733,35
II 7.038,33 8.334,21 8.334,21 II 4.733,36 5.632,91 5.632,91 III 8.334,22 9.630,04 9.630,04 III 5.632,92 6.532,49 6.532,49
10.925,90 10.925,90 IV 6.532,50 7.432,05 7.432,05
7.432,06 8.331,61 8.331,61 VI 12.221,77 13.517,63 13.517,63 VI 8.331,62 in poi 9.231,14
I fino a 7.038,32
I
4.733,35
IV 9.630,05
V 10.925,91 12.221,76 12.221,76 V
VII 13.517,64 14.813,48 14.813,48 VIII 14.813,49 16.109,34 16.109,34 IX 16.109,35 17.405,20 17.405,20 X 17.405,21 in poi 18.700,97
2.294,99 I fino a 2.699,18 2.699,18 II
2.429,74 II 2.699,19 3.207,73 3.207,73 III
III 3.207,74 3.716,27
2.699,18 IV 3.716,28 4.224,83 4.224,83 V 4.224,84 in poi 4.733,35
a 2.294,99
2.295,00 2.429,74
2.429,75 2.564,48 2.564,48
3.716,27 IV 2.564,49 in poi

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore ARTIGIANATO

Impiegati e Operai specializzati

Impiegati d’ordine e Operai qualificati Operai

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Figure professionali di massimo livello VII livello

Figure professionali intermedie VI livello A e B

Assistenti attività professionali e capi squadra V livello

qualificate

Aiuti attività tecniche e professionali II livello Operai generici Generici cinematografici

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore SPETTACOLO

direttivi con funzioni direttive di concetto d’ordine

2.880,85 2.587,49 2.353,33 2.128,34

Operai specializzati Operai Professori d’orchestra Artisti del coro Tersicorei Personale artistico tecnico

2.294,17 2.013,58 2.734,16 2.065,83 2.450,86 2.038,33

Retribuzioni convenzionali per il 2024 - Settore GIORNALISMO

Giornalisti

Si evidenzia che:

• sono da utilizzare le retribuzioni convenzionali, oltre che per il calcolo dei contributi obbligatori, anche per il calcolo delle imposte sul reddito derivante da attività prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, nel caso di dipendenti aventi residenza in Italia che, nell’arco di dodici mesi, soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni; non sono da utilizzare: per l’attività lavorativa prestata in Paesi comunitari; attività prestata in Paesi con i quali sono in atto accordi/convenzioni; attività prestata in trasferta;

• la retribuzione da raffrontare con le fasce della retribuzione nazionale indicata nelle Tabelle Ministeriali è ottenuta dividendo per 12 il trattamento annuo previsto dal CCNL (13 o 14 mensilità), maggiorato degli emolumenti riconosciuti individualmente, con esclusione dell’indennità estero;

• per l’indennità sostitutiva del preavviso, l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, determinando la fascia retributiva di riferimento separatamente per retribuzione ed indennità, senza cumularle assieme;

• la disciplina di cui al decreto-legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987 è estesa ai lavoratori extracomunitari, anche privi dello status di “soggiornanti di lungo periodo”, purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore in un Paese extracomunitario.

13
2.719,17 2.328,34 2.147,51
Maestranze
IV
5.057,50 4.393,46 3.800,83 3.612,50
e III livello
2.967,51 2.734,16 2.604,18
Fascia Da A Retribuzione convenzionale I fino a 4.458,37 4.458,37 II 4.458,38 6.037,80 6.037,80 III 6.037,81 7.617,24 7.617,24 IV 7.617,25 9.196,68 9.196,68 V 9.196,69 in poi 10.776,13
Impiegati

tel. 051 6317227

tel. 0532 067402

di

tel. 059 448342

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