Newsletter n. 22

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Supplemento a Noi Artigiani - n. 22 del 08 giugno 2015 Anno XVI

INsIeme l’Impresa Newsletter settimanale di Confartigianato Imprese Rieti

Microcredito: operativo intervento Fondo di garanzia PMI

A

l via dallo scorso 27 maggio 2015 l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di microcredito. Con il decreto del 24 dicembre 2014, poi integrato dal decreto ministeriale del 18 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha esteso l'operatività del Fondo centrale di garanzia alle operazioni di microcredito, in particolare per lo sviluppo della microimprenditorialità. Le risorse disponibili sono pari a 30 milioni di euro, a cui si aggiungono i versamenti volontari destinati da enti, associazioni, società o singoli cittadini al sostegno della microimprenditorialità (decreto-legge n. 69-2013), per un totale di circa 40 milioni di euro. L'importo massimo dei finanziamenti è pari a 25mila euro, ma può arrivare a 35mila in presenza di tre condizioni: • erogazione frazionata; • il beneficiario ha pagato puntualmente le sei rate pregresse all’aumento del limite; • il progetto finanziato è ben avviato e rispetta il contratto stabilito con l’erogatore del microcredito. La garanzia diretta del Fondo può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del prestito concesso. La controgaranzia è ammessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altri fondi di garanzia, a condizione che queste garanzie non superino a loro volta la percentuale massima di copertura dell'80%. Lo strumento è rivolto alle imprese già costituite e ai professionisti già titolari di partita IVA: • attivi da non più di 5 anni; • con non più di 5 dipendenti (10 nel caso di società di persone, SRL semplificate, cooperative); • con attivo patrimoniale non superiore a 300mila euro; • con ricavi lordi non superiori a 200mila euro; • con livello di indebitamento non superiore a 100mila euro.

I professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico. Con la Circolare n. 8 del 26 maggio 2015, Medio Credito Centrale ha approvato le modalità per l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI a favore delle operazioni di microcredito, in attuazione di quanto previsto dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Le imprese e i professionisti possono quindi inviare le domande per prenotare le risorse necessarie alla concessione della garanzia, utilizzando la procedura online già disponibile sul sito del Fondo, e presentare il proprio progetto a un operatore del microcredito, a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, che dovrà confermare di aver ricevuto la richiesta di finanziamento. La prenotazione delle risorse non è però un passaggio obbligatorio: imprese e professionisti possono chiedere direttamente il finanziamento a banche, confidi, intermediari finanziari o operatori di microcredito, che poi presentano la richiesta di ammissione alla garanzia anche in assenza di prenotazione. Sia in fase di istruttoria, che durante il periodo di rimborso, i soggetti finanziatori sono inoltre tenuti a prestare almeno due servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio alle imprese e ai professionisti finanziati, che possono riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione su tematiche specifiche, la predisposizione di strategie di marketing oppure l'assistenza su problemi legali, fiscali e amministrativi. In caso di esaurimento delle risorse, MCC sospenderà la procedura di prenotazione e comunicherà l'interruzione dello strumento sulla pagina dedicata al microcredito.

L'agevolazione deve essere prenotata dai soggetti interessati in via telematica, accedendo all’apposita sezione “microcredito” del sito internet www.fondodigaranzia.it del Fondo centrale di garanzia , previa registrazione , entro cinque giorni lavorativi dalla prenotazione i potenziali beneficiari dovranno presentare il proprio progetto a un operatore del microcredito, a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.

PER INFORMAZIONI: UFFICIO CREDITO - tel. 0746 491435 - 331 6641336 newsletter n. 22 - 08 giugno 2015

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I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA CORSO

LUOGO

DATA

AGGIORNAMENTO PONTEGGI

RIETI - Edilmacchine S. Rufina Via della Meccanica snc

sabato 20 giugno 2015

RESPONSABILE TECNICO SMALTIMENTO RIFIUTI

RIETI - sede Confartigianato Via P. Borsellino 6

giugno 2015

RESPONSABILE TECNICO CENTRI REVISIONE

RIETI - Asiform

settembre 2015

CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

RIETI - Asiform

settembre 2015

Per aderire ai corsi è necessario contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 491435 e-mail clara.odorici@confartigianatorieti.com

NOI ARTIGIANI Periodico di Confartigianato Imprese Rieti Autorizzazione del Tribunale di Rieti n. 1 /2000 del 21 gennaio 2000 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Paolo Borsellino, 6 - 02100 RIETI tel. 0746/491435 - 218131 - 251900 fax 0746/269344 e-mail info@confartigianatorieti.com www.confartigianatorieti.com Editore Confartigianato Imprese Rieti Direttore Responsabile Raffaella Fabi Direttore Editoriale Maurizio Aluffi Comitato di redazione Maurizio Aluffi, Stella Cimini,Clara Odorici Progettazione Grafica Clara Odorici

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Confartigianato Imprese Rieti aderisce al CEnPI, Consorzio che fornisce servizi energetici per circa 2600 imprese del sistema Confartigianato. Il Consorzio seleziona ogni anno le offerte migliori e più trasparenti tra i maggiori fornitori di energia elettrica e gas presenti sul libero mercato. Il servizio prevede consulenze personalizzate, preventivi di risparmio gratuito, stipula di nuovi contratti, scheda di rendicontazione dei risparmi conseguiti. Il servizio è destinato sia alle imprese che alle famiglie. L'energia fornita è sempre la stessa. Solo che costa meno. Info: Azzurra Spoletini, tel. 0746 251900 energia@confartigianatorieti.com

Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA - newsletter n. 22 - 08 giugno 2015


Chiarimenti dal Ministero in materia di sospensione dell’attività Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 7127 del 28 aprile 2015, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa il criterio di calcolo della soglia del 20% ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di lavoro “nero”. Fermo restando che la disciplina normativa di riferimento (D.Lgs n. 81/2008) non presenta elementi di novità, si sottolinea che il Ministero assume una posizione chiara in materia di considerabilità di alcuni prestatori, all’interno di quelli computabili per il raggiungimento della suddetta soglia percentuale. Nello specifico, viene precisato come i soggetti, i quali rivestano una qualsiasi carica sociale all’interno dell’impresa, benché in prima istanza sembrino esclusi tout court dal computo, in realtà vi rientrano in ragione della specifica modalità di svolgimento del loro ruolo, nonché dell’assenza in capo agli stessi di alcun potere di gestione. Qualora tale ruolo venga svolto in modalità attiva e, conseguentemente, comporti l’effettivo svolgimento di attività lavorativa a qualsiasi titolo, il Ministero sostiene l’obbligo di considerare tali soggetti all’interno del computo. In tale direzione, d’altro canto, si muove la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, la quale esplicitamente sancisce che il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione(…) Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso”. Fatta salva l’esclusione del provvedimento di sospensione per i casi in cui il lavoratore irregolare risulti essere l’unico occupato dell’impresa, il Ministero rimarca altresì come la considerabilità del prestatore che rivesta cariche sociali risulti direttamente correlata a quelle cariche sprovviste di

poteri gestori, escludendo da tale ambito tutti i soggetti che vedano confluire nella loro persona la figura di lavoratore con quella di amministratore con i poteri tipici del datore di lavoro. Per le microimprese c’è la deroga. La norma prevede una vera e propria deroga stabilendo che non sia possibile adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In tali circostanze gli organi di vigilanza, in via cautelare, potranno disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Al fine dell’individuazione di questa c.d. micro-impresa, occorre tenere in considerazione: - il numero dei lavoratori, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale (es. lavoratore subordinato, autonomo, collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.); - il numero dei dipendenti globalmente in forza presso la ditta in verifica e non solo quelli trovati intenti a lavoro nell’unità produttiva oggetto di verifica ispettiva. Il parere ministeriale n. 7127 del 28/04/2015 chiarisce adesso che: - i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente «occupati» (il denominatore della frazione) ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione. Ne consegue che tale esclusione opera anche nell’eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore «in nero» con conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione; - i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, dovranno essere, invece, computati agli effetti di cui sopra.

Chi trasgredisce rischia l’arresto Qualora il destinatario del provvedimento di sospensione continui a esercitare la propria attività in presenza del provvedimento cautelare, potrà essere punito con la sanzione: • dell’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni di norme prevenzionistiche; • con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda 2.740,00 a 7.014,40 euro nell’ulteriore ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 dlgs n. 81/2008 (in caso di adempimento, pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda). La prescrizione obbligatoria non troverà, invece, applicazione nell’ipotesi di inottemperanza al provvedimento di sospensione legato alle gravi e reiterate violazioni di norme prevenzionistiche, in quanto la relativa sanzione ha ad oggetto solo l’arresto. In tale ipotesi, pertanto, gli organi di vigilanza dovranno trasmettere all’autorità giudiziaria la relativa notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA - newsletter n. 22 - 08 giugno 2015

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BONuS 65%, documenti doppi Occorrono scheda informativa e asseverazione tecnica Per usufruire della detrazione del 65% in caso di sostituzione di finestre per immobili adibiti a impresa o ad abitazione privata occorre l’asseverazione di un tecnico abilitato, corredata da una scheda informativa semplificata. L’asseverazione di un tecnico abilitato, deve specificare il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e di quelli nuovi. La scheda informativa semplificata (o allegato F al «decreto edifici») va invece compilata a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e va inviata all’Enea via web. Ai sensi del comma 345, Legge finanziaria 2007, è possibile beneficiare della detrazione del 55%, ora del 65%, per la realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne) oppure strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) o finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico, in termini di minor calore disperso. A tal fine, è necessario che siano rispettati determinati valori di trasmittanza termica.

Comunicazione preventiva Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa a Enea, per via telematica tramite l’applicativo raggiungibile dalla homepage del sito, cliccando sul link «invio», la documentazione costituita dall’attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva degli interventi realizzati o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore o di sostituzione o nuova installazione di generatori di calore a biomassa, o dal solo allegato F (nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da Enea una ricevuta informatica con il Cpid (codice personale identificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio.

Sostituzione finestre

Doppia documentazione per usufruire della detrazione del 65% per la sostituzione delle finestre nel caso di singole unità immobiliari. Composta da: asseverazione di un tecnico abilitato e scheda informativa semplificata per usufruire della detrazione del 65% in caso di sostituzione di finestre per immobili adibiti ad impresa o abitazione privata

Due schede tecniche

L’asseverazione di un tecnico abilitato deve specificare il valore della trasmittenza termica degli infissi dismessi e di quelli nuovi. La scheda informativa semplificata (o allegato F al «decreto edifici») va compilata a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e va inviata all’Enea via web

Tutte le news e i precedenti numeri della newsletter “INSIEME L’IMPRESA” sono anche sul sito internet dell’Associazione www.confartigianatorieti.com 4

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Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzia TFR È stato pubblicato nella G.U. del 21 maggio 2015, n. 116, il D.L. 21.05.2015, n.65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzia TFR”. Il D.L., in attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, dispone misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni per fasce: • per gli anni 2012 e 2013 saranno rivalutate al 100% le pensioni fino a tre volte il minimo, al 40% quelle tra tre e quattro volte il minimo, al 20% quelle tra quattro e cinque volte il minimo, al 10% infine quelle tra cinque e sei volte il minimo; • per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione è stabilita al 20%; • per l'anno 2016 la rivalutazione è stabilita al 50%. Gli arretrati saranno corrisposti dal 01/08/2015. Tra le altre misure previste dal D.L. 65/2015 si segnalano: il mutamento del montante contributivo (che non potrà essere inferiore a 1); il rifinanziamento, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione; la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS; agevolazioni per i datori di lavoro con riguardo al T.F.R. in busta paga.

News AUTOTRASPORTO

Albo trasferito alla Motorizzazione Informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso il DPCM 8 gennaio 2015, con il quale si prevede il trasferimento delle funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai quali sono trasferite anche le funzioni di verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. Al fine di assicurare la regolare tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, a tutela dell'utenza, le Province e le Città metropolitane per un periodo di sei mesi decorrenti della data di pubblicazione del DPCM, continueranno nell'istruttoria delle pratiche avviate (al termine dei quali saranno poi consegnati i fascicoli relativi agli Albi provinciali agli Uffici periferici del Ministero dei Trasporti). Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Rieti 0746 218131.

Nuove regole per il credito di imposta A decorrere dal 25 aprile 2015 sono previste nuove modalità di compilazione del modello F24 nel caso di utilizzo in compensazione del codice tributo 6740, relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione utilizzato dall'autotrasportatore. A tal fine si precisa che nel campo 'rateazione/regione/prov/mese-rif ' deve essere indicato il numero della rata e l'anno di consumo di gasolio (esempio: 0315 indica il terzo trimestre del 2015) e nel campo 'anno di riferimento' è indicato l'anno di presentazione della domanda trimestrale. Su proposta presentata dalla Confederazione, per semplificare, per crediti riferiti ai consumi di gasolio dei trimestri dell'anno 2014, non ancora utilizzati in compensazione, nel campo rateazione/regione/prov/mese-rif, potranno essere inseriti i caratteri 0414 unitariamente per tutti i trimestri dell'anno 2014 e nel campo 'anno di riferimento' deve essere indicato 2014 (per i primi tre trimestri dell'anno solare) o 2015 (per il quarto trimestre).

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Brevi NEWS __________________________________

Giacenze medie 2014 all'Agenzia delle Entrate entro il 30/06

Comunicazione online per conciliazione in materia di licenziamento

Con Provvedimento 28 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta integrando il Provvedimento 25 marzo 2013 recante disposizioni sulle modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari. In particolare, l'Agenzia ha stabilito che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'archivio rapporti dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il canale S.I.D., anche la giacenza media annuale dei conti correnti e depositi (per il 2014 la trasmissione va effettuata entro il 30 giugno 2015). Tale dato viene, infatti, utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per determinare l'ISEE, ossia indicatore della situazione economica equivalente rilevante per la richiesta di alcune prestazioni sociali agevolate.

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 2788 del 27 maggio 2015 ha chiarito che, a decorrere dal 1° giugno 2015 nella sezione "Adempimenti" del portale clic lavoro, sarà resa disponibile una nuova applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione". Tramite la suddetta applicazione tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni necessarie relative al procedimento di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi.

Licenziato il dirigente per condotta "reiteratamente riottosa" In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dirigente che, di fronte alla riduzione di portafoglio e di poteri da parte dei vertici aziendali, lamentando un illecito demansionamento, assume una condotta "reiteratamente riottosa" ad ottemperare alle richieste del consiglio di amministrazione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11067 del 28 maggio 2015, ha precisato che la reiterata inottemperanza da parte del dirigente alle richieste e direttive del cda della società ne giustifica il licenziamento per giusta causa.

Rivalutazione terreni, risoluzione Con Risoluzione 27 maggio 2015, n. 53, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti su alcune questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni (art. 7, Legge n. 448/2001) e sulla gestione del contenzioso pendente. In particolare, il documento in oggetto precisa che: • non può essere negata l'efficacia della rivalutazione dei terreni nel caso in cui la perizia giurata di stima sia asseverata in data successiva al rogito; • la rivalutazione del terreno non viene meno nell'ipotesi in cui venga indicato, nell'atto di cessione rispetto a quello periziato, un valore di poco diverso. 6

INAIL: riduzione contributiva per i lavoratori agricoli L'INAIL, nella Nota protocollo n. 3824 del 27 maggio 2015, comunica che a partire dal 1° giugno 2015 e fino al 30 giugno 2015, saranno riaperti i termini per la presentazione telematica delle istanze, relative all'annualità 2015, di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti (art. 1, comma 60 della Legge n. 247/2007). La domanda può essere inviata dalle aziende agricole in possesso dei requisiti che non dichiarino l'assenza di infortuni nel biennio precedente e che indichino, nel documento di valutazione dei rischi, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Licenziamento: legittimo con giusta causa anche solo per uno dei lavoratori In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo comminato al lavoratore e sostenuto da giusta causa e ciò indipendentemente dal fatto che la medesima violazione venga contestata ad uno solo dei lavoratori che l'hanno commessa. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11056 del 28 maggio 2015, ha precisato che ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al dipendente, a nulla rileva la contestazione in base alla quale tale provvedimento non sia stato comminato anche ad altro lavoratore in presenza della medesima violazione. Qualora la giusta causa risulti provata, alcun obbligo spetta al datore di lavoro in merito alla scelta sul provvedimento.

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Brevi NEWS __________________________________

Chiarimenti sugli obblighi dichiaraIndennità di turno da includere nel risarcimento da licenziamento tivi TASI illegittimo Con Circolare 3 giugno 2015, n. 2, il Dipartimento delle FiSecondo la Corte di Cassazione, in caso di provvedimento espulsivo illegittimo, nel risarcimento dei danni a favore del lavoratore disposto ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300/1970, vanno ricomprese anche l'indennità turno, di galleria e di disagio, di mensa e di trasporto, in quanto la presenza di tali emolumenti in busta paga ne certifica il carattere convenzionale direttamente collegato all'ordinaria attività lavorativa. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11691 del 5 giugno 2015, ha precisato che l'indennità risarcitoria va liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, rientrando nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo collegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento.

Durc on-line: messaggio INPS L'INPS, con il Messaggio n. 45482 del 5 giugno 2015, rende noto che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MLPS datato 30 gennaio 2015 in materia di DURC on-line, dal prossimo 1° luglio sarà a regime il nuovo sistema che consentirà a chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, di verificare, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e - per le imprese del settore edile - delle Casse Edili. L'Istituto, in attesa di emanare una circolare in merito, fornisce le prime indicazioni. In particolare, viene precisato che: • se dagli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili non si rilevano inadempienze, la procedura genererà automaticamente un Documento attestante la regolarità; • se dagli archivi dell'INPS si rilevano irregolarità, inizierà l'iter di regolarizzazione, che dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall'istanza di verifica.

nanze ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi concernenti la TASI. In particolare, è stato precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è sufficiente quello previsto per l'IMU. I contribuenti potranno, infatti, utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Esenzione IMu per immobili delle cooperative edilizie: Nota IFEL Con Nota 28 maggio 2015, l'IFEL, ha chiarito alcuni dubbi in merito all'esenzione IMU per gli "immobili merce" invenduti e non locati delle cooperative edilizie. In particolare, il documento in oggetto precisa che per gli immobili delle cooperative edilizie non spetta l'esenzione di cui all'articolo 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Secondo l'IFEL infatti: • risulta dubbia l'assimilazione delle cooperative edilizie alle imprese costruttrici; • gli immobili realizzati dalle cooperative edilizie non sono destinati alla vendita ma al soddisfacimento delle esigenze dei soci.

Cassazione: DDL colpevole se dipendente investe pedone in assenza di strisce bianche in azienda Con Sentenza n. 24202 del 5 giugno 2015, la Corte di Cassazione interviene in relazione alla responsabilità datoriale della circolazione di veicoli condotti da propri dipendenti all'interno dell'area aziendale. In particolare, la Suprema Corte ha sancito la responsabilità aziendale, in violazione dell'articolo 62 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, in quanto, nonostante all'interno dell'azienda vi fosse la presenza di segnaletica verticale, l'assenza della segnaletica orizzontale pedonale ("strisce bianche") è stata valutata come concausa datoriale dell'urto di un pedone, da parte di un mezzo condotto dal dipendente dell'impresa.

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A SCuOLA DI INTERNET: corsi gratuiti per gli over65 su internet e posta elettronica Il Patronato Inapa organizzerà per i prossimi mesi dei corsi di internet completamente gratuiti per formare gli over 65 in quattro ambiti di interesse: comunicazione, utilità, informazione e benessere, permettendo agli allievi di scoprire come la tecnologia possa semplificare e velocizzare le attività quotidiane e favorire la comunicazioni con amici, parenti e con la pubblica amministrazione. La durata del corso è di 8 ore da svolgersi in due giornate, per un gruppo massimo di 20 persone. Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il primo corso si terrà il 29 e 30 giugno a Rieti. Per informazioni e per iscrizioni: Patronato INAPA, Raffaella Rauso, tel. 0746 481092, e-mail inapa@confartigianatorieti.com.

DAL CAAF CONFARTIgIANATO PROSSIME SCADENZE FISCALI : Imu / Tasi 2015 Si avvicina inesorabilmente la scadenza del 16 giugno data in cui i contribuenti italiani saranno tenuti a pagare la prima rata della Tasi e dell'Imu 2015. Per sapere quanto si dovrà pagare di Tasi e Imu 2015 è bene ricordare che molto dipenderà dall'aliquota e dalle eventuali detrazioni che il vostro Comune ha deciso di deliberare. Molti comuni purtroppo non hanno ancora deciso le nuove aliquote relative al 2015 perché hanno tempo fino al 31 luglio, per questa ragione i contribuenti residenti in tali Comuni per procedere al calcolo potranno utilizzare le aliquote stabilite nel 2014. Nel caso quelle nuove differissero dalle precedenti in fase di saldo, entro il 16 dicembre 2015, si avrà modo di procedere al conguaglio. Per informazioni e per il calcolo di IMU e TASI: Caaf Confartigianato Rieti, Via P. Borsellino 6 Rieti, tel. 0746 251900 e-mail caaf@confartigianatorieti.com.

Se subisco un infortunio cosa devo fare?

Ho contributi sufficienti per andare in pensione? Come devo fare per presentare la domanda? Quale sarà l’importo che mi spetta?

Sono andato in pensione ma lavoro ancora. Pago sempre gli stessi contributi? Qualcuno mi ha parlato di un supplemento di pensione. Di cosa si tratta?

Durante la mia carriera lavorativa ho sviluppato una malattia professionale. Posso ottenere un’indennità?

IL PATRONATO DEGLI ARTIGIANI Il Patronato INAPA mette a tua disposizione la consulenza di medici e avvocati

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Rieti - Via P. Borsellino 6, tel. 0746 481092 fax 0746 269344 Passo Corese - Via XXIV Settembre 163, tel. e fax 0765 470169 Poggio Mirteto - P.zza della Vetreria, tel. 0765 423599 www.confartigianatorieti.com - inapa@confartigianatorieti.com

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