il lavoro in Itaila

Page 1

Il lavoro Dove Cercare lavoro

Gli uffici provinciali per l’impiego sono presenti in Provincia a Cantu’ Como, Erba, Mariano e Menaggio. i Centri per l’impiego hanno il compito di accompagnare le persone nella ricerca del lavoro e collaborare con le imprese nel reperimento di personale qualificato.

Como

Gli indirizzi si trovano sul portale della Provincia di ( http://lavoro.provincia.como.it/portale/) .

Centri per l’impiego, Provincia di Como: Appiano Gentile Via san Martino, 4 Tel. 031/930764 Fax 031/970116 e-mail: cpiappiaogentile@lavoro.provincia.como.it Erba Via C. Battisti, 7 Tel. 031/642255 Fax 031/3338952 e-mail: cpierba@lavoro.provincia.como.it Cantù Via Cavour, 27 Tel. 031/712332 Fax 031/701711 e-mail: cpicantu@lavoro.provincia.como.it Como Via De Cristoforis, 11 Tel. 031/2454411 Fax. 031/2753396 e-mail: cpicomo@lavoro.provincia.como.it Settore Politiche Attive del Lavoro Como Via Volta, 44 Tel. 031/2454811 Fax 031/2454830 e-mail: segreteria@lavoro.provincia.como.it

Le persone che devono rinnovare il permesso di soggiorno per attesa occupazione devono, per legge, fare l’iscrizione agli Uffici provinciali per l’impiego che rilascia


un documento con indicazione della data d’iscrizione. Bisogna ricordare che la legge non permette il rinnovo di due permessi consecutivi per attesa occupazione. In Italia anche i soggetti privati abilitati per legge possono fare intermediazione di mano d’opera, il servizio non deve essere oneroso per la persona che cerca lavoro. Un elenco di Agenzie per il Lavoro (ApL) abilitate si trova in questo sito: http://www.asso-lavoro.it/home. scelta=imprese. Comunicazione obbligatoria di assunzione di un lavoratore. I datori di lavoro prima d’inizio del rapporto di lavoro devono comunicare all’ufficio competente l’assunzione dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa a progetto o non, di socio lavoratore di cooperativa o di associato in partecipazione con apporto di solo lavoro. Nel caso di un lavoratore straniero con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di stabilire un contratto di soggiorno ( detto anche modello Q nel caso d’inizio del rapporto o modello R nel caso di modifiche o rapporto iniziato con anteriorità e ancora non comunicato ufficialmente alla Prefettura di competenza) Il contratto de soggiorno deve essere inviato alla Prefettura con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Copia del contratto di soggiorno e la ricevuta della raccomandata devono essere date al lavoratore quale documento indispensabile per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Inoltre su questo contratto di soggiorno il datore di lavoro deve indicare la sussistenza dell’alloggio nonché l’impegno al pagamento delle spese di rientro al Paese di provenienza dello straniero. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari può lavorare senza chiedere la conversione di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e senza rientrare nei flussi. Al rinnovo per motivi familiari non si dovrà dimostrare nulla riguardo il proprio lavoro, soltanto i motivi familiari. Se si chiede la conversione del permesso da motivi familiari a motivi di lavoro – autonomo o subordinato - il richiedente deve provare la esistenza del lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentando tutta la documentazione per la conversione. Inoltre uguale possibilità ha un lavoratore che da lavoro autonomo chiede il rinnovo per lavoro subordinato.


L’età minima per l’acceso al lavoro è di 16 anni, età collegata anche all’obbligo di istruzione, vale a dire 16 anni più un titolo di scuola secondaria superiore o una qualifica di scuola professionale di durata triennale –come minimo- entro i 18 anni di età. Rimane il limite di 18 anni per lavori faticosi, pericolosi o insalubri. Lo straniero con permesso di soggiorno per studio o formazione professionale può lavorare con contratto di lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali nel rispetto di un limite annuo uguale a 1040 ore. No discriminazione Nell’assunzione il datore di lavoro non può discriminare i lavoratori e le lavoratrici in base alla religione, agli handicap, alla razza, all’origine etnica e alle convinzioni personali. Il datore di lavoro non può interrogare o indagare sulle opinioni politiche, religiose o sindacali, per esempio è atto discriminatorio invitare una dipendente a cambiare abbigliamento per impedire le molestie dei colleghi, cosi come è vietata qualsiasi discriminazione riferita allo stato matrimoniale, di famiglia o gravidanza di una lavoratrice. È nullo qualsiasi accordo che subordini la occupazione di un lavoratore all’adesione a un sindacato o al cesare l’iscrizione al sindacato prescelto.

Diversi rapporti di lavoro. Il contratto di lavoro dipendente può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o part time. In Italia esiste la Contrattazione Collettiva, cioè ogni categoria ha un Contratto Nazionale del lavoro, firmato dai sindacati che rappresentano i lavoratori e organizzazioni’ che rappresentano i datori di lavoro. In ogni contratto nazionale si indicano inquadramenti dei lavoratori, stipendio, ferie, permessi retribuiti, giorni di riposo,riposo settimanale, intervalli, lavoro notturno, lavoro straordinario, orario di lavoro flessibile, malattia, infortunio, malattia durante le ferie, malattia dei figli, congedo matrimoniale, procedura di licenziamento, impugnazione del licenziamento o delle sanzioni disciplinari ecc. Inoltre esiste un’altra contrattazione di secondo livello (aziendale) che offre trattamenti di maggior favore riguardo il Contratto Nazionale. Sono pochi i rapporti di lavoro che non fanno riferimento alla contrattazione collettiva nazionale (a progetto, occasionali, voucher, P. IVA e Associazione in


partecipazione). Per informazione più approfondita il lavoratore o la lavoratrice interessato/a può rivolgersi al proprio sindacato di fiducia. Nessuna norma vieta la possibilità di avere diversi lavori dipendenti o a progetto, sempre che non ci sia incompatibilità ( è buona pratica chiedere informazione al proprio sindacato su le incompatibilità ) e che si osservi il limite indicato come riposo giornaliero (11 ore nelle 24). Il lavoratore con più rapporti di lavoro deve comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore nelle quali può prestare il proprio lavoro. Inoltre alcuni contratti di lavoro costringono a chiedere una autorizzazione preventiva al proprio datore di lavoro. Per avere maggiori informazioni bisogna recarsi al sindacato di Fiducia. Lavoro subordinato Di regola è stipulato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore e alla lavoratrice la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate al momento della assunzione. Il lavoratore deve essere impiegato per le mansioni per le quali è stato assunto oppure per mansioni equivalenti o per altre che corrispondono alla categoria superiore che ha acquisito. In caso di mansioni superiori il lavoratore ha diritto a ricevere lo stipendio che corrisponde alla mansione. Se questo lavoro supera i tre mesi l’inquadramento superiore diventa definitivo. Il contratto subordinato a termine è quello che ha una data di scadenza, per legge questo contratto deve indicare il motivo del termine, vale a dire se il datore di lavoro ha bisogno, per un determinato tempo di assumere personale con particolari attitudini, se il datore di lavoro deve fare fronte a un picco di lavoro per una nuova commessa, se si sostituisce un lavoratore assente por malattia, maternità, formazione, ecc. Il contratto a termine deve indicare il motivo o la ragione che spiega la necessità dell’assunzione a tempo determinato. La legge non fissa una durata massima dei rapporti a termine, tranne in alcuni casi indicati dalle legge, per esempio in caso di proroga il tempo massimo sono 36 mesi. Se si firmano diversi contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, possono esserci dei vantaggi per il lavoratore; è importante che il lavoratore stesso ne sia consapevole. Per esempio: se si firmano due contratti successivi di 6 mesi l’uno e tra i due contratti passano meno di 20 giorni, il contratto viene considerato a tempo


indeterminato a partire della seconda assunzione. Se il secondo contratto è più breve, l’assunzione a tempo indeterminato scatta se l’intervello tra i due contratti è inferiore a 10 giorni. Se ci sono diverse assunzioni senza interruzioni il contratto si considera a tempo indeterminato sin dall’inizio. Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro quando ha svolto per più di 6 mesi e l’assunzione a tempo indeterminato riguarda la medesima mansione; ha la precedenza anche quando ha lavorato con contratto stagionale e la nuova assunzione è per un contratto a termine per svolgere la medesima attività stagionale. E’ necessario che il lavoratore manifesti la propria volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza. Per maggiori informazioni rivolgersi ai sindacati presenti sul territorio. Il contratto a termine cessa soltanto alla scadenza del termine, quando viene risolto durante il periodo di prova. Può esserci un recesso anticipato pero soltanto in presenza di una giusta causa. Sono esempi di giusta causa: a) superamento del periodo di riposo durante la malattia o b) motivi disciplinari. Il lavoratore può recedere dal contratto a tempo determinato soltanto in presenza di una giusta causa; bisogna stare attenti perché in caso di dimissione senza giusta causa il lavoratore può essere chiamato a risarcire il danno subito dal datore di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro È il lavoro svolto attraverso una Agenzia per il Lavoro (vedere sul sito internet http://www.asso-lavoro.it/home. scelta=imprese ), ossia l’ agenzia abilitata che contratta un lavoratore a tempo determinato (a volte anche a tempo indeterminato) per lavorare presso una azienda. Come nel contratto a termine la legge indica quali motivi sono validi per procedere all’assunzione di un lavoratore tramite una Agenzia per il lavoro. Inoltre la legge indica che nessuna Agenzia può assumere lavoratori se l’impresa dove si va a lavorare non ha eseguito la valutazione dei rischi (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), o se si chiede mano d’opera per sostituire lavoratori in sciopero o se l’Azienda a licenziato personale con le medesime mansioni richieste al lavoratore in somministrazione. Il contratto di somministrazione deve contenere certi requisiti e tutti i sindacati possono dare informazione al riguardo ( http://www.nidil.cgil.it/, http://www.clacs.cisl.it/ http://www.uil.it/cpo/, )


Il contratto di apprendistato E’ un contratto formativo e per questo prevede che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all’apprendista la retribuzione ed anche gli insegnamenti necessari attraverso percorsi di formazione interna o esterna all’azienda. Sono possibili tre tipologie distinte di percorso formativo: per il conseguimento di una qualifica professionale, per il raggiungimento di una qualificazione tecnico professionale o per ottenere titoli di studio di livello secondario, universitario, ecc. Il contratto deve avere forma scritta e indicare la prestazione richiesta al lavoratore, il piano formativo individuale e l’eventuale qualifica da ottenere. Il compenso non può essere secondo tariffe di cottimo. Il datore di lavoro ha la possibilità di recedere con preavviso dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato; durante la vita utile del contratto, invece, può recedere solo con giusta causa o un giustificato motivo. La retribuzione è quella prevista dei contratti collettivi e l’orario di lavoro, se l’apprendista è maggiorenne, è uguale all’orario di tutti i lavoratori compresse, in questo orario, le ore destinate alla formazione. Il lavoratore apprendista in caso di malattia deve inviare il certificato di malattia,-on line a partire del 3 aprile 2010-. Il tempo massimo di malattia indennizzabile è di 180 giorni per anno solare. Contratto di lavoro a chiamata o intermittente Con questo contratto un lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per lavorare di maniera discontinua o intermittente in diversi giorni della settimana, diversi periodi del mese o dell’anno. Se il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi dopo la chiamata il contratto deve prevedere una indennità detta indennità di disponibilità stabilita dai contratti collettivi. La contrattazione collettiva indica le mansioni che possono prestarsi con questo contratto. Inoltre possono essere assunti con contratto a chiamata le persone che hanno meno di 25 anni o più di 45, per lavorare nei fini di settimana o in periodi particolari. Questo contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Lavoro accessorio Lavoro che viene pagato mediante un sistema detto “buoni lavoro” , per esempio per lavoro domestico o lavori di giardinaggio, insegnamento privato supplementare, prestazioni svolte nei week end. Il compenso ha un limite di € 5000 per ogni committente.


Il lavoro ripartito Quando 2 lavoratori hanno insieme la responsabilità di svolgere un unico lavoro. Può essere svolto anche presso famiglie mentre non è ammesso nella pubblica amministrazione. Il rapporto può essere a termine o a tempo indeterminato. In caso di dimissione o licenziamento di uno dei due lavoratori il rapporto di lavoro si chiude, però il datore di lavoro può chiedere all’altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato part time o a tempo pieno. Il lavoro parasubordinato Collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Una forma di lavoro attraverso la firma di un contratto a progetto, dove il progettista lavoratore si obbliga a svolgere un progetto, programma o fase di esso in maniera autonoma in funzione di un risultato e nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del datore di lavoro chiamato committente, tutto indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il compenso deve fare riferimento alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Il contratto si chiude –risolveal momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase indicata sul contratto. I contratti a progetto senza indicazione del programma di lavoro, progetto o fase di esso, secondo la legge, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.. Il lavoratore viene pagato con busta paga e sono previsti i versamenti contributivi previdenziali. Collaborazioni Occasionali Rapporto di lavoro svolto di maniera autonoma senza che il lavoratore sia vincolato a orari rigidi o predeterminati salvo specifiche esigenze dell’azienda committente.. Il collaboratore opera in assenza di rischio economico,. La collaborazione occasionale non prevede l’obbligo di contratto scritto e il compenso viene assoggettato a una ritenuta d’acconto del 20% ai fini fiscali. Non prevede versamenti contributivi INPS a meno che il reddito annuo della collaborazione sia superiore a € 5000. La partita IVA. La prestazione d’opera con partita IVA individuale può essere svolta quando la persona si impegna a compiere una opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e dietro il pagamento di un compenso. Il lavoratore ha l’obbligo di emettere fattura per ogni prestazione effettuata per il valore della prestazione più


l’IVA e ritenuta d’acconto IRPEF. Il reddito viene tassato in sede di dichiarazione dei redditi obbligatoria anche se il reddito è uguale a zero. Ci sono diverse modalità per la P. IVA, maggiore informazione presso l’agenzia delle entrate o ad un sindacato (NIDIL, CPO ALAI). Ai fini previdenziali, i professionisti con P. IVA hanno l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata dell’INPS se la propria attività non prevede l’iscrizione a un albo o un ordine con cassa previdenziale.

L’associazione in partecipazione Quando una persona si obbliga a partecipare in una società con l’apporto di solo lavoro. E’ un rapporto di lavoro che ha bisogno di molta informazione per evitare di cadere nelle trappole che esistono per mancanza di provvedimenti legislativi adeguati. Il lavoro in Cooperativa. La Cooperativa ha, secondo la legge, per fine primario il beneficio dei soci attraverso opportunità di lavoro o vantaggiose condizioni di mercato. Una persona può lavorare come socio di una cooperativa con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, o con un contratto a progetto. La legge indica quali mansioni possono essere svolte con ogni tipo di contratto e, inoltre il regolamento della Cooperativa indica il contratto Collettivo di riferimento e le deroghe che i soci hanno stabilito per la medesima. Non dimenticare che quando si è socio di una cooperativa si ha il dovere e il diritto di partecipare alla vita associativa della cooperativa, decidere e votare e nominare il proprio consiglio direttivo.

Il lavoro e il permesso di soggiorno Gli stranieri per soggiornare legalmente nel Paese devono essere in possesso del Permesso di soggiorno richiesto alla Questura della Provincia entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. In genere in Italia si entra con un visto d’ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine (sul sito ……. ) per ricongiungimento


familiare, lavoro (vedere www.interno.it tramite il Decreto Flussi) studio, turismo, ecc. Lo straniero può viaggiare con Passaporto o con un documento equipollente al passaporto (documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per apolidi, ecc.) . Il permesso di soggiorno è condizionato all’ingresso regolare dello straniero in Italia. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è la seguente: Nove mesi per il permesso relativo a uno o più contratti di lavoro stagionale 1 anno per il permesso di lavoro subordinato a tempo determinato 2 anni per il permesso di lavoro subordinato a tempo indeterminato 2 anni per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Ministero dell’Interno ha disposto che la ricevuta rilasciata dalle Poste che attesta la richiesta di rinnovo del permesso permette di lasciare il Paese e rientrare. Bisogna ricordare che la assenza prolungata del territorio nazionale –per un periodo superiore alla metà della validità del permesso di soggiorno- salvo comprovati impedimenti, comporta il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. L’assenza prolungata per il servizio di leva non impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno. Reddito e permesso di soggiorno Il lavoratore ha l’obbligo, al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, di documentare la disponibilità di un reddito di lavoro sufficiente a sostenere se stesso e i familiari a carico. Permesso di soggiorno di lunga durata. I lavoratori stranieri con una anzianità di soggiorno uguale o superiore a 5 anni, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo in corso di validità, assenza di denunce o rinvii a giudizio per reati gravi e un reddito sufficiente per sé e per la propria famiglia può chiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo. La durata è a tempo indeterminato, però bisogna aggiornarlo ogni 5 anni. Il permesso di soggiorno di lunga durata permette l’ingresso in Italia anche senza visto, possibilità di svolgere qualsiasi attività lecita sempre che non sia vietata allo straniero o riservata al cittadino italiano nonché l’accesso a tutti servizi e a tutte le prestazioni: assegno sociale, invalidità civile, assegno di maternità dello Stato e dei Comuni, salvo che diversamente disposto.


Il permesso di soggiorno di lunga durata può essere revocato nei casi sia acquisito fraudolentemente e in caso di assenza dal territorio italiano superiore a 12 mesi consecutivi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.