Salire n°4 dicembre 2015

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SPECIALE RIFUGI ALPINISTICI 1° PARTE

REGIONE LOMBARDIA - NUOVA LEGGE REGIONALE SUL TURISMO (L.R. 27/2015) di Andrea Spreafico, Avvocato, Sezione di Lecco Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia numero 40 del 2 ottobre scorso è definitivamente entrata in vigore la nuova Legge Regionale sul turismo e le attrattività del territorio (L.R. 1 ottobre 2015, n. 27) che sostituisce la precedente normativa lombarda, già oggetto degli interventi del 2007 (L.R. 16 luglio 2007, n. 115) e del 2009 (L.R. 6 febbraio 2009, n. 2) e poi abrogata. E’ bene subito chiarire che la nuova legge regionale non ha comportato stravolgimenti della materia, ma sia intervenuta apportando alcune precisazioni ed integrazioni. Pertanto, per permettere un’immediata comprensione della materia richiameremo brevemente i principi generali che già caratterizzavano le norme riguardanti le “strutture alpinis tiche”, evidenziando le modifiche di maggior rilievo. Le strutture alpinistiche si distinguono in: rifugi alpinistici; rifugi escursionistici; bivacchi fissi; viabilità alpina. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive non alberghiere, gestite durante il periodo di apertura, caratterizzate dall’essere poste a quota superiore a 1.000 metri e dal non essere accessibili mediante strade aperte al pubblico o linee funiviarie di servizio pubblico (salvo queste ultime siano poste a meno di 1500 metri di distanza o 150 metri di dislivello). I rifugi escursionistici sono strutture ricettive non alberghiere, gestite durante il periodo di apertura, caratterizzate dall’essere poste a quota superiore a 700 metri e al di fuori dei centri abitati nonché dal non essere accessibili mediante strade aperte al pubblico o linee funiviarie di servizio pubblico (in questo caso, senza eccezioni). La nuova normativa ha introdotto l’impossibilità di aprire nuovi rifugi nei centri abitati, deliberando i criteri in base ai quali i rifugi escursionistici già ivi esistenti potranno continuare a mantenere tale tipologia. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna,

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incustoditi e senza viveri, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri e distanti almeno 3.000 metri di distanza o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico, rifugi alpinistici od impianti di risalita. La viabilità alpina è la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi ed ai bivacchi. Scompaiono quindi il riferimento ai sentieri e la suddivisione in tipologie (sentieri alpini, alpinistici attrezzati, vie ferrate), le quali sono ora definite con deliberazione della Giunta. Il Gestore del rifugio è la persona fisica proprietaria che gestisce la struttura ovvero è titolare di un contratto di gestione della struttura. Vengono quindi eliminate la figura del Custode e la possibilità di dare in affidamento il rifugio a terzi. Riveste invece ruolo sempre centrale la “persona” del gestore e la sua esperienza: nel periodo di apertura del rifugio, è il punto di riferimento informativo della zona e, nel caso di incidente, collabora nelle attività di soccorso, fornendo supporto logistico e operativo. Inoltre, qualora il proprietario dia in gestione il rifugio, deve comunicare il nome del gestore al Comune, che si accerta che possegga le conoscenze, le abilità e le competenze stabilite dalla Giunta regionale. Ulteriore novità riguardano l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività di gestione con SCIA e l’obbligo per il gestore di frequentare un corso di formazione, i cui contenuti sono stabiliti dalla Giunta regionale. Tale obbligo non opera per coloro che gestiscano un rifugio da almeno 3 anni o abbiano un diploma di istruzione individuato dalla Giunta regionale o siano guida alpina od aspiranti giuda. Permane l’obbligo di esporre le tariffe ed i prezzi massimi praticati in modo ben visibile (anche in ciascuna camera) e di redigerli in due lingue straniere oltre all’italiano. I gestori avranno poi l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva. Rest ano s ostanzialmente invariate le caratteristiche funzionali dei rifugi, che devono disporre di locali attrezzati e distinti per la sosta


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