Il Caffè del Nordest - Maggio 2016

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Enrico F. Geretto

UNA PANORAMICA SULLE REGOLE EUROPEE E IL MECCANISMO DEL BAIL-IN

Quali rischi per i depositanti della nostra banca? Con inizio 2016 sono entrati in vigore nel nostro paese i disposti normativi previsti dalla c.d. BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Si tratta di una serie di regole che disciplinano le situazioni di crisi in cui possano incorrere le banche, la cui soluzione dovrà avvenire in conformità con il quadro di riferimento stabilito in sede Europea. Attraverso la normativa citata viene definito il c.d. Meccanismo Unico di Risoluzione (MUR), composto da due distinti organi: il Comitato e il Fondo. Il primo si occupa della individuazione dei casi in cui applicare la normativa; il secondo, viene utilizzato per la ‘risoluzione’ delle banche, quando sono state esperite tutte le ulteriori opzioni (come, ad esempio, il bail-in). Il MUR rappresenta uno dei tre pilastri dell’Unione Bancaria Europea: gli altri due sono il Meccanismo Unico di Vigilanza (già avviato nel 2014) e lo Schema di Garanzia dei Depositi (di futura implementazione). Gli obiettivi perseguiti sono la garanzia e la stabilità del 12

sistema bancario, e più in generale di quello finanziario, a livello di UE. Tra gli strumenti a disposizione delle autorità per provvedere alla ‘risoluzione’ di una banca si individuano le seguenti possibili iniziative: 1. Vendere una parte delle attività a un acquirente privato; 2. Istituire un ente ponte (bridge bank) a cui trasferire la parte sana dell’attività per proseguire le funzioni principali, in attesa di una successiva vendita al mercato; 3. Trasferire le attività deteriorate a un ente ponte (bad bank) ai fini della liquidazione delle stesse; 4. Applicare il bail-in, ovvero provvedere alla conversione del debito in azioni oppure svalutarlo. In questo modo le perdite sono imputate, secondo un ordine stabilito, agli azionisti e ai creditori della banca.

DETTAGLIO BAIL-IN (SINTESI)

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni;

• L’ordine di priorità per il bail-in (ovvero la sequenza di soggetti ad essere colpiti) è il seguente: - gli azionisti; - i creditori subordinati (titolari di obbligazioni subordinate); - i creditori chirografari (titolari di obbligazioni ordinarie); - le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro; - il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.


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