Norme sulla trasparenza e limiti al finanziamento privato dell'attività politica

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NORME SULLA TRASPARENZA

E LIMITI AL FINANZIAMENTO PRIVATO

DELL’ATTIVITÀ POLITICA

LEGGE DELEGA PER RENDERE TRASPARENTI I

Obiettivo

Estendere la vigente disciplina sull’incompatibilità di ruolo tra parlamentare e titolare/rappresentante di imprese concessionarie di servizi pubblici, di appaltatori di opere e servizi o di fornitori di beni per la pubblica amministrazione di rilevante entità economica anche al finanziamento dei partiti politici

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AI PARTITI
FINANZIAMENTI

OGGI ESISTE SOLO UN’INCOMPATIBILITÀ DI RUOLO

La situazione attuale

La legge prevede che siano incompatibili con la carica di parlamentare soggetti titolari o rappresentanti di società che:

1. gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente

2. sono vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica

3. sono volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi non siano concessi in forza di legge

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PROPONIAMO DI ESTENDERE L’INCOMPATIBILITÀ AI

Proposta

Prevedere che i soggetti con incompatibilità parlamentare e le società di cui sono titolari/rappresentanti non possano finanziare partiti, movimenti politici e candidati.

Si propone di vietare il finanziamento alle società (ed ai titolari/rappresentanti) che:

1. gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica

Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria

2. vincolate contrattualmente con lo Stato o con altre amministrazioni pubbliche in base a rapporti di concessione, o che, nei due anni precedenti, abbiano svolto la propria attività prevalentemente in base ad appalti

Esempio

Concessionarie autostradali

Grandiimpresedi costruzioni

3. siano state sottoposte a un procedimento per l’ottenimento di un provvedimento amministrativo di natura non vincolata nei sei mesi precedenti o abbiano partecipato a una procedura per l’acquisizione di beni pubblici

4. sono volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi (non in forza di legge)

Costruireuna

centraleelettrica

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FINANZIAMENTI

Il governo è delegato ad emanare due decreti:

Entroseimesi

Decreto legislativo per definire:

❑ le soglie di rilevanza economica al di sotto delle quali i divieti sono applicabili solo rispetto ai soggetti che amministrano il territorio nel quale la società o l’impresa svolge la propria attività in via prevalente

❑ i parametri assoluti e percentuali in base alla quale l’attività di una società o impresa si considera svolta in modo prevalente nei confronti di soggetti pubblici

❑ le sanzioni amministrative pecuniarie per le società responsabili delle violazioni dei divieti e per i soggetti beneficiari, in misura non inferiore al quintuplo del valore dei contributi o delle prestazioni illegittimamente erogate.

Entrododicimesi

Decreto legislativo che contenga un testo unico della disciplina dei finanziamenti privati alla politica

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IL GOVERNO DOVRÀ EMANARE DUE DECRETI LEGISLATIVI
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Dettagli

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