
14 minute read
in materia di Moca (parte I
from Pasta & Pastai 181
by Avenue media
(parte I)

Advertisement
di Valeria Pullini - Avvocato esperto in diritto alimentare
Questa categoria comprende una serie eterogenea di elementi che devono rispondere a standard rigorosi
Sono definiti M.o.c.a. (d’ora innanzi, per brevità, solo Moca) tutti gli oggetti e i materiali a contatto e/o destinati a venire a contatto con gli alimenti. La categoria normativa dei Moca ricomprende una serie eterogenea di elementi, i quali spaziano dalle macchine per la trasformazione degli alimenti ai contenitori preordinati al loro imballaggio e al successivo trasporto, dagli utensili da cucina (e.g. posate e stoviglie) ai materiali a contatto con l’acqua, a esclusione degli impianti fissi di approvvigionamento idrico (pubblici o privati). Tutti questi elementi devono rigorosamente seguire standard ben precisi, volti a impedire la compromissione della qualità e della salubrità degli alimenti e, di conseguenza, porre a rischio la salute del consumatore. È compito del legislatore nazionale, e in primis dell’Unione europea, fissare i requisiti legali di conformità dei Moca e prevedere sistemi di controllo efficaci che consentano la libera circolazione di alimenti sani e sicuri. La disciplina relativa a materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti è costituita da più regolamenti che si integrano a vicenda. I soggetti coinvolti dalla legislazione in tema di Moca sono molteplici e si collocano lungo tutta la filiera: produttori, importatori, distributori, utilizzatori. In Italia, il Ministero della Salute ha attuato i primi passi in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel 1962 con la legge n. 283. A oggi, però, la principale norma a livello comunitario, che detta i requisiti generali che de-


vono possedere i Moca, è il Reg. (Ce) 1935/2004. La principale norma, non l’unica.
La normativa europea generale
La normativa europea generale in materia di Moca non può, infatti, prescindere dalle norme igienico-sanitarie e della sicurezza degli alimenti e delle bevande. Perciò, anzitutto, ci si riferisce al Reg. (Ce) n. 178/2002, che costituisce la General Food Law e che pone i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare). A seguire, il Reg. (Ue) n. 625/2017, che prevede le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali e che ha abrogato e sostituito, tra gli altri, la previgente disciplina normativa in tema di controlli ufficiali, costituita dal Reg. (Ce) n. 882/2004. Il Reg. (Ue) n. 625/2017 si prefigge di verificare la conformità nei seguenti settori (ex multis): gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di Moca. Nel settore dei Moca, il Reg. (Ce) n. 1935/2004 è la norma quadro generale che riguarda propriamente materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che ha abrogato le precedenti direttive (n. 80/590/Cee e n. 89/109/Ce). Infine, nell’ambito del presente breve excursus normativo di carattere generale, va ricordato il Reg. (Ce) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
La normativa europea specifica
Oltre alle regole di carattere generale, in ambito europeo sono previste norme specifiche che disciplinano determinate categorie di Moca.

Quanto alle materie plastiche ricordiamo: • il Reg. (Ue) n. 10/2011 e i successivi aggiornamenti; • il Reg. (Ce) n. 1895/2005 sui derivati epossidici; • il Reg. (Ue) n. 284/2011 che prevede restrizioni particolari per utensili da cucina in plastica a base di poliammide e di melammina provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Per le plastiche da riciclo si fa riferimento al Reg. (Ce) n. 282/2008; per la ceramica alle direttive n. 84/500/Cee e n. 2005/31/Ce; la gomma naturale è disciplinata dalla direttiva n. 93/11/Ce (solo per succhiotti o tettarelle); la cellulosa rigenerata è disciplinata dalla direttiva n. 2007/42/Ce; gli imballaggi attivi e intelligenti sono soggetti al Reg. (Ce) n. 450/2009.
La normativa nazionale
Laddove non esistano leggi Ue specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali a condizione che siano conformi alle norme del Trattato (TfUe - Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Ad esempio, non esistono specifiche misure dell’Unione in materia di carta e cartone, metallo, vetro o inchiostri da stampa; pertanto, alcuni Stati membri sono dotati di proprie regole. In Italia, il D.M. 21 marzo 1973 e successive integrazioni e modifiche reca la disciplina igienica di imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. In esso è contenuta anche la disciplina di materiali come carta e cartone, con previsione dei relativi requisiti di composizione e purezza. La normativa si basa su “liste positive” di sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali, con eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità di controllo per l’idoneità al contatto alimentare. Vi è, inoltre, il Dpr 23 agosto 1982 n. 777 e successivi aggiornamenti e modificazioni, che costituisce il decreto attuativo della Direttiva Cee n. 76/893 in cui, all’articolo 2, si stabilisce che gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti non devono rendere nocive le sostanze alimentari e non devono modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti stessi.
La disciplina sui Moca è formata da più regolamenti che si integrano a vicenda
Le linee guida
Poi, al fine di supportare l’assenza di un riferimento legislativo specifico, sono state realizzate negli anni alcune linee guida che costituiscono un supporto rilevante per gli operatori che fanno parte


della filiera dei Moca. Nessuna linea guida è vincolante, ma è un riferimento utile per tutti: produttori, trasformatori, utilizzatori. Ne ricordiamo alcune: • Resolution Resap (2002) 1 on paper and board materials and articles intended to be in contact with foodstuffs; • Technical document No.3 - Guidelines on paper and board materials and articles, made from recycled fibres intended to be in contact with foodstuffs; • Cepi: Linee guida dell’Industria per la conformità di materiali e oggetti di carta e cartone in contatto con gli alimenti; • Istituto Superiore di Sanità: Progetto Cast (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia). Si tratta di Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/Ce alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, nonché per il riscontro documentale relativo all’applicazione del regolamento anzidetto; • Istituto italiano imballaggio: Linee guida per la valutazione dell’idoneità al contatto con alimenti del packaging realizzato con materiale proveniente da riciclo. Si ricorda che le disposizioni di carattere generale valgono per tutti i materiali compresi quelli disciplinati da normativa specifica, che si applica in aggiunta a quella di carattere generale. La regola è che non esistono Moca non sottoposti a disciplina normativa, ma esistono materiali disciplinati anche in modo specifico. Lo spazio a disposizione non permette di trattare questa vastissima materia in modo capillare e compiuto; pertanto, non sarà possibile esaminare la normativa specifica per ciascun tipo di Moca. In questa prima parte ci si limiterà, perciò, a una breve disamina della disciplina normativa europea generale, mentre nel prossimo numero si parlerà del regime sanzionatorio introdotto di recente in sede nazionale, nonché della ancor più recente normativa, sempre nazionale, in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi.
La disciplina normativa europea generale: il Reg. (Ce) n. 1935/2004
Il suddetto regolamento costituisce la disciplina generale su materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ed è il fondamento dell’intero corpo legislativo di settore. Riguarda tutti i materiali di qualunque natura e fornisce i principi di base della relativa conformità. Mira, infatti, a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all’immissione nell’Ue dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire il cardine per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Esso si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti: a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni di impiego normali o prevedibili. Non si applica invece: a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato; b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi; c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.


Con riferimento ai requisiti generali previsti da tale regolamento, i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (Gmp), di cui infra, affinché, in condizioni di impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Per inciso, per “materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” si intendono i materiali e gli oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati, che sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi. Per “materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” si intendono, invece, i materiali e gli oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente. L’allegato I del regolamento in esame riporta un elenco di gruppi di Moca che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche. Parliamo di: 1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti 2. Adesivi 3. Ceramiche 4. Turaccioli 5. Gomme naturali 6. Vetro 7. Resine a scambio ionico 8. Metalli e leghe 9. Carta e cartone 10. Materie plastiche 11. Inchiostri da stampa 12. Cellulosa rigenerata 13. Siliconi 14. Prodotti tessili 15. Vernici e rivestimenti 16. Cere 17. Legno All’interno del Reg. (Ce) n. 1935/2004 vi è, poi, una norma dedicata all’etichettatura dei Moca (articolo 15). In essa è disposto che, fatte salve misure specifiche, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato devono essere corredati da quanto segue: a) la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio, macchina per caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo riprodotto nell’allegato II, che di seguito riportiamo:
b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno dell’Unione; d) un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto. Le suddette informazioni non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche,




sono chiaramente destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari. Esse sono riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, nonché espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. In Italia devono essere espresse in lingua italiana. Il Reg. (Ce) n. 1935/2004 obbliga altresì all’emissione della cd. dichiarazione di conformità, ossia una dichiarazione che attesti la conformità dei Moca alle norme vigenti, la quale deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. Altro aspetto fondamentale in tema di Moca è la rintracciabilità. All’articolo 17 del regolamento in esame è stabilito che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. La norma continua, prevedendo che, tenuto in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici devono disporre di sistemi e di procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti. Inoltre, i materiali e gli oggetti immessi sul mercato dell’Ue devono essere individuabili da un sistema
adeguato, che ne consenta la rintracciabilità mediante l’etichettatura o la documentazione o le informazioni pertinenti. È opportuno sapere che la Commissione europea si sta preparando alla riforma delle regole sulla sicurezza dei Moca. A tale proposito, le ipotesi di revisione del Reg. (Ce) n. 1935/2004 sono state sottoposte a consultazione pubblica. Il nuovo regolamento sui Moca potrebbe vedere la luce entro il quarto trimestre 2022. La revisione normativa ha i seguenti obiettivi: - garantire la sicurezza alimentare e un elevato liNel regolamento vello di protezione della salute pubblica; esiste una norma - ridurre la presenza e l’uso di sostanze chimiche dedicata pericolose; all’etichettatura - tenere conto delle ultime novità in campo sciendei Moca tifico e tecnologico; - sostenere l’innovazione e la sostenibilità, promuovendo soluzioni sicure, riutilizzabili e riciclabili e aiutando a ridurre l’impatto ambientale del settore.
Le buone pratiche di fabbricazione
I riferimenti normativi riguardanti i Moca sono molteplici, soprattutto perché le disposizioni previste per i singoli materiali sono contenute in direttive specifiche. Riguardo alla disciplina generale, oltre al Reg. (Ce) n. 1935/2004 è importante citare anche il Reg. (Ce) n. 2023/2006. Questo


provvedimento normativo riporta le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e armonizza le disposizioni in vigore nei singoli Stati membri dell’Unione europea. Si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, a esclusione della produzione di sostanze di partenza. Le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari o Gmp (riguardano il sistema aziendale) comportano anzitutto l’istituzione di un Sistema di assicurazione della qualità (articolo 5). Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un Sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato che deve: • tenere conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze, nonché dell’organizzazione delle sedi e delle attrezzature necessarie a garantire che i materiali e gli oggetti finiti siano conformi alle norme a essi applicabili; • essere applicato tenendo conto della dimensione dell’impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l’azienda. I materiali di partenza devono essere selezionati e conformi alle specifiche prestabilite, così da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme a essi applicabili. Le varie operazioni devono svolgersi secondo istruzioni e procedure prestabilite. Inoltre, le Gmp comportano l’istituzione di un Sistema di controllo della qualità (articolo 6). Il che significa che gli operatori del settore devono istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità efficace, che deve comprendere il monitoraggio del rispetto delle Gmp e identificare misure volte a correggere eventuali non conformità. Gli operatori del settore sono inoltre tenuti a elaborare e conservare un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico, che deve essere messa a disposizione delle autorità competenti qualora lo richiedano, riguardante: • le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione; • le registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione; • i risultati del sistema di controllo della qualità. Termina qui la breve - e certamente non esaustiva - disamina della normativa europea generale in tema di Moca. Come sopra accennato, nella prossima pubblicazione sarà trattata, in primo luogo, la disciplina normativa nazionale relativa al regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dei regolamenti europei di settore; verrà poi dedicato un piccolo spazio alla dichiarazione di conformità dei Moca, per approdare, infine, all’etichettatura ambientale degli imballaggi, recentemente introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 116/2020, che nel frattempo ha subito alcune rilevanti sospensioni applicative.
Gli operatori sono tenuti a elaborare e conservare una documentazione cartacea o digitale
Valeria Pullini
