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OLTRE
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MOLE le sull’origine (specialmente per grano e latte), così come talune letture “nazionali” relative ai cosiddetti “sup” (le plastiche a uso unico), o quel legiferare nazionale, italiano e di molti altri paesi, in te- ma di etichettatura ambientale che sembra privo della ben che più minima armonizzazione unionale. Tutti ambiti che danno l’idea di come l’integrazione normativa quale processo europeo sia stata di fatto accantonata e che gli stessi Stati membri la reclamino principalmente per far fronte a proprie difficoltà. Tendenza disgregativa che, a mio avviso, solo apparentemente soddisfa le visioni di sostenibilità di ipotetici modelli di autonomia alimentare. Detto con lo spirito del giurista del settore, la battaglia su un prodotto alimentare simbolo nazionale rischia di distrarre da una situazione più importante, ma complessa. Troverei auspicabile una vera e propria cabina di regia nazionale, che già potrebbe trovare un’azione prodromica nel migliore coordinamento delle Amministrazioni competenti, con lo scopo sia della tutela economica sia geopolitica delle produzioni mangimistiche e alimentari. Questioni di principio, si potrebbe dire, se non fosse un problema quotidiano quello degli operatori di confrontarsi con decine di maniere diverse di porre l’etichettatura ambientale sugli imballaggi, o se gli stessi non dovessero rispondere a criteri differenti nell’indicare l’origine di un ingrediente o valutare rischi di non conformità secondo il Paese di destinazione dell’alimento od occuparsi di conformità di ingredienti e imballaggi fabbricati da terzi fuori dal territorio nazionale o dovessero tener conto di criteri di conformità differenziati a seconda del punto di entrata nell’Ue.



Un impianto normativo e di controllo inadeguato?
Se l’Ue non dà sempre il buon esempio, le difficoltà a coordinare e armonizzare le attività di controllo sul territorio nazionale








Il 2022 Ha Visto Una Serie Di Non Conformit Per La Listeria
non mancano, così come talune interpretazioni autocefale da parte delle articolazioni territoriali dei servizi in materia alimentare; gli esempi possono essere molti e riguardano singoli uffici delle varie amministrazioni: capitanerie di porto, ufficiali fitosanitari, uffici veterinari, o dell’igiene alimentare, del controllo ufficiale ecc. Si dirà che l’Italia delle molteplicità è fatta così da sempre; che non possiamo chiedere lo stesso rispetto delle norme igienicosanitarie al banchetto in mezzo alla strada o alla grande azienda, o che è ben più fattibile tenere sotto controllo e sanzionare una grande azienda che produce alimenti in Italia piuttosto che solo li importi. Come ad accettare che ci siano piani legali diversi: salvo che, a me pare, tali situazioni percepite non abbiano presupposti normativi. Eppure, dal punto di vista europeo, nulla vieta che possano coesistere anche in materia igienico sanitaria e d’informazione del consumatore diritti e doveri diversificati. Se pensiamo che le stesse regole legali si debbono applicare, per esem- pio, al supermercato che consegna a domicilio, alla multinazionale che fa lo stesso servizio, al rider che, anch’esso multinazionale, consegna la pizza o al fornaio che lascia un sacchetto di pane all’uscio di un vicino bisognoso, credo che emergano l’abnormità e l’inadeguatezza dell’impianto normativo e di quello del controllo. Il 2022 si è concluso con una serie di non conformità per la listeria e diverse aflatossine. Se per la listeria, la rinnovata attenzione dovrebbe per lo meno riconsegnare il messaggio dell’importanza della cottura dei cibi laddove prevista, per talune aflatossine il rischio è quello di ricercarle al fondo della filiera, invece che concentrare le risorse per bloccare l’introduzione di ingredienti non conformi. E la stes- sa logica si potrebbe applicare a diverse situazioni a rischio di non conformità e di allerte sui prodotti pluringrediente. Il rischio economico e legale, come in tanti altri casi, dovrebbe essere riportato a monte della filiera, senza esclusioni preconcette della produzione primaria, evitando una corsa a ritroso a seguito di controlli poco mirati a valle che finiscono per interessare, quasi a random, operatori che poco o nulla sanno o possono sul controllo delle materie prime.


I possibili temi del 2023
Il 2023 non sarà l’anno dell’etichettatura frontale col superamento del NutriScore e del Nutrinform battery in una fusione, auspicabilmente armoniosa, di concetti e forme diverse. I profili nutrizionali, anch’essi annunziati, a prescindere dagli alti scopi che dovrebbero attuare, rischieranno di fare riemergere un sistema che discrimini tra cibi e modelli nutrizionali buoni e cattivi che tanto sono consoni alla filosofia normativa contemporanea improntata a un’opera educativa, ma che molto hanno perso della neutralità rispetto alla libera scelta dei consumatori e a quella dei produttori; quindi sarà da vigilare che i profili nutrizionali non diventino l’evoluzione più articolata e matura del me-
Servirebbe
UNA PROFONDA REVISIONE NORMATIVA SULL’INTEGRAZIONE ALIMENTARE

todo proprio del NutriScore. Forse torneremo a parlare con più attenzione di novel food (e non solo di insetti alimentari), del ruolo che la ricerca scientifica applicata agli alimenti può portare, ma sovente rimane nelle maglie di una normativa complessa e di dubbia applicazione e incerta applicabilità. Dalle colture cellulari alle sostanze alimentari caratterizzate dall’RNA, ai nuovi metodi di produzione, di purificazione, di estrazione ecc. le novità che premono sono molte e il fatto di non valutarle per difficoltà anche degli apparati di consulenza e di controllo ufficiale non può che bloccare sviluppi in parte interessanti o lasciarne filtrare l’introduzione sul mercato in maniera poco chiara. Ritengo auspicabile un profondo aggiornamento normativo in tema di integrazione alimentare materia in cui l’Italia è tra i grandi soggetti industriali, ma che corre il rischio legato alla fragilità delle regole attuali e ai contrapposti interessi all’interno dell’Ue. Ed è ancora tutta da attivare una riflessione giuridica e di tutela dei diritti in relazione alla procedura di controesame e controperizia prevista dal Decreto Legislativo 2021/27 e per quanto riguarda l’art. 70 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in relazione al nuovo meccanismo di estinzione delle pene per molti reati alimentari.
Attendo con interesse la normativa europea sugli enzimi. Se la chiarezza in materia credo sia auspicabile, così come un puntuale controllo di sicurezza di quei componenti alimentari di frequente e non dichiarato impiego, la novella porrà notevoli problemi relativamente ai controlli di conformità d’uso degli enzimi, col rischio più che concreto della creazione di una potente nuova norma con una problematica attività di verifica della sua corretta applicazione nei prodotti intermedi e in quelli finiti. L’auspicio (non costa nulla) è che, nel rispetto della legalità, chi scrive le norme si impegni sempre più a confrontarsi con i vari esperti per migliorare la tecnica normativa e quindi possa essere maggiormente apprezzato ciò che si concretizzi per il cittadino in un atto cogente.
Giuseppe Maria Durazzo