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A me i polsi! (seconda parte) C

ome abbiamo scritto nel precedente articolo, non esistono leggi di carattere generale che trattino l’argomento manette e per questo vi è molta confusione causata dalla mancata conoscenza delle norme giuridiche. Cercheremo, pertanto, di fare chiarezza sulle cose certe, in modo da rendere facile e comprensibile l’utilizzo di questo strumento. Innanzitutto, l’uso dei mezzi di coercizione è demandato esclusivamente ai pubblici ufficiali, così come chiaramente specificato dall’art. 53 del Codice penale: “Uso legittimo delle armi - Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando Sulla vettura della Povi è costretto lizia locale di Pioltello

Le manette di sicurezza sono mezzi di coercizione fisica, così come gli spray al capsicum e i bastoni difensivi estensibili; servono per immobilizzare le mani (in alcuni casi anche i piedi) di tutti i soggetti potenzialmente o effettivamente aggressivi e pericolosi testo e foto di Gianfranco Peletti

dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”. Un altro chiaro riferimento della giuri-

sprudenza è dato dal “Trattato di diritto processuale penale italiano”, scritto da Vincenzo Manzini (tra il 1928 e il 1930) che, su incarico del guardasigilli Alfredo Rocco, si occupò della redazione del Codice penale (tuttora in gran parte vigente), e, soprattutto, del Codice di procedura penale (quest'ultimo riformato nel 1955, poi integralmente sostituito dalla riforma del 1988), dove è scritto: “Poiché la legge attribuisce a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria l'obbligo e la facoltà di procedere all'arresto in flagranza, consente loro necessariamente l'uso di

(Mi) si notano i lampeggiatori di ultima generazione e la targa con la scritta Polizia locale

Le manette

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187 tutti i mezzi che sono indispensabili per eseguire l'arresto stesso”. Sembra pertanto chiaro che l’uso delle manette sia consentito a chi ha la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria, qualifica che è assegnata dall’art. 57 del Codice di procedura penale che cita: “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3): a) il personale della Polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i Carabinieri, le Guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell’sente di appartenenza, le guardie delle province e dei Comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”. Un ultimo riferimento legislativo è quello della legge 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, aggiornato dalla legge 12 dicembre 1992, n. 492 (GU n. 302 del 24/12/1992) “Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti”, che apporta le seguenti modifiche: “Art.1 – Nell’art. 42 della legge 26 luglio 1975, n.354, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Trasferimenti”, e i commi quarto e quinto sono abrogati. Art.2 – Dopo l’articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente “Art. 42-bis - Traduzioni

Dopo essere stato ammanettato, l’arrestato viene contenuto utilizzando lo Strumento multifunzione di sicurezza come leva articolare

1. Sono traduzioni tutte le attività di accom-

pagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. 2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal corpo di Polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai rego-

lamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. 3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del corpo di Polizia penitenziaria assegnati al settore

Sul posto è giunta la macchina SW con la cellula di detenzione e l’arrestato viene condotto verso il veicolo

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L’arrestato viene avvicinato al veicolo e controllato per evitare che si faccia del male salendo a bordo

minorile, ad altre forze di polizia. 4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari. 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando

lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria compe-

Gli agenti che lo controllano agevolano l’ingresso dell’arrestato nel veicolo, abbassandogli la testa per evitare che urti il montante del tetto

tente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. 6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. 7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili”.

L’arrestato è ormai a bordo dell’auto, gli agenti controllano che le manette siano a posto nella posizione corretta e aspettano che introduca la gamba sinistra per chiudere la portiera

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L’arrestato è a bordo in sicurezza all’interno della apposita cella di sicurezza. L’autista comunica via radio alla centrale che tutto è OK e che stanno per rientrare al Comando

Solo per pubblici ufficiali Appare evidente che, in pratica, l’uso dei mezzi di coercizione è consentito esclusivamente a chi riveste le qualifiche di pubblico ufficiale, ufficiale o agente di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, e, pertanto, tutti gli appartenenti alle forze di Polizia e alla Polizia locale. Per quanto riguarda le Guardie Particolari Giurate, non rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali, il porto e l’uso delle manette è considerato uguale a quello di un privato cittadino, anche se da anni è in corso un progetto di legge per attribuire loro la qualità di pubblico ufficiale. Esistono anche interpretazioni che dicono che al momento in cui un privato cittadino effettua un arresto (ovviamente nei casi previsti dalla legge) ricopre la qualifica di pubblico ufficiale, ma

per contro esistono numerose sentenze che dicono il contrario. Personalmente ritengo che, laddove non vi è una certezza, è sempre meglio attenersi alla “realtà certa” e quindi sconsiglio a chi non appartiene alle categorie autorizzate a portare le manette senza giustificato motivo e tantomeno farne uso per immobilizzare una persona, perché incorrerebbe in una serie di sanzioni e, nei casi più gravi, anche in reati puniti pesantemente. Per quanto riguarda gli operatori delle forze di Polizia (inclusi quelli della Polizia locale), l’uso delle manette è obbligatorio nelle traduzioni, e in tutte le attività di accompagnamento coattivo da un luogo a un altro per tutti i soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o, comunque, in condizione della restrizione della libertà personale. L'uso delle manette è consentito anche in caso di pericolosità del soggetto, di pericolo di fuga, se l'ambiente circostante rende difficile la traduzione, e, comunque, tutte le volte che una

persona viene legalmente e legittimamente privata della libertà personale. Per quanto riguarda i minori e le donne incinte è vietato l’uso dei mezzi di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi e inderogabili esigenze di sicurezza. Una particolare attenzione nell’utilizzo delle manette va usata anche quando si tratta di persone anziane (ultra settantenni), persone fisicamente menomate, malati, sempre che essi non siano soggetti pericolosi, perché la Polizia locale, come emanazione del sindaco quale autorità sanitaria locale, è la forza di polizia deputata in primis all'esecuzione dei Trattamenti sanitari obbligatori (Tso). Nel prossimo numero tratteremo specificamente le tipologie delle manette in commercio in Italia e le modalità di utilizzo per garantire l’efficacia e la sicurezza per l’arrestato e per gli operatori. (segue) M C

Un ringraziamento particolare alla Polizia locale di Pioltello per le immagini dell’arresto

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