Appalti&Sanità - Raccolta articoli 2013

Page 48

APPALTI&SANITÀ - RACCOLTA 2013 Gare ed esecuzione

ÊÊ L’invio telematico dell’offerta deve prevedere la sua firma digitale, in caso contrario risultando legittima l’esclusione üü T.R.G.A. Bolzano, 26 agosto 2013, n. 285 L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ha indetto una procedura telematica per il noleggio full service di apparecchiature per indagini diagnostiche e per l’acquisto di reagenti e consumabili e, nel corso della gara, ha escluso una concorrente per non aver sottoscritto – mediante firma digitale – il Capitolato d’oneri (ma solo la sua appendice peraltro in formato cartaceo) nè di averlo datato, come invece espressamente richiesto a pena d’esclusione dal Disciplinare di gara. Contesta tale esclusione la società partecipante argomentando, in primo luogo, di aver espressamente accettato, nella domanda di partecipazione alla gara, anche le prescrizioni del Capitolato e come pertanto l’accettazione “senza condizioni e riserve” di tutta la lex specialis (e quindi anche del Capitolato) e la sottoscrizione del medesimo Capitolato rappresentino un’evidente duplicazione (in quanto preordinati alla stessa finalità); per tal motivo, quindi, la stazione appaltante ben avrebbe dovuto, di fronte alla dimenticanza della concorrente, adottare il criterio teleologico ovvero accertare come l’inosservanza della sottoscrizione del Capitolato non tangeva comunque un interesse pubblico e come, quindi, non poteva portare all’esclusione di una concorrente dalla gara. Il Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Bolzano, investito della controversia, ha invece ritenuto di dare ragione all’Amministrazione in quanto la mancata sottoscrizione del Capitolato non può essere in alcun modo sopperita dalla presentazione della domanda di partecipazione in quanto detta (domanda) risulta formulata in termini assolutamente generici e, proprio per tale motivo, la P.A. appaltante aveva preteso la sottoscrizione del Capitolato a pena d’esclusione. In altri termini quanto dichiarato nella domanda di partecipazione non “copre” tutti gli impegni previsti dalle disposizioni di gara ed, in particolare, non prevede l’esplicita accettazione di tutte le clausole del Capitolato d’oneri, venendo quindi meno quella “volontà negoziale” assolutamente necessaria per ammettere un concorrente a partecipare ad una gara. Ma la particolarità di questa pronuncia risiede anche nel fatto che il T.R.G.A. ritiene l’art. 77 D.Lgs. n. 163/2006 sia una norma di carattere imperativo e come pertanto, laddove al comma 6, lett. b) dispone che le offerte presentate in via elettronica possano essere firmate solo con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2205) impone quindi, quale elemento di validità della sottoscrizione stessa – in caso di invio telematico – l’apposizione appunto della firma digitale. Pertanto nel caso in questione il Capitolato d’oneri, privo della sottoscrizione, risulta dunque inesistente e quindi, anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, privo di quegli “elementi essenziali dell’offerta” che motiva la legittima esclusione della concorrente.

Appalti Sanità

47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.