Appalti&Sanità - Raccolta articoli 2013

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APPALTI&SANITÀ - RACCOLTA 2013 Responsabilità medica e amministrativa

di ricorso incidentale proposto da due coniugi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva negato alla donna il risarcimento del danno morale da lei sofferto in conseguenza dello stato gravemente depressivo nel quale era caduto il marito a seguito di una errata diagnosi di melanoma con prognosi infausta. L’uomo, ricoverato per l’asportazione di un banale neo alla gamba, aveva infatti visto diagnosticarsi, prima ancora che venisse effettuata la biopsia, un melanoma maligno in conseguenza del quale gli residuavano pochi mesi di vita. Soltanto a distanza di lungo tempo gli veniva poi comunicato, con grave ed imperdonabile ritardo, che l’esame istologico aveva in realtà rivelato trattarsi di una semplice cisti seborroica, senza dunque alcun pericolo per la sua vita. Lo stato di profonda depressione nel quale l’uomo era caduto aveva evidentemente coinvolto anche la moglie la quale dunque aveva richiesto in giudizio, accanto al marito, il risarcimento del danno morale da essa subito in conseguenza della situazione gravemente pregiudizievole che aveva coinvolto il coniuge. Sia in primo sia in secondo grado detto risarcimento le era però stato negato sulla base dell’assunto secondo il quale i congiunti potrebbero far valere i danni c.d. “riflessi” solo a fronte di lesioni seriamente invalidanti della persona cara. Proposto ricorso incidentale in Cassazione, i giudici hanno ritenuto le argomentazioni della donna meritevoli di accoglimento: nell’affermare che “(…) il danno morale dei congiunti assume rilievo soltanto se può ricondursi alle ipotesi di lesioni seriamente invalidanti, tali cioè da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive (…)” la Corte territoriale è però giunta ad una conclusione sostanzialmente immotivata e contradditoria rispetto alle sopracitate premesse. Affermano infatti i giudici della III Sezione Civile – nel cassare la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione – che “(…) a parte il fatto che non può in linea di principio escludersi che il danno psichico, soprattutto gli stati depressivi, possano assumere un tale rilievo da doversi considerare gravemente invalidanti, è indubbio che nella specie la situazione venutasi a creare era obiettivamente idonea a configurare sofferenze di particolare gravità non solo per il soggetto direttamente leso, ma anche per colei che da anni ne condivideva la vita, ed era certamente tale da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive (come ben sperimenta chi si trovi a convivere con un depresso) (…)”. Una pronuncia dunque, questa dei giudici di Cassazione, non soltanto giuridicamente ineccepibile ma altresì, per così dire, profondamente umana nel suo riconoscere meritevole di autonoma rilevanza la profonda sofferenza subita da un congiunto che si trovi a dover condividere e compartecipare il dolore di chi gli sta accanto.

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