Bus Magazine 2010/1

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I I I AT T U A L I T À I

pea e, con maggior dettaglio, dal Consiglio di Stato.

I nodi da sciogliere

che la società mista deve mantenere, per tutta la durata dell’affidamento, “lo stesso oggetto sociale” per il quale è stata specificamente costituita. Detto questo, la disciplina della gara a doppio oggetto introdotta dall’articolo 15 della legge 166/09 necessita di essere meglio definita, ciò che potrebbe esser fatto nell’ambito del regolamento attuativo da emanare entro il 31 dicembre 2009, per tener conto delle condizioni di legittimità del modello enucleate dalla Corte di giustizia euro-

La norma nulla dice in ordine alla necessità di definire negli atti di gara la durata di partecipazione del socio privato, che deve necessariamente coincidere con quella dell’affidamento e, conseguentemente, le modalità di uscita del socio stesso con liquidazione della sua posizione, né si prevede espressamente che il bando di gara disciplini in modo dettagliato i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che consentono di selezionare e qualificare un socio cd. “operativo”, né, infine, alcunché è sancito sulla disciplina dei rapporti interni tra società mista e socio privato, nonché dei rapporti tra socio pubblico e socio privato. Insomma, restano alcuni nodi da sciogliere se si vuole che effettivamente il modello della società mista rappresenti il vero architrave della riforma, capa-

ce di attrarre al settore il capitale ed il know-how dell’industria privata in una prospettiva di reale efficientamento del sistema. In ogni caso, affinché tale formula possa apportare specifici benefici al sistema di produzione del servizio, rispetto al più semplice modulo procedimentale della gara per l’affidamento a terzi, è necessario che nel concreto ricorso all’istituto siano ben delineati i ruoli dei due partner, rispettivamente pubblico e privato. Il partner pubblico dovrà concentrarsi sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantirne il rispetto esercitando il controllo. Al partner privato, oltre alla fase di finanziamento che opportunamente il legislatore ha associato ad una soglia minima di rischio coincidente con il 40% del capitale sociale, andrà invece interamente lasciata la fase di progettazione e realizzazione del servizio.

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v vvv n La Corte, richiamando la Comunicazione interpretativa della Commissione europea, afferma che la cooperazione tra un soggetto privato e un’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito di un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto delle regole in materia di concorrenza, e tuttavia si deve tener conto del fatto che “introdurre una doppia gara sarebbe difficilmente compatibile con l’economia delle procedure cui si ispirano i partenariati pubblico-privati istituzionalizzati”. A parere della Corte la scelta del socio privato tramite una procedu-

ra di gara trasparente consente di “ovviare” alla mancanza di gara per l’aggiudicazione dei servizi, “dal momento che i candidati devono provare, oltre alla capacità di diventare azionisti, anzitutto la loro perizia tecnica nel fornire il servizio nonché i vantaggi economici e di altro tipo derivanti dalla propria offerta”. Peraltro, prosegue la Corte, al socio privato viene affidata la gestione del servizio e dunque si può ritenere che la scelta dell’affidatario risulti indirettamente dalla selezione, tramite gara, del socio medesimo.

v In conclusione, il supremo giudice europeo afferma la compatibilità della gara a doppio oggetto con il diritto comunitario, precisando però che la società mista “deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara”. È questo il quadro nel quale interviene il legislatore nazionale a definire i contorni normativi della fattispecie.

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