164 ZEUS

Page 10

indicate nella CTU svoltasi durante il giudizio di primo grado, nonché in quelle di bonifica dell’intero terreno, compattazione di uno strato di terra di 80 cm. e realizzazione della recinzione. Il Consorzio, sin dal 2007, si dichiarava pronto ad attuare queste decisioni, ma il sig. Corvini sceglieva di non darvi seguito, preferendo autonomamente attivare - con ricorso ex art. 612 c.p.c. - l’intervento del Giudice dell’Esecuzione, al quale chiedeva di determinare le modalità di esecuzione e di designare le persone che avrebbero dovuto procedere ai lavori di rimessione in pristino dell’area. Il Giudice dell’Esecuzione designava nel giugno del 2008, quale C.T.U., l’Arch. Antonio Lorenzetti, che nel febbraio del 2009 presentava una “relazione” con un piano dei lavori ed una stima delle probabili quantità di materiale da smaltire (per ogni metro cubo di terreno da ripristinare una percentuale del 40% così suddivisa: 15% materiale ferroso, 20% detriti da cantiere, 5% materiale tossico). La spesa veniva ipotizzata in modo molto vago intorno a 1.400.000 euro, ma dichiaratamente suscettibili di variazioni in aumento a seconda delle quantità e qualità effettive dei materiali rinvenuti durante lo scavo. Di questa semplice “relazione” il Consorzio era costretto ad evidenziare, oltre a diversi aspetti di illogicità e contraddittorietà metodologica, soprattutto il fatto che fosse del tutto priva di riferimenti applicativi della normativa antinquinamento. Da qui la sua inconsistenza tecnico/giuridica, e quindi la relativa improponibilità sul piano procedurale. A seguito delle suddette deduzioni del Consorzio, il Giudice ha dovuto richiedere allo stesso esperto

10

Zeus

una “vera” perizia. E quella redatta, in seconda battuta, è stata approvata dal Giudice ed è risultata condivisibile per gli approfondimenti tecnici effettuati e per il rispetto delle leggi di settore; ma non accettabile per la spesa prevista (ben oltre 6.000.000 di euro), calcolata in base ai preventivi di imprese individuate dallo stesso CTU per l’esecuzione dei lavori. Allora il Consorzio, ferma restando l’accettazione di tale perizia quanto ai referti d’indagine del terreno ed al capitolato d’appalto degli interventi, ha chiesto al Giudice di disporre l’affidamento dei lavori ad una diversa impresa, selezionata – in un gruppo di tre suggerito dall’AMA – per aver presentato un preventivo sensibilmente più contenuto, a parità di opere. Il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto però di non accogliere la suddetta istanza, stabilendo che dei lavori oggetto della perizia dell’Arch. Lorenzetti dovessero essere comunque incaricate le ditte di fiducia del C.T.U., nonostante il loro maggior costo. Non solo. Ma ha anche provveduto a nominare, in affiancamento all’Arch. Lorenzetti, un secondo ausiliario (Ing. Paolo Morelli), disponendo peraltro una rigida griglia di riferimento per l’attuazione dei lavori, a fasi successive compartimentate, ciascuna con provvista finanziaria di Euro 500.000,00 di volta in volta assicurata dal “creditore procedente”, autorizzato, “all’esito di inutile richiesta di rimborso a mezzo A.R. al Consorzio, ad avanzare richiesta al Giudice di emissione di decreto ingiuntivo”. 2) La linea del Consorzio - L’attuale Presidenza consortile, in carica dal 2001, si è trovata a dover giocare una partita estremamente difficile, per

effetto delle pessime carte lasciate sul tavolo da gioco dai precedenti Amministratori. Va ribadito che a carico del Consorzio sono stati accertati giudizialmente sia l’inosservanza di specifici obblighi contrattuali (sulla locazione dell’area), sia soprattutto gravi responsabilità nell’aver reso possibile lo sversamento in discarica di materiali diversi, anche tossici. Da questo punto di vista - detto per inciso - se da parte di qualche consorziato in passato componente del Consiglio d’Amministrazione consortile ci sia interesse ad affermare la propria estraneità ad ogni forma di responsabilità sul problema, non risultando più in quel ruolo dagli anni novanta, è agevole evidenziare che l’individuazione degli Amministratori interessati in realtà deve tener conto che i fatti oggetto di giudizio erano avvenuti negli anni ottanta. Ed è quindi con riferimento a quel periodo che andrebbe effettuata l’eventuale verifica, pur nella consapevolezza che potrebbero derivarne oggi solo valutazioni di carattere deontologico sui comportamenti dei Consiglieri dell’epoca, singolarmente e collegialmente. Ciò vale, ovvia-

Ripetizioni ogni materia elementari, medie, sino 4° superiore, ogni istituto o liceo Recupero estivo debiti formativi. massima serietà lunga esperienza PREZZI MODICI tel. 06 52.15.617 368 75.96.085

mensile di informazione del XIII Municipio • luglio-agosto 2011 • numero 164


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.