2014 listino prezzi

Page 39

ED. 2014 - ST 04 - IMPIANTI TERMICI: DENUNCE E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

37

Denuncia di installazione modifica impianti termici civili con ptn superiore a 35 kW, efficienza energetica degli impianti di riscaldamento periodicità dei controlli DENUNCIA DI INSTALLAZIONE/MODIFICA IMPIANTI TERMICI CIVILI CON POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 35 KW

Nella tabella che segue riportiamo un quadro riassuntivo degli adempimenti Per quali impianti?

Gli impianti in esercizio al 29/4/2006

Gli impianti di nuova installazione o modificati

Quando?

Entro il 29/4/2007

Entro i 90 giorni successivi all’intervento

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto

L’installatore dell’impianto

Chi compila la denuncia? Chi trasmette la denuncia? Che cosa di deve trasmettere?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione Denuncia accompagnata da: * rapporto di controllo delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori di emissione (allegato F); * rapporto di misura dei valori di emissione (emissione polveri); N.B. Il controllo dei valori di emissione non è richiesto se l’impianto utilizza come combustibile gas naturale, gas di città, GPL, gasolio, kerosene, emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene, biodisel ed è sottoposto alle manutenzioni previste dal DPR 412/93

Mentre per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiori a: a) 3.000 kW se alimentati a metano o a GPL; b) 1.000 kW se alimentati a biomasse, a gasolio o a biodiesel; c) 300 kW se alimentati a olio combustibile. deve essere richiesta una esplicita autorizzazione preventiva all’installazione.

ST 04 - IMPIANTI TERMICI: DENUNCE E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

Il decreto Legislativo D. lgs 152/06 Norme in materia ambientale, alla PARTE QUINTA – Titolo II dello stesso, disciplina l’installazione degli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore al valore di soglia di 0,035 MW (pari a 35 kW). Ai sensi dello stesso decreto, all’art. 283 – (definizioni), si applica la seguente definizione di impianto termico civile che, per una migliore comprensione del successivo art. 284 del D.Lgs. 152/06 (denuncia di installazione o modifica), si riporta come segue: impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi. Nello specifico, l’art. 284 comma 1 del D.Lgs. 152/06 dispone che, in caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore alla soglia (35 kW), sia redatta e trasmessa apposita denuncia secondo il modello di cui all’allegato IX della parte quinta del D.Lgs. 152/06 (si veda modello di seguito riportato conforme a quello in GU). Tale denuncia dovrà essere redatta a cura dell’Installatore e poi trasmessa all’autorità competente (Provincia di Verona nel nostro caso), nei novanta giorni successivi all’intervento, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’Impianto termico (inteso come indicato dall’art. 11 – comma 1 – del DPR 412 – 93, quindi il proprietario dell’Impianto, l’occupante od un terzo che se ne assume la responsabilità). Inoltre per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall’art. 284, tale denuncia doveva essere accompagnata da un rapporto da effettuarsi annualmente di misura dei valori di emissione (emissione polveri), con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, allegandoli al libretto di centrale. Infine per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia che erano in esercizio dal 29 aprile 2006, entro un anno dall’entrata in vigore del citato decreto (il termine ultimo era il 29 aprile 2007), secondo l’art. 284 comma 2, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione doveva redigere e trasmettere alla Provincia di Verona la denuncia secondo il modulo di cui all’allegato IX). La mancata presentazione della denuncia di installazione o di modifica secondo i termini previsti configura una violazione amministrativa prevista all’art. 288 comma 1 e comma 2 del D.lgs. 152/06. Secondo l’art. 288 comma 1: È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 7 516,00 a 2.582,00 l’installatore che, in occasione dell’installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all’articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all’autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige la denuncia di cui all’articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all’autorità competente nei termini prescritti.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.