AUTORIPARAZIONE - Attività di controllo: come essere in regola

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Raccolta delle presentazioni che hanno accompagnato l’incontro Si precisa che alcune relazioni non sono state accompagnate da presentazioni ed immagini. In ogni caso il materiale che segue è solamente esemplificativo, privo delle spiegazioni fornite dai relatori, quindi degli approfondimenti sui temi trattati. Il materiale che segue, dunque, non può e non deve essere considerato fonte normativa legale o fonte di normativa tecnica. Il presente documento è fornito ai presenti all'iniziativa registrati, ed è protetto sul piano informatico, non può essere stampato ed è destinato solo alla consultazione a monitor.



MASSIMO SPERI

Presidente Confartigianato Autoriparazione Verona

Motivazioni dell’incontro

INTERVENTO SENZA AUSILIO DI IMMAGINI


LUCA BALDANI GUERRA Confartigianato Verona

Legge 122/1992 e requisiti di regolaritĂ


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e Disciplina dell'attività di Autoriparazione”


CODICE DELLA STRADA (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Articolo 1 - Principi Generali Comma 1. "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato�.


Comma 2. “La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materiaâ€?‌ ecc.


Il Comma 2, in parole povere tutto sommato grezze, sta a significare che:

TUTTO PUO’ ESSERE VIETATO ed è lecito solo ciò che prescrive il Codice della Strada. Un esempio semplice? PROVATE A TRASFORMARE UN VEICOLO, COME SI VEDE IN CERTI REALITY IN TV.


Siamo così convinti di essere guidatori esperti, che spesso dimentichiamo le cose più ovvie e l’esistenza di regole precise. Facciamo alcuni esempi banali: INDICA ANCHE

VERONA

INDICA ANCHE

INDICA ANCHE


Non è un caso che la LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 e il CODICE DELLA STRADA (D.LGS 285/1992) siano stati emanati, di fatto, CONTEMPORANEAMENTE. La Legge 122/92 è norma complementare.


QUANTE SONO, IN PROVINCIA DI VERONA, LE IMPRESE DEL SETTORE AUTORIPARAZIONE? Uno sguardo ai dati


L’Autoriparazione in provincia di Verona (Aggiornamento 3° trimestre 2016 - Classificazione ateco 2007)

1.526 Unità locali complessive Unità locali iscritte all’Albo Imprese 1.319 Artigiane Unità locali non iscritte all’Albo 207 Imprese Artigiane


Ateco 2007 452010 452030 452010 452030 452020 452040

UnitĂ locali

Specializzazione

747 110

Meccanica Motoristica Elettrauto

857

Meccatronica

409 109

Carrozzeria Gommisti


Ateco 2007

Unità locali

Specializzazione

454030 450000 452000

86

Ciclomotori / Motocicli

26

Codifica “generica”

522160

22

Traino e Soccorso Stradale

452099

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Altre Autoriparazione


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 Sintesi della norma

Una maggiore sicurezza nella circolazione stradale si raggiunge con la qualificazione delle imprese di Autoriparazione.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 1. Attività di autoriparazione 1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 1. Attività di autoriparazione 2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. (Segue)


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 1. Attività di autoriparazione 2. (continua) NON rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 1. Attività di autoriparazione 3. (continua) Ai fini della presente legge l'attività di Autoriparazione si distingue nelle attività di: a) MECCATRONICA (precedentemente divisa in “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”) b) CARROZZERIA c) GOMMISTA


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 6. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Cosa sono gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione? Non esiste una definizione oggettiva, tecnica o normativa. Certamente non possono essere: Gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, nonchĂŠ l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. (Art. 1)


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Cosa sono gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione? Cosa può essere preso in considerazione per definirli? DIRETTIVE PER LA TRASFORMAZIONE ED ALLESTIMENTO VEICOLI (Documento disponibile, di fatto, solo per i veicoli commerciali)

VERBALE DI OMOLOGAZIONE CHE INDICA TUTTO (Documento difficile da reperire)


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Cosa sono gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione? Cosa può essere preso in considerazione per definirli? MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL VEICOLO (Documento obbligatorio che è parte integrante del veicolo): Laddove nel manuale si trova indicato: “rivolgersi a …”, siamo di certo nel campo dell’autoriparazione professionale.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 7. Responsabile tecnico 1. Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti PERSONALI: a) b)

essere cittadino italiano (o UE o stato terzo con la condizione di reciprocità; non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Art. 7. Responsabile tecnico 2. Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti PERSONALI: a) b) c)

3 anni negli ultimi 5 come operaio qualificato in impresa del settore (1 negli ultimi 5 se con di titolo studio T/P attinente); corso regionale specifico teorico/pratico seguito da 1 anno come operaio qualificato in impresa del settore; diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea (senza esperienza).


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Responsabile tecnico Il/I responsabile/i tecnico/i, è possibile siano più di uno per le diverse sezioni e devono avere un rapporto di IMMEDESIMAZIONE con l’impresa. “Esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa che e deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con l’imprenditore che consenta al responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa”.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

In definitiva: l’Autoriparazione può essere esercitata… ü ESCLUSIVAMENTE IN REGIME DI IMPRESA; ü ESCLUSIVAMENTE SE L’IMPRESA HA IL SOGGETTO QUALIFICATO A CUI È ASSEGNATA LA RESPONSABILITÀ TECNICA


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

In definitiva: L’assenza di Regime di impresa; e/o L’assenza di Responsabile Tecnico DETERMINANO L’ESERCIZIO ABUSIVO, CHE PER SUA NATURA È ATTO ILLEGALE PER CHI LO “ESERCITA” PER CHI “VI RICORRE”


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE - DUE CASI DISTINTI 1. Non essere registrati come impresa di “Autoriparazione” • sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000; • confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE - DUE CASI DISTINTI 2. Essere registrati come impresa di “Autoriparazione” ma esercitare per sezioni non pertinenti • sanzione amministrativa da € 2.500 a € 5.000; • confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. In caso di recidiva: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

Per il cliente dell’Autoriparazione abusiva: • sanzione amministrativa da € 50 a € 250 Il «fai da te» rientra nell’esercizio abusivo dell’Autoriparazione: • sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 • confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: La legge 11 dicembre 2012 n. 224 ha accorpato le sezioni di Meccanica-Motoristica ed Elettrauto nella nuova sezione denominata

MECCATRONICA


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: 1. Le imprese già iscritte sia come MeccanicaMotoristica sia come Elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di “Meccatronica”, e possono ottenere la nuova annotazione semplicemente attraverso una richiesta da inviare al Registro Imprese della CCIAA;


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: 2. Le imprese già iscritte o solamente come Meccanica-Motoristica o solamente come Elettrauto possono seguire uno dei percorsi previsti. Vediamoli nei dettagli…


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: L’impresa che intende cessare l’attività entro il 05/01/2018

PUÒ PROSEGUIRE MA SOLAMENTE SINO AL GIORNO 05/01/2018


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: La ditta con Responsabile Tecnico che alla data del 05/01/2013 ha già compiuto 55 anni

PUÒ PROSEGUIRE L’ATTIVITÀ SINO AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PREVISTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: L’impresa Meccanica-Motoristica che può dimostrare di aver operato su sistemi complessi(*) dei veicoli per almeno 3 anni nei 5 antecedenti al 05/01/2013

PUÒ OTTENERE L’ANNOTAZIONE DI MECCATRONICA DALLA CCIAA CON ELEMENTI DOCUMENTALI


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: (*) Sistemi Complessi: • impianti di iniezione elettronica; • impianti ABS; • impianti ESP; • impianti di raffreddamento non tradizionali; • climatizzatori; • cambi automatici e sequenziali; • centraline elettroniche.


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: Diversamente, imprese che: • non possono “planare” verso la chiusura entro il 05/01/2018; • il cui Responsabile Tecnico non aveva 55 anni il giorno 05/01/2013; • non possono inserire un Responsabile Tecnico Meccatronico…


LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 122 – Sintesi della norma

PASSAGGIO ALLA MECCATRONICA: … necessitano di abilitazione ottenibile solamente: • frequentando uno specifico corso di formazione con durata di 40 ore a riconoscimento regionale. • Ottenuto l’attestato del corso, possono richiedere alla CCIAA l’annotazione nella sezione “Meccatronica”.


ATTENZIONE! La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza del 14/07/2016, n. 29982, in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla Disciplina della circolazione stradale, afferma che “residua la colpa generica in capo al proprietario del veicolo che non effettua la necessaria manutenzione, NON ESSENDO SUFFICIENTE la sottoposizione del mezzo alle prescritte revisioni legali”. Aggiunge, poi, che “se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione è un ente, destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria”.


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PIERPAOLO MILETO

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La normativa sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008)


ART 3 D.LGS 81/08 CAMPO DI APPLICAZIONE • Tutti i settori di attività privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio.

• Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati o autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati (lavoratori atipici, soci lavoratori, collaboratori familiari, stagisti, stagionali, voucheristi).


LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI DELLE IMPRESE FAMILIARI SENZA DIPENDENTI Devono: § utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; § munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; § munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.


IMPRESE ARTIGIANE CON DIPENDENTI O IN FORMA SOCIETARIA

Devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs 81/08


DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE obbligatoria per tutti coloro che hanno dipendenti o sono costituiti in forma societaria dal maggio 2013 ai sensi del D.lgs 81/08 Il DVR riguarda gli ambienti di lavoro, le mansioni, le attivitĂ lavorative svolte, identifica e valuta i rischi presenti, pianifica le azioni di miglioramento e relative tempistiche. Il DVR stabilisce quali rischi specifici debbano essere indagati per verificare il rispetto dei limiti di legge previsti. Il DVR va aggiornato a seguito di modifiche del ciclo produttivo, inserimento nuovi macchinari o tecnologie, cambiamenti degli ambienti di lavoro o a seguito di un incidente o infortunio sul lavoro.


LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 Il DPR n. 151/2011 - Regolamento di semplificazione del certificato di prevenzione incendi in vigore dal 07/10/2011 - individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e semplifica gli adempimenti per i soggetti interessati. Interessa entrambe le tipologie sia i lavoratori autonomi che le imprese o società con o senza dipendenti. Per quanto riguarda le attività di riparazione di veicoli a motore (automobili, motocicli ecc.) incluse le attività di carrozzeria, elettrauto, gommista e attività specializzate è stato modificato il criterio in base al quale l'impresa è o meno soggetta al CPI/SCIA.


LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 La novità principale introdotta dal DPR 151/2011 Sono soggette al CPI/SCIA tutte le attività di officina o carrozzeria con superficie coperta dei locali > 300 mq e non si fa più riferimento alla detenzione di 9 autoveicoli.


LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 Sono soggetto alla pratica dei Vigili del Fuoco? E’ opportuno effettuare una valutazione preliminare di assoggettabilità con un tecnico abilitato presso i VVFF, anche se i locali hanno una superficie inferiore ai 300 mq perché si devono considerare tutti i punti previsti dal decreto. Alcuni punti presenti nella normativa da tenere in considerazione: • Per i MECCATRONICI i depositi di olii con capacità superiore ai 1000 lt. •

Per i CARROZZIERI i depositi di liquidi infiammabili superiori ai 500 lt. o generatori di calore con potenzialità superiore ai 100.000 kcal.

Per i GOMMISTI si segnala che l’obbligo del CPI scatta anche se si detiene in deposito un quantitativo di pneumatici > 10.000 Kg in massa.


LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 Le officine che, per effetto di tale modifica normativa, rientrano nell’obbligo di dotarsi del CPI, devono provvedere a presentare l’istanza al Comando del Vigili del Fuoco. Le officine già in possesso del CPI procederanno al rinnovo alla naturale scadenza.


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Il modo più efficace per migliorare la sicurezza è quello di provvedere ad eliminare le fonti di pericolo. Una fonte di pericolo, quando non può essere eliminata immediatamente o completamente, deve essere segnalata.


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA I COLORI


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA COMBINAZIONE FORMA E COLORE


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALI DI DIVIETO


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALI DI PRESCRIZIONE


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALI DI SALVATAGGIO


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALI ANTINCENDIO


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Importante è poi la segnalazione di ostacoli e punti di pericolo e delle via di circolazione. La segnalazione di ostacoli punti di pericolo è utile per segnalare i rischi di urto contro ostacoli di cadute oggetti e di caduta delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro. A tale scopo si usano il colore giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnalazione a pavimento vie di circolazione autoveicoli La segnalazione a pavimento delle vie di circolazione dei veicoli deve essere fatta qualora l’uso dell’attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori. Le vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile preferibilmente BIANCO o GIALLO in rapporto al colore del pavimento. L’ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché dei pedoni e i veicoli


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Alcuni esempi


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Planimetrie di emergenza


LA SEGNALETICA DI SICUREZZA Esempi documenti realizzati


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI Possiamo affermare che i sollevatori utilizzati nella vostra azienda siano sicuri? Se utilizzati in modo improprio o scarsamente manutenuti possono essere fonte di pericoli e infortuni molto gravi, i principali rischi sono i seguenti: • caduta del veicolo dal sollevatore; • caduta del dispositivo di sostegno del carico; • incidenti di natura meccanica schiacciamento caduta contusioni.


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI Cause di infortuni anche mortali


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI Lista di controllo ponti sollevatori per autoriparazione

• Cosa dobbiamo controllare del nostro ponte? • La portata massima ammissibile (espressa in KG o in Ton) è sempre indicata in modo chiaro sul sollevatore?


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI

• Il sollevatore è stabile?

Anche in caso di carico eccentrico il sollevatore non deve potersi ribaltare (ad esempio mediante opportuno ancoraggio a pavimento).


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI

• Come fissare il ponte sollevatore?


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI

• Gli organi di azionamento sono schermati in modo da non poter accedere alle zone pericolose?


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI •

Il sollevatore è collocato in modo che non possa esistere alcun pericolo di schiacciamento (testa, tronco, mani, piedi) per l’operatore che si trova nella zona degli organi di azionamento e l’operatore ha una completa visibilità sull’intera zona attorno al sollevatore?

NO


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI • I tubi di alimentazione (tubazioni rigide e flessibili, cavi elettrici) sono perfettamente integri ossia non danneggiati? • Tubi idraulici tubi di protezione dei cavi elettrici non compressi • Cavi e prese non integri


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI • •

E’ possibile disinserire il sollevatore in condizioni di piena sicurezza, ad esempio per interventi di manutenzione? I movimenti di salita e discesa sono attivati da un comando a impulsi e il sollevatore è dotato di un interruttore di arresto di emergenza o di un interruttore principale ( del tipo a fungo rosso su sfondo giallo?)

Mediante un interruttore di sicurezza per i sollevatori fissi


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI • Gli eventuali comandi a pedale sono protetti contro l’azionamento accidentale, ossia sono opportunamente schermati nella parte superiore? • Gli interruttori di controllo degli organi di sollevamento sono fissati saldamente e in piena efficienza? Interruttori deformati difettosi o allentati non sono più una garanzia di sicurezza

Il sollevatore, se posizionato all’esterno o in un ambiente umido , è munito di interruttore salvavita.


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI • Misure di protezione contro il pericolo caduta: il dispositivo di sostegno del carico è dotato di un meccanismo di protezione di tipo meccanico o idraulico contro il pericolo di caduta? Nottolini di sicurezza o dispositivi autofrenanti e valvole di sovrappressione nei cilindri idraulici


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI • Si provvede a verificare secondo le istruzioni del costruttore o almeno ogni 6 mesi l’efficienza dei dispositivi di sicurezza? In particolar modo bisogna verificare se: • le madreviti primarie non presentano un elevato grado di usura; • i blocchi di sicurezza funzionano; • i movimenti di salita e discesa dei cavalletti di sollevamento a colonne sono in perfetto sincronismo anche sotto carico


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI ROTAIE E BRACCI PORTANTI • Le estremità delle rotaie sono dotate di dispositivi di arresto alti 10 cm come minimo? • Tali dispositivi si attivano automaticamente sul lato di accesso quando il sollevatore viene alzato?


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI I bracci telescopici sono equipaggiati con un dispositivo di sicurezza attivabile automaticamente sotto carico atto ad impedire la rotazione dei bracci? • I bracci di sostegno e la regolazione verticale della base di appoggio sono provvisti di un arresto di fine corsa?

NO


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI • Il Tampone e il piatto di appoggio sono del tipo antisdrucciolo (muniti di rivestimento gommato)?

NO


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI Importanti regole di sicurezza • Sistemare bene il veicolo sul dispositivo di sostegno del carico (equilibrio, punti di appoggio stabili). • Durante le fasi di salita e discesa del sollevatore nessuno deve trovarsi sotto il veicolo o all’interno. • Non arrampicarsi sul veicolo in posizione rialzata


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI Organizzazione formazione e comportamento Tutti i sollevatori costruiti dal 1997 in poi sono accompagnati da una dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore o dal costruttore e marcati CE. Se antecedente il settembre 1997 verificando i punti precedenti è possibile continuare ad utilizzarlo adeguandolo alla normativa. Gli interventi di manutenzione indicati dal costruttore sono eseguiti e documentati secondo le indicazioni del costruttore


PONTI SOLLEVATORI PER AUTOVEICOLI Registro operazioni di manutenzione ordinaria


CHIARIMENTI SULLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Circolare Ministeriale n° 23 del 13/08/2012 D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Ponti sollevatori per veicoli I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della norma UNI ISO 4306-1. QUINDI LE VERIFICHE PERIODICHE E LE MANUTENZIONI ORDINARIE PREVISTE DAL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE SONO A CURA DEL DATORE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI INDICATE DAL COSTRUTTORE


GRAZIE PER L’ATTENZIONE pierpaolo.mileto@artigianiupa.vr.it www.confartigianato.verona.it Fonti: Suvapro – Tutto sicurezza & ambiente - Wki - MCWEB.IT – Ravaglioli spa - OMCN S.p.A. - KHG Krömer´s Handelsgesellschaft




PAOLO CIPRIANO FERRIANI Confartigianato Verona – UPA ServIzi Srl

Le normative sull’Ambiente (D.lgs 152/2006)


DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE Parte quarta Parte quinta

Norme in materia di gestione dei rifiuti e… Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Parte Terza Norme in materia di… tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 183. Definizioni – comma 1 a) “rifiuto” f) “produttore di rifiuti” bb) “deposito temporaneo” gg) “emissioni” hh) “scarichi idrici”


a)

“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Art. 184. Classificazione •

secondo la loro origine:

… • secondo le caratteristiche di pericolosità:

Rifiuti urbani e assimilati Servizio pubblico di raccolta Rifiuti speciali … i rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi

LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI È RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEGLI STESSI


CODIFICAZIONE DEI RIFIUTI I rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre: • per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri); • per processo produttivo (seconda coppia di numeri); • per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numeri). ESEMPIO per CER 16 . 01 . 07 • •

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 16 01 VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08).

16 01 07

filtri dell’olio


CARROZZERIA CODICE CER

TIPOLOGIA RIFIUTI

DESCRIZIONE CER

080112

POLVERI DI CARTEGGIATURA

PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 08 01 11

080111*

RESIDUI DI VERNICE CONTENENTI SOLVENTI

PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE

ETICHETTE

FUSTI PLASTICA

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

FUSTI ACCIAIO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO LIQUIDI INFIAMMABILI

FUSTI ACCIAIO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO LIQUIDI INFIAMMABILI

140603*

SOLVENTE

140605*

MORCHIE E FANGHI VERNICI DI FANGHI O RIFIUTI SOLIDI, CONTENENTI ALTRI SCARTO O DI DISTILLAZIONE SOLVENTI

FUSTI ACCIAIO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO LIQUIDI INFIAMMABILI

150110*

IMBALLAGGI CON PITTOGRAMMI ARANCIONI

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE

SACCONI CONTENITORI PLASTICI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

BOMBOLETTE SPRAY UTILIZZATE

IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (AD ESEMPIO AMIANTO), COMPRESI I CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI

SCATOLE

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO GAS INFIAMMABILI

150111*

ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

CONTENITORI


CARROZZERIA CONTENITORI

ETICHETTE

150202*

STRACCI SPORCHI, CARTA MASCHERATURA, SEGATURE E INDUMENTI PROTETTIVI SPORCHI

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI FUSTI ACCIAIO DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI FUSTI PLASTICA E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SACCONI SOSTANZE PERICOLOSE

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

150203

FILTRI CABINA PAINT STOP

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI SACCONI ALLA VOCE 15 02 02

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

120121

DISCHETTI ABRASIVI E CARTA VETRATA

CORPI D'UTENSILE E MATERIALI DI RETTIFICA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 12 01 20

FUSTI PLASTICA SACCONI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

METALLI FERROSI

CASSA A RETE CONTAINER COPERTI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

CODICE CER

TIPOLOGIA RIFIUTI

DESCRIZIONE CER

160117

LAMIERATI/ FERRO

160119

PARAURTI, PARAFANGHI E PLASTICHE

PLASTICA

CASSA A RETE CONTAINER COPERTI

160120

PARABREZZA CRISTALLI E FINESTRINI

VETRO

BANCALATI SU PALLET


CARROZZERIA CODICE CER

TIPOLOGIA RIFIUTI

DESCRIZIONE CER

CUFFIE SEMIASSI MANICOTTI E TUBI IDRAULICI, CINGHIE E COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI ALTRI COMPONENTI CUI ALE VOCI DA 16 01 07 A 16 01 11, 16 01 13 E 160121* CONTAMINATI DA OLIO 16 01 14 GRASSO ANTIGELO ETC. SCHEDE CENTRALINE

CONTENITORI

ETICHETTE

FUSTI ACCIAIO FUSTI PLASTICA SACCONI CASSA FERRO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

CASSA A RETE CASSA FERRO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

PNEUMATICI FUORI USO

CASSA A RETE BANCALATI SU PALLET CONTAINER COPERTI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

190110* CARBONE ATTIVO

CARBONE ATTIVO ESAURITO, IMPIEGATO PER IL TRATTAMENTO DEI FUMI

FUSTI ACCIAIO FUSTI PLASTICA SACCONI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

120301* ACQUE LAVAGGIO

SOLUZIONE ACQUOSE DI LAVAGGIO

CISTERNA

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

16.01.10* AIRBAG

COMPONENTI ESPLOSIVI ( ES. AIR BAG )

CASSA A RETE CASSA FERRO

160122

160103

FANALI, GUARNIZIONI, GOMME VARIE CANDELE, SEDILI ECC. NON CONTAMINATI

PNEUMATICI FUORI USO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO


AUTOFFICINE CODICE CER

TIPOLOGIA RIFIUTI AUTOFFICINA

DESCRIZIONE

CONTENITORI

ETICHETTE

130205* OLIO ESAUSTO

SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI, FUSTI ACCIAIO INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI TANK PER OLIO

140603* SOLVENTE

ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

FUSTI ACCIAIO

IMBALLAGGI CON 150110* PITTOGRAMMI ARANCIONI

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE

SACCONI CONTENITORI PLASTICI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

SCATOLE

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO GAS INFIAMMABILI

FUSTI ACCIAIO FUSTI PLASTICA SACCONI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

SACCONI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

PNEUMATICI FUORI USO

CASSA A RETE CASSA FERRO CONTAINER COPERTI

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

FILTRI DELL'OLIO

FUSTI ACCIAIO FUSTI PLASTICA

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

BOMBOLETTE SPRAY 150111* UTILIZZATE STRACCI SPORCHI, CARTA SPORCHI E INDUMENTI 150202* PROTETTIVI SEPPIOLITE SEGATURE SPORCHE 150203

160103

FILTRI ARIA ABITACOLO

PNEUMATICI FUORI USO

160107* FILTRI OLIO

IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (AD ESEMPIO AMIANTO), COMPRESI I CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO LIQUIDI INFIAMMABILI


AUTOFFICINE CODICE CER

TIPOLOGIA RIFIUTI AUTOFFICINA

DESCRIZIONE

CONTENITORI

160112

PASTIGLIE PER FRENI

PASTIGLIE PER FRENI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 01 11

FUSTI ACCIAIO FUSTI PLASTICA

160114*

LIQUIDI ANTIGELO

LIQUIDI ANTIGELO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

FUSTI ACCIAIO

160113*

LIQUIDI PER FRENI

LIQUIDI PER FRENI

FUSTI ACCIAIO CASSA A RETE CASSA FERRO CONTAINER COPERTI CASSA A RETE CONTAINER COPERTI

ETICHETTE IDENTIFICAZIONE RIFIUTO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

160117

METALLI FERROSI

METALLI FERROSI

160119

PLASTICHE

PLASTICA

160121*

CUFFIE SEMIASSI FUSTI ACCIAIO COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI FUSTI PLASTICA MANICOTTI E TUBI IDRAULICI CONTAMINATI ALE VOCI DA 16 01 07 A 16 01 11, 16 01 13 E 16 01 14 SACCONI DA SOSTANZE PERICOLOSE CASSA FERRO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO

160601*

ACCUMULATORI AL PIOMBO

BATTERIE AL PIOMBO

CASSA PLASTICA PER BATTERIE

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO RIFIUTO PERICOLOSO CORROSIVO E TOSSICO

160122

FANALI, GUARNIZIONI, GOMME VARIE CANDELE, NON CONTAMINATI

COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

CASSA A RETE CASSA FERRO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

IDENTIFICAZIONE RIFIUTO


f)

“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)…

Informando e coinvolgendo i propri collaboratori, DEVE: • Provvedere alla corretta identificazione dei rifiuti speciali prodotti – IN OCCASIONE DELLA PRIMA PRODUZIONE Gestione tracciabilità • Provvedere alla tenuta e compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti – OGNI 10 GIORNI LAVORATIVI in caso di produzione continua • Provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti speciali controllando la compilazione dei formulari dei rifiuti (F.I.R.) – TEMPISTICA SECONDO LA DEFINIZIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO • Predisporre il MUD – ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO Gestione immagazzinamento • Curare e sovrintendere la gestione del deposito temporaneo – SEMPRE


Art. 190. Registri di carico e scarico (più scritture) + D.M. 148/1998 Il REGISTRO DI CARICO E SCARICO dei rifiuti deve essere: • conforme al formato previsto • vidimato dalla CCIAA territorialmente competente • tenuto (= GESTITO) presso ciascun impianto di produzione per segnalare la presenza/assenza (= TRACCIABILITA’) nel deposito temporaneo di ogni tipologia di rifiuto tramite le scritture di: – “carico” - entro 10 giorni lavorativi dalla produzione – “scarico” - entro 10 giorni lavorativi dal suo smaltimento • integrato con i formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti • Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo • conservato per 5 anni dall’ultima registrazione


Art. 193. Trasporto dei rifiuti (piÚ scritture) + D.M. 145/1998 Il FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI accompagna il tragitto del rifiuto al di fuori del deposito temporaneo; viene redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario (la prima copia) deve rimanere presso la Struttura che ha prodotto il rifiuto mentre le altre tre seguono il rifiuto durante il trasporto - il trasportatore, giunto all’impianto di smaltimento o di recupero, consegna le tre copie per farle controfirmare e datare dal destinatario finale, preoccupandosi di trasmetterne una (la quarta copia) al produttore: questa deve pervenire alla Struttura produttrice entro tre mesi dal conferimento del rifiuto. Le copie del formulario integrano il registro di competenza La corretta identificazione del rifiuto sul formulario spetta al produttore


Art. 189. Catasto dei rifiuti (più scritture) + DPCM 2 dicembre 2008 e mod. … Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo della gestione dei rifiuti tramite le informazioni comunicate annualmente con il MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) Entro il 30 aprile di ogni anno, le Imprese produttrici di rifiuti pericolosi (e non pericolosi, al superamento dei 10 addetti) devono comunicare alle CCIAA territorialmente competenti, il “riepilogo” delle movimentazioni (carichi e scarichi) dei rifiuti speciali gestiti durante l’anno. Per le Imprese che gestiscono i rifiuti a livello professionale l’obbligo è esteso a tutte le tipologie di rifiuto.


bb)

“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti…, alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta: ü con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. ü In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 2. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché…; 3. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;


PER I RIFIUTI SOLIDI


PER I RIFIUTI LIQUIDI - DOPPIA CAMERA O BACINO DI CONTENIMENTO


PER I RIFIUTI VOLUMINOSI


ETICHETTA IDENTIFICAZIONE RIFIUTO CODICE RIFIUTI DESCRIZIONE RIFIUTO CLASSE PERICOLO PRODUTTORE RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV.


PER I RIFIUTI PERICOLOSI - CARATTERISTICHE DI PERICOLO


gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico … D.Lgs 152/06 – Parte quinta – titolo I: ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti … ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce • i valori di emissione • le prescrizioni (autorizzazione ai sensi di Art. 269 e Art. 272) • i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni • i criteri per la valutazione della conformità ai valori limite


Art. 269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di AUTORIZZAZIONE, … 4 - 6. L'autorizzazione stabilisce… 7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza… 9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. 11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. LE AUTORIZZAZIONI ANTE 2006 DEVONO ESSERE RINNOVATE


Art. 272. Impianti e attività in deroga 2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli … Si conosce già quanto stabilito dall’autorizzazione 3. … L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione ... Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente …


Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Determinazione n. 4769/08, Provincia di Verona: autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga. Allegato a, Determinazione n. 2982/2012, Provincia di Verona: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. Prescrizioni principali: • controllo delle emissioni ai camini con cadenza biennale • conservazione dei documenti di acquisto dei prodotti e delle manutenzioni


hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore … h)

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

D.Lgs 152/06 – Parte terza – titolo I: tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee 112


Verificare il tipo di reflui scaricati (domestici e/o industriali e/o di dilavamento) ed il corpo ricettore (fognatura, acque superficiali, suolo o sottosuolo). Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione. Il titolare dello scarico industriale presenta al Gestore la domanda di allacciamento e di AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO nella rete fognaria. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d’accettabilità stabiliti, hanno l’obbligo di provvedere all’abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura che devono essere smaltite periodicamente come rifiuto pericoloso. 113


Grazie per l’attenzione paolo.cipriano@artigianiupa.vr.it www.confartigianato.verona.it 114


115



POLIZIA STRADALE – SEZIONE DI VERONA L’attività di controllo in provincia di Verona I dati rilevanti emersi dai controlli Le violazioni più contestate


COMPARTIMENTO PER IL VENETO SEZIONE DI VERONA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 2012-2016


ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTROLLO:

• AUTORIPARAZIONE • AUTODEMOLIZIONI

2012 2013 2014 2015 2016

(*)

43 azioni specifiche di controllo 39 azioni specifiche di controllo 29 azioni specifiche di controllo azioni generali con Squadra Mobile Questura di Verona

14 azioni specifiche di controllo


ANNO 2012 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

Attività oggetto del controllo:

• 20 • 20 • 3

carrozzerie autofficine impianti di demolizione


ANNO 2012 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• •

20 12 ü 12 ü 4

carrozzerie situazioni non regolari oggetto di sequestro mancanza autorizzazione emissione in atmosfera deposito incontrollato rifiuti (rientrano nelle precedenti)


ANNO 2012 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 20 • 9

officine situazioni non regolari oggetto di sequestro

ü Deposito incontrollato rifiuti ü Contaminazione suolo ü Autodemolizione non autorizzata


ANNO 2012 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 4

autodemolizioni

• 1

situazione non regolare oggetto di sequestro

ü 1 totale difformità rispetto al titolo autorizzativo


ANNO 2012 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 51% Situazioni non regolari (per imprese registrate in CCIAA)

IMPRESE NON REGISTRATE IN CCIAA (O AUTODEMOLIZIONI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE)

• 11 «autoriparatori» abusivi • 2 «autodemolizioni» abusive


ANNO 2013 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

Attività oggetto del controllo:

• 18 • 19 • 2

carrozzerie autofficine impianti di demolizione


ANNO 2013 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• •

18 5 ü 3 ü 2

carrozzerie situazioni non regolari oggetto di sequestro mancanza autorizzazione emissione in atmosfera deposito incontrollato rifiuti (rientrano nelle precedenti)


ANNO 2013 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 19 • 7 ü7

officine situazioni non regolari oggetto di sequestro reati di natura ambientale


ANNO 2013 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 2

autodemolizioni

• 2

situazioni non regolare oggetto di sequestro

ü 2 gravi violazioni di natura

ambientale e mancato rispetto delle prescrizioni


ANNO 2013 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 36% Situazioni non regolari (per imprese registrate in CCIAA)

IMPRESE NON REGISTRATE IN CCIAA (O AUTODEMOLIZIONI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE)

• 3 • 1

«autoriparatori» abusivi «autodemolizioni» abusive


ANNO 2014 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

Attività oggetto del controllo:

• 14 • 12 • 3

carrozzerie autofficine impianti di demolizione


ANNO 2014 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• •

14 4 ü 3 ü 1

carrozzerie situazioni non regolari oggetto di sequestro mancanza autorizzazione emissione in atmosfera reati di natura ambientale


ANNO 2014 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 12 • 3

officine situazioni non regolari oggetto di sequestro

ü3

reati di natura ambientale: § § §

Deposito incontrollato di rifiuti Contaminazione suolo Attività di autodemoliz. non autorizzata


ANNO 2014 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 3

autodemolizioni

• 2

situazioni non regolare oggetto di sequestro

ü2

gravi violazioni di natura ambientale e mancato rispetto delle prescrizioni


ANNO 2014 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 31% Situazioni non regolari (per imprese registrate in CCIAA)

IMPRESE NON REGISTRATE IN CCIAA (O AUTODEMOLIZIONI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE)

• 3 • 1

«autoriparatori» abusivi «autodemolizioni» abusive


ANNO 2015 DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

Personale impegnato per azioni generali con la Squadra Mobile della Questura di Verona (Dati non disponibili per la finalitĂ del presente incontro)


ANNO 2016 (dato parziale) DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

Attività oggetto del controllo:

• 7 • 5 • 3

carrozzerie autofficine impianti di demolizione


ANNO 2016 (dato parziale) DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• •

7 4 ü 3 ü 1

carrozzerie situazioni non regolari oggetto di sequestro mancanza autorizzazione emissione in atmosfera reati di natura ambientale


ANNO 2016 (dato parziale) DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 5 • 3

officine situazioni non regolari oggetto di sequestro

ü3

reati di natura ambientale: § §

Deposito incontrollato di rifiuti Contaminazione suolo


ANNO 2016 (dato parziale) DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 2

autodemolizioni

• 2

situazioni non regolare oggetto di sequestro

ü2

gravi violazioni di natura ambientale e mancato rispetto delle prescrizioni


ANNO 2016 (dato parziale) DETTAGLIO CONTROLLI SITUAZIONI EMERSE

• 67% Situazioni non regolari (per imprese registrate in CCIAA)

IMPRESE NON REGISTRATE IN CCIAA (O AUTODEMOLIZIONI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE)

• 4 • 1

«autoriparatori» abusivi «autodemolizioni» abusive


COMPARTIMENTO PER IL VENETO SEZIONE DI VERONA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 2012-2016 • 125 • 26

imprese controllate

(Autoriparazione autodemolizioni)

attività abusive poste sotto sequestro



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