METROLOGIA LEGALE E FORENSE
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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
Il fragile sistema di controlli di metrologia legale Scarsi controlli, poche sanzioni, scarsa fiducia da parte degli utenti
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D.Lgs. 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati!
La riforma della metrologia legale, portata dal DM 93/2017 e annunciata come una grande innovazione grazie al fatto che, finalmente, veniva predisposta un’organica disciplina in unico testo, mostra alcune crepe forse derivanti da deboli collegamenti tra le istituzioni o da controlli frammentari demandati a più enti differenziati. Per il tema prendo spunto da una vicenda che mi ha coinvolta direttamente come professionista, in quanto si è verificato un increscioso episodio legato alle verificazioni periodiche che ha richiesto un supporto legale. Il fatto si verifica in Sardegna dove, presso un’attività dotata di sistemi di pesatura, si presentava un soggetto che si dichiarava abilitato all’esecuzione di verificazioni periodiche conformemente alle previsioni di legge ed effettuava tali adempimenti in nome e per conto di organismo a ciò autorizzato. In apparenza, dato che tale operatore prestava da anni attività nel settore (seppur non si trattasse propriamente di attività di verificazione perio-
In ragione dell’incarico affidato dall’impresa, il soggetto di cui sopra procedeva a eseguire le verificazioni periodiche, apponendo i sigilli dell’organismo abilitato sugli strumenti testati e restituendo all’impresa (solo in data successiva) i libretti metrologici compilati. Successivamente interveniva una verifica casuale da parte della CCIAA territoriale che, esercitando le proprie funzioni di vigilanza, rilevava la carenza di abilitazione in capo al soggetto (fisico) che aveva condotto materialmente la verificazione periodica; oltre che dichiarazioni errate/false contenute nel libretto metrologico degli strumenti controllati, in specie attestanti la presenza del titolare dell’organismo abilitato, il quale era invece del tutto sconosciuto all’impresa committente. A questo punto, ritenendo illegittima l’attività del soggetto cui si era affidata, l’impresa depositava, mio tramite, apposita denuncia-querela ipotizzando i seguenti fatti reato: – usurpazione di funzioni pubbliche (addebitata al solo soggetto estraneo all’organismo abilitato): in quanto il soggetto “usurpava le attribuzioni inerenti una pubblica funzione, assumendosi falsamente i poteri inerenti all’attività funzionale degli organismi d’ispezione e verificazione autorizzati, che esercitava compiendo, attraverso dipendenti della sua società, il pubblico servizio consistente nell’effettuare operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura, apponendo su tali strumenti il prescritto bollo e inviando poi all’organismo di verifica i libretti metrologici e i rapporti di verifica per la loro sottoscrizione da parte del personale unico autorizzato in tal senso”;
dica), la situazione pareva del tutto regolare e quindi l’impresa si affidava a lui incolpevolmente. Sul punto è il caso di rammentare che non vi sono oneri posti in carico al titolare degli strumenti diversi da: – richiesta tempestiva per la verificazione periodica degli strumenti rivolta all’organismo competente (10 gg dopo riparazione o 5 prima della scadenza della verificazione periodica); – accertamento della presenza dell’organismo selezionato nell’elenco degli organismi abilitati tenuto da UNIONCAMERE. Non sussistono quindi obblighi di accertamento ulteriori sulle qualifiche degli organismi, né tanto meno circa le abilitazioni e competenze del personale inviato dall’organismo, in quanto è sufficiente che i soggetti operanti per la verifica siano autorizzati dall’organismo stesso (i rapporti interni che intercorrono tra organismo e suoi operatori, siano essi di lavoro subordinato o di libera professio- Avvocato – Foro di Milano ne, non interessano e non devono inte- Professore a contratto al Politecnico di Milano ressare il titolare degli strumenti). veronica.scotti@gmail.com T_M N. 4/24 117