Tutto_Misure n.4 - 2023

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METROLOGIA LEGALE E FORENSE

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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)

Misurare l’energia reattiva è fuori legge? Quali possono essere le garanzie e le tutele assicurate agli utenti in assenza di previsioni di legge che regolino tale materia?

LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D. Lgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all "metric users" in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli "utenti Metrici" che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! La misura dell’energia elettrica rappresenta da sempre un elemento cardine attorno a cui ruotano sia gli standard tecnici sia le norme cogenti, volte a garantire l’affidabilità degli strumenti utilizzati e conseguentemente la correttezza dei dati posti a base del calcolo dei consumi di energia elettrica al fine di assicurare la giusta tutela agli utenti, nonché il giusto corrispettivo ai diversi soggetti che a vario titolo popolano il settore (distributori, gestore di rete, traders, ecc.). Come noto, il misuratore utilizzato per la rilevazione dei consumi di energia elettrica trova la sua disciplina in una normativa di matrice europea, la direttiva MID recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 22/2007, che ne prevede i principali requisiti essenziali: poi soddisfatti mediante specifiche tecniche contenute in appositi standard di settore, le norme armonizzate, funzionali ad assicurare la presunzione di conformità dei prodotti/strumenti contemplati. Tuttavia, affermare che tutti gli strumenti destinati alla misurazione dell’energia elettrica siano oggetto di

lioni di strumenti installati (fonte ARERA), la disciplina definita dal legislatore risulta del tutto adeguata, in quanto si preoccupa della sola energia attiva che dev’essere misurata dal contatore installato, senza ulteriori componenti, e il relativo dato di consumo dev’essere utilizzato per il calcolo del corrispettivo. La normativa è poi congegnata in modo tale da attribuire al dato risultante dal display del misuratore valore prevalente (come ha avuto modo di puntualizzare anche la CJGE in una sentenza di cui trovate un mio commento in un precedente numero di questa rivista), in caso di divergenza rispetto all’eventuale informazione fornita dal device al distributore mediante teletrasmissione, al fine di garantire adeguata tutela all’utente, che dev’essere posto in grado di controllare il misuratore direttamente. Secondo la prospettiva del legislatore, i soggetti più deboli, che necessitano di maggiore tutela, sono i clienti domestici parificati dalla norma in esame ai clienti di utenze commerciali e d’industria leggera, come sopra riportato. Tuttavia tale intendimento perde parte della sua forza quando, in sede contrattuale e secondo prassi sdoganata anche a livello istituzionale, sono imposti oneri e corrispettivi a carico degli utenti (in specie quelli rientranti nelle categorie commerciali e industria leggera) per l’energia reattiva, come misurata dal contatore installato. Risulta evidente il vuoto normativo lasciato dal legislatore circa le specifiche e requisiti che dovrebbe presentare il contatore in relazione alla misurazione

specifica normativa cogente non corrisponde al vero. Infatti gli strumenti di misura del settore elettrico disciplinati dalle norme di legge sono, in particolare, i contatori di energia elettrica attiva destinati a uso residenziale, commerciale e industriale leggero, con conseguente esclusione dei contatori utilizzati per altri tipi di utenze (in specie industria pesante). Ne deriva che solo le specifiche categorie di contatori di energia elettrica sopra indicate trovano disciplina legale, mentre gli altri strumenti di misura, che pure assolvono alla medesima funzione, non hanno norme vincolanti di riferimento ma possono essere prodotti secondo le esigenze del mercato e, quindi, secondo specifiche definite a livello privatistico (quanto meno per ciò che concerne l’aspetto metrologico, fatte salve altre disposizioni imperative poste a tutela di specifici interessi, quali sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza dei prodotti in generale, ecc). Per le utenze domestiche, che rappre- Avvocato – Foro di Milano sentano il numero maggiore di clienti Professore a contratto al Politecnico di Milano del mercato elettrico con circa 30 mi- veronica.scotti@gmail.com T_M N. 4/23  85


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