METROLOGIA LEGALE E FORENSE
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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
Differimento di difesa: le sanzioni amministrative 689/81 Norma innovativa che chiarisce i lineamenti dell’illecito amministrativo
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D. Lgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all "metric users" in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli "utenti Metrici" che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all'Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! Nel panorama normativo nazionale occupa un posto rilevante la Legge n. 689 del 1981 – Modifiche al sistema penale che, nonostante il titolo parzialmente fuorviante, tratta di sanzioni amministrative e relativi strumenti di difesa, oltre a prevedere anche modifiche al sistema penale (codice penale e codice di procedura penale). Il grande merito di questa innovativa norma è quello di chiarire i lineamenti dell’illecito amministrativo sotto il profilo sostanziale, assimilandolo a quello penale, nonché di definire e regolare il procedimento sanzionatorio, nel perseguimento dell’ambizioso scopo di riorganizzare il sistema normativo dell’epoca. In particolare, l’obiettivo del legislatore era quello, da un lato, di evitare il continuo proliferare di norme penali, che peraltro non si dimostrava particolarmente efficace, e dall’altro, s’intendeva dare una sistematizzazione nazionale alle numerose norme regionali nelle materie assegnate dalla Costituzione alla competenza delle Regioni, definendo un percorso omogeneo per l’applicazione delle sanzio-
persone giuridiche e gli enti, che lo distinguono dal paradigma tracciato da leggi penalistiche (in un precedente commento mi sono soffermata sulla distribuzione di responsabilità tra i soggetti coinvolti in illecito amministrativo, che trovate qui). Ora, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso il legislatore a una riforma dell’illecito amministrativo, ciò che qui interessa è la struttura applicativa delle sanzioni ed eventuali rimedi utilizzabili, pur sempre predisposti dalla stessa norma. Fortunatamente, almeno per la maggior parte delle casistiche assistite da sanzioni amministrative, il riferimento è costituito proprio dalla Legge 689/81, che delinea il procedimento dall’irrogazione della sanzione fino alla sua impugnazione. Il percorso che porta alla sanzione trae origine da un accertamento effettuato dall’autorità, anche a mezzo di agenti di Polizia Giudiziaria (se del caso), finalizzato e orientato a riscontrare un illecito, ad esempio perché si sospetta la commissione della violazione ancora prima di eseguire il controllo, oppure anche nell’ambito di un’attività di controllo casuale che porti a rilevare la violazione. In alcuni frangenti può accadere che, ad avviso di chi effettua il controllo, si renda opportuno un sequestro delle cose che costituiscono il mezzo attraverso cui l’illecito è stato commesso, che viene quindi adottato contestualmente al controllo, al termine del quale dev’essere rilasciato il verbale delle operazioni compiute, il verbale di sequestro e il verbale di contestazione di violazione, quest’ultimo solo se è possibile effettuare la contestazione immediatamente. Più frequentemente accade che sia consegnato il solo verbale di sequestro, con
ni. Questo doppio intento ha, in un certo senso, contaminato la disciplina della sanzione amministrativa, che presenta caratteristiche analoghe a quella penale, in specie con riferimento all’illecito e sue caratteristiche: – La responsabilità è individuale (ovvero del trasgressore); – L’obbligazione di pagare la sanzione non si trasmette agli eredi (questa disposizione è evidentemente il portato logico della responsabilità individuale); – Rilevanza dell’elemento soggettivo: sono esclusi i casi di responsabilità oggettiva, ovvero il solo evento occorso (in specie la violazione) non è unico elemento valutabile per l’irrogazione di una sanzione amministrativa, che potrebbe essere rimossa nel caso in cui si dimostrasse l’errore incolpevole del (presunto) trasgressore La genesi penalistica della legge 689/1981 non deve però trarre in inganno, dato che l’illecito amministrativo presenta caratteristiche peculiari, in specie per quanto riguarda la solida- Avvocato – Foro di Milano rietà dei soggetti a vario titolo coinvolti Professore a contratto al Politecnico di Milano nella vicenda trasgressiva, ivi incluse le veronica.scotti@gmail.com T_M
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