METROLOGIA LEGALE E FORENSE
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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
La metrologia entra in aula Un evento formativo della Scuola della Magistratura rivolto a magistrati e avvocati
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D. Lgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! Recentemente, su invito di un magistrato, ho preso parte a un evento formativo organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura rivolto a magistrati e avvocati, avente a oggetto il rapporto tra scienza e diritto penale al fine d’individuare le nuove tendenze e, in specie, il ruolo delle conoscenze tecniche nell’ambito del processo. Inutile precisare che il tema del mio intervento riguardava la metrologia forense, indi l’applicazione della scienza delle misure in sede processuale, tenuto conto dei limiti, definiti a livello giurisprudenziale, che regolano l’ingresso delle conoscenze scientifiche nel processo penale. Numerose pronunce al riguardo hanno definito rigorosi parametri destinati ad attribuire valore alle conoscenze scientifiche alle quali non è possibile riconoscere affidabilità o validità in senso assoluto senza un vaglio da parte del giudice, che dovrebbe attenersi ai seguenti criteri nella valutazione della prova scientifica: 1) Verificabilità del metodo, 2) Falsificabilità del metodo, 3) Controllo della comunità scientifica,
quale, con riferimento a evidenze scientifiche, non può più limitarsi ad affidare il proprio giudizio al suo prudente apprezzamento (che potrebbe includere anche massime di esperienza o conoscenze personali del giudice stesso), ma deve vagliare le analisi scientifiche condotte in sede processuale sulla scorta di canoni e leggi scientifiche che devono basarsi su specifiche competenze tecniche (si veda Cass. Pen. 12026/2020). Per tale ragione, è necessario che siano disposte apposite perizie d’ufficio, tenendo peraltro conto anche delle conclusioni di (eventuali) consulenti di parte, destinate a supportare il ragionamento logico del giudicante in fase decisoria. Attualmente il ruolo assegnato al giudice sembra più essere qualificabile come gatekeeper, funzionale a consentire (o vietare) l’ingresso della scienza nel processo, secondo le regole processuali riguardanti la loro rilevanza, ammissibilità e validità, con l’obiettivo finale di accertare i fatti posti a fondamento della causa evitando d’incorrere in interpretazioni o valutazioni puramente scientifiche, che sfuggono alle competenze del giudicante e devono essere fornite dai tecnici.Inoltre è ormai acclarato che le evidenze scientifiche restituiscono analisi di natura statistica, ponendosi in linea con la regola processuale relativa al ragionevole dubbio, implicitamente ammettendo la possibilità che sussistano dubbi residui i quali, nel caso siano ragionevoli, conducono inevitabilmente a un accertamento negativo del fatto (e quindi a un’assoluzione o, meglio, proscioglimento). Ed eccoci al punto! La giurisprudenza è ormai rassegnata al fatto che difficilmente (per non dire quasi
4) Tasso di errore, 5) Generale accettazione, 6) Valenza oggettiva del risultato, 7) Attendibilità soggettiva (identità, autorità e indipendenza del soggetto). In più occasioni si è ricordato che il giudice è definito, secondo il famoso brocardo latino, come “peritus peritorum” con la conseguenza che, in virtù di tale posizione, le sue decisioni e conclusioni possono discostarsi da quelle assunte dai consulenti/periti coinvolti nel procedimento. Tuttavia questo caratteristico ruolo sta progressivamente sfumando a vantaggio di una più onesta dialettica tecnico scientifica che si deve svolgere in sede processuale, anche in virtù dell’avanzamento delle conoscenze scientifiche, che impedisce una completa padronanza di tutte le materie coinvolte e richiede un approccio diverso, che comprenda la valutazione da parte del giudice circa l’affidabilità e l’attendibilità dei risultati (e valutazioni) emersi dalle analisi scientifiche. Al riguardo si evidenzia che, proprio Avvocato – Foro di Milano nel corso dell’evento formativo, è stata Professore a contratto al Politecnico di Milano rimarcata la nuova veste del giudice il veronica.scotti@gmail.com T_M
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