COMMENTI ALLE NORME
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Rubrica a cura di Nicola Dell’Arena
17025 Presentazione dei risultati Settima parte: Contenuto del documento finale COMMENTS ON STANDARDS: UNI CEI EN ISO/IEC 17025 A great success has been attributed to this interesting series of comments by Nicola Dell’Arena to the UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Standard. RIASSUNTO Prosegue con successo l’ampia e interessante serie di commenti di Nicola Dell’Arena alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In questo numero continuiamo a parlare della presentazione dei risultati.
REQUISITI SPECIFICI PER PROVE
Oltre a quanto già visto nel numero precedente di Tutto_Misure, la norma prosegue con due paragrafi che riguardano i requisiti specifici: 1) per i rapporti di prova § 7.8.3; 2) per i certificati di taratura § 7.8.4. Il paragrafo 7.8.3.1 inizia con una premessa e prescrive 5 requisiti con 5 alinee. La premessa recita: “In aggiunta ai requisiti elencati al punto 7.8.2, i rapporti di prova devono comprendere, ove necessario per l’interpretazione dei risultati, quanto segue”. Il primo capoverso è chiaro: specificando “in aggiunta” si intende che i requisiti elencati in questo paragrafo devono essere aggiunti a tutti i requisiti obbligatori del § 7.8.2, già commentati e analizzati. Sulla seconda parte si legge: “ove necessario”. Bisogna specificare chi decide sulla necessità d’interpretazione dei risultati. Innanzitutto si deve fare riferimento alla norma, se esiste, per quella determinata prova, poi all’Ente di accreditamento che può prevedere determinate condizioni per quella prova e infine al responsabile del laboratorio di comune accordo con il cliente.
“informazioni circa particolari condizioni di prova, quali le condizioni ambientali”. Il requisito è molto chiaro: se esistono condizioni di prova particolari si applica la norma e si riportano tali condizioni sul rapporto. Negli ultimi tempi le condizioni ambientali stanno assumendo sempre più un ruolo importante ed è giusto che siano riportate.
dal cliente, o – influisce sulla conformità rispetto a un limite di specifica”. Praticamente la norma richiede di riportare, nel Rapporto di prova, l’incertezza di misura nella stessa unità di misura del misurando se si presentano i casi seguenti: 1) è rilevante per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova; 2) è richiesta dal cliente; 3) influenza la conformità a un limite di specifica. L’applicazione della norma è semplice: è sufficiente riportare l’incertezza nel rapporto di prova. OPINIONI
All’alinea 7.8.3.1 d) la norma prescrive “ove appropriato, opinioni e interpretazioni (vedere punto 7.8.7)”. Anche qui mi riservo i commenti su questo punto quando tratterò del punto 7.8.7. ULTERIORI INFORMAZIONI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
All’alinea 7.8.3.1 e) la norma prescrive “ulteriori informazioni che possono essere richieste da specifici metodi, autorità, clienti, o gruppi di clienti”. Qualora queste entità formulassero richieste di altre informazioni, purché sempre attinenti alla prova, il laboratorio è tenuto a riportare queste informazioni sul Rapporto. L’unica cosa che non mi è chiara è a cosa faccia riferimento “un gruppo di clienti”. Può succedere che 3 o 4 clienti facciano contemporaneamente richiesta della stesINCERTEZZA DI MISURA sa prova e delle stesse informazioni ma ciascuno di essi rimane pur sempre un All’alinea 7.8.3.1 c) la norma prescri- singolo cliente e non diventa mai “un ve “ove applicabile, l’incertezza di gruppo di clienti”. Se la norma avesse misura riportata nella stessa unità di voluto intendere come gruppo un’assomisura del misurando o in termini relativi rispetto al misurando stesso (per esempio in percentuale), quando: – Former: Responsabile Qualità - ENEA CONDIZIONI DI PROVA essa è rilevante per la validità o l’utiliz- Casaccia - RETIRED All’alinea 7.8.3.1 a) la norma prescrive zo dei risultati di prova; – è richiesta ndellarena@hotmail.it All’alinea 7.8.3.1 b) la norma prescrive “ove pertinente, una dichiarazione di conformità a requisiti o specifiche (vedere punto 7.8.6)”. Mi riservo di commentare questo punto quando tratterò più diffusamente del punto 7.8.6; per ora mi limito a far notare che, similmente a quanto già notato per l’alinea 7.8.3.1, andrebbe specificato chi decide sulla pertinenza.
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