MALAMETROLOGIA Alessandro Ferrero
C’è un metrologo a Roma? La direttiva 6/12/2021 del MISE
IS THERE A METROLOGIST IN ROME? A recent Directive of the Italian Ministry for the Economic Development added three technical annexes to Decree 93/2017 concerning the periodic verification of legal metrology instruments. Unfortunately, several conceptual mistakes frustrate the commendable purpose of encompassing the periodic verifications inside a unique framework. The hopefully unwanted result of this unbelievable lack of metrological competences is the violation of the basic principle of legal metrology of granting fair measurement results that do not favor any party. RIASSUNTO Una recente Direttiva del Ministro per lo Sviluppo Economico ha adottato tre nuove schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di metrologia legale che si aggiungono a quelle originariamente previste dal DM 93/2017. Sfortunatamente, alcuni gravi errori concettuali vanificano le buone intenzioni d’inserire le verificazioni periodiche in un unico quadro normativo. Il risultato (sperabilmente indesiderato) risultato di questa incredibile incompetenza è la violazione del principio cardine della metrologia legale di garantire risultati di misura equi, che non favoriscano indebitamente alcuna delle parti coinvolte. LE BUONE INTENZIONI E LA VIA PER LÊINFERNO
Un antico detto popolare ammonisce che la via per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. Chi si occupa di misure sa bene quale “inferno” possa scatenare una misurazione eseguita senza seguire le buone pratiche metrologiche, dalla produzione di parti fuori tolleranza in ambito industriale a interminabili contenziosi e perdita di fiducia nella fede pubblica in ambito legale. Si può ben dire che, anche nel campo delle misure, le buone intenzioni non evitano l’inferno a chi vi si avventura senza essere sostenuto da una solida competenza metrologica. È indubbio, come già discusso su questa rivista [1], che il DM 93/2017 abbia costituito un significativo passo avanti sia nel riordino di un settore (quello delle verificazioni periodiche degli strumenti di metrologia legale) appesantito da un insieme di norme non sempre in accordo, sia garantendo la riferibilità delle misure effettuate
zione della metrologia legale alla moderna metrologia. Vana speranza… definitivamente affossata dalla recente Direttiva Ministeriale del 6/12/2021 e pubblicata dal MISE il 3/2/2022, “recante l’adozione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali” [3]. La Direttiva si applica alla verificazione periodica di strumenti non espressamente considerati dalle schede tecniche del DM 93/2017 e, in particolare, di: – sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua, del tipo sistemi di misurazione di gas liquefatti per autotrazione (distributori di GPL); – misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG); – strumenti per pesare a funzionamento automatico, del tipo selezionatrici ponderali; definendone le schede tecniche, che vanno così ad aggiungersi (come scheda G, H e I, rispettivamente) a quelle già allegate al DM 93/2017. Non ho le competenze per esaminare la Direttiva sotto il profilo giuridico, anche se qualche dubbio mi sento di esprimerlo, dal momento che, non limitandosi a definire le procedure tecniche da seguire nei controlli, come dall’art. 3 comma 4 del Decreto, ma modificandone alcune disposizioni, potrebbe non essere lo strumento adeguato. Qui mi limiterò a evidenziare alcuni aspetti tecnici che fanno, purtroppo, dubitare delle competenze metrologiche di chi si è incaricato di
attraverso il requisito dell’accreditamento dei laboratori che eseguono le verificazioni, nel riportare la pratica della metrologia legale nell’alveo della metrologia tout court, i cui sviluppi sembravano essere diventati vieppiù estranei al legislatore [2]. Già al momento della pubblicazione del DM 93/2017 avevamo espresso qualche dubbio che gli aspetti innovativi e condivisibili introdotti dal decreto potessero essere in parte vanificati dall’uso di una terminologia e di alcuni requisiti metrologici non completamente in linea con l’attuale normativa e con la buona pratica imposta ai laboratori di prova e di taratura dalle norme (rispettivamente la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e la UNI CEI EN ISO/IEC 17025) secondo cui i laboratori si devono accreditare per poter eseguire le verificazioni periodiche. Si sperava che le critiche costruttivamente sollevate potessero essere recepite in una successiva revisione del decreto, per completare senza inci- Politecnico di Milano, DEIB denti l’auspicato percorso di riunifica- alessandro.ferrero@polimi.it T_M
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