Legge 107/1990 Donazioni e Trasfusioni di sangue ed emocomponenti “…il consenso deve essere dato per iscritto dopo che la procedura è stata spiegata in modo comprensibile per porre l’interessato in condizione di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso…” Prima legge dello Stato che ha prescritto indicazioni chiare ed inequivocabili sulla modalità di raccolta del consenso informato e sulle informazioni da fornire all’interessato. Il testo di legge contiene anche uno schema con le domande ed il modello da far sottoscrivere all’interessato.