GIURISPRUDENZA DI MERITO >> X L I I — m a g g i o 2 010 , n ° 0 5 LA MEDIAZIONE

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N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

L’assopimento dello stato conflittuale e, quindi, la conciliazione (25) delle parti costituisce il comune risultato perseguito: in forma aggiudicativa attraverso i rimedi ordinari; attraverso un’opera di facilitazione e di mantenimento stabile del dialogo tra le parti, attraverso la mediazione. Cosı`, dunque, da evitare i possibili arresti dei flussi di comunicazione aziendale (26), a tutto vantaggio della continuita` di quelli, anche, di ordine commerciale. Una forma restaurata, quindi, di quella dicotomia, gia` presente nelle origini del diritto e risalente alle fonti classiche, che distingueva tra iudicium publicum e privatum, il secondo dei quali consentiva: «il componimento volontario attraverso la scelta condivisa del terzo, di un cittadino onorevole ed autorevole, incaricato di risolvere il conflitto, un arbiter privatus» (27). In ordine alla richiamata notazione giudiziale della misura ora disegnata, rilevanti appaiono le attribuzioni normative del giudicante, in ogni grado, investito della controversia, per l’attivazione della procedura (28). Da ultimo, e proprio in virtu` della normativa recentemente pubblicata, l’instaurazione del procedimento potra` assumere forma legale in tutte le materie previste dall’art. 5, nelle quali, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione, e` qualificato condizione obbligatoria di procedibilita` della domanda giudiziale.

3. ANALISI NORMATIVA La natura della normativa in approfondimento, in quanto espressione della delega di (25) DE PALO, D’URSO, GOLANN, Manuale del conciliatore professionista, Milano, 2004, 26, i quali dal punto di vista professionale definiscono il dato come: «la procedura in cui un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice, facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in una controversia al fine di promuoverne la risoluzione consensuale tramite un accordo». (26) Riaprire il dialogo e non solo risolvere controversie. Al tavolo della conciliazione, possono trovare posto sia gli assetti gia` degenerati in uno stato, anche aspro, di contrapposizione conflittuale, sia situazioni di mera impasse che necessitano di ripristinare l’equilibrio pregresso, tentando di adeguare in maniera condivisa il rapporto esistente alle pur sempre imprevedibili sopravvenienze. (27) BROGGINI, Iudex arbiterve, 426, estratto della Lectio magistralis del 15 maggio 2002, reperibile al link: http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ allegati/dirittoromano02broggini.pdf. (28) Il comma 2 dell’art. 5 decreto, infatti, stabilisce che: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo` invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni

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ovvero, quando tale udienza non e` prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non e` gia` stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»; laddove il comma 5 seguente dispone ulteriormente che: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e` presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’art. 4 comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto».

giurisprudenza di merito – n. 5 – 2010


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