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Osservatorio Legale Infrastrutture Viarie

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OSSERVATORIO LEGALE

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INFRASTRUTTURE VIARIE

PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: LE NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n° 76, così come convertito dalla Legge n° 120 dell’11 Settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 Luglio 2021. I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari e nel Decreto non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo sempre prevista l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di quelle ammesse è pari o superiore a cinque. Rispetto alle soglie, invece, fino a 150.000,00 Euro è possibile l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture. Da 150.000,01 Euro è prevista la procedura negoziata a invito, senza Bando, per lavori fino alla soglia comunitaria, ovvero a 5.350.000,00 Euro con una differenziazione solo per il numero di operatori da invitare (cinque operatori nel rispetto di un criterio di rotazione negli inviti fino a 350.000,00 Euro dieci operatori fino a 1.000.000,00 Euro e 15 fino alla soglia comunitaria). Infine, le procedure negoziate a invito di almeno cinque operatori per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero 214.000,00 Euro. Le Stazioni Appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate sopra indicate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria solo per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. Per le modalità di affidamento sopra indicate, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016 (garanzia provvisoria), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, se sussistono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, la Stazione Appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Una novità è sicuramente rappresentata dal fatto che il Legislatore ha previsto specifici termini massimi per arrivare all’aggiudicazione della procedura di gara: sono infatti previsti termini massimi per arrivare all’aggiudicazione e alla sottoscrizione

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del contratto pari a mesi due dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e ulteriori 60 giorni per la firma del contratto. Diversamente, è previsto un termine più ampio pari a quattro mesi per arrivare all’aggiudicazione nelle procedure negoziate, mentre rimane invariato il termine di 60 giorni per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati e la mancata tempestiva sottoscrizione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento, che dovrà essere dichiarata di diritto da parte della Stazione Appaltante. Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per arrivare all’aggiudicazione pari a mesi sei dalla determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica. Un’interessante novità per gli operatori economici è che per i contratti di lavori pubblici, che si trovano in fase di esecuzione, deve essere riconosciuto all’operatore economico un SAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso e a prescindere dagli accordi contrattuali. Viene inoltre riconosciuto nel primo SAL utile, il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza Covid-19. Infine, è stato riconosciuto un periodo di proroga alle Imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento che vengono, dunque, ricondotte alla “causa di forza maggiore” di cui all’art. 107 del Codice dei Contratti pubblici. Infine, sempre in tema di accelerazione delle procedure di gara, la nuova norma prevede che la Stazione Appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti, senza dover attendere l’esito di eventuali ricorsi presentati dagli altri partecipanti alla gara. In particolare, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. La Legge vuole evitare che venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto a causa della pendenza di ricorsi giurisdizionali. n

(1) Avvocato in Modena GIURISPRUDENZA

Quesiti dai Lettori

È possibile contattare l’Avv. Calzolari scrivendo a s.calzolari@studiolegalecalzolari.it o telefonando al +39.059.238526

Oggetto: Terna dei Subappaltatori

“È venuto meno l’obbligo d’indicare la terna dei Subappaltatori nelle procedure di gara?”. Risposta “L’obbligo d’indicare la terna dei Subappaltatori al momento non sussiste; tale obbligo ripartirà, salvo ulteriori interventi normativi, a decorrere dal 1° Gennaio 2021”.

Oggetto: Criteri di aggiudicazione

“Alla luce della recente riforma, nelle valutazione delle offerte troverà applicazione il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa?”. Risposta “I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici): nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro”.

Oggetto: Termini per concludere l’aggiudicazione

“Il Decreto Semplificazione prevede termini specifici per concludere le procedure di aggiudicazione? Se sì, cosa comporta la violazione di tali termini per la Stazione Appaltante e per l’operatore?”. Risposta “Sono previsti specifici termini massimi per arrivare ad aggiudicazione e a contratto (art. 32 comma 8): a) due mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto; b) quattro mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso “possono” essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante e opera di diritto. Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti i termini massimi per aggiudicare di sei mesi dalla determina di indizione. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico.