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Appartenenza dei presbiteri ad una Chiesa particolare. Questioni giuridiche e teologiche con particolare riferimento all’escardinazione
Alberto Vanzi*
L’istituto giuridico dell’incardinazione ed escardinazione dei chierici, corrispondentemente a quelle che furono le indicazioni del Concilio Vaticano II1, fu modificato l’anno successivo dalla conclusione dell’assise conciliare2. Nella Lumen gentium3 e in Presbyterorum ordinis4, il Concilio sottolineò il compito missionario della Chiesa ed il ruolo che i presbiteri hanno in ordine a questa missione5. La necessità di meglio distribuire il clero nei territori non ancora raggiunti dal Vangelo richiedeva una modifica delle norme, per permettere agili trasferimenti di presbiteri da Chiese in abbondanza di clero, verso altre con numeri insufficienti6 .
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* Giudice del Tribunale Regionale Ecclesiastico Etrusco.
1] Alcuni autori sostengono che, uno dei maggiori contributi apportati dal Concilio Vaticano II, sia stato quello di rivedere le norme sull’incardinazione ed escardinazione dei chierici, cf. e. Baura, «Il ministero ordinato: profili canonistici», in Il sacramento dell’ordine. XXXXVIII Incontro di Studio Centro Pio X - Borca di Cadore (BL) 29 giugno - 2 luglio 2010, Glossa, Milano 2011, 55. 2] Cf. PaoLo VI, Lettera Apostolica Motu proprio Ecclesiae sanctae, 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-758; Enchiridion Vaticanum n. 2, 696-769; d’ora in poi anche ES. 3] conciLio ecumenico vaticano ii, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, 21 novembre 1964, AAS 57 (1965) 5-67; Enchiridion Vaticanum n. 1, 464-633. D’ora in poi anche LG. 4] conciLio ecumenico vaticano ii, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 901-1024; Enchiridion Vaticanum n. 1, 1160-1245. D’ora in poi anche PO. 5] Cf. G. GhirLanda, Il Sacramento dell’ordine e la vita dei chierici (cann. 1008-1054; 232 297), Gregorian & Biblical Press, Roma 2019, 332. 6] La questione di meglio distribuire il clero all’interno della Chiesa Universale ha interessato, dopo il Concilio Vaticano II, diversi interventi del Magistero. Nei vari documenti
Il Concilio chiese di rivedere le norme relative all’istituto giuridico dell’incardinazione ed escardinazione, per motivi di natura ecclesiale, in quanto ogni presbitero, pur essendo incardinato in una Chiesa particolare, è sempre a servizio di tutta la Chiesa universale. Oltre a questa motivazione di natura oggettiva-ecclesiale, nel secondo capoverso del n. 10 della PO, il Concilio sembra che abbia voluto introdurre anche un’altra motivazione che legittimi l’escardinazione o il trasferimento dei presbiteri. Nel documento, infatti, si afferma che nei limiti del possibile è opportuno, per il sacerdote, scegliere luoghi e condizioni di lavoro meglio rispondenti alle proprie esigenze personali7. Si tratterrebbe, quindi, di una motivazione soggettiva-personale.
Le modifiche che furono introdotte nella disciplina canonica relativa all’incardinazione ed escardinazione, sia quelle introdotte da Ecclesiae sanctae, che quelle attualmente vigenti, dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico nel 1983, hanno comunque affermato
si è cercato di avviare dei processi per favorire la mobilità del clero, da strutture ecclesiali ricche di sacerdoti, verso altre che ne erano povere. All’indomani del Concilio fu creato uno speciale Consiglio, con il compito di stabilire criteri per meglio distribuire il clero, cf. ES, Allegato I,1. La Congregazione per il clero, nel 1980, per meglio attuare la collaborazione tra le Chiese emanò ulteriori indicazioni in merito, cf. sacra conGreGatio Pro cLericis, Nota direttiva Postquam apostoli, 25 marzo 1980, AAS 72 (1980) 343-364; Enchiridion Vaticanum n. 7, 232-281. Durante il Sinodo dei Vescovi del 1991 fu istituita una speciale commissione interdicasteriale per un’equa distribuzione dei sacerdoti, cf. seGreteria di stato, In octavo coetu, 13 luglio 1991, AAS 83 (1991) 767; Enchiridion Vaticanum n. 13, 248-249. La necessità di meglio distribuire il clero è ancora presente nella Chiesa. Infatti nell’ultimo Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia, per risolvere il problema della penuria dei preti, era stato proposto di poter ordinare presbiteri diaconi permanenti coniugati, cf. sinodo dei vescovi, Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco (26 ottobre 2019), n. 111 in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_ sinodo-amazzonia_it.html, n. 111, [accesso 20 febbraio 2020]. L’Esortazione Apostolica di Papa Francesco ha respinto tale richiesta. Il Papa, per risolvere la mancanza di sacerdoti in Amazzonia, ha proposto nuovamente di meglio distribuire il clero, cf. francesco, “Querida Amazonia”: Esortazione Apostolica post-sinodale al popolo di Dio e a tutte le persone di buona volontà (2 febbraio 2020), nn. 89-90, in http://www.vatican.va/content/francesco/ it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html [accesso 20 febbraio 2020]. 7] La dottrina conciliare ha fornito la chiave di soluzione su alcune questioni concernenti il ministero sacerdotale, come il valore oggettivo e le condizioni soggettive del ministero; la prospettiva individuale e prospettiva comunitaria dell’azione pastorale; il senso ecclesiale e l’impegno personale nel ministero. Per queste questioni, cf. r. sPiazzi, Decreto sul ministero e la vita sacerdotale: genesi del decreto, testo latino e traduzione italiana, esposizione e commento, Elle Di Ci, Torino 1967, 153-175.
il principio giuridico che ha sempre sostenuto la ratio della normativa canonica: ogni chierico deve essere incardinato in una Chiesa particolare o in un’entità ecclesiale che ne abbia la facoltà per il diritto stesso o per concessione della Sede apostolica, in quanto non sono ammessi chierici acefali o girovaghi8. L’incardinazione, infatti, esprime un legame ecclesiale e pertanto la Chiesa non ha mai ammesso, salvo rare eccezioni9, che un chierico non fosse legato, nell’esercizio del suo ministero, ad un Vescovo10 .
In questo articolo, dopo aver fatto alcuni accenni sull’istituto giuridico dell’incardinazione alla luce del magistero conciliare e di quello successivo, ci soffermeremo in particolare sul canone 27011 , il quale disciplina l’escardinazione dei chierici dalle proprie Chiese particolari. A proposito, il canone prima citato, sembra che abbia introdotto un diritto soggettivo del chierico all’escardinazione dalla propria Chiesa particolare dove è avvenuta l’incardinazione originaria, non solo per un motivo di natura ecclesiale, ma anche per un motivo personale.
8] Can. 265 – “Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbiano la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi”. Il principio dell’incardinazione risponde ad una triplice esigenza e finalità; pastorale, provvedere all’organizzazione della Chiesa particolare, in quanto i chierici sono al servizio di quella Chiesa; disciplinare, regolare la vita del clero, scongiurando abusi o disordini; personale, garantire al chierico i suoi diritti ed il sostentamento, cf. L. chiaPPetta, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale. 1, EDB, Bologna 20113, 347-348. 9] Si veda, a proposito, la questione delle ordinazioni assolute, ovvero senza un legame con un Superiore. Esse sono state di principio osteggiate dal punto di vista di normativo, anche se in alcune circostanze furono permesse, soprattutto nella Chiesa di Oriente, cf. f. romano, «Incardinazione e presbiterio diocesano. Evoluzione di un istituto giuridico per rispondere alla missione di servizio di ogni presbitero e alla sollicitudo pro universa ecclesia», Teresianum 63/2 (2012), 333-339; G. sarzi sartori, «L’incardinazione in una Chiesa particolare», Quaderni di diritto ecclesiale 15/2 (2002), 124-132. 10] Circa il rapporto intercorrente tra il Vescovo diocesano ed i suoi presbiteri, sotto il profilo giuridico ed in rapporto alla subordinazione gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli stati, nonché in rapporto al lavoro dipendente, cf. Pontificio consiGLio Per i testi LeGisLativi, Nota I Vescovi diocesani, 12 febbraio 2004, Communicationes 36/1 (2004), 33-38. 11] Can. 270 – “L’escardinazione può essere lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali l’utilità della Chiesa o il bene del chierico stesso; tuttavia non può essere negata se non in presenza di gravi cause; però il chierico che si ritenga gravato dalla decisione e abbia trovato un Vescovo che lo accoglie, può fare ricorso contro la decisione”.
1. L’INCARDINAZIONE NEL MAGISTERO: IL CONCILIO VATICANO II E I DOCUMENTI SUCCESSIVI
Il Concilio Vaticano II, sulla spinta anche di precedenti interventi pontifici12, domandò che le norme sull’escardinazione ed incardinazione dei chierici fossero più aderenti alle attuali necessità della Chiesa (cf. PO n. 10). La richiesta era fondata su una riflessione ecclesiale maturata in altri documenti del Concilio e ripresa, come premessa, nel sopracitato punto n. 10 di PO.
1.1. Lumen gentium n. 28 e Christus Dominus n. 28
I documenti nati dal dibattito conciliare hanno richiamato la natura missionaria della Chiesa e del ruolo che tutto il Popolo di Dio ha in ordine all’annuncio del Vangelo. Nello specifico dei presbiteri il Concilio affermò che la loro mobilità è fondata teologicamente sull’ordinazione presbiterale che li indirizza ad una missione che riguarda tutta la Chiesa Universale13. La LG, dopo aver affermato la natura sacramentale dell’Episcopato, il rapporto tra Episcopato e Collegio episcopale, nonché il rapporto del Papa, quale Capo del Collegio e l’ufficio dei Vescovi (cf. LG nn. 18-27), in un solo paragrafo affronta la questione del rapporto tra Vescovi e presbiteri (cf. LG n. 28), in quanto la dottrina contenuta nel paragrafo 28 sarà poi meglio trattata nel decreto PO.
La LG al n. 28, dopo aver dichiarato che i Vescovi hanno conferito, secondo i vari gradi, il loro ministero a diversi soggetti nella Chiesa, afferma che i presbiteri dipendono dal Vescovo nell’eserci-
12] Cf. Pio Xii, Lettera enciclica Fidei donum, 21 aprile 1957, AAS 49 (1957) 225-248; Enchiridion delle Encicliche n. 6, 1130-1171. 13] Diversamente da quanto era avvenuto nel Concilio di Trento, il Vaticano II ha riflettuto sulla natura del presbitero all’interno della missione della Chiesa. Mentre a Trento l’intento dei Padri Conciliari era quello di ribadire la natura sacramentale del presbitero, in rapporto all’eucaristia, come risposta alle tesi dei protestanti, nel Vaticano II, pur ribadendo la natura sacramentale dell’Ordine, si afferma: che la missione specifica dei presbiteri è strettamente collegata all’ordine episcopale; che il sacramento del presbiterato è collegato con i sacramenti dell’iniziazione cristiana in quanto ha come finalità l’edificazione del corpo di Cristo; che i presbiteri sono rivestiti di una particolare autorità, poiché agendo in persona Christi Capitis, non solo presiedono l’Eucaristia in nome di Cristo, ma tutta la loro azione si estende a tutta la missione della Chiesa, cf. c. scanziLLo, La Chiesa sacramento di comunione: commento teologico alla Lumen gentium, Dehoniane, Roma 19892, 225-227.
zio del loro ministero. Anche se i presbiteri14, nella loro funzione sacerdotale, agiscono in persona Christi e non in persona Episcopi, l’esercizio del loro ministero si attua, tuttavia, in obbedienza ed in comunione con il Vescovo15, poiché non possiedono la pienezza del sacerdozio. Infine nel documento si afferma che i presbiteri «[s] antificando e governando sotto l’autorità del Vescovo la porzione di gregge del Signore loro affidato, rendono visibile in quel luogo la chiesa universale» (LG n. 28). Nel testo appena citato si fa una considerazione teologicamente rilevante, in quanto si afferma che il ministero del presbitero rende visibile la Chiesa universale16. Il legame tra il Vescovo e il presbitero è preceduto dal legame che ogni Vescovo ha con il Collegio episcopale. La LG afferma che
l’ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo, anzi, che perpetua senza interruzioni il corpo apostolico, è pure, insieme col romano pontefice suo capo e mai senza questo capo, soggetto di piena e suprema potestà su tutta la chiesa: potestà che non può che essere esercitata se non con il consenso del romano pontefice (LG n. 22).
Ogni singolo Vescovo, in quanto membro del Collegio episcopale, condivide, con tutti i Vescovi, la sollecitudine pastorale per tutta la Chiesa universale, attraverso l’aiuto fraterno e la collaborazione, specialmente verso le Chiese più povere (cf. LG n. 23). Pertanto il ministero dei presbiteri rende visibile la Chiesa universale in quanto essi sono i primi cooperatori dell’ordine episcopale, i quali, con il Romano Pontefice, che è il Capo del Collegio, hanno il compito di pascere tutto il gregge di Dio. Il presbitero è, quindi, delineato sia in relazione alla Chiesa universale che a quella particolare, a motivo del profondo legame che egli ha con tutto il corpo episcopale e, contestualmente,
14] Cf. L. navarro, «La formalizzazione dello statuto giuridico dei chierici», in I principi per la revisione del codice di diritto canonico, Giuffrè, Milano 2000, 400-408. 15] Cf. d. vitaLi, Lumen gentium. Storia/ Commento/ Recezione, Studium, Roma 2013, 89. 16] La missione del presbitero, in quanto unito al Vescovo, membro del Collegio episcopale, pur operando in un contesto ecclesiale determinato e limitato di una chiesa particolare, ha sempre, comunque, una dimensione ecclesiale ed universale, cf. G. sarzi sartori, «Il Consiglio presbiterale nelle fonti conciliari della disciplina canonica», in Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali, Ancora, Milano 2000, 45.
con il proprio Vescovo, con il quale costituisce un unico presbiterio17 . La dimensione universale e particolare della Chiesa costituisce una polarità strutturale di essa che non può essere annullata e che deve necessariamente essere declinata anche nelle realtà istituzionali, come nel presbitero, il quale, anche se legato ad un Vescovo diocesano, è sempre a servizio della Chiesa Universale18 .
Christus Dominus19 è, in ordine cronologico, il primo documento del Vaticano II a fare esplicito riferimento all’istituto dell’incardinazione. Nel decreto, tuttavia, si fanno affermazioni di natura dottrinale e non giuridiche20. Nel testo si precisa che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, sono i cooperatori dell’ordine episcopale, anche se spetta ai sacerdoti diocesani promuovere la cura pastorale nella Chiesa particolare, in virtù dell’incardinazione. Il legame che l’incardinazione crea tra il presbitero e la Chiesa particolare, lo consacra totalmente alla cura spirituale della porzione del gregge del Signore (cf. CD n. 28). I presbiteri diocesani costituiscono un’unica famiglia di cui il Vescovo è padre. Infine il decreto afferma, a proposito dei presbiteri religiosi, che cooperando pastoralmente in una Chiesa particolare, essi appartengono al clero della diocesi, in quanto collaborando con l’ordine episcopale, sono di aiuto ai Vescovi (cf. CD n. 34). Il documento, pur evidenziando la distinzione tra presbiteri diocesani e clero della diocesi, trova, nella partecipazione e nell’esercizio con il Vescovo all’unico sacerdozio di Cristo, il comune denominatore tra sacerdoti diocesani e sacerdoti religiosi21 .
17] Per un approfondimento sulla duplice dimensione universale e particolare dell’episcopato, cf. a. miraLLes, «Le basi ecclesiologiche dell’incardinazione», in L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive, Giuffrè, Milano 2006, 23-38. Dello stesso autore, cf. a. miraLLes, «La dimensione universale e particolare dell’episcopato», in I Vescovi e il loro ministero, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, 35-74. 18] Per il rapporto tra Chiesa universale e particolare secondo LG, cf. G. GhirLanda, Introduzione al diritto ecclesiale: lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa, Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, 157-158. 19] conciLio ecumenico vaticano ii, Decreto sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 28 ottobre 1965, AAS 58 (1966) 673-696; Enchiridion Vaticanum n. 1, 714-779; d’ora in poi CD. 20] Cf. s. noceti, «Commento», in Commentario ai documenti del Vaticano II. Vol. 4: Christus Dominus, Optatam totius, Presbyterorum ordinis, EDB, Bologna 2017, 135. 21] Cf. f. romano, «Incardinazione e presbiterio diocesano» 352.
1.2. Presbyterorum ordinis n. 10
Il paragrafo n. 10 di PO è diviso in tre capoversi22. La prima parte del paragrafo ha un contenuto di natura dogmatica che crea le premesse per i capoversi successivi. Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nel sacerdozio, come si legge nel primo capoverso, ha la stessa ampiezza universale del sacerdozio di Cristo. Per questo motivo l’ordinazione presbiterale non abilita il sacerdote ad una missione circoscritta o ristretta, ma a tutti i popoli23. Nel successivo capoverso si precisano le necessarie conseguenze della sollicitudo omnium ecclesiarum che incombe sui presbiteri. Ogni sacerdote, quantunque sia legato giuridicamente ad una Diocesi, si deve rendere disponibile ad esercitare il ministero in quei luoghi dove vi è penuria di clero24 . Il secondo capoverso ha uno stile parenetico, in quanto si richiede che le norme relative all’incardinazione e all’escardinazione siano riviste, affinché l’istituto giuridico possa meglio rispondere alla reale situazione della Chiesa. Tale richiesta è una conseguenza logica delle premesse dottrinali. Le rigide norme canoniche sull’istituto giuridico dell’incardinazione ed escardinazione non erano più aderenti alle nuove necessità ecclesiali che richiedevano una più equa distribuzione del clero. Nel terzo capoverso si offrono, infine, una serie di indicazioni pratiche, nonché di consigli relativi all’accoglienza dei presbiteri in terra di missione, oltre a suggerire particolari modalità di invio in conformità alla tradizione evangelica. I trasferimenti dei presbiteri dalla diocesi di provenienza a quella dove vi è penuria di clero, sarebbero quindi motivati da istanze di natura ecclesiale e non per particolari esigenze personali del sacerdote. Tuttavia nel terzo capoverso del paragrafo i Padri Conciliari hanno affermato che le esigenze personali del presbitero, come le attitudini e le sensibilità pastorali o quanto possa rientrare nella sfera personale del
22] Per l’iter redazionale del paragrafo 10 di PO, cf. m. caPrioLi, Il Decreto Conciliare «Presbyterorum Ordinis». Storia - analisi - dottrina, Teresianum 1989, 331-358. 23] Cf. a. cattaneo, Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesiologiche nei documenti postconciliari, Giuffrè, Milano 1993, 94-97. 24] Cf. J. L. Gutierrez, «La visione conciliare dell’incardinazione. Incidenza sulla nuova legislazione canonica», in L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive, Giuffrè, Milano 2006, 104-105.
presbitero, devono essere tenute in considerazione25. Infatti nel testo si precisa che, per quanto possibile, si dovrebbe scegliere luoghi e condizione di lavoro meglio corrispondenti alle condizioni personali del presbitero. Tale passaggio sembra aggiungere, alla dimensione ecclesiale, che legittimerebbe il trasferimento di un chierico dalla diocesi di origine ad un’altra, anche quella personale26. Il paragrafo, pur non configurando un vero e proprio dovere giuridico dei chierici al trasferimento nei contesti ecclesiali dove vi è penuria di presbiteri, nelle premesse teologiche riguardanti l’universale vocazione dei presbiteri, si limita ad esortarli ad essere attenti alle situazioni di necessità presenti nel mondo27 .
1.3. Pastores dabo vobis
Concluso il Sinodo dei Vescovi del 1990, sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, San Giovanni Paolo II pubblicò l’Esortazione post-sinodale Pastores dabo vobis28 .
Nell’Esortazione, al paragrafo n. 31, si afferma che la vita spirituale del presbitero possiede una costitutiva dimensione ecclesiale. Tale affermazione, che mette al centro la dimensione ecclesiologica della vita del presbitero, permette di cogliere l’incardinazione, non solo come una legame puramente giuridico, ma anche spirituale29. L’incardinazione in una Chiesa particolare, il legame con il Vescovo diocesano e con gli
25] Tenere conto di quelle che sono le capacità umane del presbitero è un criterio di saggezza che favorisce una buona distribuzione dei presbiteri, cf. r. sPiazzi, Decreto sul ministero e la vita sacerdotale, 267. 26] Per Hervada la riforma dell’incardinazione era richiesta non solo da una maggiore distribuzione del clero, ma anche dal fatto che i sacerdoti potessero essere legati a strutture missionarie particolari, nonché ad esigenze di natura personale come i motivi di salute, di famiglia o l’incompatibilità con il proprio Vescovo. Tuttavia, per Hervada, anche se vi è per un presbitero un diritto all’escardinazione per esigenze di natura personale, né il Concilio, né ES, ne parlano esplicitamente, cf. J. hervada, «La incardinacion en la perspectiva conciliar (Comentario al n. 10 del decr. Presbyterorum Ordinis y al n. 3 del motu proprio Ecclesiae Sanctae)», Ius canonicum 7/14 (1967), 501. 27] Cf. e. casteLLucci, «Introduzione e commento», in Commentario ai documenti del Vaticano II: Vol. 4. Christus Dominus, Optatam totius, Presbyterorum ordinis, EDB, Bologna 2017, 422-423. 28] Cf. Giovanni PaoLo ii, Esortazione post-sinodale Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, AAS 84 (1992) 657-804; Enchiridion Vaticanum n. 13, 563-859, d’ora in poi anche PDV. 29] Cf. G. GhirLanda, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione: compendio di diritto ecclesiale, Gregorian et Biblical Press, Roma 2014, 185.
altri presbiteri, comporta tutta una serie di atteggiamenti, di scelte spirituali, nonché pastorali che danno anche una particolare connotazione alla vocazione presbiterale. Il presbitero, mediante l’incardinazione, si unisce alla storia di fede della propria Chiesa diocesana, arricchendosi della vita spirituale di quella comunità cristiana e arricchendola con il proprio ministero. Per questo il presbitero e la sua missione pastorale, deve fare riferimento al legame giuridico-spirituale che intercorre tra lui e la propria Chiesa diocesana. Nell’appartenenza e nella dedizione alla Chiesa diocesana, il presbitero trova la fonte di ogni criterio di discernimento e di ogni azione, sia per la sua missione pastorale che per la sua vita spirituale30. Dopo aver sottolineato il rapporto tra vita spirituale e pastorale del presbitero con la Chiesa particolare, PDV n. 32, in linea con gli insegnamenti del Vaticano II, ricorda che il ministero del presbitero non è solo a servizio della Chiesa diocesana, ma anche di quella Universale. Da ciò ne consegue che la vita spirituale del presbitero deve essere segnata dallo spirito missionario, al fine anche di rispondere alle necessità di quelle chiese che soffrono per la mancanza di clero31 .
1.4. I direttori sulla vita e sul ministero dei chierici
Per concludere l’analisi dei documenti del magistero post-conciliare è interessante esaminare, limitatamente al tema che ci riguarda, i direttori sulla vita ed il ministero dei Vescovi32, dei presbiteri33 e dei
30] Il ministero esige una comunità concreta e la spiritualità del prete diocesano si caratterizza come dedizione ad una Chiesa diocesana, cf. e. casteLLucci, «Il dibattito sul ministero ordinato nella teologia cattolica successiva al Vaticano II», in Il ministero ordinato. Nodi teologici e prassi ecclesiale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004, 58-60. 31] Gli insegnamenti di PDV hanno approfondito questioni di natura canonica, tra i quali anche quello dell’incardinazione dei chierici, facendo emergere la dimensione spirituale di tale istituto giuridico, cf. L. navarro, «I ministri sacri», in Fedeli. Associazione. Movimenti. XXVIII Incontri di Studio «Villa Cagnola» - Gazzada (VA) 2 luglio - 6 luglio 2001, Milano 2001, 103-109. 32] Il Direttorio dei Vescovi, Apostolorum successore, redatto successivamente al Sinodo dei Vescovi del 2003 e che aveva a tema proprio il ministero episcopale, ha sostituito il precedente direttorio, Ecclesiae imago, che fu composto alcuni anni dopo il termine del Concilio Vaticano II, cf. sacra conGreGatio Pro ePiscoPis, Direttorio Ecclesiae imago sul ministero pastorale dei vescovi, 22 febbraio 1973, Enchiridion Vaticanum n. 4, 1226-1487; conGreGazione Per i vescovi, Direttorio Apostolorum successore per il ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 2004, Enchiridion Vaticanum n. 22, 1047-1275. 33] Successivamente alla celebrazione del Sinodo dei Vescovi, sulla vita ed il ministero dei presbiteri, fu redatto un relativo direttorio, cf. conGreGazione Per iL cLero, Direttorio Di-
diaconi34. Nei testi di cui sopra, oltre a richiamare il rapporto di collaborazione del presbitero con tutto il Collegio dei vescovi, secondo gli insegnamenti del Concilio e dei Pontefici, si sottolinea anche il vincolo spirituale dell’incardinazione ed il conseguente rapporto personale che intercorre tra il Vescovo, il presbitero ed il diacono.
Nel direttorio dei Vescovi non si fa riferimento all’istituto giuridico dell’incardinazione dei chierici. Nel documento, tuttavia, relativamente al legame tra il Vescovo ed il presbitero, si afferma che il primo ha il dovere di apprezzare le qualità personali del secondo, rendendole fruttuose per la vita pastorale della Diocesi. Nell’ordinare la vita dei presbiteri, il Vescovo deve certamente tener conto del bene delle anime e delle necessità della diocesi, cercando di non ignorare le sensibilità e le aspirazioni dei sacerdoti. Nel discernimento che il Vescovo deve compiere, per provvedere ai vari uffici ecclesiastici dei presbiteri, egli deve conoscere le loro doti personali, i loro ideali, lo stato di salute, le condizioni economiche, nonché le esigenze della famiglia di origine. Le caratteristiche e le attitudini personali, nonché le possibili inclinazioni in determinati ambiti della pastorale, non possono essere trascurate dai Vescovi, bensì conosciute, apprezzate e valorizzate (cf. Apostolorum successore n. 77 e 78; Ecclesiae imago n. 111).
Nel direttorio per i presbiteri Dives Ecclesiae al n. 26 si afferma che l’incardinazione costituisce un vincolo giuridico tra il presbitero ed una chiesa particolare che ha conseguenze spirituali, in quanto da tale legame scaturisce il rapporto con il Vescovo nell’unico presbitero, la condivisione della sollecitudine ecclesiale, la cura del popolo di Dio nelle sue concrete condizioni storiche. L’azione pastorale del presbitero è, inoltre, ispirata dallo stesso legame con la Chiesa particolare. I presbiteri incardinati in diocesi, ma a servizio nei movimenti ecclesiali, prosegue il direttorio, sono esortati a sentirsi sempre parte del presbiterio diocesano, tuttavia il Vescovo deve rispettare lo stile di vita richiesto dall’appartenenza al movimento,
ves Ecclesiae per il ministero e la vita dei presbiteri, 31 marzo 1994, Enchiridion Vaticanum n. 14, 376-529. 34] Cf. conGreGazione Per iL cLero, Direttorio Diaconatus originem per il ministero e la vita dei diaconi, 22 febbraio 1998, AAS 90 (1998), 879-927; Enchiridion Vaticanum n. 17, 154-259.
permettendo al sacerdote di poter servire altre Chiese tramite il movimento ecclesiale35 .
Nel direttorio per la vita ed il ministero dei diaconi Diaconatum originem al n. 2 si statuisce che il candidato, al momento dell’ammissione, deve chiaramente esprimere per iscritto di servire la Chiesa in una determinata circoscrizione territoriale o personale oppure in un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica che abbiano facoltà di incardinare. A proposito dell’incardinazione si afferma che essa è un vincolo giuridico che ha un valore ecclesiologico e spirituale, in quanto esprime la dedicazione ministeriale del diacono alla Chiesa. Nei paragrafi successivi, al n. 3 e al n. 4, si danno indicazioni relative al trasferimento di un diacono ad altra chiesa, attraverso una nuova incardinazione. Si esorta, infine, i Vescovi a favorire il passaggio dei diaconi ad altre chiese, soprattutto verso quelle dove il clero scarseggia.
2. Incardinazione ed escardinazione dei chierici: nuove questioni?
Nel Codice del 1983, la disciplina relativa all’istituto giuridico dell’incardinazione ed escardinazione, non solo è stata modificata nelle norme, ma anche nei principi, infatti, ad essere modificato profondamente è stato anche lo stesso concetto di incardinazione36. Mentre nel Codice del 1917 si aveva una visione rigida dell’istituto, circoscrivendo il servizio ministeriale in una Chiesa particolare, l’attuale è attento alla dimensione universale del ministero37 .
35] A seguito di alcuni interventi dei Pontefici, sulla natura del presbitero, nonché della celebrazione dell’anno sulla vita sacerdotale, fu nuovamente redatto e aggiornato, a distanza di pochi anni dal precedente, un nuovo direttorio. Il nuovo direttorio non introduce, per l’argomento che ci riguarda, nuovi elementi, cf. conGreGazione Per iL cLero, Direttorio Benedetto XVI per il ministero e la vita dei presbiteri, 11 febbraio 2013, Enchiridion Vaticanum n. 29, 151. 36] Cf. conGreGazione Per iL cLero, Istruzione La presente istruzione, 4 agosto 2002, Enchiridion Vaticanum n. 21, 523. 37] Fino al Concilio Vaticano II l’istituto dell’incardinazione era molto rigido e non ammetteva agili trasferimenti. Tuttavia è interessante evidenziare che nel Concilio di Calcedonia si ammetteva che un chierico si potesse trasferire ad un’altra chiesa in caso di perdita della patria, cf. conciLio di caLcedonia, 8 ottobre 451, can. 20, in G. aLBeriGo, Conciliorum oecumenicorum decreta, EDB, Bologna 1996, 96. Se anticamente l’incardinazione voleva assoggettare un chierico ad un Vescovo, vi è da dire che l’istituto giuridico voleva anche provvedere alle sue esigenze personali, cf. v. de PaoLis, «I ministri sacri o chierici», in Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati, EDB, Bologna 1989, 151.
Il dibattito tra i canonisti, all’indomani della promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, si era molto concentrato sulla possibilità di poter incardinare presbiteri, oltre che nelle strutture ecclesiali elencate dallo stesso Codice (cf. can. 265), anche in altre strutture ecclesiali, quali i movimenti ecclesiali38, le associazione di chierici39 o gli istituti secolari40. Diversi movimenti ecclesiali, associazioni o istituti secolari hanno avuto la facoltà, da parte della Santa Sede, di poter incardinare presbiteri trasferiti da chiese particolari, da istituti religiosi o da società di vita apostoliche, nonché la possibilità di incardinare chierici accolti e preparati nelle proprie case di formazione41 .
Se nell’excursus dei documenti del Magistero della Chiesa sono state evidenziate le ragioni teologiche che rendono opportuna, anzi doverosa la mobilità del clero, per andare incontro a situazioni di necessità, oggi, non possiamo non evidenziare che nel nostro contesto ecclesiale italiano, e non solo, assistiamo a consistenti trasferimenti di presbiteri provenienti da altri paesi e che raggiungono le varie diocesi dell’Italia per motivazioni prevalentemente di natura personale. La mancanza di clero sta favorendo, nelle nostre diocesi italiane, l’acco-
38] Cf. a. d’auria, «Incardinazione dei preti nei movimenti ? Riflessioni su un tema attuale», in L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive, Giuffrè, Milano 2006, 381-434; d. di GiorGio, «Incardinazione e movimenti ecclesiali. Dialettica tra un antico istituto e le nuove realtà dello spirito», in L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettiva, Giuffrè, Milano 2006, 399-413; m. GaLindo deLGado, «Movimenti ecclesiali e incardinazione dei chierici: a proposito dell’erezione di un’associazione clericale con facoltà di incardinare», Ius ecclesiae 30/2 (2018), 651-674; L. navarro, «L’incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive», Fidelium Iuria 15 (2005), 63-96; s. recchi, «I movimenti ecclesiali e l’incardinazione dei sacerdoti membri», Quaderni di diritto ecclesiale 15/2 (2002), 168-176. 39] Cf. J. i. arrieta, «Sull’incardinazione nelle associazioni di chierici», in Iustitia in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, 277-292; F. coccoPaLmerio, «Il problema dell’incardinazione dei chierici nelle associazioni dei fedeli», in Studi in onore di Carlo Gullo, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, 45-54. 40] Cf. s. testa BaPPenheim, «I chierici negli istituti secolari e la loro incardinazione», in L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive, Giuffrè, Milano 2006, 475-487. 41] Si veda, a titolo esemplificativo, il decreto della Congregazione per il Clero, che concede ad un’associazione di poter incardinare i presbiteri nella stessa, cf. conGreGazione Per iL cLero, «Decreto erezione Communautè de l’Emmanuel», Monitor ecclesiasticus 132/1 (2017), 329-331.
glienza di seminaristi42 e di presbiteri stranieri43, nonché di presbiteri italiani che si trasferiscono in altre Chiese particolari del territorio nazionale o di religiosi che lasciano i propri istituti per incardinarsi nelle diocesi. Si tratta di un fenomeno che è in atto e che merita una riflessione giuridica alla luce del Magistero.
2.1. Can. 270: L’escardinazione è un diritto soggettivo del chierico? L’escardinazione consiste nella cessazione di appartenenza di un chierico ad una Chiesa particolare, ad una Prelatura personale, ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società che abbia la facoltà di incardinare, con il conseguente legittimo trasferimento ad nuova struttura che abbia la facoltà di incardinare. Dal tenore del can. 27044 si evince
42] Analogamente alla mobilità del clero, possiamo anche ricordare il fenomeno della mobilità dei seminaristi, in particolare quelli dimessi da altri seminari o provenienti da istituti religiosi. La Chiesa Universale ha regolato questo fenomeno dando indicazioni alle conferenze episcopali per l’accoglienza dei seminaristi dismessi, cf. conGreGazione Per L’educazione cattoLica, Istruzione Par la presente instruction a proposito dell’ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, 8 marzo 1996, Enchiridion Vaticanum n. 15, 172-183. La Conferenza episcopale italiana ha provveduto, con proprio decreto, a dare norme a tutte le Chiese italiane, cf. conferenza ePiscoPaLe itaLiana, Decreto generale circa l’ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, 27 marzo 1999, Notiziario CEI 33 (1999) 77-83; Enchiridion CEI n. 6, 1718-1734. Per Montini il trasferimento dei seminaristi è un fenomeno analogo a quello delle frequenti escardinazioni dei presbiteri o dei trasferimenti, cf. G. P. montini, «L’ammissione al seminario di candidati usciti o dimessi da seminari o istituti di vita consacrata. Commento alla normativa CEI», Quaderni di diritto ecclesiale 14/3 (2001), 305 nt. 33.
43] Cf. conGreGazione Per L’evanGeLizzazione dei PoPoLi, Istruzione. La missione universale sull’invio e la permanenza all’estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, 13 giugno 2001, AAS 93 (2001) 641-647; Enchiridion Vaticanum n. 20, 382-389. L’istruzione dicasteriale fu emanata a seguito di abusi che vi furono circa il trasferimento di presbiteri stranieri, cf. B. nduBueze eJech, «Il presbitero al servizio della comunione ecclesiale», in La comunione nella vita della Chiesa: le prospettive emergenti dal Vaticano II. XLI. Incontro di Studio Centro Turistico Pio X. - Borca di Cadore (BL), 30 giugno - 4 luglio 2014, Glossa, Milano 2015, 196. 44] Nella fase redazionale del canone è interessante seguire l’evoluzione della norma sull’escardinazione, nonché i vari interventi dei Consultori. Nella Sessio I (ottobre 1966) a proposito dell’escardinazione, alcuni Consultori avanzarono criteri di prudenza, circa la lecita escardinazione ed il ricorso ai Superiori, in quanto questa potrebbe essere chiesta dal chierico per trasferirsi in contesti ecclesiali più favorevoli nei quali vi sono condizioni sociali migliori, cf. Communicationes 16/2 (1984) 165; nel textus recognitus sia ammette la possibilità, per un chierico, di ricorrere contro la negata escardinazione, sia per via amministrativa, sia per via giudiziaria, cf. Communicationes 16/2 (1984) 189. Nella Sessio XIII (aprile 1973) un Consultore, a proposito della natura del ricorso, afferma che trattandosi, la negazione dell’escardinazione, di un abuso di autorità del Superiore e non di un diritto
che il Legislatore si mostra favorevole all’escardinazione dei chierici45 . Nel canone si statuisce che l’escardinazione può essere richiesta dai chierici per una giusta causa e rifiutata dal Vescovo per una grave causa46. L’escardinazione può essere concessa non solo per l’utilità della Chiesa, ma anche per il bene del chierico47. Se per l’utilità della Chiesa, come è stato evidenziato nell’analisi dei testi del Magistero, si intende la penuria di clero, quali sarebbero, invece, le giuste cause che legittimerebbero l’escardinazione di un chierico da una struttura ecclesiale ad un’altra per motivi personali? Nel testo del codice, non sono ovviamente elencate le singole motivazioni. Devono trattarsi di particolari condizioni personali del chierico che possono evolvere nel tempo e pertanto il Legislatore lascia che sia la dottrina a determinare i motivi che rendono legittima l’escardinazione e che di conseguenza si possa parlare di un diritto soggetto del chierico. Riteniamo di poter distinguere almeno due categorie di giuste cause.
Nella prima categoria vi rientrano le attitudini personali del chierico per il bene e l’utilità della Chiesa. In questa categoria devono essere tenute in conto le sensibilità e le abilità del chierico in ordine a certi settori della pastorale e che magari non sono presenti nella struttura dove è incardinato. Un chierico, ad esempio, potrebbe essere portato,
soggettivo del chierico, è opportuno ammettere solo il ricorso per via amministrativa e non per via giudiziaria, cf. Communicationes 24/2 (1992) 301. Nel testo dell’Adnexum scompare la possibilità di ricorrere per via giudiziaria, resta la possibilità di poter adire per la via amministrativa, cf. Communicationes 24/2 (1992) 323. 45] Cf. redazione quaderni di diritto eccLesiaLe, Codice di diritto canonico commentato: testo ufficiale latino, traduzione italiana, fonti, interpretazioni autentiche, legislazione complementare della Conferenza episcopale italiana, commento, testo originale dei canoni modificati, indice analitico, Ancora 20195 , 277; B. ndBueze eJeh, I chierici nel popolo di Dio. Profilo giuridico, Marcianum Press, Venezia 2017, 222. 46] Alcuni autori sostengono che nel can. 270 il Legislatore abbia introdotto una novità normativa, cf. G. incitti, Il sacramento dell’Ordine nel Codice di diritto canonico: il ministero dalla formazione all’esercizio, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2013, 116-117. 47] Nel corrispondente canone del codice piano-benedettino (cf. can. 116), l’escardinazione non prevedeva, come giusta causa, il bene dei chierici, ma solo l’utilità della Chiesa. Inoltre non era ammessa la possibilità di ricorrere contro l’Ordinario per la negata concessione dell’escardinazione. Anche ES non fa alcun accenno ai motivi personali. Il documento disciplina, tra le altre cose, l’istituto della trasmigrazione dei chierici verso altre diocesi, invitando, tuttavia, gli Ordinari a mantenere l’incardinazione originaria. Infine si introduce l’incardinazione automatica, trascorsi i cinque anni di permanenza di un chierico in un diocesi diversa da quella d’incardinazione, cf. (Allegato I, art. 3).
da un punto di vista pastorale, ad assistere alcune categorie di fedeli48 , quali gli studenti universitari, i marittimi, i reclusi nelle case circondariali, gli operai, ecc. Il Vescovo ha il compito di valorizzare le sensibilità pastorali dei suoi chierici. Pertanto, qualora nella sua Chiesa non vi fossero presenti quegli ambiti della pastorale verso cui è sensibile un proprio diacono o presbitero, deve favorire l’escardinazione.
La seconda categoria raggruppa circostanze più soggettive del chierico, non immediatamente riferibili all’utilità della Chiesa, ma che devono essere tenute in considerazione dal Vescovo. Ad esempio, a titolo esemplificativo, possiamo individuare lo stato di salute del chierico e quello dei propri familiari, le difficoltà relazionali con il proprio Vescovo o la perdita della buona fama nella propria circoscrizione di incardinazione. Queste motivazioni non sono, come detto sopra, direttamente riferibili all’utilità della Chiesa, tuttavia possiamo affermare che il benessere soggettivo del chierico può essere di giovamento alla Chiesa. Pertanto quando un presbitero o un diacono assume un particolare ufficio in condizioni soggettive a lui favorevoli, si può presumere che ciò porti beneficio, non solo al suo equilibrio psicofisico, ma anche a tutta la comunità cristiana. Di contro non possono essere considerati, come giusta causa, motivi quali le ambizioni personali del chierico o una remunerazione economica più favorevole49. Qualora il chierico avesse anche trovato un Vescovo disponibile per l’incardinazione, il Vescovo della Diocesi dove è incardinato non può negare l’escardinazione, se non per una grave causa. Anche per questa motivazione si pone la domanda in che cosa consista la grave causa50 .
48] Per i fedeli militari, l’Ordinariato militare, a cui compete la cura spirituale, ha la possibilità di incardinare chierici, nello stesso ordinariato, cf. Giovanni PaoLo ii, Constituzione Apostolica Spirituali militum curae, 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 481-486; Enchiridion Vaticanum n. 10, 240-251; f. vecchi, «L’incardinazione nella Chiesa particolare dell’ordinariato castrense», in L’istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive, Glossa, Milano 2006, 489-510. 49] Cf. G. GhirLanda, Il sacramento dell’ordine, 357; d. Le tourneau, «Comentario», in Comentario exegetico al Codigo de Derecho Canonico, II/1, EUNSA, Pamplona 20023 , 312-313; J. a. coriden et aL., The Code of Canon Law: a text and commentary, Paulist Press, New York 1985, 196. 50] L’attuale codice tutela maggiormente la scelta e la valutazione della giusta causa da parte del chierico, ammonendo il Vescovo a non negare l’escardinazione se non per una causa grave, cf. e. coLaGiovanni, «Incardinazione ed escardinazione nel nuovo codice di diritto canonico», Monitor ecclesiasticus 109/1-2 (1984), 54.
Il Vescovo potrebbe negare l’escardinazione ad un chierico, qualora nella sua Diocesi vi fosse mancanza di clero oppure quando il richiedente è difficilmente sostituibile in quanto ha delle particolari abilità pastorali o competenze scientifiche in ambito teologico. Tuttavia, soprattutto per quest’ultima fattispecie, il Vescovo si deve impegnare a cercare un chierico in grado di sostituirlo51 .
Nell’ultima parte del canone si ammette la possibilità di percorrere il ricorso gerarchico amministrativo (cf. cann. 1732 -1739) contro la decisione del Vescovo che ha negato, al chierico, l’escardinazione. La possibilità di ricorrere contro la denegatio del Vescovo, lascia chiaramente intendere che l’escardinazione, qualora vi sia la giusta causa ed un Vescovo disponibile ad accogliere, sia un diritto soggettivo del chierico52. L’oggetto del ricorso gerarchico amministrativo riguarda, infatti, non solo questioni in ordine alla legittimità dell’atto o al merito della questione, ma anche la violazione dei diritti soggettivi53. In tal senso dovranno essere soppesati, da una parte gli interessi personali del singolo fedele, in questo caso del chierico, che chiede di trasferirsi in un’altra circoscrizione ecclesiastica, dall’altra quelli del Vescovo, nonché le esigenze della comunità cristiana dove era in servizio il chierico che ha chiesto l’escardinazione54. La potestà amministrativa deve
51] Cf. G. GhirLanda, Il sacramento dell’ordine, 358. 52] J. t. m. de aGar, «Appunti per una riflessione sull’incardinazione», in L’Istituto dell’incardinazione. Natura e prospettive, Giuffrè, Milano 2006, 469; G. GhirLanda, Il sacramento dell’ordine, 359; B. nduBueze eJech, «Il presbitero al servizio della comunione ecclesiale», 191; d. saLachas - L. saBBarese, Chierici e ministero sacro nel codice latino e orientale: prospettive interecclesiali, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2004, 107; m. Przemysław, «È possibile risolvere la questione dell’incardinazione anomala del can. 701 del CIC/83?», Annales canonici 10/S (2014), 120 nt. 8; J. i. arrieta (ed.), Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, Coletti a San Pietro, Roma 20186, 232; a. montan, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, EDB, Bologna 2000, 230. 53] Cf. f. d’ostiLio, Il diritto amministrativo della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, 471-475. A proposito delle obiezioni che furono fatte nella sede redazionale del canone 270 (cf. nota 44) circa la via amministrativa o giudiziaria del ricorso, vi è da dire che l’abuso di autorità si ripercuote sempre in una violazione di un diritto, cf. G. GhirLanda, Il sacramento dell’ordine, 358-359. 54] A proposito della negata escardinazione e del ricorso amministrativo interposto da un presbitero, cf. coram Stankiewcz, 25 maggio 2015, Ius Canonicum 60/119 (2020), 271298; Il Vescovo aveva negato l’escardinazione al presbitero ritenendo che sussistesse una grave causa. Il presbitero aveva in corso un procedimento penale e civile e pertanto, per motivi di prudenza, gli era stato negato il trasferimento ad altra Diocesi. In sentenza, inoltre, si afferma, a proposito della giusta causa, che legittima l’escardinazione di un presbi-
verificare, infatti, la sussistenza della giusta causa, diversamente dalla potestà giudiziale che deve raggiungere, invece, la certezza morale55 .
2.2. Accoglienza di chierici che chiedono di essere incardinati in una struttura ecclesiale diversa da quella propria56
È opportuno che un chierico sia immediatamente incardinato in una circoscrizione ecclesiastica, anche alla luce del significato spirituale dell’incardinazione, come descritto in PDV nn. 31-32? Normalmente l’escardinazione è fatta precedere, anche se non sempre, da un periodo di accoglienza del chierico57 nella struttura ecclesiale in cui chiede di essere incardinato58. La normativa canonica prevede, anche, la possibilità di trasferirsi legittimamente secondo il disposto del can. 27159 ,
tero, che se un Vescovo è disponibile ad accoglierlo, se ne presume la sussistenza, cf. cf. coram Stankiewcz, 25 maggio 2015, 279; L. navarro, «Algunas puntualizaciones sobre la incardinación: causas, plazos y autoridad competente. Comentario de dos sentencias del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica», Ius Canonicum 60/119 (2020), 299-313. 55] Cf. m. J. arroBa conde, «Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti», Apollinaris 75/3-4 (2002), 748-749. 56] La Conferenza episcopale italiana ha dato disposizioni, nonché fornito moduli per disciplinare il trasferimento di presbiteri provenienti dai territori di missione, verso altre chiese diverse da quella di incardinazione. Il regolamento della CEI fu adottato ad experimentum nel 2003, cf. Notiziario CEI 7 (2003) 221-242; Enchiridion CEI n. 7, 650-664; approvato definitivamente nel 2006, cf. Notiziario CEI 3 (2006) 73-99; Enchiridion CEI n. 8, 112-134. Le convenzioni furono poi successivamente aggiornate nel 2010, cf. Notiziario CEI 4 (2010) 129-159; Enchiridion CEI n. 8, 1657-1686. 57] Nel diritto dei religiosi, il passaggio di un professo di voti perpetui, dal suo Istituto ad un altro, è ammesso dal diritto, stante tuttavia un periodo di prova che deve durare almeno tre anni, cf. can. 684 § 2. 58] Nel canone 268 si disciplina la fattispecie dell’incardinazione automatica o ipso iure, cf. can. 268 – §1. “Il chierico che si trasferisce legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un’altra, dopo cinque anni viene incardinato in quest’ultima per il diritto stesso, purché abbia manifestato per iscritto tale intenzione sia al Vescovo diocesano della Chiesa ospite, sia al Vescovo diocesano proprio e purché nessuno dei due abbia espresso un parere contrario alla richiesta entro quattro mesi dalla recezione della lettera”. La Segnatura Apostolica ha emesso una sentenza dove sono state date indicazioni in merito, cf. suPremo triBunaLe deLLa seGnatura aPostoLica, 20 giugno 1977, Communicationes 10/1 (1978), 152-158. 59] Can. 271 – §1. “Al di fuori di una situazione di vera necessità per la propria Chiesa particolare, il Vescovo diocesano non neghi la licenza di trasferirsi ai chierici che sappia preparati e ritenga idonei ad andare in regioni afflitte da grave scarsità di clero, per esercitarvi il ministero sacro; provveda però che, mediante una convenzione scritta con il Vescovo diocesano del luogo a cui sono diretti, vengano definiti i diritti e i doveri dei chierici in questione”. Per la presente fattispecie giuridica, cf. P. PavaneLLo, «La condizione giuridica del chierico fuori della diocesi di incardinazione», Quaderni di diritto ecclesiale 15/2 (2002), 146-159.
in altra diocesi per un servizio pastorale, permanendo, in questo caso, il legame giuridico con la struttura ecclesiale di origine. Il Vescovo diocesano60 che incardina deve valutare, come prescritto dalla normativa, alcuni elementi prima di procedere all’incardinazione la quale, va ricordato, non costituisce un diritto soggettivo del chierico61 .
Poiché il vincolo dell’incardinazione costituisce per il chierico la fonte della sua vita spirituale, nonché determina anche la forma del suo servizio pastorale, l’accoglienza di presbiteri che desiderano di essere incardinati dovrà tenere conto di questo principio teologico. Il legame con la Chiesa particolare, la sua storia, le sue tradizioni spirituali, la vita dei santi, nonché le peculiarità pastorali di quel territorio, costituiscono la fonte di criteri di discernimento e di azione, che un chierico deve conoscere in quanto configurano la sua missione pastorale che si concretizzerà in particolari uffici, nonché serviranno per il suo nutrimento spirituale (cf. PDV n. 31). Per questi motivi il Vescovo diocesano dovrebbe, con proprie norme, disciplinare l’accoglienza di chierici che chiedono, per motivi personali, di essere incardinati in una diocesi diversa dalla propria. Tali norme hanno come obiettivo far conoscere, al chierico, la Diocesi nella quale desidera dedicarsi.
La Diocesi di Livorno, a proposito, ha emanato delle norme per l’accoglienza di presbiteri che sono incardinati in altre strutture ecclesiali62. Possiamo qui elencare uno schema tenendo conto anche delle norme che la diocesi di Livorno ha già dato (de iure condito) e di quelle che potrebbero essere ancora integrate (de iure condendo).
Il Vescovo dovrebbe individuare, anzitutto, il soggetto incaricato ad accompagnare l’aspirante per tutto il periodo di prova, nonché per
60] Can. 269 – “Il Vescovo diocesano non proceda all’incardinazione di un chierico se non quando: 1) ciò sia richiesto dalla necessità o utilità della sua Chiesa particolare e salve le disposizioni del diritto riguardanti l’onesto sostentamento dei chierici; 2) gli consti di un documento legittimo la concessione dell’escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico; 3) il chierico abbia dichiarato per iscritto al Vescovo diocesano stesso di volersi dedicare al servizio della nuova Chiesa particolare a norma del diritto”. 61] Cf. coram Shotte, 30 novembre 2002, in Pinto, P.V., Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero ed istituzione, EDB, Bologna 2006, 513-517. 62] Cf. simone Giusti, Decreto omnibus. Prot. 4520/VD/17, 16 marzo 2017, II, d’ora in poi anche DO.
raccogliere la documentazione necessaria dalla struttura ecclesiale di provenienza (cf. can. 269). Potrebbe essere l’incaricato diocesano per la vita del clero (Vicario episcopale, Delegato Vescovile o Rettore del Seminario). Sarà utile che l’incaricato, nel suo compito, sia sostenuto da un’équipe (cf. DO n. 2. C) c). La documentazione da raccogliere si rende necessaria, affinché il Vescovo possa acquisire tutti quegli elementi ed informazioni utili per formarsi un proprio giudizio. Sarà utile chiedere, oltre alla domanda scritta dell’interessato, nella quale si motiva la richiesta di trasferirsi in altra circoscrizione ecclesiastica per ragioni personali, una lettera del Superiore dove il chierico è incardinato, il curriculum vitae e ogni altro documento (cf. DO n. 2. C) a) che possa essere prodotto nel foro esterno63. Il tempo di prova dei presbiteri che chiedono di essere incardinati è di circa tre anni, al quale si può derogare in presenza di significative motivazioni. Nei tre anni di prova i presbiteri accolti non potranno essere nominati parroci. Sarà chiesto loro di effettuare esperienze annuali in tre diverse realtà diocesane. Di apprendere, se necessario, la lingua italiana, di conoscere la storia della Diocesi, nonché le linee pastorali della Chiesa diocesana e, se del caso, quelle nazionali. Le persone incaricate di seguire il presbitero dovranno verificare, con colloqui periodici, l’andamento del tempo di prova, in particolare si dovrà verificare il progressivo inserimento del chierico nella vita diocesana (cf. DO n. 2. C) c) 1). L’incaricato diocesano dovrà, alla fine del periodo di prova e dopo essersi informato su come il chierico abbia svolto i vari servizi pastorali, redigere un proprio voto da presentare poi al Vescovo, il quale resta sempre, in quanto Pastore della Chiesa diocesana, colui che opererà un discernimento che si concretizzerà, dal punto di vista giuridico, nell’incardinazione del chierico. Diversamente prolungherà la prova, che riteniamo, stante il disposto del can. 268, non potrà protrarsi per oltre due anni. Qualora il Vescovo ritenesse di non accogliere la richiesta del chierico, lo inviterà a rientrare nella propria struttura ecclesiale di appartenenza.
63] Si potrebbe tener conto, come schema normativo, anche delle indicazioni date dalla CEI e già citate, circa i seminaristi dismessi dai seminari o da istituti religiosi e che chiedono di essere accolti in un altro seminario. A proposito del foro interno ed esterno Montini solleva un problema, su questo punto della norma della CEI, in quanto essa richiede, al seminarista, di riferire il giudizio del direttore spirituale, che non lo ha scoraggiato nell’insistere sulla vocazione, cf. G.P. montini, «L’ammissione al seminario», 301-303.
CONCLUSIONI
Il presente contributo ha cercato di applicare la riflessione giuridico-teologica sull’istituto canonico dell’incardinazione ed escardinazione, al fenomeno della mobilità del clero, soprattutto di coloro che chiedono di trasferirsi in altra struttura ecclesiale, non per motivi di natura ecclesiale, ma personale. È stato fatto emergere, a proposito della richiesta di escardinazione, il delinearsi di una polarità tra il bene della Chiesa e quello del chierico. Affinché la polarità non si trasformi in una dialettica, è doveroso tenere sempre in equilibro i due beni, soprattutto quando la salvaguardia e la tutela del bene dei chierici, sia indirettamente riferibile anche al bene della Chiesa64. Il discernimento ecclesiale, di cui la Chiesa è maestra, avrà come fine il raggiungimento di una giusta decisione.
64] Per questo tema, cf. M. visioLi, Il diritto della Chiesa e le sue tensioni alla luce di un’antropologia teologica, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999, 383-393.