GABRIELE CASONI - Quesitario Massimario di Anagrafe

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Gabriele Casoni Direttore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano”, con la quale collabora dal 1996 quale autore e docente. Autore di volumi e interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile, anagrafe e documentazione amministrativa. Oltre alla prime edizione del “Quesitario massimario di anagrafe” (Sepel, 2004) ha pubblicato i volumi “Gli strumenti della semplificazione amministrativa” (Sepel, 1999), “Il matrimonio all'estero del cittadino italiano” (Edk, 2008), “L'articolo 116 del codice civile” (Sepel, 2009). Dal 1994 svolge le funzioni di responsabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Servizi alle Persone. ISBN 88-88430-17-2 ISBN 978-88-88430-17-1 Euro 100,00

Gabriele QUESITARIO MASSIMARIO DI ANAGRAFE Casoni

Questa seconda edizione del “Quesitario Massimario di Anagrafe” riassume e coordina in un codice unico tute le norme, le circolari, gli atti ufficiali di fonte diversa, i quesiti e le massime giurisprudenziali, che hanno concorso alla formazione dell’ordinamento anagrafico della popolazione residente. Fornisce sia strumenti di semplice lettura della norma che elementi interpretativi di grande interesse ed attualità intorno alle questioni più frequenti e quotidiane ed anche con riferimento a problematiche più complesse che necessitano di riflessioni e studi coordinati dalle diverse fonti legislativi ed interpretative. Alle problematiche derivanti dall’applicazione delle discipline sui comunitari e sugli extracomunitari, sono stati inoltre dedicati due distinti capitoli, articolati nelle aree “Normativa”, “Circolari”, “Quesiti” e “Giurisprudenza”. Altrettanta attenzione è stata profusa nella raccolta di tutto il materiale esistente in materia di trasmissioni telematiche delle informazioni anagrafiche (con specifico riguardo al sistema Ina – Saia) e con riferimento alle problematiche derivanti dall’accostamento tra disciplina anagrafica in senso stretto e normativa sulla privacy. Disporre di un “codice unico”, di consultazione veloce e valorizzato dalle risposte ai quesiti più frequenti in materia anagrafica, costituisce uno strumento di lavoro indispensabile, utile alla trasposizione della teoria in pratica istruttoria quotidiana. Il volume è strutturato per Parti e Capitoli che affrontano separatamente le diverse argomentazioni. Ciascuna delle argomentazioni può contare sulle specifiche parti normative d’interesse, le circolari, i quesiti, la giurisprudenza più significativa. Per una migliore consultazione di contenuti ed a vantaggio di un veloce reperimento di quanto il lettore intenderà ricercare, oltre agli indici cronologici, separati per tipologia dell’atto riportato, ciascun capitolo ed i relativi paragrafi sono preceduti dall’elenco dei testi riportati. Il “Quesitario Massimario di Anagrafe” si pone quale strumento indispensabile sia per gli operatori sia per i funzionari dirigenti che quotidianamente sono alle prese con le problematiche di una materia in rapida evoluzione ed ha l’ambizione di soddisfare l’esigenza di chiarezza delle più varie, a volte inaspettate, pratiche anagrafiche. Completa l'opera IL CD- Rom che agevola e facilita la ricerca e la consultazione dei documenti.

Gabriele Casoni

QUESITARIO MASSIMARIO DI ANAGRAFE

Normativa, prassi, quesiti, giurisprudenza


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SOMMARIO Prefazione .................................................................................................................... pag. PARTE I - Ordinamento generale d’interesse ........................................................... Disciplina generale ...................................................................................................... NORMATIVA ............................................................................................................... — L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .......... — L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa .................... — D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (estratto) - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali .......................................................................... — D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ..........

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Parte II - Anagrafe della Popolazione residente (A.P.R.) Cap. 1 - Disciplina generale ......................................................................................... NORMATIVA ................................................................................................................ — L. 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ................................................................................... — D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ........................................................ — D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (estratto) - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ........................... CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 24 aprile 1980, n. A.C. (80) 12 - Anagrafe della popolazione residente .............................................................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 24 giugno 1989, n. 6/89 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ................................................ — ISTAT - Circolare 7 luglio 1989, n. 38 - D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 Nuovo regolamento anagrafico ........................................................................ — ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992 - Anagrafe della popolazione ....................................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 30 giugno 1999, n. 3 - Giuramento del sindaco ...............................................................................................................

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— Ministero Dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 26 aprile 2001, n. 7 - Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile .................................................... — Circolare Ministero dell’Interno 24 febbraio 2006, n. 5 - Applicazione dell’art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici .............................. Cap. 2 - Residenza, domicilio, dimora temporanea .................................................. NORMATIVA ............................................................................................................. — R.D. 16 marzo 1942 (estratto) - Approvazione del testo del Codice civile («G.U.» 4 aprile 1942, n. 79, ediz. Straord.) .................................................... — R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (estratto) - Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie («G.U.» 17 aprile 1942, n. 91) .......... CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ispett. Tasse di Milano - Circolare 5 novembre 1988, n. 48 - La residenza richiesta ai fini delle agevolazioni per la prima casa ....................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 20 febbraio 1997, n. k19/NATO/90 - Personale civile in servizio presso basi Nato in Italia e familiari a carico. Applicazione norme in materia di acquisto e riacquisto cittadinanza italiana ................................................................................................................... — Ministero delle Finanze - Circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E - Imposte dirette - Verifiche sulle emigrazioni di cittadini italiani e determinazione della qualifica di soggetto fiscalmente residente ............................................. — Prefettura di Ferrara - Nota 8 maggio 1998 - Legge n. 675/1996 (cosiddetta legge sulla “privacy”) - Dati richiesti d’ufficio per la residenza - Art. 27 della stessa legge – Applicabilità ...................................................................... — Ministero dell’interno - Circolare 17 dicembre 2001, n. 20 - Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO ........................................................................................................ QUESITI — Il concetto di residenza anagrafica - Elemento soggettivo ed elemento oggettivo - Requisiti .......................................................................................... — Persona che per conoscenza diretta dell’ufficiale di anagrafe e per gli accertamenti eseguiti dalla Polizia municipale non ha più la dimora abituale nel Comune - Invito a regolarizzare la posizione anagrafica - Mancata ottemperanza all’invito - Adempimenti di cui al secondo comma dell’art. 15 del regolamento anagrafico - Osservazioni ................................................. — Persona che pur non abitando più l’alloggio abituale, svolge tuttavia nello stesso Comune un’attività commerciale - Particolarità del caso - Necessità di convocare la persona affinchè renda le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 15 del regolamento anagrafico ........................................................ — Ordinanza di sgombero - Soggetti già occupanti che hanno lasciato i locali - Mancata dichiarazione a sensi dell’art. 13 del Regolamento anagrafico - Invito a renderla a sensi dell’art. 15 dello stesso Regolamento e, in mancanza, necessità di procedere agli adempimenti ..................................... — Scissioni familiari - Necessità di eseguire indagini con tutti gli strumenti a disposizione dell’ufficiale di anagrafe - Controllo sui contratti di fornitura gas, luce, acqua ecc. - Ritualità - Disponibilità di altro alloggio nello stesso stabile - Deve essere effettivamente abitato per giustificare la scis-

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sione - Osservazioni .......................................................................................... — Dimora abituale di minore figlio di genitori separati - Affido condiviso .... — Emigrazione in altro Comune - Dimora abituale in casa di riposo - Rispetto dei due anni previsti dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 223/ 1989 - Non è perentorio ..................................................................................... — Accertamento della dimora abituale - Prerogative, competenze e considerazioni che l’ufficiale di anagrafe deve tenere presenti - Giurisprudenza della Cassazione in merito ................................................................................ — Dimora abituale - Residenza - Condizioni ....................................................... — Dimora abituale - Presunta dimora fittizia - Documentazione dimostrativa - È necessaria a fronte di possibili ricorsi .................................................... — Residenza di minore ad indirizzo diverso da quello dei genitori - È possibile .................................................................................................................... — Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea - Iscrizione di cittadini italiani e comunitari - Requisiti temporali ........................................ — Modalità di accertamento della dimora abituale da parte delle forze di Polizia ................................................................................................................ GIURISPRUDENZA — Allontanamento breve dalla dimora abituale - Effetto irrilevante sulla residenza - [Corte di Cassazione - 21 ottobre 1955, n. 3405] ............................... — Dimora abituale del minore diversa da quella dell’esercente la potestà Volontà di quest’ultimo o non opposizione - Elemento oggettivo e soggettivo - Individuazione della nuova residenza del minore - [Corte di Cassazione - 4 dicembre 1967, n. 2872] ..................................................................... — Elemento oggettivo ed elemento soggettivo - Necessità di entrambi per la fissazione della residenza. - [Corte di Cassazione - 17 gennaio 1972, n. 126] .................................................................................................................... — Incapacità d’intendere e di volere - Fissazione della residenza - È possibile - [Tribunale di Roma - 6 ottobre 1972] .......................................................... — Iscrizione nel registro della popolazione residente - Necessità degli accertamenti atti a denotare la destinazione di quel luogo quale dimora abituale nel tempo - [Corte di Cassazione - Sez. I, 28 maggio 1979, n. 3075] ........ — Residenza dei coniugi - Diversità - È possibile - [Corte di Cassazione - 14 aprile 1982, n. 2223] .......................................................................................... — Obbligo di residenza dei dipendenti dello Stato - Violazione - Non comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari - [Consiglio di Stato - Sez. III, 17 aprile 1984, n. 590] ....................................................................................... — Residenza - Elemento oggettivo ed elemento soggettivo. - [Corte di Cassazione - 14 marzo 1986, n. 1738] ..................................................................... — Residenza - Corrispondenza tra situazioni dichiarate e realtà dei fatti [Corte di Cassazione - Sez. I; 8 novembre 1989, n. 4705] ................................ — Residenza - La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo - [Tribunale Amministrativo Regionale Della Basilicata - 22 maggio 1991, n. 71] ............. — Residenza dichiarata e situazione di fatto - Devono corrispondere ai fini dell’iscrizione o della cancellazione anagrafica - [Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I, 24 giugno 1991, n. 320] .......................... — Dichiarazione di residenza – Attiva il potere dell’ufficiale d’anagrafe di ordinare gli accertamenti necessari a verificare la dichiarazione medesi-

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ma - [Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Sez. I - 24 giugno 1991, n. 320] ................................................................................................ Residenza del minore - Dimora abituale - Competenze territoriale del giudice interessato ad emettere provvedimenti di tutela - [Tribunale per i minorenni di Roma - 16 novembre 1992] ......................................................... Residenza e domicilio - Corrispondono se non diversamente risulti - [Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - 7 luglio 1994, n. 1072]. Residenza e dimora effettiva - Competenza del legislatore provinciale in materia faunistica - [Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige - Sez. Trento, 4 giugno 1995, n. 210] ....................................................... Residenza - Corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto - [Corte di Cassazione - 22 luglio 1995, n. 8049] ............................................... Residenza - Elemento oggettivo ed elemento soggettivo - [Tribunale Amministrativo Regionale della Valle Aosta - 20 novembre 1995, n. 172] ............ Abitualità della dimora - Residenza - Allentamento temporaneo - Irrilevanza - [Consiglio Stato - Sez. V, 7 marzo 1997, n. 206] ................................... Sentenze in materia civile e commerciale - Convenzione italo-francese Concetto di residenza - Carattere di serietà e definitività - [Corte di Cassazione - Sez. I, 25 luglio 1997, n. 6975] ............................................................... Residenza - Dimora e domicilio - [Cassazione Civile - Sez. I, 10 novembre 1997, n. 11037] ................................................................................................... Provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale - Tribunale territorialmente competente - Residenza del minore - [Cassazione civile Sez. I; 15 febbraio 1999, n. 1238] ...................................................................... Erp - Residenza - Diritto - [Corte Conti - Sez. contr., 3 marzo 1999, n. 14]. Abitualità della dimora - Iscrizione in AIRE - Saltuarietà delle presenza sul territorio nazionale - [Consiglio di Stato, sez. I, 26 maggio 1999, n. 869/9] ................................................................................................................. Notificazione in materia civile - Notificazione alla residenza, dimora, domicilio - [Cassazione civile - Sez. II; 20 luglio 1999, n. 7763] ........................... Abitualità della dimora - Iscrizione anagrafica - [Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, 24 settembre 1996, n. 149] ........................... Notificazione in materia civile - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - [Cassazione civile - Sez. I; 19 gennaio 2000, n. 540] ................................................................................................................ Notificazione in materia civile - Notificazione alla residenza, dimora, domicilio - [Cassazione civile - Sez. I; 7 febbraio 2000, n. 1331] .......................... Domicilio, residenza e dimora - Residenza - Trasferimento - [Cassazione civile - Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 662 in «Giust. civ. Mass.» 2000, 110 e «Dir. e prat. soc.», 2000, f. 6, 71] ........................................................................ Domicilio, residenza e dimora - Domicilio eletto - Carattere esclusivo Insussistenza - Indirizzo della parte - Rilevanza - Notificazione in materia civile - Notificazione alle persone giuridiche - Sede legale e sede effettiva - Consegna dell’atto a persona presente nella sede effettiva - Presunzione di adibizione alla ricezione dell’atto - [Corte di Cassazione - Sez. II; 23 gennaio 2001, n. 904; Pres. Garofalo; Est. Mazziotti Di Celso; P.M. Uccella] .............................................................................................................. Domicilio, residenza e dimora - Residenza trasferimento - [Cassazione


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civile - Sez. I; 21 gennaio 2000, n. 662 in «Giust. civ. Mass.», 2000, 110]. — Enti pubblici - Personale degli enti pubblici - E.N.E.A. - Trasferimento del personale per esigenze di servizio - Necessità di cambiamento della dimora abituale - Facoltà di risolvere il rapporto di impiego - Condizione [Consiglio Stato - Sez. VI; 4 aprile 2000, n. 1946, in «Foro amm.», 2000, 1346 (s.m.)] ........................................................................................................ — Competenza civile - Regolamento di competenza - Provvedimenti impugnabili - Azione per far valere un diritto previsto da D.Lg. n. 50 del 1992 Competenza territoriale da attribuire inderogabilmente al giudice del luogo di residenza o domicilio dell’attore - [Cassazione civile - Sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15367, in «Giust. civ. Mass.», 2000, 2522] .................................... — Notificazione - Luogo della notificazione - Criterio - Individuazione - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Limite - [Corte di Cassazione - 19 aprile 2002, n. 5713; Sez. I; Pres. De Musis; Rel. Spirito; P.M. Golia] .................... — Domanda di residenza - Reiezione della domanda in seguito ad accertamenti - Abitualità della dimora - Trova riscontro principalmente nella volontà dell’interessato - [Tribunale amministrativo regionale delle Marche - 6 agosto 2003] ........................................................................................... — Notificazione - Materia civile - Notificazione: nella residenza, domicilio o dimora - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo circa il luogo di residenza - [Cassazione civile - Sez. III 17 febbraio 2005, n. 3262 in Fonte: «Guida al Diritto», 2005, 14, 82] ....................................................................... Cap. 3 - Famiglie e convivenze .................................................................................... NORMATIVA .............................................................................................................. — R.D. 16 marzo 1942 (estratto) - Approvazione del testo del codice civile CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 20 aprile 1984, n. 11 - Anagrafe della popolazione residente - Richieste di scissione della famiglia anagrafica — ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Riunificazione di nuclei familiari ............ — ISTAT - Nota (s.d.) n. 5327 (1995) - Famiglia anagrafica .............................. — Ministero dell’Interno - Circolare 15 marzo 1995, n. 5(95) - Famiglia anagrafica - Art. 4 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 ............................................. — Prefettura di Pavia - Nota 6 giugno 1996, n. 3906 - Famiglia anagrafica — Prefettura di Modena - Nota data 26 aprile 2005 prot. 20/2004 - Famiglia anagrafica - Concetto ................................................................................... QUESITI .................................................................................................................... — Famiglia anagrafica formata da una sola persona - Detta persona è minorenne - Indicazione, nell’apposito spazio della scheda di famiglia, del cognome e del nome del tutore o del curatore o della persona che comunque esercita la potestà genitoriale ......................................................... — Famiglia anagrafica - Due persone non legate tra loro da alcun vincolo di parentela o affetto - Possono formare due famiglie anagraficamente distinte ........................................................................................................... — Unità immobiliare divisa in due - Ingresso unico - Promiscuità di servizi - Irrilevanza ai fini anagrafici - Scissione di famiglia anagrafica - Situazione immutata – Inammissibilità ................................................................

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— Scheda di famiglia - Intestatario della scheda - Richiesta di cambiamento - Casi previsti dal regolamento anagrafico - Deroghe - Inammissibilità .................................................................................................................... — Famiglia anagrafica - Genitori e figli minori - Famiglia anagrafica composta da minorenni - Ammissibilità ............................................................. — Quesito posto dal Comune di Pianoro (Bologna) all’Istat in data 6 agosto 1993 avente per oggetto: «Riunificazione dei nuclei familiari» e relativa risposta ................................................................................................... — Profughi - Ospitati in una ex caserma militare - Non si determina una convivenza anagrafica - Possibilità di individuare i nuclei familiari e quindi le famiglie anagrafiche ...................................................................... — Famiglia anagrafica - Rilevanza della «coabitazione» - Ristrutturazione di alloggi contigui con possibilità di comunicazione - Coabitazione Deve essere riferita ad alloggi completamente autonomi ed indipendenti ..................................................................................................................... — Nucleo familiare - Scissione del nucleo per gravi motivi riguardanti l’interesse dell’intestatario della scheda di famiglia - Deroga all’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 - Impossibilità ................................................................. — Art. 4 regolamento di esecuzione della legge anagrafica - «Persone legate da vincoli affettivi» - Portata di tale disposizione - Dichiarazione di conviventi riguardanti la «non esistenza di vincoli affettivi» per ottenere due famiglie anagrafiche distinte - Difficoltà degli accertamenti comunque da effettuarsi - Osservazioni ........................................................... — Aggiornamento anagrafico - Atto di matrimonio contratto in Marocco tra due marocchini presentato per aggiornare appunto l’Anagrafe - Validità agli effetti civili in Marocco attestata dall’Autorità consolare del Marocco in Italia - Dubbi sulla conformità all’ordine pubblico - Suggerimenti .......................................................................................................... — Famiglia anagrafica - Medesimo indirizzo, unico stato di famiglia ............. — Conviventi con figlio - Scissione di famiglia anagrafica - Impossibilità — Scissione di famiglia anagrafica - Coniugi coabitanti - Separazione legale - Permane la situazione di coniugio - Impossibilità della scissione. — Famiglia anagrafica - Il vincolo affettivo deve essere dichiarato dagli interessati e può riguardare anche persone dello stesso sesso ..................... — La sussistenza dei vincoli affettivi ai fini della costituzione di una famiglia anagrafica tra persone coabitanti ma non legate da altre relazioni, va espressamente dichiarata dagli interessati .............................................. — Separazione di famiglia - Abitazione abusiva - Non rileva anagraficamente ............................................................................................................. — L’anagrafe del minore anche solo è esattamente uguale a quella di qualsiasi adulto .................................................................................................... — Famiglia anagrafica composta da minori - Nulla osta ................................. — Responsabili dichiarazioni anagrafiche e obbligo di comunicazione di avvio e conclusione del procedimento - Individuazione dei soggetti cui spetta rispettivamente l’obbligo e il diritto ................................................... GIURISPRUDENZA ...................................................................................................... — Famiglia anagrafica e famiglia nucleare - [Consiglio Di Stato - Sez. V, 4 maggio 1994, n. 770] .....................................................................................

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— Convivente – Stabile convivenza - Famiglia anagrafica - [Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi, 22 febbraio 1999, n. 28/99, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ................................................ — Definizione di famiglia anagrafica - [Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi, 22 febbraio-1999, n. 28/99, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ...................................................................................... — Famiglia - Composizione agli effetti anagrafici - Art. 4 D.P.R. n. 223 del 1989 - Concetto generale - Esclusione - [Consiglio di stato - Sez. V; 13 giugno 2006, n. 3484] ..................................................................................... Cap. 4 - Iscrizioni e cancellazioni .............................................................................. CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — ISTAT - Nota 24 luglio 1972, n. 18297 - Schedario anagrafico - Indicazione dello stato civile per le persone il cui matrimonio è stato sciolto con sentenza .................................................................................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 7 giugno 1978, n. 15.900. 1.2.11/2. Tenuta delle anagrafi della popolazione residente ........................................ — Consiglio di Stato (Sez. I) - Parere 26 gennaio 1979, n. 539/78 - Iscrizione anagrafica - Ricorsi ................................................................................... — ISTAT - Circolare 18 luglio 1983, n. 47 - Iscrizioni anagrafiche con provenienza dall’estero ................................................................................. — ISTAT - Nota 7 agosto 1984, n. 17262 - Tutela del segreto sulle adozioni dei minori ...................................................................................................... — Tribunale per i minori di Venezia - Circolare 15 febbraio 1985, n. 9 Affidamento preadottivo e adozione di minorenni - Legge 4 maggio 1983, n. 184 .............................................................................................................. — ISTAT - Circolare 5 aprile 1990, n. 21 - Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con DPR n. 223 del 30 maggio 1989 ................................................................................................................ — ISTAT - Circolare 12 marzo 1985, n. 6061 - Iscrizione anagrafica di figli di ignoti .......................................................................................................... — Circolare Ministero dell’interno 5 luglio 1985 n. 4 - Problema dei nomadi .................................................................................................................... — Procura della Repubblica di Modena - Nota 19 marzo 1986, n. 50 - Iscrizione anagrafica di bambino straniero in affidamento preadottivo a genitori italiani .................................................................................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 25 maggio 1987, n. 6 - Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori e ordinamento delle anagrafi della popolazione Istruzioni agli ufficiali d’anagrafe ................................... — Tribunale per i Minorenni di Bari - Circolare 10 ottobre 1988 (s.n.) Iscrizione anagrafica minori ......................................................................... — Ministero dell’Interno - Telegramma 28 gennaio 1989, n. 2802/EUR Dichiarazioni di trasferimento di residenza all’estero o di temporanea dimora all’estero ............................................................................................ — ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1993) - Famiglia che nel corso dell’anno avrebbe pari elementi di dimora in due Comuni ................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 22 febbraio 1993, n. 1 - Definizione

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pratiche migratorie ....................................................................................... — ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora ................................................................................................... — ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Trasferimento di residenza di una famiglia un cui componente sia assente perchè detenuto ............................... — ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Adozione di bambini stranieri - Adempimenti anagrafici e di stato civile. — Ministero dell’Interno - Circolare 29 maggio 1995, n. 8 - Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani (G.U. 19 giugno 1995, n. 141) ................................................................ — Ministero di Grazia e Giustizia - Nota 12 settembre 1995, n. 1/55/F.G./ 1(87)1185 - Adozione di minore straniero con provvedimento dell’autorità straniera - Indicazione delle generalità in attesa del provvedimento del Tribunale per i minorenni. — Ministero dell’Interno - Circolare 15 gennaio 1997, n. 2 - Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilità (G.U. 4 marzo 1997, n. 52). — Prefettura di Ferrara - Circolare 24 maggio 1997, n. 10361/97 2° Settore - Registrazione dei nomi di cittadini e cittadine tedeschi all’anagrafe e sulle carte d’identità. — Ministero dell’Interno - Circolare 23 novembre 2002, n. 28 - Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana. — Ministero dell’Interno - Circolare 24 febbraio 2003 prot. K. 28.111 - Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana. Quesiti .................................................................................................................... — Iscrizione anagrafica di persone provenienti dall’Argentina - Sedicenti italiane - Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana - Non sufficiente - Necessità di chiedere informazioni ai Consoli d’Italia - Trascrizione di atti - È possibile ......................................................................... — La cancellazione anagrafica per irreperibilità - Requisiti e condizioni ... — Cancellazione per irreperibilità - Da quando decorre - Comunicazione al Prefetto delle persone irreperibili - Deve essere fatta entro trenta giorni dalla cancellazione ........................................................................................ — Persona non censita - Si rileva come dimorante nell’accertamento finalizzato alla sua cancellazione per irreperibilità - Come regolarizzare gli atti di anagrafe - Persona residente dichiaratasi al Censimento temporaneamente presente - Come procedere dopo gli accertamenti del caso. — Donna coniugata trasferitasi in altro Comune - Figli minorenni rimasti con il marito nel precedente Comune - Accertamenti - Se il trasferimento della donna è veridico ed effettivo, la pratica di trasferimento è normale a prescindere dalla separazione legale ................................................. — L’iscrizione anagrafica delle persone ricoverate in istituti di cura - Art. 8 del regolamento anagrafico - Deroghe ......................................................... — Cittadina argentina con due figli minori nati in Argentina da precedente matrimonio - Mancato rilascio del permesso di soggiorno per i due figli a causa della mancata autorizzazione da parte del padre residente in Argentina - Impossibilità di iscriverli in anagrafe - Autorizzazione inter-

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venuta - Come procedere ............................................................................... — Dichiarazione di occupare un appartamento - L’occupazione deve essere effettiva ...................................................................................................... — Richiesta di cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero - Permanenza della famiglia nel Comune di residenza - Continuità dell’attività professionale nel Comune stesso - Ripetuti viaggi e soggiorni all’estero - Irrilevanza ............................................................................................... — Ordinanza di sgombero - Cancellazione o modifica della posizione anagrafica - Modalità .......................................................................................... — Cittadina iscritta in anagrafe - Cambio indirizzo per motivi contingenti e temporanei - Non deve essere modificata la sua posizione anagrafica. — Abbandono della dimora abituale - Cancellazione - Motivazione - Procedura ................................................................................................................ — Cancellazione anagrafica di famiglia per emigrazione in altro Comune Il figlio minore non risulta avere la dimora abituale in quel Comune Comportamento dell’ufficiale d’anagrafe del Comune di emigrazione in relazione agli adempimenti previsti dalla legge ............................................ — Procedura di cancellazione per irreperibilità ............................................... — Cancellazione per irreperibilità - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di notifica della cancellazione ............................................. — Procedimenti di cancellazione per irreperibilità - Devono essere «chiusi» se delle persone interessate si hanno notizie ........................................... — Cancellazione per irreperibilità - Modalità e ... cautele! — Procedimento di cancellazione per irreperibilità - Fino a quando il cittadino non è cancellato la sua posizione anagrafica è regolare - Rilascio obbligatorio dei documenti e non «condizionati» ........................................ — Cancellazione per irreperibilità - Necessità che l’irreperibilità perduri ininterrottamente da almeno un anno - Non necessità di effettuare accertamenti per almeno un anno .................................................................... — Cancellazione per irreperibilità - Ricomparsa in altro Comune in data antecedente la cancellazione - Annullamento della pratica di cancellazione - Ripristino degli atti anagrafici ........................................................... — Cancellazione per irreperibilità accertata - Richiesta dell’interessato e di terza persona di ripristino della posizione anagrafica antecedente Impossibilità .................................................................................................. — Trasferimento di residenza di un minore a seguito di adozione ................... — Emigrazione all’estero di cittadino italiano - Mancanza di richiesta consolare di iscrizione AIRE - Cancellazione per irreperibilità ......................... — Avviso alla persona irreperibile ..................................................................... — Irreperibilità di un componente e segnalazione dell’intestatario del foglio di famiglia .............................................................................................. — Posizione anagrafica di cittadino residente in Comune di x, ma abitualmente dimorante in istituto di cura .............................................................. — Iscrizione anagrafica di persona in soggiorno obbligato .............................. — Accertamento della dimora abituale - Provvedimento d’ufficio ................... — Iscrizione anagrafica di minore in affidamento - Diritto all’iscrizione nella famiglia affidataria - Modalità e limiti ................................................. — Ufficiale d’anagrafe - Competenze e responsabilità - Iscrizione anagrafica

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- Dimora abituale ed elemento soggettivo - Inapposizione di ulteriori condizioni .................................................................................................... Iscrizione anagrafica - Decorrenza - Procedimento ..................................... Doppia iscrizione anagrafica - Procedura .................................................... Iscrizione di senza fissa dimora ................................................................... Iscrizione di persona senza fissa dimora - Necessità di indicare e fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio - In alternativa Comune competente: quello di nascita ................................................................... Persone senza fissa dimora: le nuove regole non si applicano a coloro che sono già iscritti ....................................................................................... Revoca e annullamento di un provvedimento anagrafico - Competenza, modalità e limiti ............................................................................................ Posizioni anagrafiche «multiple» ................................................................. Iscrizione anagrafica colf e badanti ..............................................................

GIURISPRUDENZA .................................................................................................... — Disciplina dei trasferimenti della residenza - validità tra comuni italiani - Non validità nei confronti delle autorità straniere - [Corte Di Cassazione Penale - 26 aprile 1976] ............................................................................. — Omesso cambio di residenza da parte di un coniuge in separazione di fatto - Fini giudiziari - Irrilevanza - [Corte Di Cassazione - 9 maggio 1977, n. 1784] ................................................................................................ — Istanza di iscrizione anagrafica - Mancanza dei requisiti - Diniego - Legittimità - [Corte Di Cassazione - 28 maggio 1979, n. 3075] ......................... — Cittadino straniero nato in Italia - Domanda di cancellazione dal registro anagrafico italiano - Inammissibilità - [Corte d’Appello di Roma 18 giugno 1979] ............................................................................................. — Figli minori - A settimane alterne presso i genitori separati - Duplice iscrizione anagrafica - [Tribunale Di Reggio Calabria - 26 marzo 1982] — Iscrizione e cancellazione anagrafica - Controversie - Competenza del giudice ordinario - [Consiglio Di Stato - Sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14] — Iscrizione e cancellazione anagrafica - Controversie - Competenza del giudice ordinario - [Consiglio di Stato - Sez. IV, sent. n. 14 del 18 gennaio 1990, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ........................ — Iscrizione nel registro anagrafica della popolazione residente - Non abitualità della dimora - Falso ideologico - [Corte di Cassazione Penale - 9 ottobre 1991] ................................................................................................. — Iscrizione d’ufficio del registro anagrafico - Assenza di elementi incontrovertibili a giustificazione della mutazione - Illegittimità - [Tribunale Amministrativo Regionale Della Campania (Salerno) - 11 marzo 1993, n. 202] ........................................................................................................... — Controversie in materia di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - Competenza del giudice ordinario - [Tribunale Regionale Di Giustizia Amministrativa di Trento - 8 settembre 1994, n. 363; Pres. Michelotti; Est. Petruzzelli] .................................................................................................... — Iscrizione e cancellazione anagrafica - Competenza del giudice amministrativo alla conoscenza delle controversie - [Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta - 17 luglio 1995, n. 172] .............................

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— Iscrizione e cancellazione anagrafica - Competenza del giudice amministrativo - Inammissibilità - [T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 6 luglio 1996, n. 597, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] — Impossibilità della notificazione di atti ai sensi dell’art. 157 c.p.p. - Cancellazione anagrafica per irreperibilità - Sufficienza - [Cass., Sez. III, 8 maggio 1996, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ............... — Iscrizioni anagrafiche - Competenza del giudice ordinario - [Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, 12 ottobre 2000, n. 766, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] .............................. — Cancellazione anagrafica - Competenza dell’ufficiale d’anagrafe - Responsabilità - Obblighi - [Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 10177 del 26 luglio 2001, Ministero dell’Interno c. Ietto, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ...................................................................................... — Iscrizione anagrafica - Necessità di una approfondita indagine per acclarare l’effettiva volontà di stabilire la dimora in un Comune - Assenza transitoria - Può avvalorare anzichè smentire la stessa effettiva volontà - [Consiglio di Stato - Sez. VI 14 giugno 2005, n. 5816] ................................. Cap. 5 - Certificazioni anagrafiche ............................................................................ NORMATIVA ............................................................................................................... — L. 31 ottobre 1955, n. 1064 (estratto) - Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile («G.U.» 19 novembre 1955, n. 267) .............................................. — D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 (estratto) - Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile («G.U.» 24 giugno 1957, n. 156) .................................................. — L. 4 maggio 1983, n. 184 (estratto) - Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori («G.U.» 17 maggio 1983, n. 133, S.O.) .......................... — L. 15 febbraio 1989, n. 54 - Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di pace («G.U.» 22 febbraio 1989, n. 44) ........................ CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Circolare Ministero dell’Interno 25 gennaio 1961 n. K/21/6 - Rilascio di certificati di cittadinanza a connazionali residenti all’estero ....................... — Ministero dell’Interno - Circolare 15 marzo 1978, n. MI.A.C. (78)4(2) Rilascio notizie anagrafiche .......................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 8 giugno 1978, n. (78)8(5) - Rilascio notizie anagrafiche ........................................................................................ — Ministero dell’Interno - Circolare 19 maggio 1984, n. 14 - Ricorsi avverso il diniego del Sindaco al rilascio di certificati ed attestati - Competenza a decidere .................................................................................................. — Circolare Ministero dell’Interno 15 dicembre 1987 n. 14 - Certificazioni anagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani ............................. — Ministero dell’Interno - Circolare 21 gennaio 1988, n. 1 - Rilascio notizie anagrafiche .................................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 27 febbraio 1991, n. 6 - Intestazione

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certificazioni anagrafiche ........................................................................ — Ministero dell’Interno - Circolare 12 agosto 1992, n. 15(92) - Rilascio certificati anagrafici ...................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare n. 9(93) - Certificazione della buona condotta («G.U.» 3 agosto 1993, n. 180) ........................................................ — Ministero di Grazia e Giustizia - Parere 7 dicembre 1993 - Condotta specchiatissima e illibata (art. 17 R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578) ed accertamento d’ufficio del requisito della buona condotta (art. 10 legge 15/68) ............................................................................................................. — Ministero dell’Interno - Nota 28 ottobre 1995, n. 09505143-15100/2914 Pubblicità sui certificati di stato civile e di anagrafe .................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 12 gennaio 1996, n. 1(96) - Certificati di stato civile e di anagrafe - Inserzione messaggi pubblicitari .................... — Ministero dell’Interno - Risoluzione 3 aprile 1996 - Anagrafe - Richiesta dati anagrafici ............................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 23 luglio 1996, n. 11 - Anagrafe - Certificazione dello stato di famiglia anagrafica (G.U. 5 settembre 1996, n. 208) ................................................................................................................ — Prefettura di Vicenza - Circolare 29 ottobre 1996, n. 105 - Tutela dell’obbligo del segreto anagrafico riguardo a minori adottati o affidati a genitori adottivi .................................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634. 12982(23) - Requisiti dell’ottima condotta e della buona condotta. Sentenze numeri 440/1993 e 311/1996 della Corte costituzionale («G.U.» 26 novembre 1996, n. 277) .................................................................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 20 gennaio 1997, n. 3 - Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica ................... — INPS - Circolare 22 febbraio 1997, n. 40 - Assegno per il nucleo familiare - Certificazione dello stato di famiglia ...................................................... — Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 15 gennaio 1998 - Validità dei certificati rilasciati dal casellario giudiziale ................................................. — Prefettura di Ferrara - Nota 29 giugno 1998, n. 11378/98/1° Settore Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 L. 15/58 - Quesito .... — Ministero dell’Interno - Circolare 1 dicembre 1998, n. 19 - Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, art. 4, comma primo - Chiarimenti in materia di rilascio di certificazioni anagrafiche connesse alla definizione di famiglia anagrafica ............................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 22 giugno 1999 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 - Art. 5, comma 2 ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 1 luglio 1999, n. 559/C.17634.12982(23) - Requisiti dell’ottima condotta e della buona condotta - Sentenze numeri 440/1993 311/1996 della Corte Costituzionale ..................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 5 agosto 1999, n. 15 - Indicazione dello stato di nascita nei documenti d’identità dei cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche («G.U.» 8 settembre 1999, n. 211) ....................... — Ministero dell’Interno - Circolare 20 novembre 2001, n. 19 - Certificazioni anagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani ....................

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— Circolare Ministero dell’interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 6 marzo 2003 n. 10 prot.200300810/15600/7503 - Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all’estero. Certificato di cittadinanza ............................................................................................................. — Circolare Ministero dell’Interno 12 marzo 2003 - Certificazioni anagrafiche riguardanti 1 minori adottati ............................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 31 luglio 2007, n. 42 - Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, inerente «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace». Trasmissione dell’elenco dei Comuni cessati o ceduti prima del Trattato di pace del 1947 ................. — Ministero dell’Interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 31 maggio 2010, n. 16 - Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori di anni quindici ................................................................................................. — Ministero dell’Interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 8 giugno 2010, n. 17 - Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori di anni quindici ................................................................................................. — Ministero dell’Interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 1 luglio 2010, n. 20 - Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori di anni quindici ................................................................................................. QUESITI .................................................................................................................. — Richiesta di conferma di indirizzi da parte di Uffici postali - Se l’ufficio agisce come ente privato, l’informazione anagrafica va rilasciata nella forma del certificato - Diversamente è applicabile l’art. 34 del Regolamento anagrafico - Osservazioni .................................................................. — Richiesta dell’elenco dei nati in determinati periodi - Richiesta avanzata da scuola materna privata - Rifiuto - È legittimo - Motivazioni ................... — Certificato di stato libero ad uso notarile - È soggetto all’imposta di bollo - Osservazioni ............................................................................................ — Padre residente in Italia, madre residente in Francia - Figlio nato in Italia - Iscrizione del figlio in anagrafe per nascita e non per un inesistente trasferimento dall’estero - Art. 7 del D.P.R. n. 223/1989 ..................... — Dichiarazioni anagrafiche - Invito all’interessato a dichiarare l’attuale situazione esistente - Verifica delle dichiarazioni secondo la procedura normale - Assunzione dei provvedimenti anagrafici eventualmente anche d’ufficio ................................................................................................... — La certificazione anagrafica delle persone «presunte» irreperibili – Impossibilità del diniego e dell’apposizione di condizioni ............................... — Richiesta di informazioni, su istanza di privati, riguardanti la posizione anagrafica di persone già iscritte nel registro della popolazione residente - Procedura prevista dall’art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 ............................. — Generalità non presenti in archivio anagrafico - Rilascio di certificazio-

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ne - Esclusione ............................................................................................... — Certificazione di stato civile di cittadino romeno ......................................... — Rilascio certificazioni anagrafiche - Esenzione dall’imposta dichiarata — Rilascio certificato di residenza a persona nei confronti della quale è in corso l’istruttoria per cambio di indirizzo .................................................... — Certificazione storica .................................................................................... — Certificazione anagrafica - O di stato civile? ................................................ — Certificato di esistenza in vita - Certificazione atipica - Rilascio possibile a chiunque ne faccia richiesta ................................................................... — Rilascio certificazione anagrafica ................................................................. — L’esenzione dall’imposta di bollo regolarmente esplicitata per iscritto non è soggetta ad alcuna verifica da parte dell’ufficiale di anagrafe ............ — Non esiste il certificato anagrafico di parentela ........................................... — Certificati di nascita da atti anagrafici - Modalità di cui all’art. 108 Possibilità - Esenzione fiscale ....................................................................... — Certificazione anagrafica ad uso rottamazione - Imposta di bollo - È dovuta ............................................................................................................ — Rilascio certificato di emigrazione - Art. 33, comma 2, D.P.R. n. 223/ 1989 - È possibile ........................................................................................... — Emigrazione - Rilascio certificati ................................................................. — La esenzione dall’imposta di bollo è accordata sul dichiarato uso da parte di qualunque richiedente, salvo ipotesi speciali .................................. — Rilascio di certificazione anagrafica - Criteri di individuazione dell’identità della persona di cui si richiede il certificato ........................................... — I certificati anagrafici rilasciati alle persone interessate ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza italiana non sono esenti dall’imposta di bollo ...................................................................................... — Certificazione di maternità e paternità ......................................................... — Attestato di dimora ........................................................................................ — Certificato anagrafico richiesto da curatore fallimentare - Non risulta esenzione dal bollo ........................................................................................ — Certificazione della professione - Divieto - Possibile «visura» da parte di una pubblica amministrazione ..................................................................... — Rilascio certificazione storica ....................................................................... — Rilascio dei certificati anagrafici «a chiunque ne faccia richiesta» - Non necessita alcuna autorizzazione o consenso dell’interessato - Rilascio del certificato di emigrazione a chiunque «previa motivata richiesta» Disciplina sul bollo ........................................................................................ — Comune di nascita all’estero - Codici Istat e codici utilizzati dall’Agenzia delle entrate - Mancanza assoluta di coordinamento - L’unica soluzione possibile resta l’accordo fra le amministrazioni interessate .............. — Indicazione nomi geografici ......................................................................... — Attribuzione del codice fiscale: l’anagrafe comunale ha obblighi soltanto nei confronti dei neonati ........................................................................... GIURISPRUDENZA ...................................................................................................... — Certificazioni anagrafiche - Prova - Semplice presunzione - [Corte Di Cassazione (S.U.) - 23 marzo 1972, n. 892] ................................................... — Certificazioni - Pluralità di nomi - [Corte d’Appello Salerno - 19 gennaio

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1989] .............................................................................................................. Cap. 6 - Cittadini UE .................................................................................................... NORMATIVA ............................................................................................................ — D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (G.U. 27 marzo 2007, n. 72). — L. 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. 28/12/ 2007 n. 285 S.O.). — Decreto Ministero dell’Interno 28 aprile 2008 - Modalità di riparto ed erogazione del contributo previsto dall’art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei Comuni per l’attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 («G.U.» 16 maggio 2008, n. 114). — Decreto Ministero dell’interno 3 settembre 2009 - Modalità di riparto ed erogazione, per l’anno 2009, del contributo previsto dall’art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l’attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («G.U.» 23 settembre 2009, n. 221). CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Parere 9 gennaio 2004 - Iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti all’Unione Europea .............................................. — Ministero dell’Interno - Parere 31 marzo 2004 - Cittadini appartenenti all’Unione Europea - Applicazione dell’art. 7, comma 3 - D.P.R. n. 223/ 89 - Dichiarazione dimora abituale ............................................................... — Parlamento europeo e Consiglio - Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/ CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/ 365/CEE e 93/96/CEE .................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 18 ottobre 2006 - Iscrizione anagrafica cittadini comunitari. Applicazione direttiva del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 2004/38/CE ..................................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 19 dicembre 2006 - Visti d’ingresso per ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Procedura di validazione .......................................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 6 aprile 2007, n. 19 - Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “ Attuazione della direttiva 2004/ 38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/ 360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE,

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90/365/CEE e 93/96/CEE ............................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 10 aprile 2007, n. 400/C/2007/1409 Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» ............................................................................................... — Ministero della pubblica istruzione - Circolare 17 aprile 2007, n. DGRUERI/VI/I.3.b - Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero dell’Interno .................................................................................................... — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 14 maggio 2007 - Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E e dei loro familiari .................................................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 18 luglio 2007, n. 39 - Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari ................................................ — Ministero della Salute - Direttiva 3 agosto 2007 - Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.Lgs. 3 febbraio 2007, n. 30 ................................................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 8 agosto 2007, n. 45 - Decreto legislativo n. 30/2007 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea ..................................................................................... — Agenzia delle Entrate - Risoluzione 4 ottobre 2007, n. 279/E - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell’Interno Trattamento ai fini dell’imposta di bollo dell’attestato di iscrizione anagrafica e dell’attestato di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini comunitari ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea - Istanza presentata il 01/06/2007 - D.Lgs. n. 30 del 2007 ................................................................................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 8 ottobre 2007, n. 54 - Applicazione dell’imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai cittadini dell’Unione Europea ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007 ...................................... — Ministero dei Trasporti - Circolare 17 gennaio 2008, n. 203 - Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E e dei loro familiari - Circolare prot. n. 44878 del 14 maggio 2007 ..... — Ministero della salute - Circolare 19 febbraio 2008 - Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari in Italia .................... — Ministero dell’Interno - Circolare 30 aprile 2008 prot. 3413 - Monitoraggio relativo all’applicazione, da parte dei comuni, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sul diritto dei soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea. Ripartizione dei contributi di cui all’art. 2, c. 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria 2008) .............................................. — Ministero dell’Interno - Circolare 28 agosto 2008, n. 13 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno ai sensi dell’art. 9 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 30/2007 ............................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 28 novembre 2008, n. 17 - Monitoraggio relativo all’applicazione, da parte dei comuni, del decreto legislativo

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6 febbraio 2007, n. 30, sul diritto di soggiorno dei cittadini dell’unione europea. Ripartizione dei contributi ai comuni previsti dall’art. 2, C. 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ..................... — Ministero dell’Interno - Circolare 19 febbraio 2009, n. 7 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea - Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi dell’art. 9, c. 3, lett. b), del D.Leg.vo n. 30/2007 ............................................. — Commissione Comunità Europee - Comunicato 2 luglio 2009, n. COM/ 2009/313 - Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri ......................................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 21 luglio 2009, n. 18 - Direttiva n. 2004/ 38 CE, sul diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea - Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di «risorse economiche sufficienti al soggiorno» ..................................................................................................... QUESITI .................................................................................................................... — Cittadina comunitaria - Iscrizione da altro Comune - Cognomi diversi Soluzione ....................................................................................................... — La vivenza a carico del comunitario va dimostrata .................................... — Iscrizione anagrafica di familiare comunitario in qualità di discendente diretto di età superiore ai 21 anni .................................................................. — Rilascio attestazione permanente a cittadina comunitaria - Requisiti ........ — Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario lavoratore autonomo ......... — Iscrizione anagrafica e diritto al relativo attestato - I requisiti sono necessari qualora l’attestato sia richiesto ......................................................... — Diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea ................................. — Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario ............................................ — Nozione di familiare ...................................................................................... — Iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria madre di minore italiano: ha diritto all’iscrizione anagrafica e al rilascio dell’attestato ................. — Iscrizione anagrafica di studente comunitario ............................................. — Iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione munito di carta di soggiorno ancora valida - Non necessita di alcun requisito aggiuntivo ............. — Cittadino comunitario - Iscrizione anagrafica per provenienza da altro Comune - Non occorre il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/ 2007 - Condizioni per poter essere equiparato ad un «lavoratore» pur essendo disoccupato ..................................................................................... — Cittadino comunitario: diritto all’attestazione di soggiorno permanente - serve solo il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 5 anni ................................................................................................................ — Iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria madre di un minore italiano - I minori non seguono la residenza della madre, ma devono essere iscritti nel luogo di dimora abituale .......................................................... — Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario lavoratore autonomo:

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requisiti ......................................................................................................... — Iscrizione di cittadina comunitaria lavoratrice con 4 anni di soggiorno legale continuativo - Non ha diritto all’attestazione di soggiorno permanente .............................................................................................................. — Iscrizione anagrafica cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari ..................................................................................................................... — Iscrizione anagrafica di minore comunitaria in affidamento - Ai sensi della circolare n. 39/2007 è sufficiente il provvedimento di affidamento o di adozione ................................................................................................. — Diritto all’attestazione di soggiorno permanente - Dimostrazione dei requisiti necessari ............................................................................................. — Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari soci di cooperativa - Lavoratori subordinati o autonomi? .................................................................... — Iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario familiare di cittadino comunitario - Si applicano le disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2007 ......................................................................... — Iscrizione di cittadini dell’unione provenienti da altro Comune - Possesso dei requisiti per l’iscrizione ...................................................................... — Cittadino comunitario in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2007: deve essere parificato al «lavoratore» ..................... — Regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea ........................ — Iscrizione anagrafica di minore straniero «presente» in Italia: non trova applicazione la circolare n. 43/2007 in materia di ricongiungimento o di coesione familiare - Iscrizione di cittadino extracomunitario familiare ci cittadino dell’Unione Europea: si applica il D.Lgs. n. 30/2007 ................. — Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario - Dichiarazione di possesso di risorse economiche depositate in istituto di credito all’estero Requisito idoneo ........................................................................................... — Iscrizione anagrafica di minore straniero munito di provvedimento straniero di affidamento - Requisiti: risorse economiche sufficienti e assicurazione sanitaria ........................................................................................ — Diritto di soggiorno permanente - Cittadina comunitaria in possesso di carta di soggiorno di durata lievemente inferiore ai cinque anni - applicazione del principio comunitario di «proporzionalità» ............................. — Iscrizione di cittadino comunitario ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 30/2007 - Requisiti - Criteri per l’annullamento dell’iscrizione illegittima ...................................................................................................... — Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari lavoratori - È indispensabile che siano lavoratori «nello Stato» e cioè che lavorino in Italia .............. — Cittadina comunitaria con contratto di lavoro che non prevede obblighi contributivi - Se il contratto è regolare ha diritto all’iscrizione anagrafica ................................................................................................................... — Reiscrizione cittadino dell’Unione Europea già cancellato per irreperibilità da altro Comune .................................................................................. — Iscrizione anagrafica dalla madre rumena di un figlio minore riconosciuto anche dal padre rumeno - La madre che non lavora non è familiare nè del padre del bambino, nè del figlio - Necessità delle risorse economiche e dell’assicurazione sanitaria ai fini anagrafici ........................

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GIURISPRUDENZA ...................................................................................................... — Commissione di Giustizia Corte Europea, 9 gennaio 2007 n. C-1/2005 Condizione di familiare a carico ................................................................... — Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia. Sentenza 23 Luglio 2008 n. 181/08 R.G.A.N.C. - Immigrazione, normativa comunitaria, circolare comunale, risorse economiche .......................................................... Cap. 7 - Cittadini stranieri (extra UE) ......................................................................... NORMATIVA ............................................................................................................. — L. 4 aprile 1977, n. 127 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, numero 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. .............. — D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato ................................................................................................ — D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ................................................... — D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’art. 33, commi 2 e 2bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 .............................................................. — Ministro dell’Interno - Direttiva 1 marzo 2000 - Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato - Direttiva del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2000 concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato ........................................ — D.M. 12 luglio 2000 - Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento .................................................................... — D.M. 18 dicembre 2000 - Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’Interno, nonchè le modalità tecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente ............................................................................................... — L. 28 maggio 2007, n. 68 - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio .......................................... — Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 - Attuazione della direttiva 2003/ 109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ...................................................................................................... — Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 - Attuazione della direttiva 2003/ 86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare ............................... — Decreto Ministero dell’Interno 26 luglio 2007 - Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di

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breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68 ................................................................................................ CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 26 marzo 1991, n. 13(91) - Legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Art. 6. Permesso di soggiorno per motivi di turismo ed iscrizione anagrafica degli stranieri. Problemi interpretativi .................... — Ministero dell’Interno - Circolare 25 novembre 1992, n. 21 - Iscrizione anagrafica degli stranieri ................................. — Ministero dell’Interno - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Iscrizione anagrafica Titoli equipollenti al passaporto. — Questura di Vicenza - Circolare 3 marzo 1995, n. A.4/95 - Permessi di soggiorno - Annotazioni e modifiche. — Ministero dell’Interno - Nota 18 giugno 1996, n. 09601555/15100-376 Accordo di Londra del 19 giugno 1951. — Ministero dell’Interno – Circolare 7 maggio 1997, n. 27 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Norme in materia di residenza legale nello Stato italiano per il cittadino straniero. — Ministero dell’Interno Circolare 20 marzo 1998, n. 11/98 - Legge 6 marzo 1998, n. 40 - Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri. — Garante per la protezione dei dati personali – Parere 20 marzo 1999 Ministero dell’interno - Parere sullo schema di decreto attuativo dell’articolo 15, comma 7, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - relativo alla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - 20 marzo 2000. — Ministero dell’Interno - Circolare 11 maggio 1999 - Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al Testo Unico sull’immigrazione. — Ministero dell’interno - Circolare 23 dicembre 1999, n. 300/C/227729/12/ 207 - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. — Ministero dell’Interno - Circolare 22 marzo 2000, n. 300/C/2000 - Direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000 concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. — Ministero dell’Interno - Circolare 12 dicembre 2001, n. 300 - Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex art. 9 D.L.vo 286/98. — Ministero dell’Interno - Parere 30 giugno 2003 - Iscrizione cittadini stranieri. Circolare n. 28. — Ministero dell’Interno - Circolare 25 luglio 2003, n. 20 - Iscrizione anagrafica cittadini stranieri. — Ministero dell’Interno - Parere 30 settembre 2003 - Documento di riconoscimento di cittadini extracomunitari. — Ministero dell’Interno - Parere 10 ottobre 2003 - Iscrizione anagrafica di cittadino straniero minorenne privo di documenti identificativi. — Ministero dell’Interno - Parere 13 ottobre 2003 - Iscrizione di cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno. — Ministero dell’Interno - Parere 2 dicembre 2003 - Iscrizione anagrafica

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cittadina cambogiana rifugiata. — Ministero dell’Interno - Circolare 12 luglio 2004, n. 32 - Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti. — Ministero dell’Interno - Circolare 17 dicembre 2004, n. 400/A/2004/1244/ Uscita e reingresso nel territorio nazionale. Quesito. — Ministero dell’Interno - Circolare 22 dicembre 2004, n. 64 - Chiarimenti in merito alla corretta registrazione anagrafica dei cittadini filippini. — Ministero dell’Interno - Circolare 11 gennaio 2005, n. 1 - Esatta indicazione del luogo di nascita e della cittadinanza sui documenti di un cittadino nato in Kosovo. — Ministero dell’Interno - Circolare 2 marzo 2005, n. 12 - Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394. — Ministero dell’Interno - Circolare 19 aprile 2005 - Iscrizione anagrafica detenuto straniero. — Ministero dell’Interno - Circolare 26 aprile 2006, n. 13 - Chiarimenti in merito alla corretta registrazione anagrafica delle cittadine tunisine. — Ministero dell’Interno - Circolare 5 agosto 2006, n. 400/C/2006/40027 Circolare che trascrive integralmente la direttiva del ministro sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. — Ministero dell’Interno - Direttiva 5 agosto 2006, n. 11050/M(8) - Gli stranieri potranno lasciare l’Italia e farvi regolare rientro con la ricevuta della domanda di rinnovo. — Ministero dell’Interno - Parere 5 settembre 2006 - Richiesta di iscrizione anagrafica da parte di cittadino straniero. — Ministero dell’Interno - Circolare 17 novembre 2006, n. 42 - Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell’ On. Sig. Ministro dell’ Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. — Ministro dell'Interno - Direttiva 7 dicembre 2006 - Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo — Ministero dell'Interno - Dip., libertà civili e immigrazione - Circolare 20 febbraio 2007 - Ricongiungimenti familiari - Requisito dell'idonità alloggiativa ex art. 29 comma 3, D.Lvo 286/98 — Ministero dell’Interno - Direttiva 21 febbraio 2007 - Abolizione del permesso di soggiorno per i minori stranieri adottati o affidati. — Ministero dell’Interno - Circolare 2 aprile 2007, n. 16 - Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno. — Ministero dell’Interno - Circolare 2 aprile 2007, n. 17 - Permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d’identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo. — Ministero dell’Interno - Circolare 13 giugno 2007, n. 32 - Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita. — Ministero dell’Interno - Circolare 9 luglio 2007 prot. 17272/7 - Identificazione di migranti minorenni.

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— Ministero dell’Interno - Circolare 2 agosto 2007, n. 43 - Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari. — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 14 settembre 2007 prot. 84647. — Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di primo rilascio o di rinnovo - Direttive Ministro dell’Interno del 5 agosto 2006 e 20 febbraio 2007- Rilascio documenti di guida e di circolazione. — Ministero dell’Interno - Circolare 28 settembre 2007, n. 52 - Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi. — Ministero dell’Interno - Circolare 31 ottobre 2008, n. 14 - Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica. — Ministero dell’Interno - Circolare 28 novembre 2008, n. 16 - Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine. — Ministero dell’Interno - Circolare 17 febbraio 2009, n. 738 - Nulla osta al ricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati nel SIS. — Ministero dell’Interno - Circolare 3 marzo 2009, n. 1125 - Procedimenti di nulla osta al ricongiungimento familiare - Protocolli di intesa con i Comuni. Modifica della procedura. — Ministero dell’Interno - Circolare 11 marzo 2009, n. 1280 - Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 - (Regolamento al Testo Unico per l’Immigrazione). — Ministero dell’interno - Dip. pubblica sicurezza - Telegramma 11 marzo 2009, n. 1439 prot. 400/A/2009/14.201 - Uscita dal territorio nazionale degli stranieri regolarmente presenti che hanno richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o ricongiungimento familiare - modalità di attraversamento delle frontiere esterne italiane. — Ministero dell’Interno - Circolare 19 maggio 2009, n. 2497 - Istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico immigrazione presentate su modello cartaceo. — Ministero dell’Interno - Circolare 25 giugno 2009, n. 3163 - Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell’articolo 27 ter D.Lgs. n. 28619. — Ministero dell’interno - Circolare 9 luglio 2009, n. 15/2009 - D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 recante «Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile». — Ministero dell’Interno - Circolare 7 agosto 2009, n. 19. Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile. — Ministero dell’Interno - Dir. Centrale Politiche immigrazione - Circolare 24 agosto 2009, n. 5234 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero cui è riconosciuto lo status di rifugiato. — Ministero dell’Interno - Circolare 27 agosto 2009, n. 4820 - Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

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— Ministero dell’Interno - Dip. libertà civili e immigrazione - Circolare 18 novembre 2009, n. 7170 - Legge 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica». — Ministero dell’Interno - Circolare 15 aprile 2010, n. 12 - Cittadini egiziani. Indicazione delle generalità relative al nome e cognome. QUESITI .................................................................................................................... — Dichiarazione di ospitalità in Italia nell’interesse di parenti o conoscenti stranieri - Autenticazione della firma - Copia di un documento di identità del dichiarante in vece e luogo dell’autenticazione della firma - Possibilità. — Art. 15 del D.P.R. 394/99 - Applicazione - Inconvenienti e disparità - Sono più apparenti che reali - Precisazioni conseguenziali. — Iscrizione anagrafica di minore straniero - Con quale nome deve essere iscritto - Dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione straniero da parte del Tribunale per i minorenni - Conseguenze. — Matrimonio di marocchino «autorizzato alla poligamia» - Contrarietà all’ordine pubblico italiano - Iscrizione della donna in anagrafe come convivente - Nascita di un figlio - Non può essere ritenuto legittimo, bensì naturale. — Cittadino straniero iscritto nell’A.P.R. - All’indirizzo non risulta reperibile da un anno - Cancellazione - Previo accertamento - Risulta che a fine settimana rientra nella sua abitazione all’estero - Cancellazione per trasferimento all’estero - Disposizioni ISTAT a commento dell’art. 11 del Regolamento anagrafico. — Cittadino straniero iscritto in anagrafe allontanatosi dall’Italia da oltre un anno - Accertamenti - Rientro definitivo all’estero - Cancellazione dall’anagrafe per trasferimento all’estero. — Cittadina albanese - Dichiarazione del ritorno in patria del convivente Accertamenti - Rispondenza della dichiarazione al vero - Cancellazione del convivente per trasferimento all’estero. — Cittadino extracomunitario residente in un determinato Comune - Espulsione dal territorio nazionale mediante decreto - Cancellazione anagrafica - Procedura. — Diritto di soggiorno per stranieri nati in Italia - Non sussiste - Iscrizione anagrafica di bambini stranieri nati in Italia - Procedura. — Iscrizione in anagrafe di cittadino extracomunitario - Mancanza del giorno e del mese di nascita - Compimento dell’età - Al 1° gennaio di ogni anno - Dichiarazione sostitutiva - Non rituale - Osservazioni. — Doppia iscrizione di cittadina straniera nelle anagrafi dei Comuni di A. e di P. - Cancellazione da parte del Comune di P. - Utilizzazione del Mod. APR/4 indicando i motivi della cancellazione al Comune di A. - Decorrenza della cancellazione. — Cittadina straniera priva di permesso di soggiorno - Matrimonio con cittadino italiano - Arrivo della donna in Italia, senza visto d’ingresso sul passaporto - Iscrizione in anagrafe - Inammissibilità - Incombenze dell’ufficiale di anagrafe. — Profughi jugoslavi - Ospitati in una ex caserma militare - Non si determina una convivenza anagrafica - Possibilità di individuare i nuclei familia-

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ri e quindi le famiglie anagrafiche. — Minori profughi dalla Jugoslavia - Padre croato - Madre italiana passata a seconde nozze con cittadino italiano residente in Italia - Iscrizione dei minori - Stato di fatto Legittimità - Cittadinanza italiana dei minori. — Cittadino straniero - Iscrizione anagrafica effettuata - Successivo accertamento dell’assenza del permesso di soggiorno - Nullità della iscrizione - Ripristino della precedente posizione - Ordinanza dell’ufficiale d’anagrafe. — Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri - Produzione della ricevuta della documentazione e della richiesta del permesso di soggiorno - Iscrizione possibile - Conforme disposizione della Prefettura di Venezia - Ritualità - Come appianare le eventuali difficoltà. — Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri nati in Italia - Permesso di soggiorno - Necessità - Dubbi e perplessità. — La composizione della famiglia anagrafica di cittadinanza straniera - Documentazione necessaria. — Il solo permesso di soggiorno non è titolo sufficiente all'iscrizione anagrafica del cittadino straniero. — Cancellazione di cittadino straniero per mancato rinnovo della dimora abituale. — Il decreto di espulsione notificato allo straniero, che non abbia presentato ricorso, comporta la cancellazione anagrafica. — Cancellazione di cittadino straniero. — Cancellazione di cittadino marocchino detenuto. — Iscrizione anagrafica di cittadina statunitense - Dichiarazione di presenza - Tipologie e natura. — Cittadino straniero in possesso della sola ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno. — Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. — Iscrizione anagrafica con permesso per ricongiungimento familiare. — Iscrizione anagrafica di cittadina straniera ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 16/2007 - Mancanza della ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno - Principi generali e possibile soluzione. — Relazioni di parentela ai fini dell’iscrizione anagrafica - Documentazione probante Art. 14 del D.P.R. n. 223/1989 - Non derogabilità. — Cittadino straniero nato in uno Stato che ha cambiato denominazione – Indicazione anagrafica del luogo di nascita. — Cognomi discordanti di cittadina straniera - Iscrizione in anagrafe - Possibili soluzioni. — Iscrizione anagrafica di un cittadino straniero con permesso di soggiorno rilasciato da un altro stato europeo - Occorre la convalida della questura. — Documento d’identità di cittadino straniero ai fini dell’iscrizione anagrafica. — Iscrizione anagrafica in edificio privo dei requisiti di idoneità abitativa da parte di stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno - Sussiste il diritto all’iscrizione alla sola condizione che sia accertato il requisito della dimora abituale. — Iscrizione anagrafica di cittadino tunisino. — Certificato d’identità di cittadina straniera rilasciato dal Consolato straniero in Italia È da considerarsi equipollente al passaporto. — Iscrizione anagrafica di un cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno - Inefficacia di qualsiasi limitazione imposta dalla Questura in merito al diritto all’iscrizione anagrafica. — Iscrizione di cittadini comunitari in qualità di colf o badanti - Necessità del contratto

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di lavoro. — Il passaporto e la carta di soggiorno sono documenti necessari e sufficienti per la iscrizione anagrafica. — Trascrizione di atto matrimonio di cittadino straniero ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 396/2000 - Legittima anche in caso di discordanza del dato relativo al Comune di nascita riportato sul passaporto (salvo che ciò sia causa di dubbio sull’identità della persona). — Cittadino straniero - Iscrizione per provenienza da altro Comune Permesso scaduto e domanda di rilascio di nuovo permesso di soggiorno - Legittimità dell’iscrizione. — Iscrizione anagrafica di cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano - Obbligatorietà del permesso di soggiorno. — Permesso di soggiorno per «motivi umanitari» - È valido anche come documento sostitutivo del passaporto. — Passaporto - Comune di nascita scritto in caratteri cirillici - Traduzione consolare. GIURISPRUDENZA ...................................................................................................... — Residenza e domicilio - Giurisdizione italiana - (Cassazione Civile - Sez. un., 27 maggio 1999, n. 309, in «Giustizia Civ. Mass.», 1999, 1191). — Giurisdizione civile - Giurisdizione sullo straniero - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia - (Cassazione Civile - Sez. un., 5 aprile 2000, n. 103 in «Giust. civ. Mass.», 2000, 689). — Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Espulsione di stranieri dal territorio nazionale - Ricorsi avverso il relativo provvedimento prefettizio dinanzi al giudice ordinario - Questione di legittimità costituzionale - Mancata devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie attinenti al soggiorno di stranieri in Italia - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa Manifesta infondatezza - [Corte Costituzionale - 18 dicembre 2001, n. 414 (ord.); Pres. Ruperto; Red. Chieppa; Pres. Consiglio dei Ministri]. PARTE III - Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) ................. NORMATIVA ............................................................................................................. — D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (estratto) - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. — D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (estratto) - Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. — L. 8 maggio 1985, n. 205 - Istituzione dei comitati dell’emigrazione italiana. — L. 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero. — D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Anagrafi degli italiani residenti all’estero. Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero. — L. 16 gennaio 1992, n. 15 (estratto) - Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

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ca 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. — L. 27 maggio 2002 n. 104 - Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero. CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — ISTAT - Circolare 5 giugno 1964, n. 34 - Anagrafe della popolazione residente - Istituzione dello «Schedario degli emigrati ed emigranti per l’estero». — ISTAT - Circolare 21 febbraio 1969, n. 22 - Anagrafe della popolazione residente - Italiani residenti all’estero. — ISTAT - Circolare 16 aprile 1969, n. 40 - Anagrafe della popolazione residente - Italiani residenti all’estero. — Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1970 n. 23 - Istituzione dell’Anagrafe speciale dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). Rilascio patenti di guida e carte di circolazione. — Ministero dell’Interno - Circolare 6 gennaio 1978, n. 4103 - Anagrafe degli italiani residenti all’estero: Annotazione e certificazione dell’indirizzo all’estero dell’emigrato - Iscrizione anagrafica degli studenti. — Ministero dell’Interno - Circolare 17 gennaio 1984, n. 113 - Gelatieri italiani nella Repubblica Federale di Germania - Iscrizione nell’Anagrafe speciale degli italiani residenti all’estero. — Ministero dell’Interno - Nota 11 aprile 1990 (s.n.) - Dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero - Accertamento della dimora abituale. — Ministero dell’Interno - Circolare 26 giugno 1990, n. 12 - AIRE - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. — Ministero dell’Interno - Circolare 31 ottobre 1990, n. 21, prot. 09005642/ 366 - Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Circolare 14 dicembre 1990 Stampati relativi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Modello AIRE 01. — Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 4 febbraio 1991, n. 5 Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. — Ministero dell’Interno - Circolare 18 maggio 1991, n. 16 Prot. 0910265015100/366 - A.I.R.E. Ulteriori note esplicative sulla gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all’estero nelle fasi preliminari, successive ed in gestione ordinaria. — Ministero dell’Interno - Circolare 7 febbraio 1992, n. 2 - Istruzioni per la compilazione dei modelli A.I.R.E./02 e A.I.R.E./03. — Ministero dell’Interno – Circolare 10 febbraio 1992, n. 11 prot. 09200932 - Legge 16 gennaio 1992, n. 15. — Ministero dell’Interno - Circolare 23 giugno 1992, n. 10 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. — Prefettura di Alessandria - Circolare 6 ottobre 1992, n. 390/1.13.4 - Rila-

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scio Certificati di nascita per iscrizione A.I.R.E. — Prefettura di Belluno - Circolare 9 marzo 1994, n. 1.13.4/1291 - Iscrizione all’A.I.R.E. dei cittadini esercenti l’attività di gelatiere. — Ministero dell’Interno - Circolare 19 maggio 1995, n. 7 - Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero Problematiche inerenti la gestione. — Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 13 dicembre 1997, prot. n. 09708246/15100/366, n. 16(97) - Problematiche inerenti all’Anagrafe degli italiani Residenti all’estero e relativo elettorato. — Prefettura di Ferrara - Circolare 17 aprile 1998, n. 10842/98 1° Settore Vigilanza sull’anagrafe della popolazione residente e sull’AIRE. — Ministero dell’Interno - Circolare 23 giugno 1999, n. 13 - Vigilanza sulla gestione dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) - Problematiche. — Ministero dell’Interno - Circolare 3 febbraio 2000, n. 2/2000 - Vigilanza sulla gestione dell’A.I.R.E. — Ministero dell’interno - Circolare 9 febbraio 2000, n. 3/2000 - Modelli A.I.R.E. - Caratteristiche. — Ministero dell’Interno - Circolare 26 maggio 2000, n. 9 - Istituzione di un sito Internet - Aire (G.U. 21 giugno 2000, n. 143). — Ministero dell’Interno – Circolare 10 giugno 2000, n. 137 - Decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante “Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali”. Adempimenti dei comuni. — Ministero dell’Interno - Circolare 3 luglio 2000, n. 139 - Produzione da parte dei comuni dei supporti magnetici contenenti i nominativi dei cittadini residenti all’estero, cancellati dalle liste elettorali. — Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 30 dicembre 2000, n. 17(2000) - Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. Reiscrizione cittadini cancellati ai sensi del decreto legge 10 maggio 2000, n. 111. — Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. del 7 febbraio 2001, n. 6 Aggiornamento archivi AIRE MIN-MAE-COMUNALI. — Ministero dell’Interno 11 maggio 2001, n. 100 - Allineamento dati dell’aire centrale con quelli degli archivi degli uffici consolari. — Ministero dell’Interno 25 giugno 2002, n. 13 - Telegramma - Anagrafe degli italiani residenti all’estero: nuovo programma di gestione e trasmissione dati. — Ministero dell’Interno 14 ottobre 2002, n. 22 - Istituzione dell’Elenco degli italiani residenti all’estero di cui all’art. 5 della legge n. 459/2001. Ruolo degli Uffici Territoriali del Governo. Chiarimenti e precisazioni ai Comuni in merito al nuovo programma per la gestione informatizzata dell’AIRE. — Ministero dell’Interno 20 dicembre 2002, n. 29 - Indicazioni sugli aggiornamenti funzionali della procedura “ANAG-AIRE” per la trasmissione telematica dei dati via Web-mail. — Ministero dell’Interno 27 gennaio 2003, n. 3 - Allineamento degli schedari consolari con l’AIRE centrale.

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— Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territori 3 febbraio 2003, n. 4 - AIRE - Schede di famiglia: variazioni di indirizzo. — Ministero dell’Interno - Circolare 28 febbraio 2003, n. 7 - Trasmissione aggiornamenti AIRE: termine ultimo. — Ministero dell’Interno - Circolare 31 luglio 2003, n. 21 - Aggiornamento dell’AIRE centrale con l’utilizzo delle nuove tecnologie Anag-Aire e Backbone-Aire. — Ministero dell’Interno - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2 - Cancellazione AIRE. — Ministero degli Affari Esteri - 28 gennaio 2005 - Quesito dell’ambasciata d’Italia a Sofia. — Ministero dell’Interno - Circolare 11 agosto 2005, n. 41 - AIRE - Richiesta verifica posizioni non corrispondenti ai dati presenti nell’anagrafe tributaria. — Ministero dell’Interno - Circolare 11 novembre 2005, n. 51 - Nuove funzionalità gestionali del programma Anag-Aire. - Versione 4.0. — Ministero dell’Interno - Circolare 19 dicembre 2006, n. 45 - AIRE - Elenco aggiornato degli italiani residenti all’estero al 31 dicembre 2006. — Ministero dell’Interno - Circolare 27 febbraio 2007, n. 8 - AIRE - Estensione controlli informatici. — Ministero dell’Interno - Circolare 27 giugno 2007, n. 35 - AIRE - Estensione controlli informatici. — Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Avellino - Circolare 24 febbraio 2009 - Aggiornamento AIRE: cancellazione ultracentenari. — Ministero dell’interno - Circolare 27 marzo 2009, n. 8 - Nuove disposizioni per l’inoltro della corrispondenza operativa riguardante comunicazioni AIRE, atti e documenti da inoltrare alle Autorità diplomaticheconsolari italiane all’estero. QUESITI .................................................................................................................... — Iscrizione in A.I.R.E. - Cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperibilità presunta - Circolare ministeriale n. 7 del 15 maggio 1995 - Cancellazione in caso di pratiche successive all’introduzione della legge n. 470/1988 - Possibilità - Limiti. — Cancellazione dalle liste elettorali di cittadini le cui cartoline avviso per il voto sono tornate indietro senza riscontro - Dopo la detta cancellazione, l’elenco dei cancellati viene trasmesso all’anagrafe per la cancellazione dall’A.I.R.E. - Procedura particolare introdotta da D.L. 10 maggio 2000, n. 111 - Osservazioni. — Iscrizione in A.I.R.E. - Decorrenza dell’iscrizione - È quella corrispondente alla data in cui l’Ufficio anagrafico ha proceduto all’iscrizione. — Iscrizione in AIRE - Trasferimento da AIRE di altro Comune - Art. 2, lett. b) della legge n. 470/1988 - Interpretazione più estensiva di detta norma Non sembra possibile - Circolare MI.A.C.E.L. n. 5/1993. — Cittadino trasferitosi all’estero - Attuale dimora all’estero sconosciuta Cancellazione dall’anagrafe - Consolato d’Italia all’estero - Adempimenti di cui all’art. 5 della legge n. 470/1988 - Informativa anche al Ministero dell’Interno - Iscrizione in anagrafe - Presenza nel Comune per lavori stagionali - Prova ai fini di stabilire la dimora abituale - Detta presenza

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non è sufficiente — Mancata revisione dell’A.I.R.E. - Cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperibilità – Possibilità — Nuove iscrizioni in A.I.R.E. - Estremi dell’atto di nascita - Indicazione Necessità - Notizie mancanti sul modello CONS/01 - Devono essere chieste ai Consolati di provenienza o ai Comuni presso i quali sono iscritti o trascritti gli atti di nascita. — Iscrizione di una stessa persona nell’A.I.R.E. di due diversi Comuni - Cancellazione dall’A.I.R.E. di uno dei due Comuni - Modalità e procedure. — Iscrizione nell’A.I.R.E. - Moglie giapponese di cittadino italiano - Matrimonio contratto nel 1979 all’estero non ancora trasmesso in Italia - Marito già iscritto nell’A.I.R.E. - Per iscriversi anche la moglie occorre richiedere l’atto di matrimonio o un’attestazione consolare della cittadinanza della moglie divenuta automaticamente italiana jure matrimoni nel 1979. — Iscrizione nell’A.I.R.E. - Rilascio di attestato di cittadinanza per il periodo temporale antecedente la data di emigrazione all’estero - Rilascio possibile da parte del Sindaco - Certificato di cittadinanza di persone italiane trasferitesi all’estero dalla nascita - Il rilascio del certificato rientra nella competenza del Consolato d’Italia all’estero (art. 16, comma 9° del nuovo regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza n. 91/1992). — Richiesta della residenza da parte di persone tornate dall’estero - Ritorno all’estero dopo breve permanenza in Italia - Applicazione della normativa prevista dalla legge n. 470/1998 e relativo regolamento. — Cittadina italiana divenuta straniera per naturalizzazione - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana all’estero - Trascrizione in Italia della dichiarazione - Annotazioni del riacquisto a margine dell’atto di nascita - Iscrizione nell’A.I.R.E. ed incombenti relativi. — Famiglia anagrafica iscritta all’A.I.R.E. - Richiesta di trasferimento di un familiare nel Comune di nascita - Iscrizione nelle liste elettorali – Legittimità. — Persona risultante residente in un Comune - Dichiarazione di residenza all’estero pervenuta da consolato italiano - Iscrizione della persona nell’A.I.R.E. - Non occorrono ulteriori accertamenti - Rilascio del certificato di cui all’art. 7 lett. b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470. — Dimora temporanea all’estero - Occupazione stagionale nei mesi estivi Rientro e permanenza nel Comune a fine stagione - Cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero - Iscrizione nell’A.I.R.E. - Illegittimità. — Cittadini italiani residenti all’estero - Certificato di residenza A.I.R.E. Indicazione dell’indirizzo estero - Conformità alla legge - Ispettorato alla motorizzazione - Richiesta dell’indirizzo anteriore all’espatrio - Illegittimità. — Cittadino italiano emigrato all’estero - Dichiarazione di emigrazione resa al Comune di residenza - Mancata dichiarazione al consolato competente - Richiesta di certificato di residenza (A.I.R.E.) - Rifiuto - Cancellazione per irreperibilità e segnalazione al Prefetto. — A.I.R.E. - Art. 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Rilascio certificati di residenza e stato di famiglia - Circolare Istat n. 22 del 21 febbraio 1969 - Sua validità per il rilascio di altri certificati e documenti.

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— Trasferimento dall’A.I.R.E. di un Comune a quella di altro Comune Possibilità - Limiti - Procedura da adottare nei casi ammessi. — Elettore residente permanentemente all’estero, iscritto nell’A.I.R.E. e nelle liste elettorali del Comune di espatrio, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 - Istanza per l’iscrizione nell’A.I.R.E. e nelle liste elettorali del Comune di nascita - Inammissibilità. — Iscrizione in AIRE - Residenza all’estero risultante inesistente - Informazione circa la residenza - Eventuale cancellazione dall’AIRE - Gli interessati possono in ogni momento richiedere la reiscrizione nell’AIRE - Osservazioni. — Iscrizione in anagrafe mediante permesso di soggiorno risultato falso su indagini dell’ufficio stranieri della Questura - Incombenze dell’ufficiale d’anagrafe. — Trasferimento dall’A.I.R.E. di un Comune a quella di altro Comune Possibilità - Limiti - Procedura da adottare nei casi ammessi. — Iscritto AIRE - Cancellazione per irreperibilità presunta in caso di indirizzo sconosciuto all’estero. — Emigrazione all’estero di cittadino italiano - Mancanza di richiesta consolare di iscrizione - AIRE - Cancellazione per irreperibilità. — La persona iscritta all’AIRE è cancellata per morte solo a seguito di comunicazione ufficiale. — Richiesta consolare di cancellazione dall’AIRE per perdita della cittadinanza – La cancellazione va effettuata anche senza l’atto di naturalizzazione. — Invio dal Consolato del Mod. Cons01- Comunicazioni via mail - Mittente accertato - Comunicazione valida — Regolarizzazione doppia iscrizione AIRE. — Dichiarazione di emigrazione all’estero da parte di cittadina italiana Procedimento - Cancellazione dall’Apr - Requisiti per l’iscrizione all’Aire. — Emigrazione all’estero di cittadina comunitaria e della figlia minore italiana - Competenza a rendere la relativa dichiarazione - Procedimento di iscrizione all’Aire della minore. — Scheda di famiglia composta di un solo componente anche minore Scheda Aire - È possibile. GIURISPRUDENZA ...................................................................................................... — AIRE - Iscrizione anagrafica - Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente - Respingimento - [Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I; 5 giugno 1991, n. 324] — Imposte sui redditi - Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente - [Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 1215 del 6 febbraio 1998, Colli c. Ministero delle finanze Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] — Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente – Rilevanza ai fini fiscali - [Corte di Cassazione, sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1215, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] — Imposta reddito persone fisiche - Non residenti - [Corte di Cassazione Sez. III; 5 luglio 2001, n. 9094; Pres. ed Est. Sabatini; P.M. Martone] — Permanenza di un domicilio in Italia - Residenza all’estero - Non esclu-

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de la residenza fiscale in Italia - [Cassazione Civile Sez. V, sent. n. 13803 del 07-11-2001, Dubini c. Ministero delle finanze, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] — Trasferimento all’estero - Mancata dichiarazione al Consolato - Conseguenze - [Corte di Cassazione, sez. un., 10 maggio 2002, n. 6737, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] PARTE IV - Toponomastica ........................................................................................ NORMATIVA ............................................................................................................. — R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 - Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali. — L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. — Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (estratto). — D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 - Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche (estratto). CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 13 dicembre 1954, n. 10 - Toponomastica. — Ministero dell’Interno - Circolare 8 giugno 1978, n. 8(78) - Mutamenti territoriali o di denominazione dei Comuni. — Ministero dell’Interno - (s.n.) (1988) -Denominazione di aree di circolazione private. — Ministero dell’Interno - Circolare 8 marzo 1991, n. 10 - Atto deliberativo del Comune in materia di toponomastica. — Ministero dell’Interno - Circolare 10 febbraio 1996 n. 4(96) - Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi QUESITI .................................................................................................................... — Ufficio di Toponomastica - Competenze in materia di adempimenti ecografici, di onomastica stradale e numerazione civica - Nuova costruzione - Domanda da parte di cittadino per l’assegnazione di numero civico - A chi deve essere presentata - Ufficio preposto agli adempimenti di toponomastica - Deve operare anche la compilazione e l’aggiornamento dello stradario - Osservazioni ulteriori. — Numerazione civica - Criteri per l’attribuzione di detta numerazione Art. 42 del Regolamento anagrafico - Più unità immobiliari con cortile chiuso da cancello - Più edifici ubicati su strada privata con accesso chiuso dall’esterno - Attribuzione di numeri civici distinti. — Revisione della numerazione civica - Deve essere fatta normalmente in occasione dei censimenti - Persone abitanti - Procedure da seguire a favore delle stesse per evitare errori e disguidi - Varie. — Numerazione civica - Spese relative - A carico dei proprietari di fabbricati - Devono essere ritualmente deliberate - Riscossione delle stesse a mez-

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zo del Servizio Riscossione Tributi. — Vie private aperte al pubblico - Art. 41 del regolamento anagrafico - Delibera di Giunta - Necessità e legittimità - Osservazioni. — Rifacimento della numerazione civica - Aggiornamento della patente di guida - Circolare Ministero dell’Interno 7 febbraio 1996, n. 2(96) - Non si instaura una pratica anagrafica - Estensibilità della procedura anche in altri casi - Suggerimenti per attuarla eventualmente. — Censimento - Aggiornamento dei numeri civici - Data di decorrenza dell’aggiornamento - È quella del provvedimento con il quale l’aggiornamento è stato disposto. — Istituzione di via territorialmente non esistente per i senza fissa dimora Procedura possibile. — Toponomastica stradale - Ridenominazione di alcune vie - Provvedimento della Giunta Comunale - Ha effetto dal giorno in cui è divenuto esecutivo. — Variazione denominazioni toponomastiche. — Attribuzione numerazione civica. — Intitolazione area di circolazione. — Due aree di circolazione di diverso tipo possono avere, nell’ambito del medesimo Comune, la stessa denominazione. — Modifica numerazione civica di fabbricato adibito ad abitazione. Convivenza. Procedure. — Adempimenti ecografici - Competenza. GIURISPRUDENZA ..................................................................................................... — Numerazione civica - A carico dei proprietari dei fabbricati - Riscossione – Facoltà dell’ente locale - [Corte dei Conti Sez. Giur. Reg. Sic., sent. n. 1660 del 5 ottobre 1987, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] — Strade private - Apposizione delle targhe indicanti la denominazione delle vie - Intervento dell’ente locale - Illegittimità - [Corte Di Cassazione 11 aprile 1991, n. 3809] — Strade comunali - Titolazione - Mutamento titolazione - Parere Soprintendenza - Ambito - Individuazione - [Consiglio di Stato - Sez. VI; 18 ottobre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia; Rel. Moruotti] PARTE V - Informatizzazione ...................................................................................... Cap. 1 - Cnsd - Ina Saia ................................................................................................ NORMATIVA ............................................................................................................. — D.L. 29 novembre 2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale. CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 5 febbraio 2001, n. 1 - D.M. 6 ottobre 2000 - art. 5, comma 1 e 4 - Specifiche tecniche per l’allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate. — Ministero dell’Interno - Circolare 26 marzo 2001, n. 3 - Inserimento dei

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dati nell’Indice Nazionale delle Anagrafi, ai fini della sperimentazione della carta di identità elettronica. Ministero dell’Interno - Circolare 12 aprile 2001, n. 7 - Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile. Ministero dell’Interno - Circolare 29 ottobre 2001, n. 18 - MIACEL: Connessione dei comuni al backbone applicativo dell’Indice nazionale delle anagrafi. Ministero dell’Interno - Circolare 12 novembre 2002, n. 25 - Progetto di sperimentazione «INA-SAIA». Ministero dell’Interno - Circolare 18 dicembre 2003, n. 35 - Art. 46 legge 24 novembre 2003, n. 326. Comunicazione all’INPS elenco decessi. Sanzioni pecuniarie. Ministero dell’Interno - Circolare 2 luglio 2004, n. 31 - INA-SAIA - Implementazione ed aggiornamento anagrafe stranieri. Ministero dell’Interno - Circolare 20 giugno 2005, n. 23 - Modifiche all’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. Ministero dell’Interno - Circolare 10 agosto 2005, n. 40 - Indice Nazionale delle Anagrafi (Leggi n. 88 e n. 43/2005): Installazione della porta applicativa e attivazione del backbone INA – SAIA. Ministero dell’Interno - Circolare 3 novembre 2005 - Collegamenti al Centro Nazionale Servizi Demografici: Art. 7 vicies ter della legge 31 marzo 2005. Art. 1 novies della legge 31 maggio 2005 e successive Circolari Ministeriali n. 23/05 in data 20 giugno 2005 e n. 40 in data 5 agosto 2005. Ministero dell’interno - Avviso 13 dicembre 2005 - Avviso in materia di informatizzazione delle anagrafi. Ministero dell’Interno - Circolare 14 dicembre 2005, n. 60 - Collegamenti al Centro Nazionale Servizi Demografici: Art. 7 vicies ter della legge 31 maggio 2005. Art. 1 novies della legge 31 maggio 2005 e successive Circ. Min. n. 23/05 in data 20 giugno 2005 e n. 40 in data 5 agosto 2005. DM in data 2 agosto 2005, avente ad oggetto modifiche al D.M. 19 luglio 2000. Ministero dell’Interno - Circolare 28 dicembre 2005, n. 62 - Documentazione tecnico-architetturale ed applicativa concernente il collegamento dei comuni al CNSD per l’invio dei dati anagrafici all’INA. Ministero dell’Interno - Direttiva Ministero dell’interno 26 marzo 2006 Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD). Ministero dell’Interno - Circolare 17 luglio 2006, n. 31 - Rilascio del software standard «XML-SAIA vers.2» per l’aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi. Ministero dell’Interno - Circolare 11 settembre 2006, n. 33 - Migrazione dei sistemi del CNSD presso il Vicinale. Ministero dell’Interno - Circolare 19 luglio 2007, n. 41 - Popolamento e aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). Ministero dell’Interno - Circolare 22 gennaio 2008, n. 1 - Aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi. Regole tecniche di traslitterazione. Ministero dell'Interno - Circolare 22 maggio 2008 - Sistema integrato di circolarità anagrafica - Ina-Saia

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— INPDAP - Nota 28 novembre 2008, n. 45 - Legge 6 agosto 2008, n. 133: art. 19 (abolizione dei limiti al cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi da lavoro); art. 20 (comunicazione di decessi e variazioni di stato civile che incidono sui trattamenti pensionistici). — Ministero dell’Interno - Nota 2 dicembre 2008, n. 0013131 - Carta acquisti per i non abbienti. — Ministero dell’Interno - Inps - Circolare congiunta 15 febbraio 2010, prot. n. 1464 - Circolarità dei dati anagrafici - Sistema INA - Saia. Cap. 2 - Sistemi informativi e telematici ........................................................ NORMATIVA ............................................................................................................. — L. 28 febbraio 1990, n. 38 (estratto) - D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie. — D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 (estratto) - Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991. — DL 15 gennaio 1993, n. 6 (estratto) - Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale. — D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (estratto) - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. — L. 15 maggio 1997, n. 127 (estratto) - Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica. — D. Ministero dell’Interno 6 ottobre 2000 - Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale. — D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. — D. Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 2 febbraio 2009 - Caratteri diacritici CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Prefettura di Vicenza - Circolare 22 novembre 1990, n. 3545 - Certificazione automatica - Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 15 quinquies. — Prefettura di Como - Circolare 2 aprile 1991, n. 1452 - Rilascio automatizzato di certificazioni anagrafiche e di stato civile - Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 15 quinquies. — Ministero dell’Interno – Circolare 20 maggio 1991, n. 18/91 - Attuazione sistema informativo telematico previsto dall’art. 15-ter del DL 415/1989, convertito, con modificazioni, nella legge 38/1990 (G.U. 29 maggio 1991, n. 124). — Ministero dell’Interno - Circolare 29 novembre 1991, n. 27 - Rilascio automatico di certificazioni anagrafiche e di stato civile - Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 15 quinquies. — Ministero dell’Interno – Circolare 9 dicembre 1994, n. 15(94) - Rilascio automatico dei certificati di anagrafe e di stato civile - articolo 15 quinquies legge 28.2.1990 n. 38. — Nota ANCI 1 giugno 1997 - Nota interpretativa della legge 675 del 1996. La legge sulla «Privacy» nella P.A. - Alcuni aspetti operativi. — Ministero dell’Interno - Circolare 20 gennaio 1998 - Rilevazione sul li-

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vello di informatizzazione delle anagrafi comunali. — Parere Garante Dati Personali 29 maggio 1998 - Rilascio a terzi di certificazione anagrafica. Consenso dell’interessato non previsto. — Ministero dell’Interno - Circolare 3 giugno 1998, n. 18/98 - Servizio informativotelematico. Introduzione alla consultazione del sito Internet (G.U. 18 giugno 1998, n. 140). — Garante per la protezione dei dati personali, 3 settembre 1998 - Richiesta di accesso ai dati anagrafici - Comunicazione e diffusione — Ministero dell’Interno - Circolare 1 dicembre 1998 - Attivazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico - Convenzione fra il Ministero dell’Interno e l’ANCI sottoscritta in data 9 luglio 1998. — Parere Garante Dati Personali 31 dicembre 1998 - Richiesta dati anagrafici da parte dell’azienda Usl. — Garante per la protezione dei dati personali 4 marzo 1999 - Ministero dell’interno - Modalità di utilizzo delle banche dati pubbliche da parte delle varie amministrazioni. — Garante per la protezione dei dati personali 18 maggio 1999 - Comunicazione a terzi dei dati dell’anagrafe consolare e degli elettori. — Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter 18 24 ottobre 1999 - Anagrafe, stato civile e riservatezza del cittadino. — Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter 6 12 dicembre 1999 - Dati anagrafici per via telematica alle forze dell’ordine. — Garante per la protezione dei dati personali - Parere 22 marzo 2000 Comune di Novara - Parere sulla convenzione per la trasmissione di dati tra archivi anagrafici. — Garante per la protezione dei dati personali, parere 29 maggio 2000 Ministero dell’interno - L’anagrafe delle anagrafi - Tutela della riservatezza e modalità di utilizzo. — Garante per la protezione dei dati personali, parere 20 giugno 2000 Ministero dell’interno - Connessione con la Rete telematica regionale toscana RTRT per la consultazione delle informazioni anagrafiche. — Garante per la protezione dei dati personali, 03 aprile 2000 - Banche dati, anagrafe e privacy. — Garante per la protezione dei dati personali, 12 giugno 2000 - Indice delle anagrafi: più garanzie per i cittadini — Garante per la protezione dei dati personali, 10 luglio 2000 - Sì allo scambio di dati Comuni-Regioni, ma niente nuove ‘anagrafi’. — Ministero dell’interno - Circolare 27 dicembre 2000, n. 16 - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.). — Garante per la protezione dei dati personali, 09 aprile 2001 - Censimento generale: necessarie adeguate garanzie. — Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie 20 dicembre 2002 - Linee guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione. — Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie 27 novembre 2003 - Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni. — Ministero dell’Interno - Circolare 10 gennaio 2004 - Documentazione da

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produrre per l’autorizzazione all’abbandono cartaceo. — Ministero dell’Interno - Circolare 24 settembre 2004, n. 39 - Sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici. — Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Direttiva 2-2007 - Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale — Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. - Circolare 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI - Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. PARTE VI - Privacy ........................................................................ NORMATIVA ............................................................................................................ — D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali ............................................................................................................ CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Garante per la protezione dei dati personali - Parere 20 giugno 2000 Scambio di dati Comuni-Regioni. — Ministero dell’Interno - Circolare 26 febbraio 2002, n. 3 - Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. — Ministero dell’Interno - 20 maggio 2003, n. 11 - Tutela situazioni giuridiche - Notizie ed informazioni anagrafiche da parte degli studi legali. — Nota Ministero dell’interno 15 settembre 2003 prot. 03004817-15100/ 336 - Comune di ..... - Ammissibilità rilascio elenchi anagrafici degli intestatari schede a Consigliere comunale. — Ministero dell’Interno - Circolare 7 aprile 2004 prot. 04002903-15100/ 340 - Collegamento on-line della Banca d’Italia con l’anagrafe comunale per le finalità di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000. — Ministero dell’Interno - Parere 18 giugno 2004 - Consultabilità degli archivi di stato civile e di anagrafe. — Garante per la protezione dei dati personali - Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi - 6 ottobre 2005. — Ministero dell’Interno - Circolare 16 ottobre 2006, n. 37 - Utilizzo dei dati anagrafici della popolazione residente. Precisazioni del Garante per la protezione dei dati personali. — Ministero dell’Interno - Circolare 7 giugno 2007, n. 28 - Ministero della salute - Ordinanza 8 Maggio 2007 - Trasmissione elenchi anagrafici. — Prefettura UTG di Pesaro e Urbino - Nota 22 agosto 2008, prot. n. 4944/ 2008/PA14-017/Area II - Provincia di Pesaro e Urbino - Richiesta banche anagrafi comunali. — Garante per la protezione dei dati personali (estratto) - Riscossione: maggiori garanzie per i contribuenti - 7 ottobre 2009. QUESITI ............................................................................................................. — Art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999 - Diritto dei concessionari della riscossione di tributi di accedere agli atti anagrafici gratuitamente e di ottenere le certificazioni in carta libera.

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— Accesso agli atti anagrafici da parte di un consigliere comunale - Diritto garantito anche per gli atti istruttori dall’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000. — Rilascio notizie anagrafiche. — Dati anagrafici statistici ed aggregati - Rilascio - Possibile se non consente di individuare i cittadini. — Accesso agli atti anagrafici legittimo per i consiglieri del comune, illegittimo per i consiglieri regionali. — Richiesta di accesso agli atti del procedimento anagrafico - Responsabile del procedimento - Sussiste il diritto di accesso se motivato da interesse giuridicamente tutelato - La richiesta deve essere formale (per iscritto) se esistono controinteressati. — Trasmissione copia dell’anagrafe ad altro soggetto. Non è possibile. Trasmissione di elenchi parziali. E’ possibile ma solo a soggetti pubblici. — Rilascio elenchi anagrafici a soggetti pubblici o privati - Riferimento fondamentale all’art. 34 del D.P.R. n. 223/1989. — Nessun elenco nominativo è dovuto alle scuole paritarie. Nessun consenso è dovuto Dall’esercente la potestà sul trasferimento di residenza del minore. — Accesso telematico all’anagrafe comunale in aggiunta all’adesione all’INA - Un’ipotesi di raggiungibilità dei dati attraverso l’INA non esclude l’obbligo dei Comuni di consentire a chi ne ha titolo il collegamento con l’anagrafe comunale per lo svolgimento dei necessari compiti d’istituto. — Esatta indicazione dell’indirizzo. — Rilascio notizie anagrafiche. PARTE VII - Problematiche di varia ed altra natura ........................................... NORMATIVA ............................................................................................................... — R.D. 24 aprile 1927, n. 677 (estratto) - Norme per l’attuazione del R.D.L. 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. («G.U.» 12 maggio 1927, n. 100). — L. 5 maggio 1952, n. 521 (estratto) - Norme per l’acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni. («G.U.» 26 maggio 1952, n. 121). — L. 21 luglio 1965, n. 903 (estratto) - Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale. («G.U.» 31 luglio 1965, n. 190). — L. 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica («G.U.» 18 febbraio 1992, n. 40). — D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 - Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia («G.U.» 24 aprile 1993, n. 95). — D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (estratto) - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli («G.U.» 13 ottobre 1994, n. 240). — D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (estratto) - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

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495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (S.O. alla «G.U.» 04 dicembre 1996 n. 284). — D.M. 1 settembre 2000, n. 318 (estratto) - Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali («G.U.» 3 novembre 2000, n. 257). CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI ....................................................................... — Ministero dell’Interno - Circolare 16 aprile 1976, n. 8 - Legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 19 maggio 1975 - Questione circa l’interpretazione degli artt. 143 bis e 144 c.c. in relazione agli artt. 8, 11, 18, terzo comma, e 20, secondo comma, del regolamento anagrafico n. 136/ 1958. — ISTAT - Circolare 30 ottobre 1991 n. 56 - Nuovo modello relativo al movimento migratorio della popolazione residente (Mod. APR/4). — Ministero dell’Interno - Circolare 7 marzo 1992, n. 4 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo regolamento anagrafico. — Ministero dell’Interno - Circolare 3 novembre 1992, n. 19(92) - Legge 29/1/1992, n. 113. - «Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito di registrazione anagrafica» (G.U. 18 febbraio 1992, n. 40). — Ministero dei Trasporti - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Aggiornamento della carta di circolazione e della patente di guida - Variazione dell’onomastica e della numerazione civica attuata d’ufficio dal Comune. — Ministero dell’Interno - Circolare 4 marzo 1994, n. 2(94) - Acquisizione dei dati per l’attribuzione da parte dei Comuni dei codici fiscali dei cittadini residenti, limitatamente ai soli neonati (G.U. 15 marzo 1994, n. 61). — Ministero dell’Interno - Circolare 18 luglio 1995, n 11 - D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e a duplicazione delle patenti di guida”. Aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione. — Ministero dell’Interno - Circolare 7 febbraio 1996, n. 2(96) - D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 recante «norme sull’aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione». — Ministero dell’Interno - Circolare 10 gennaio 1997, n. 1 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione. — Ministero dell’Interno - Circolare 24 marzo 1998, n. 6/98 - Aggiornamento della patente di guida e della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione - Semplificazioni introdotte dalla legge 449/ 97. — Prefettura di Ferrara - Circolare 27 ottobre 2000, n. 15318/2000/2° Settore - Istruzioni per la compilazione del modello APR4 in relazione alla data 2000. — Ministero delle Finanze - Risoluzione 29 gennaio 2001, n. 8 - Variazioni anagrafiche e di codice fiscale a seguito di segnalazioni da parte delle regioni. — Ministero dell’Interno - Circolare 16 novembre 2002, n. 23 - Unione di

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Comuni Esercizio associato delle funzioni dì stato civile ed anagrafe. — Ministero dell’Interno - Circolare 24 novembre 2003, n. 31, prot. 03010037-15100/325 - Art. 147 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione. Variazione della toponomastica. Quesito. — Ministero dell’Interno - Circolare 12 novembre 2004, n. 51 - Cittadini stranieri nati in Kosovo: validità documenti e certificati rilasciati da UNMIK. Giurisprudenza ...................................................................................................... — Ordinanza prefettizia in ordine all’iscrizione anagrafica - Mancata esecuzione - Non costituisce rifiuto d’atti d’ufficio - [Cass., Sez. VI, 21 settembre 1995] — Fatti denunciati all’anagrafe – Obbligo della verifica da parte dell’ufficiale d’anagrafe - [Cass., Sez. V, 5 ottobre 1998] — Accertamenti anagrafici - Poteri dell’ufficiale d’anagrafe - Veridicità delle dichiarazioni anagrafiche - Art. 495 cod. pen - [Cassazione Penale Sez. V, sent. n. 11885 del 16 novembre 1998] — Attività dell’ufficiale d’anagrafe - interesse diretto della popolazione residenziale - [Cassazione., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 449] — Giurisdizione contabile - Comunicazione pensionati deceduti - Responsabilità dell’ufficiale d’anagrafe - [Cassazione Civile, Sez. U., sent. n. 16216 del 28 dicembre 2001] — Sindaco ufficiale d’anagrafe - Competenza dello Stato - Responsabilità gravante sullo Stato e non sul Comune - [Tribunale Di Reggio Emilia - 8 ottobre 1986] — Ufficiale d’anagrafe e di stato civile - Inquadramento professionale - [Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 107 del 23 gennaio 1995] — Incarichi di ufficiale d’anagrafe di stato civile - Irrilevanza ai fini dell’inquadramenti degli accordi collettivi - [Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1021 dell’8 luglio 1995] PARTE VIII - Indici ...................................................................................................... Indice cronologico della normativa ...................................................................... Indice cronologico delle circolari, note ed altri atti ufficiali ................................ Indice della giurisprudenza ................................................................................. Nota biografica dell’autore ........................................................................................

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PARTE I ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE NORMATIVA. Legge 7 agosto 1990, n. 241 (estratto) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi («G.U.» 18 agosto 1990, n. 192). Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa («G.U.» 17 marzo 1997, n. 63, S.O.). D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (estratto) - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali («G.U.» 28 settembre 2000, n. 227). D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa («G.U.» 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.).

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Disciplina generale Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi («G.U.» 18 agosto 1990, n. 192). CAPO I. Principi. ART. 1. - Principi generali dell’attività amministrativa (1). — 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario (2). 1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (3). 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 (4). 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. ART. 2. - Conclusione del procedimento. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi 1) 2) n. 69. 3) 4)

Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Comma da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Comma da ultimo dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (5). ART. 2-bis. - Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite

5) Articolo da ultimo modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni (6). ART. 3. - Motivazione del provvedimento. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere. ART. 3-bis. - Uso della telematica. — 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (7). CAPO II. Responsabile del procedimento. ART. 4. - Unità organizzativa responsabile del procedimento. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell’adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. ART. 5. - Responsabile del procedimento. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’art. 4. 3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. ART. 6. - Compiti del responsabile del procedimento. — 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 6) Articolo aggiunto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. 7) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (8). CAPO III. Partecipazione al procedimento amministrativo. ART. 7. - Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. ART. 8. - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. 1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (9); c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (9); d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia pos8) Lettera così modificata dall’art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 9) Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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sibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. 4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. ART. 9. - Intervento nel procedimento. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. ART. 10. - Diritti dei partecipanti al procedimento. — 1. I soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. ART. 10-bis. - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’Autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (10). ART. 11. - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (11). 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (12). 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 10) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 11) Comma così modificato dall’art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 12) Comma aggiunto dall’art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

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3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento (13). 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ART. 12. - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. ART. 13. - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione. 1. Le disposizioni. contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonchè ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (14). Capo IV. Semplificazione dell’azione amministrativa ART. 14. - Conferenza di servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di 13) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 14) Comma così modificato dall’art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

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interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (15). ART. 14-bis. - Conferenza di servizi preliminare. 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (16). 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (16). 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’Ambito di tale conferenza, l’Autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costitui-

15) Articolo da ultimo modificato dall’art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 16) Comma così modificato dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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sce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta Autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’Ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’art. 14-quater, comma 3 (17). 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (18). ART. 14-ter. - Lavori della conferenza di servizi. — 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (19). 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (20). 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (21). 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (22). 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il proget17) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 18) Articolo aggiunto dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340. 19) Comma così premesso dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 20) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. 21) Comma così modificato dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 22) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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to dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (22). 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (21). 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (21). 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14-quater, nonchè quelle di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (21). 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (23). 7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata (21). 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (24). 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a

23) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 24) Comma così sostituito dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella «Gazzetta Ufficiale» o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (25). ART. 14-quater. - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi. — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’Ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] (26). 3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Statoregioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli Affari Regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitu25) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340. 26) Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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tiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, e dell’art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. 3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi Comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del Presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (27). 5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (28). ART. 14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. — 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’art. 37-quinquies della medesima legge (29). ART. 15. - Accordi fra pubbliche amministrazioni. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2, 3 e 5. ART. 16. - Attività consultiva. —1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta (30). 27) Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 28) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340. 29) Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 30) Comma da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma (31). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (32). 4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (33). 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici (34). 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’art. 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (35). ART. 17. - Valutazioni tecniche. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 16. ART. 18. - Autocertificazione. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di pre31) Comma da ultimo sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. 32) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. 33) Comma da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. 34) Comma così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. 35) Comma aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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sentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’art. 27] (36). 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (37). 3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. ART. 19. - Dichiarazione di inizio attività. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (38). 2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/ CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente (39). 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi 36) Periodo soppresso dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. 37) Comma così sostituto dall’art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 38) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. 39) Comma da ultimo sostituito dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

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effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato (40). 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’art. 20 (41). ART. 20. - Silenzio assenso. — 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonchè agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri competenti (42). 5. Si applicano gli artt. 2, comma 7, e 10-bis (43). ART. 21. - Disposizioni sanzionatorie. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei 40) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. 41) Periodo aggiunto dal comma 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. 42) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. 43) Comma così sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20 (44). CAPO IV-bis. Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (45). ART. 21-bis. - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. — 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. ART. 21-ter. - Esecutorietà. — 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. ART. 21-quater. - Efficacia ed esecutività del provvedimento. — 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.

44) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 45) Il Capo IV-bis, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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ART. 21-quinquies. - Revoca del provvedimento. — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. 1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (46). ART. 21-sexies. - Recesso dai contratti. — 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. ART. 21-septies. - Nullità del provvedimento. — 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonchè negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ART. 21-octies. - Annullabilità del provvedimento. — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ART. 21-nonies. - Annullamento d’ufficio. — 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le

46) Comma aggiunto dal comma 1-bis dell’art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

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ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. Capo V. Accesso ai documenti amministrativi. ART. 22. - Definizioni e principi in materia di accesso. — 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. ART. 23. - Ambito di applicazione del diritto di accesso. — 1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di

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accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24 (47). ART. 24. - Esclusione dal diritto di accesso. — 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 47) Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

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e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (48). ART. 25. - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per Ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’Ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 nonchè presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’Autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli artt. 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede 48) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (49). 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al Presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (50). 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente (51). 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti (52). ART. 26. - Obbligo di pubblicazione. — 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata. ART. 27. - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla 49) Comma da ultimo modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. 50) Comma da ultimo modificato dall’art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 51) Comma aggiunto dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 52) Comma così sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] (53). 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’art. 25, comma 4; vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. [In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo] (54) (55). ART. 28. - Modifica dell’art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio. — 1. ... (56). CAPO VI. Disposizioni finali. ART. 29. - Ambito di applicazione della legge. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli artt. 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonchè quelle del capo IVbis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche (57).

53) Comma abrogato dall’art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. 54) Comma abrogato dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. 55) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 56) Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 57) Comma così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

2. Le regioni e gli enti locali, nell’Ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge (58). 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonchè quelle relative alla durata massima dei procedimenti (59). 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano (59). 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (59). 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (59). ART. 30. - Atti di notorietà. — 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. ART. 31. - [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V anno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24] (60).

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (estratto) - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa («G.U.» 17 marzo 1997, n. 63, S.O.). ART. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 58) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 59) Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69. 60) Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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Gabriele Casoni Direttore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano”, con la quale collabora dal 1996 quale autore e docente. Autore di volumi e interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile, anagrafe e documentazione amministrativa. Oltre alla prime edizione del “Quesitario massimario di anagrafe” (Sepel, 2004) ha pubblicato i volumi “Gli strumenti della semplificazione amministrativa” (Sepel, 1999), “Il matrimonio all'estero del cittadino italiano” (Edk, 2008), “L'articolo 116 del codice civile” (Sepel, 2009). Dal 1994 svolge le funzioni di responsabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigente del Settore Servizi alle Persone. ISBN 88-88430-17-2 ISBN 978-88-88430-17-1 Euro 100,00

Gabriele QUESITARIO MASSIMARIO DI ANAGRAFE Casoni

Questa seconda edizione del “Quesitario Massimario di Anagrafe” riassume e coordina in un codice unico tute le norme, le circolari, gli atti ufficiali di fonte diversa, i quesiti e le massime giurisprudenziali, che hanno concorso alla formazione dell’ordinamento anagrafico della popolazione residente. Fornisce sia strumenti di semplice lettura della norma che elementi interpretativi di grande interesse ed attualità intorno alle questioni più frequenti e quotidiane ed anche con riferimento a problematiche più complesse che necessitano di riflessioni e studi coordinati dalle diverse fonti legislativi ed interpretative. Alle problematiche derivanti dall’applicazione delle discipline sui comunitari e sugli extracomunitari, sono stati inoltre dedicati due distinti capitoli, articolati nelle aree “Normativa”, “Circolari”, “Quesiti” e “Giurisprudenza”. Altrettanta attenzione è stata profusa nella raccolta di tutto il materiale esistente in materia di trasmissioni telematiche delle informazioni anagrafiche (con specifico riguardo al sistema Ina – Saia) e con riferimento alle problematiche derivanti dall’accostamento tra disciplina anagrafica in senso stretto e normativa sulla privacy. Disporre di un “codice unico”, di consultazione veloce e valorizzato dalle risposte ai quesiti più frequenti in materia anagrafica, costituisce uno strumento di lavoro indispensabile, utile alla trasposizione della teoria in pratica istruttoria quotidiana. Il volume è strutturato per Parti e Capitoli che affrontano separatamente le diverse argomentazioni. Ciascuna delle argomentazioni può contare sulle specifiche parti normative d’interesse, le circolari, i quesiti, la giurisprudenza più significativa. Per una migliore consultazione di contenuti ed a vantaggio di un veloce reperimento di quanto il lettore intenderà ricercare, oltre agli indici cronologici, separati per tipologia dell’atto riportato, ciascun capitolo ed i relativi paragrafi sono preceduti dall’elenco dei testi riportati. Il “Quesitario Massimario di Anagrafe” si pone quale strumento indispensabile sia per gli operatori sia per i funzionari dirigenti che quotidianamente sono alle prese con le problematiche di una materia in rapida evoluzione ed ha l’ambizione di soddisfare l’esigenza di chiarezza delle più varie, a volte inaspettate, pratiche anagrafiche. Completa l'opera IL CD- Rom che agevola e facilita la ricerca e la consultazione dei documenti.

Gabriele Casoni

QUESITARIO MASSIMARIO DI ANAGRAFE

Normativa, prassi, quesiti, giurisprudenza


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