D.BERLOCO - Le adozioni e gli adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe

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Donato Berloco Già Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Altamura è attualmente Vicedirettore della Rivista "Lo Stato Civile Italiano" con la quale collabora da oltre un ventennio. Autore di oltre cento articoli pubblicati sulla rivista "Lo Stato Civile Italiano", docente di corsi di formazione in materia demografica, svolge altresì attività di consulenza per il Ministero dell'Interno per il quale ha collaborato alla realizzazione del "Massimario di Stato Civile". Per SEPEL ha pubblicato: Manuale teorico pratico in materia demografica, Sepel 2007 Le funzioni dell'ufficiale dello Stato Civile in materia di polizia mortuaria, Sepel 2010 . ISBN 88-88430- 20-2 ISBN 978-88-88430-20-1 Euro 36,00

Donato LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI Berloco DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

L'Opera traccia un quadro completo dei principali adempimenti a carico dell'ufficiale di stato civile e di anagrafe in materia di adozioni. L'Autore ha dato all'Opera un taglio pragmatico in relazione alle varie problematiche che si presentano dopo l'emanazione della sentenza di adozione ordinaria o legittimante - interna o internazionale - sotto il profilo dello stato civile e di anagrafe, con particolare disamina condotta in ordine alla vexata quaestio del cognome che l’adottato dovrà assumere, al suo status civitatis, alla sua posizione nello status familiae, nei rapporti di parentela con i membri della famiglia adottiva, all'iscrizione anagrafica prime e dopo la sentenza di adozione, alla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato straniero, ecc. L’Opera è una guida per l’operatore dei Servizi Demografici fondata sull’id quod plerunque accidit, in una cornice di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di richiami a circolari che tracciano l’iter per il quotidiano operare e con riferimenti dottrinali specie per ipotesi atipiche non contemplate espressamente nelle fonti e nel Massimario del Ministero dell’Interno, ed. 2010. Per tali ragioni, nell’affrontare immediatamente le varie problematiche, L'Opera è diretta non solo agli Operatori degli Uffici dello stato civile e di anagrafe, ma anche agli studi legali, operatori sociali, Enti coinvolti pubblici e privati, ad aspiranti genitori adottivi, ad associazioni di volontariato, a studiosi a vario titolo della materia.

Donato Berloco

LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE


DONATO BERLOCO

LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE E DI ANAGRAFE

SEPEL editrice


© 2011 S.E.P.E.L. - MINERBIO (Bologna). È vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (comprese fotocopie e microfilm). Fotocomposizione: S.E.P.E.L. - MINERBIO (Bologna). Stampa: Tip. MG - FUNO (Bologna) - Luglio 2011. ISBN ISBN

88-88430-20-2 978-88-88430-20-1


INDICE Prefazione .................................................................................................................. pag.

13

Presentazione ............................................................................................................ »

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CAPITOLO PRIMO ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA 1 - Cognome dell’adottato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del maggio 2001 ............................................................................... »

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2 - Il cognome della persona maggiorenne adottata dalla seconda moglie del padre ..........................................................................................................

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3 - Attribuzione del proprio cognome al figlio maggiorenne della moglie: possibilità di ricorrere all’adozione da parte del marito o al cambiamento di cognome ..................................................................................................

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4 - Adozione e successivo riconoscimento - Cognome che spetta all’adottato » 5 - Il cambiamento del cognome per effetto dell’adozione si ripercuote sul cognome dei figli e del coniuge ...................................................................... » Posizione del coniuge (moglie) dell’adottato ................................................... » Posizione dei figli nati prima dell’adozione del padre ...................................... » 6 - Adozione di maggiorenne (e di minore in casi particolari) - Rilascio di estratto di nascita ............................................................................................ » 7 - Modifiche al codice civile apportate dalla legge n. 149/2001 ........................ »

29

1.1 - Premessa ................................................................................................. 1.2 - Contenuto dell’art. 299 del c.c. anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2001 .......................................................... 1.3 - L’innovazione introdotta dalla Corte Costituzionale ............................ 1.4 - Le precedenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di attribuzione di cognomi ........................................................................

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CAPITOLO SECONDO ADOZIONI DI MAGGIORENNI STRANIERI PRONUNCIATE IN ITALIA 1 - Adozione in Italia di maggiorenne straniero - Il tribunale nulla dispone in ordine al cognome - È da escludersi l’applicazione di ufficio dell’art. 299 c.c. ............................................................................................................. »

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INDICE

2 - Cittadino straniero maggiorenne adottato - Generalità da registrare in anagrafe .......................................................................................................... pag.

40

3 - Disamina sull’adozione dello straniero maggiorenne senza titolo di soggiorno alla luce della legge n. 94/2009 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» ............................................................................................... »

41

4 - Iscrizione in anagrafe di maggiorenne straniero adottato da cittadino italiano - Obbligatorietà del permesso di soggiorno ..................................... »

44

5 - Adozione in Italia di straniero maggiorenne - Cognome attribuito dal giudice ............................................................................................................. »

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6 - Adozione di cittadina straniera maggiorenne - Attribuzione per errore della cittadinanza italiana - Rimedi da apprestare ........................................

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7 - Comunicazione dell’avvio del procedimento ................................................ »

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8 - Quando diventa trascrivibile nei registri dello stato civile il provvedimento di adozione di maggiorenne straniero pronunciato in Italia - Decorrenza degli effetti .......................................................................................

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1 - Competenza dell’ufficiale dello stato civile a rendere efficace il provvedimento straniero di adozione di persona maggiorenne ............................ »

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2 - I profili sociali ............................................................................................... »

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4 - Lo stato di adottabilità .................................................................................. »

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5 - L’età e i presupposti per l’adozione .............................................................. »

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6 - La natura del provvedimento di adozione ................................................... »

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7 - Momento della decorrenza dell’adozione legittimante nazionale ..............

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8 - Luogo di trascrizione della sentenza ............................................................

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9 - Trasferimento di residenza del minore adottato .........................................

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10 - Necessità di secretare le schede anagrafiche .............................................. »

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11 - Certificazioni anagrafiche riguardanti minori affidati e poi adottati ....

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CAPITOLO TERZO ADOZIONE PRONUNCIATA ALL’ESTERO DI PERSONA MAGGIORENNE

2 - Cittadinanza .................................................................................................. CAPITOLO QUARTO ADOZIONE LEGITTIMANTE NAZIONALE 1 - Rilevanti modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in ordine alle funzioni dell’ufficiale dello stato civile e di anagrafe - Premessa ............................................................................................................. 3 - L’affidamento familiare di minore - Ripercussioni a livello anagrafico

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INDICE

12 - Rilascio di certificazioni anagrafiche .......................................................... pag.

71

13 - Art. 74 della legge n. 184/83 - Comunicazione al Tribunale per i minorenni del riconoscimento di un figlio da parte di persona coniugata ....................................................................................................................

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14 - Il cognome del figlio adottato in forma legittimante ...................................

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1 - Premessa .......................................................................................................

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2 - Il divario di età ..............................................................................................

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3 - Natura del provvedimento di adozione in casi particolari - Decorrenza degli effetti ....................................................................................................

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4 - Il cognome del minore adottato in forma particolare .................................

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81

5 - Rilascio di certificazione con generalità dei genitori nell’adozione di minori in casi particolari .............................................................................

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6 - Organo competente a dichiarare efficace in Italia una sentenza straniera di adozione di minore in casi particolari ...........................................

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A) Esclusione della competenza della Corte di Appello ................................ B) Pretesa competenza dell’ufficiale dello stato civile ................................... C) Competenza del Tribunale per i minorenni ..............................................

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7 - Adozione di minore straniero in casi particolari - Adempimenti dell’ufficiale dello stato civile .................................................................................

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8 - Rapporto tra l’adozione in casi particolari e l’art. 98, II comma, del D.P.R. 396/2000 ............................................................................................

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94

9 - Minore straniero, figlio del proprio coniuge straniero - Cognome al minore a norma dell’art. 44 della legge n. 184/1983 ....................................

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10 - Minore straniero nato in Italia adottato ai sensi dell’art. 44 1° comma, lett. b) della legge n. 184/83 da cittadino italiano marito della madre straniera - Competenza territoriale ad emettere l’attestazione del sindaco ...............................................................................................................

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96

11 - Rapporto tra il riconoscimento agli effetti della legittimazione e l’adozione di minore in casi particolari ...............................................................

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12 - Adozione di minore straniero in casi particolari da parte di cittadini stranieri - Il cognome dell’adottato - Il decreto del Tribunale per i minorenni va trascritto anche se manchi l’atto di nascita ..............................

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13 - Competenza dell’ufficiale dello stato civile a riconoscere un provvedimento straniero di adozione in casi particolari quando l’adottato — nel frattempo — sia divenuto maggiorenne ................................................

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14 - Adozione in Italia di minore straniero in casi particolari da parte di parente del minore e rapporto di filiazione - Effetti sulla cittadinanza Certificazione ...............................................................................................

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102

CAPITOLO QUINTO ADOZIONE DI MINORI IN CASI PARTICOLARI

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INDICE

CAPITOLO SESTO ADOZIONE INTERNAZIONALE 1 - Adozioni internazionali da parte di single: limiti di ammissibilità ............ pag. 105 2 - La preferenza manifestata dagli aspiranti adottanti per minori di una certa etnia è valutata negativamente ai fini dell’ammissibilità all’adozione .............................................................................................................

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109

3 - Autentica di firma dell’atto di assenso - Il soggetto abilitato può essere anche l’impiegato incaricato dal sindaco a mente del D.P.R. 445/2000

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110

4 - Delega a un rappresentante per agire all’estero .......................................

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112

5 - Trascrizione sentenza di adozione di minore straniero riconosciuta quale provvedimento preadottivo .....................................................................

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112

6 - Adozione di minore all’estero nel frattempo divenuto maggiorenne Richiesta di riconoscimento - Competenza dell’ufficiale dello stato civile ................................................................................................................

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114

7 - Riconoscimento provvedimento di adozione di minore pronunciato in un Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 ...

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117

8 - L’adozione di minore straniero pronunciata all’estero a istanza di genitori italiani residenti all’estero: art. 36, 4° comma, della legge n. 184/ 83 ..................................................................................................................

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119

9 - Gli aspetti più salienti della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 ratificata dall’Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476 ............................

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121

10 - Gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 ...............

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125

11 - Trascrizione provvedimento di adozione pronunciato all’estero - Modalità .............................................................................................................

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126

12 - Adozione internazionale - Circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003 sulla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato .....................................

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127

13 - Precedenti direttive ministeriali ..................................................................

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129

14 - L’attuale orientamento sulla trascrizione dell’atto di nascita ....................

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129

15 - Principi rilevanti in materia di adozione legittimante internazionale ..

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131

16 - Invio del solo atto di nascita originario .......................................................

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133

17 - Invio dell’atto di nascita originario e quello ricostruito .............................

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134

18 - Trascrizione atto di nascita originario del minore straniero adottato ...

»

134

19 - Orientamenti discordanti sulla trascrizione degli atti di nascita ...............

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135

20 - Trascrizione atto di nascita di neo cittadino - Patronimico - Rimedi .....

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140

21 - Trascrizione atto di nascita dall’estero sostituito da un «affidavit» o da una dichiarazione sostitutiva - Impossibilità .............................................

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141

22 - Iscrizione anagrafica del minore straniero adottato ..................................

»

142

23 - Pareri dell’Istat e del Ministero della Giustizia in ordine alla iscrizione anagrafica .....................................................................................................

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144

24 - I dati personali dello straniero sono desunti dal suo passaporto ...............

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144

25 - Modifica del luogo di nascita nella sentenza straniera ...............................

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145

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INDICE

26 - Modifica anche del prenome nella sentenza straniera ............................... pag. 147 27 - Adozione internazionale di minore straniero - Doppio cognome imposto dall’Autorità straniera - Correzione a sensi del 2° comma dell’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 .............................................................................. »

148

CAPITOLO SETTIMO L’ADOZIONE E IL RAPPORTO DI PARENTELA »

153

2 - Adozione di persone maggiori di età .............................................................. »

154

3 - Individuazione del parente dell’adottato cui accollare le spese funerarie »

156

4 - Suggerimento pratico per individuare il tipo di adozione ............................ »

157

5 - Adozione di minori in forma legittimante - Rapporti parentali ................... »

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178

1 - Premessa .........................................................................................................

6 - Adozione di minori in casi particolari - I rapporti di parentela .................... CAPITOLO OTTAVO DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL’ADOZIONE DI MINORE STRANIERO E DELL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 1 - Nuova linea interpretativa ............................................................................. 2 - Acquisto cittadinanza per adozione di minore avvenuta all’estero .............. 3 - Competenza territoriale ad emettere l’attestazione del sindaco per l’acquisto automatico della cittadinanza italiana nelle adozioni di cui all’art. 44 della legge 184/83 ............................................................................... 4 - Adozione legittimante di minore straniera pronunciata in Italia - Acquisto della cittadinanza italiana - Decorrenza .................................................. 5 - Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.4 del 13 novembre 2000 .......... CAPITOLO NONO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE SULL’ADOZIONE LEGITTIMANTE 1 - Il novellato art. 28 della legge 184/1983 ......................................................... 2 - Diritto di accesso per l’adottato divenuto maggiorenne ............................... 3 - Dal sito del Garante della Privacy si riporta la news del 25 marzo 2008 in tema di: «il Garante ai mezzi di informazione. Senza il consenso dei genitori, non si può scrivere «bambino adottato» ......................................... 4 - Divieto di rilasciare copia integrale dell’atto di nascita ................................ 5 - Il rilascio di certificazioni di anagrafe e di stato civile di cui al comma 3, art. 28 della legge n. 184/83 ............................................................................ 6 - Organo competente a rilasciare l’autorizzazione all’accesso ....................... 7 - Rilascio copia integrale di atto di nascita richiesta dal Tribunale per i minorenni .......................................................................................................

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INDICE

8 - Diritto di accesso ad atti di persone adottate ................................................. pag. 178 178 a) Accesso alle informazioni e notizie sull’identità dei genitori d’origine .. » b) Richiesta di accesso presentata dall’adottato con genitori adottivi de180 ceduti o divenuti irreperibili (art. 28, comma 8) ...................................... » 181 c) Accesso da parte dei minori affidati .......................................................... » 9 - La volontà della madre naturale di non essere nominata, ai sensi dell’art. 30, 1° comma, del D.P.R. 396/2000 ......................................................

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182

10 - Accesso richiesto da figlio abbandonato e mai adottato .............................

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185

11 - Affiliazione convertita in adozione - Accesso alle notizie sugli affiliati

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186

1 - Adozione di persone maggiori di età, ai sensi dell’art. 291 e seguenti del c.c. pronunciata in Italia ................................................................................

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191

2 - Adozione di maggiorenni stranieri pronunciata all’estero ...........................

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197

3 - Adozione di minori in casi particolari, a mente dell’art. 44 della legge n. 184/83 pronunciata in Italia ...........................................................................

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199

4 - Adozione di minori stranieri in casi particolari pronunciata all’estero ...

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201

5 - Adozione di minore in forma legittimante, ai sensi art. 26 della legge 184/83 pronunciata in Italia ...........................................................................

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204

6 - Adozione di minore in forma legittimante perfezionata all’estero, in uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993, ai sensi degli artt. 34 e 35, 3° comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ........................................

»

207

7 - Adozione di minore in forma legittimante pronunciata in Stato aderente alla Convenzione dell’Aja, ma perfezionata con l’arrivo del minore in Italia, ai sensi dell’art. 35, comma 4°, della legge 4 maggio 1983, n. 184

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211

8 - Adozione internazionale di minori perfezionata all’estero in uno Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja, e neppure firmatario di Accordi bilaterali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ...................................................................................................................

»

213

9 - Trascrizione atto di nascita dell’adottato .......................................................

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214

1 - Premessa .........................................................................................................

»

217

2 - La legalizzazione: concetto e funzione ..........................................................

»

219

3 - Organi deputati alla legalizzazione ...............................................................

»

220

4 - La Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ...................................................

»

222

5 - Commissione per le Adozioni Internazionali - Problematiche in merito alla modalità di apposizione sui documenti delle «Apostille» ......................

»

223

CAPITOLO DECIMO QUADRO RIEPILOGATIVO DI TUTTE LE IPOTESI DI ADOZIONI

CAPITOLO UNDICESIMO LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO

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INDICE

6 - Casi di esonero assoluto di legalizzazione ................................................... pag. 224 7 - Necessarietà della traduzione degli atti formati all’estero .......................... »

227

8 - Traduzione eseguita dall’autorità diplomatica o consolare italiana ........... »

228

9 - La figura del traduttore ufficiale e del traduttore o interprete giurato ...

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228

10 - Traduzione eseguita all’estero ......................................................................

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230

11 - Traduzione fatta in Italia ..............................................................................

»

232

12 - Traduzione parziale ......................................................................................

»

233

13 - Risposte agli interrogativi posti all’inizio del capitolo ................................

»

233

1 - Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, in tema di minore straniero, nel frattempo divenuto maggiorenne, adottato da cittadino italiano .................................................................................... »

235

2 - Direttiva interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Politiche per la Famiglia in data 21 febbraio 2007 in ordine al permesso di soggiorno .................................................................................................... »

236

CAPITOLO DODICESIMO RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE

CAPITOLO TREDICESIMO CASISTICA 1 - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell’adottato - Assunzione automatica del cognome dell’adottante anteposto a quello originario ............................................................................................................. »

239

2 - Adozione di minori stranieri in casi particolari - Acquisto della cittadinanza italiana - Si richiede l’attestazione del sindaco ................................ »

239

3 - Adozione di minore straniero - Trascrizione atto di nascita riformulato con il cognome del genitore adottivo - Doppio atto di nascita .................... »

240

4 - Adozione di minori in casi particolari - Art. 44 della legge 184/1983 Doppio cognome .......................................................................................... »

240

5 - Adozione di minore in casi particolari da parte di stranieri - Il cognome dell’adottato ............................................................................................ »

241

6 - Sentenza straniera di adozione di minori in casi particolari - La competenza è del Tribunale per i minorenni o dell’ufficiale dello stato civile? .................................................................................................................. 7 - Adozione di maggiorenne straniero emessa in Italia - Adempimenti ....... 8 - Sentenza di adozione di maggiorenne straniero pronunciata all’estero - Competenza dell’ufficiale dello stato civile ............................................... 9 - Cognome della persona straniera maggiorenne adottata in Italia .............. 10 - Trascrizione nel Comune di residenza degli adottanti della sentenza straniera di adozione legittimante di minore straniero ............................

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242 243

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11


INDICE

11 12 13 14

-

Non trascrivibilità di un «affidavit» ............................................................ pag. Errore nell’atto di nascita di minore straniero adottato all’estero ............ » Adozione di minore proveniente dalla Cina ................................................ » Rilascio copie integrali di nascita di minore adottato in forma legittimante su richiesta del Tribunale ordinario ................................................. » APPENDICE

245 246 247 248

NORMATIVA

— Legge 4 maggio 1983, n. 184, (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» del 17 maggio 1983, n. 133 S.O.) integrata e modificata dalla legge n. 476 del 31 dicembre 1998 e n. 149 del 28 marzo 2001 ................................................ »

253

— Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 ........................ »

280

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 335692 del 2 gennaio 1986 ad oggetto: Interpretazione art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 circa l’autorità giudiziaria competente a fornire autorizzazione a norma dell’art. 13 dell’ordinamento dello stato civile ............................... »

289

— Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali n. DAS/715/UC/710 del 30 ottobre 2000 ad oggetto: Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476 ................................................................................................... »

291

— Circolare del Ministero dell’Interno - Div. Cittadinanza n. K.28.4 del 13 novembre 2000 ad oggetto: Acquisto della cittadinanza da parte di minore straniero ....................................................................................................... »

293

— Circolare MIACEL n. 9/2001 dell’11 luglio 2001, prot. n. 00103663/15100397 ad oggetto: Ordinamento dello stato civile .......................................... »

295

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 27 del 26 novembre 2002 ad oggetto: Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la Direzione Sanitaria ...........................................................................................................

»

296

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 6 del 28 febbraio 2003, prot. n. 03001651/397 ad oggetto: Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all’estero a cittadini italiani ... »

298

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 59 del 26 novembre 2004, prot. n. 200410636-15100/397 ad oggetto: Mutamento del cognome - Comunicazione al Casellario Giudiziale ......................................................................... »

299

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 62/2004 del 14 dicembre 2004, prot. n. 200411158-15100/397 ad oggetto: Mutamento del cognome Comunicazione al Casellario Giudiziale ......................................................... »

300

— Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007 ad oggetto: Legge 5 febbraio 1992/91 - Evoluzione di alcune norme interpretative ................................................................................................................. »

301

— Direttiva interministeriale del 21 febbraio 2007 sull’esecuzione del permesso di soggiorno per minori ....................................................................

303

12

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PREFAZIONE L’aspirazione alla genitorialità è forse uno dei desideri maggiormente sentiti dall’animo umano e l’adozione interviene spesso quando gli aspiranti genitori non riescono ad esaudire altrimenti questa spinta interiore. L’adozione, soprattutto quella dei minori, pone però una serie di delicatissimi problemi etici e giuridici, al fine di contemperare l’interesse del minore ad avere una famiglia ed il desiderio di genitorialità degli aspiranti adottanti. Fino a quando queste problematiche rimangono confinate all’interno di un ordinamento giuridico nazionale e fino a quando i valori di tale ordinamento sono condivisi da tutta la comunità, le soluzioni tecnico - giuridiche sono chiare e coerenti; il sistema tuttavia si complica e si frammenta non appena il mutare della realtà sociale e le internazionalizzazioni dei rapporti pone l’interprete a dover fronteggiare realtà giuridiche e sociali estremamente complesse e a volte contraddittorie. Il genitore single, la coppia omosessuale, e più semplicemente la coppia che non riesce ad adottare un figlio in Italia, a causa dell’esubero delle domande rispetto al numero dei minori adottabili, si rivolgeranno all’estero, in Paesi con normative più flessibili ovvero con un alto numero di minori 13


PREFAZIONE

adottabili, con i conseguenti problemi di riconoscibilità dell’adozione in Italia. Ulteriori questioni interpretative vengono poste dall’ormai nutrito numero di adozioni effettuate all’estero da genitori di diverse nazionalità, che a volte hanno portato a termine l’adozione in un Paese e poi, anche a distanza di anni, spostano la residenza in un altro Paese, con una normativa diversa, dove ne richiedono il riconoscimento. Quanto sopra, senza dimenticare gli effetti dell’adozione sui diritti fondamentali delle persone, quali il nome, la cittadinanza e lo status di figlio. In sintesi, il mutare della società ha avuto l’effetto di frantumare un istituto, prima regolato, in buona sostanza, da pochi articoli del codice civile, in una miriade di problematiche giuridiche la cui soluzione deve far riferimento ad una molteplicità di fonti normative. L’Autore affronta tale delicata materia dall’angolo visuale che gli è più congeniale, ovvero quello degli effetti dell’adozione sull’ordinamento dello stato civile e dell’anagrafe. L’approfondita conoscenza delle norme e della prassi, basata anche sulla lunghissima esperienza maturata nel campo, traspare immediatamente dalla lettura dell’opera che rappresenta un prezioso ed informato compendio di tutte le problematiche (e correlative soluzioni), poste dalle varie fattispecie di adozione. Il taglio pragmatico valorizza il lavoro dell’Autore che riesce, in relazione ad ogni singolo profilo, a ricostruire il sistema avendo attenzione alla dottrina, alla giurisprudenza ed alla prassi ministeriale in materia. 14


PREFAZIONE

Molto utile appare anche, a tal proposito, la presenza di un capitolo con un quadro riepilogativo di tutte le ipotesi di adozione discusse nel libro, con una sintesi delle problematiche e delle relative soluzioni. Notevole è anche la chiarezza espositiva dell’Autore, d’altronde non nuovo alla stesura di libri ed articoli in materia di stato civile, nonchè esperto docente e relatore in numerosi convegni e corsi di alta formazione sulla materia. ROSALIA MAZZA Vice Prefetto - Dirigente Stato Civile Direzione Centrale per i Servizi Demografici Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Ministero dell’Interno

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PRESENTAZIONE

L’Opera si sostanzia nell’esposizione di aspetti rilevanti sotto il profilo degli adempimenti a carico dell’ufficiale dello stato civile e di anagrafe. Di conseguenza non affronta, con particolarità di dovizia, le scelte socio-politiche fatte dal legislatore, la procedura giudiziaria dei Tribunali ordinari — per le adozioni di persone maggiori di età — e dei Tribunali per i minorenni — per le adozioni legittimanti —, o dei presupposti sociali di minori o degli adempimenti degli Enti autorizzati per le adozioni internazionali. Si è voluto, invece, dare un taglio pragmatico in relazione alle varie problematiche che si presentano dopo la emanazione della sentenza di adozione ordinaria o legittimante, nazionale o internazionale, sotto il profilo dello stato civile e di anagrafe, con particolare disamina condotta in ordine alla vexata quaestio del cognome che l’adottato dovrà assumere, al suo status civitatis, alla sua posizione nello status familiae, nei rapporti di parentela con i membri della famiglia adottiva, alla iscrizione anagrafica dopo, ma anche prima, della la sentenza di adozione, alla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato straniero minorenne e anche maggiorenne, ecc. 17


PRESENTAZIONE

In sostanza, l’Opera è una guida per l’operatore dei Servizi Demografici fondata sull’id quod plerunque accidit, in una cornice di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di richiami a circolari che tracciano l’iter per il quotidiano operare e con riferimenti dottrinali specie per ipotesi atipiche non contemplate espressamente nelle fonti e nel Massimario del Ministero dell’Interno, ed. 2010. Particolare attenzione viene dedicata alla differente natura giuridica che qualifica ontologicamente le varie ipotesi di adozione ordinaria, legittimante, in casi particolari, interna e internazionale, evidenziando la linea di discrimine rispetto alle varie fattispecie normativamente disciplinate. Per tali ragioni, nell’affrontare immediatamente le varie problematiche, il Volume è diretto non solo e principalmente agli Operatori degli Uffici dello stato civile e di anagrafe, ma anche agli studi legali, operatori sociali, Enti coinvolti pubblici e privati, ad aspiranti genitori adottivi, ad associazioni di volontariato, a studiosi a vario titolo della materia. L’AUTORE


CAPITOLO PRIMO ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

1 - Cognome dell’adottato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del maggio 2001. 1.1 - Premessa. L’adozione di persone maggiori di età è disciplinata dal codice civile, negli articoli da 291 a 314. Il fine di tale istituto non è quello di dare una famiglia all’adottato, ma una discendenza all’adottante. L’adozione si sostanzia in un rapporto di filiazione giuridica che si instaura tra persone non legate fra loro da filiazione di sangue. Permangono i legami con la famiglia di origine ed è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottato. In merito al cognome dell’adottato valgono le disposizione dell’art. 299 c.c. così come sostituito dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983. Se trattasi di cittadino straniero maggiorenne, lo stesso non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma la potrà acquistare ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), della legge sulla cittadinanza e cioè dopo cinque anni di ininterrotta residenza legale nel territorio della Repubblica. È pertinente rilevare che in tema di adozione di maggiorenne, per effetto dell’art. 30 della legge n. 149 del 28 marzo 2001, — che ha novellato l’art. 313 del c.c. — la decisione sulla richiesta di far luogo all’adozione viene assunta, anche se in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, con sentenza, e non più con decreto. Ciò comporta che la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla Corte di Appello è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell’art. 360 del c.p.c. 19


CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

Inoltre, dal momento che il procedimento rientra nell’ambito della giurisdizione contenziosa si rende necessario accertare il passaggio in giudicato della sentenza stessa, nel senso di accertare che contro la sentenza non sia stata proposta impugnativa. In materia di adozione di persone maggiori di età, l’impossibilità di procedere all’adozione permane per chi abbia figli legittimi (o legittimati) minorenni o maggiorenni (capaci e) non consenzienti, nonchè — per effetto della sentenza n. 245/04 della Corte Costituzionale — per chi abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni (capaci e) non consenzienti. Pertanto, l’adozione resta preclusa dall’esistenza di figli minorenni. Essa è, inoltre, preclusa dall’esistenza di figli adottivi con adozione legittimante, atteso che tale forma di adozione attribuisce al figlio lo stato legittimo. È rimasto invariato il limite minimo di età che è di 35 anni per l’adottante, ridotto, su autorizzazione del tribunale quando eccezionali circostanze lo consiglino, a 30 anni. In tutti i casi, l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni l’età di coloro che si intendono adottare (art. 291 del c.c.). Con particolare riferimento al cognome dell’adottato, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 2, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora l’adottato sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli dall’ufficiale dello stato civile. Per meglio inquadrare la problematica, appare opportuno analizzare le varie ipotesi previste dal citato art. 299 del c.c. nella sua formulazione originaria. 1.2 - Contenuto dell’art. 299 del c.c. anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2001. Preliminarmente, va detto che l’attuale art. 299 è stato riformulato, con modifiche, rispetto alla sua originaria stesura del 1942, dall’art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione legittimante, legge che, oltre a trattare quest’ultimo argomento, ha disciplinato soprattutto l’adozione di minori in casi particolari, l’adozione di minori stranieri e l’adozione di minori italiani da parte di stranieri (si tenga conto che la suddetta legge 184 ha subìto sostanziali modifiche non solo per effetto della legge n. 476/98, ma anche per effetto della legge n. 149/2001 come si vedrà nel prosieguo). Ciò detto, va aggiunto che sul delicato argomento dell’attribuzione del 20


CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

cognome all’adottato maggiorenne, di cui alla disciplina dell’art. 299 del c.c., è intervenuto anche il Ministero della Giustizia con la Circolare n. 1/55-FG-2(86) 804 1/50 -FG-18(83) 2399 in data 5 luglio 1986, a seguito di interpretazioni non uniformi formulate da parte degli ufficiali dello stato civile su detto articolo e alla conseguente difformità della sua applicazione. Analizziamo le varie ipotesi normative, evidenziando che nell’eventualità il Tribunale ordinario nulla disponga in ordine all’assunzione del cognome, sarà l’ufficiale dello stato civile ad applicare il primo comma dell’art. 299 che così recita: «L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio». L’applicazione dell’art. 299 del c.c. avviene per via automatica. Nella ipotesi in cui il cognome posseduto dall’adottato sia lo stesso dell’adottante, la dottrina e la prassi sono concordi nel ritenere che appaia illogico anteporre un cognome identico a quello che l’adottato già possedeva, per cui l’adottato rimarrebbe con il solo cognome che possedeva. Esempio: il sig, Bianchi Mario viene adottato dal sig, Bianchi Vincenzo: l’adottato continuerà a chiamarsi Bianchi Mario e non Bianchi Bianchi Mario. a) È stato osservato, al riguardo, che tale comma, nel disporre che l’adottato assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio, non distingue tra filiazione legittima e filiazione naturale, ponendo una regola generale da applicare, quindi, tanto nel caso in cui l’adottato sia figlio legittimo quanto in quello in cui sia figlio naturale riconosciuto. Il secondo comma, prima parte, sempre dell’art. 299 del c.c. prescrive: «L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante». L’inciso in esame è quello su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale. Tale norma, stante la sua chiara originaria enunciazione, era stata applicata alla lettera da parte degli operatori. Pertanto, alla persona maggiorenne che non era stata riconosciuta da nessuno dei suoi genitori naturali e a cui, quindi, era stato attribuito il cognome di ufficio da parte dell’ufficiale dello stato civile, in caso di adozione, le veniva attribuito sempre «solo» il cognome dell’adottante. La deroga alla regola generale, secondo cui l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, veniva giustificata con la particolare posizione in cui trovavasi il figlio non riconosciuto, nel senso che egli non aveva una ascendenza legale cui riferire il proprio cognome, nè poteva avere il desiderio di mantenere con essa intatto un rapporto di continuità anche onomastica. Da qui la giustificazione di far scomparire il cognome imposto dall’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’allora vigente art. 71 del vecchio Ordinamento dello stato civile. 21


CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

b) Il secondo comma, seconda parte, dello stesso art. 299 precisa ancora che: «Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata». c) Lo stesso secondo comma prosegue, completando l’ambito delle ipotesi possibili, con il disporre che «il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante». In questa ipotesi, il punto del diverbio sorgeva, e sorge, per il fatto che il legislatore ha adoperato il verbo «assume», omettendo l’avverbio «solo». Al riguardo, lo stesso Ministero della Giustizia ha ritenuto che non sia stata casuale l’omissione dell’avverbio «solo», usato, invece, per l’ipotesi del figlio naturale non riconosciuto e che, dunque, il caso dell’adozione successiva al riconoscimento vada compreso nella regolamentazione generale della materia stabilita nel primo comma della norma, nonostante che per detta ipotesi, dopo la locuzione: «assume il cognome dell’adottante», non sia stata ripetuta quella: «e lo antepone al proprio». In pratica, si è ritenuto che anche il figlio naturale riconosciuto, al pari di quello legittimo, assuma il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, non sussistendo alcuna ragione morale, sociale, logica e giuridica per discriminare tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti, riguardo al diritto di portare, dopo quello dell’adottante, il cognome di origine, pena il rischio di una declaratoria di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 30 della Carta Costituzionale. c) Per motivi di completezza, si riportano anche il terzo e il quarto comma dell’art. 299: «Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito» e «Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei». 1.3 - L’innovazione introdotta dalla Corte Costituzionale. Ciò premesso in ordine alla previsione dell’art. 299 del c.c, sottolineiamo che la Corte Costituzionale, con la pronuncia in epigrafe, non si limita a dichiarare semplicemente il contrasto della norma contenuta nell’art. 299 con la Costituzione, eliminandola dal mondo giuridico e imponendo la sua disapplicazione, ma interviene a manipolare la stessa ed ad aggiungere altro precetto, quello, cioè, che venga riconosciuto il diritto all’adottato di poter aggiungere al cognome dell’adottante quello di origine. Il che significa che l’adottato ha solo una facoltà che egli può esercitare. Nel caso di mancato esercizio, al22


CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

l’adottato verrà attribuito solo il cognome dell’adottante, secondo la formulazione originaria dell’art. 299 del c.c. Le ragioni della dichiarazione di incostituzionalità addotte dalla Corte Costituzionale possono essere enucleate come in appresso: — il diritto al nome, inteso come primo ed immediato segno distintivo che caratterizza l’identità personale, costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dall’art. 2 della Costituzione; — l’antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale; — mentre è giustificata l’assunzione del solo cognome dell’adottante per l’adozione legittimante di minori (la cui ratio è quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo), con la conseguente cessazione di ogni rapporto con la famiglia di origine, nell’adozione di persone maggiori di età, l’obiettivo non è il medesimo, poichè questo tipo di adozione non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, compresi i diritti successori, con la famiglia di origine; — la scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso di adozione di un maggiorenne, appare priva di razionale giustificazione, sicchè risulta violato l’art. 3 della Costituzione che tratta della pari dignità sociale di tutti i cittadini; — nel caso di adozione di persone maggiori di età, si tratta di ipotesi in cui l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, come segno distintivo della sua personalità, ancorchè imposto dall’ufficiale dello stato civile, trasmettendolo anche ai propri figli e che tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui si trova a vivere, tale che precludere all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in una ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto «ad essere se stessi»; — il figlio naturale non riconosciuto ha lo stesso diritto del figlio legittimo di tutelare il proprio cognome, mentre la norma dell’art. 299 del c.c. impugnata determina una «ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (o non riconoscibili) e figli legittimi». 1.4 - Le precedenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di attribuzione di cognomi. Come è possibile evincere dalla prospettazione sopra fatta, la Corte Costituzionale riconferma quei principi enunciati, in materia del diritto al mantenimento del cognome, con sentenze n. 13 del 3 febbraio 1994 e n. 297 del 23 luglio 1996. 23


CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

Con la prima, infatti, intervenendo sull’art. 165 dell’Ordinamento dello stato civile del 1939 (1), venne dichiarata l’incostituzionalità di detto articolo nella parte in cui non prevedeva che quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comportasse il cambiamento del cognome, il soggetto stesso potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo fosse ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale. Tale precetto, ora, è stato normativamente introdotto dal legislatore nell’art. 95, 3° comma del D.P.R. 396/2000, secondo cui l’interessato, durante il procedimento di rettificazione, può richiedere al giudice il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli, se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. La seconda sentenza dichiarava la illegittimità dell’art. 262 del c.c. (2), nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo avesse riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o a sua scelta aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Trattasi di fattispecie sotto molti aspetti analoghe a quella in esame, la quale viene a trovarsi in sintonia con l’anteriore giurisprudenza della Corte. Come sopra esposto, la sentenza del 2001 della Corte Costituzionale, alla stessa stregua di quanto sostenuto nelle precedenti pronunce sopra citate, riconosce e afferma l’esistenza del diritto dell’adottato di continuare ad essere individuato con il cognome attribuitogli sin dalla nascita dall’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’allora vigente art. 71 dell’Ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Quindi, l’adottato, che sia figlio non riconosciuto, «può» aggiungere al cognome acquisito per effetto dell’adozione, cioè quello dell’adottante, il cognome assegnatogli dall’ufficiale dello stato civile al momento della sua nascita. 1) ART. 165. - «Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le rettificazioni richieste dall’interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, avvertite però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti». 2) ART. 262 del c.c. - Cognome del figlio. — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre.

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Donato Berloco Già Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Altamura è attualmente Vicedirettore della Rivista "Lo Stato Civile Italiano" con la quale collabora da oltre un ventennio. Autore di oltre cento articoli pubblicati sulla rivista "Lo Stato Civile Italiano", docente di corsi di formazione in materia demografica, svolge altresì attività di consulenza per il Ministero dell'Interno per il quale ha collaborato alla realizzazione del "Massimario di Stato Civile". Per SEPEL ha pubblicato: Manuale teorico pratico in materia demografica, Sepel 2007 Le funzioni dell'ufficiale dello Stato Civile in materia di polizia mortuaria, Sepel 2010 . ISBN 88-88430- 20-2 ISBN 978-88-88430-20-1 Euro 36,00

Donato LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI Berloco DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

L'Opera traccia un quadro completo dei principali adempimenti a carico dell'ufficiale di stato civile e di anagrafe in materia di adozioni. L'Autore ha dato all'Opera un taglio pragmatico in relazione alle varie problematiche che si presentano dopo l'emanazione della sentenza di adozione ordinaria o legittimante - interna o internazionale - sotto il profilo dello stato civile e di anagrafe, con particolare disamina condotta in ordine alla vexata quaestio del cognome che l’adottato dovrà assumere, al suo status civitatis, alla sua posizione nello status familiae, nei rapporti di parentela con i membri della famiglia adottiva, all'iscrizione anagrafica prime e dopo la sentenza di adozione, alla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato straniero, ecc. L’Opera è una guida per l’operatore dei Servizi Demografici fondata sull’id quod plerunque accidit, in una cornice di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di richiami a circolari che tracciano l’iter per il quotidiano operare e con riferimenti dottrinali specie per ipotesi atipiche non contemplate espressamente nelle fonti e nel Massimario del Ministero dell’Interno, ed. 2010. Per tali ragioni, nell’affrontare immediatamente le varie problematiche, L'Opera è diretta non solo agli Operatori degli Uffici dello stato civile e di anagrafe, ma anche agli studi legali, operatori sociali, Enti coinvolti pubblici e privati, ad aspiranti genitori adottivi, ad associazioni di volontariato, a studiosi a vario titolo della materia.

Donato Berloco

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