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Prot . 46 Roma, 22 settembre 2010

Spett.li

c.a.

CGIL Dip.Politiche dell’assistenza, della previdenza e della salute Vera Lamonica

c.a.

CISL Dip. Democrazia Economica, Economia sociale, Fisco, Previdenza Maurizio Petriccioli

c.a

UIL Dip. Politiche previdenziali, fondi integrativi e coordinamento Domenico Proietti

Oggetto: Legge 30 luglio 2010, n. 122 – Riflessi sul calcolo della pensione dei lavoratori elettrici

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto Legge n. 78/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (manovra 2010), ha introdotto sostanziali modifiche al sistema previdenziale italiano. In particolare dal 1° luglio 2010, per i lavoratori elettrici, sono diventati onerosi, secondo i meccanismi delle modifiche apportate in materia di ricongiunzioni (onerosità delle ricongiunzioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 29/1979), anche i trasferimenti della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle aziende elettriche private al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Con messaggio n. 21181 del 12 agosto 2010, l’INPS, riservandosi successive istruzioni in merito alle nuove modalità di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO e di ricongiunzione delle posizioni assicurative ex articolo 1 della legge n. 29/1979, ha disposto che, “con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio, per i lavoratori iscritti al soppresso Fondi elettrici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e


quello calcolato secondo le norme del FPLD”, con ciò determinando sconcerto e apprensione tra i Lavoratori elettrici. Con tale decisione l’INPS ha modificato i criteri di calcolo della pensione stabiliti dal Decreto n. 562/1996, cosiddetto di “armonizzazione”, senza che la legge n. 122/2010 ne abbia abrogato le fonti normative. Ai lavoratori elettrici, titolari di posizione assicurativa al 1° gennaio 2000, a seguito della soppressione del Fondo Elettrici ed alla loro iscrizione in evidenza contabile separata in AGO, veniva riconosciuta la pensione più favorevole tra quella calcolata con le norme FPE e quella calcolata con le norme AGO, nei limiti del migliore dei tetti costituiti dall’88% calcolato con le norme FPE e l’80% calcolato con le norme AGO. Detta norma veniva applicata indipendentemente dalla presenza di contribuzione nel FPLD, indispensabile per poter richiedere la ricongiunzione di periodo FPE in AGO, con ciò stando a significare che per la corresponsione della pensione più favorevole, come sopra detto, non era influente essere titolari di contribuzione AGO. Le modalità di calcolo della pensione erano state previste a seguito delle numerose innovazioni della riforma previdenziale e dell’armonizzazione, per assicurare risparmi al sistema previdenziale senza penalizzare i lavoratori elettrici. A nostro avviso il calcolo della pensione dovrebbe continuare ad essere effettuato con le stesse modalità precedenti il 1° luglio 2010 e l’onerosità dei trasferimenti della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle aziende elettriche private al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti non dovrebbe riguardare i lavoratori che maturano i diritti a pensione rimanendo iscritti alla contabilità separata dell’ex Fondo Elettrici. Ciò premesso, le scriventi Segreterie richiedono Vostro un intervento presso il Ministero competente al fine di superare la difficile situazione determinatasi nel Settore elettrico e, in ogni caso, avviare azioni a tutela dei lavoratori interessati. Cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILCEM-UIL (Giacomo Berni) (Carlo Meazzi) (Riccardo Marcelli)


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