Legge 9/2011 Protezione Civile del Trentino

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- 19 stabiliti dalla normativa vigente a carico dei datori di lavoro e dei gestori dei locali e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico. Art. 19 Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose, ai voli a bassa quota e alla sospensione di alcuni servizi pubblici 1. La Provincia adotta appositi regolamenti contenenti le disposizioni volte a definire le misure per la prevenzione e per la gestione dei seguenti pericoli e rischi: a) pericoli di incidenti disciplinati dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; b) pericoli di incidenti nei voli aerei a bassa quota connessi con la presenza di cavi sospesi e di altri ostacoli al volo. 2. I regolamenti previsti nel comma 1 possono imporre l'obbligo di adottare particolari misure gestionali e strutturali di difesa dai pericoli e dai rischi agli enti competenti e ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o utilizzatori dei beni da cui hanno origine le situazioni di pericolo, oppure ai gestori delle attività che causano le situazioni di rischio oggetto della predetta disciplina regolamentare. I regolamenti: a) garantiscono il rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni statali; b) definiscono gli adempimenti e le misure per prevenire, controllare e contrastare i rischi; in particolare per i cavi e gli ostacoli alla navigazione aerea prevedono la disposizione di idonei dispositivi di segnalazione secondo prescrizioni tecniche conformi alla disciplina vigente in materia; c) individuano i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti stessi; d) nel rispetto delle competenze spettanti agli enti locali, definiscono le strutture provinciali, i soggetti e le autorità competenti per le funzioni e i compiti previsti dai regolamenti stessi, secondo i principi di decentramento, sussidiarietà e adeguatezza; e) definiscono i compiti spettanti alle strutture operative della protezione civile, compatibilmente con le disposizioni organizzative di questa legge; f) perseguono, se possibile, il coordinamento e il raccordo tra i procedimenti in materia di protezione civile e quelli in materia di tutela dell'ambiente, di prevenzione degli incendi, di urbanistica e di pianificazione territoriale, di igiene, di sicurezza pubblica e negli ambienti di lavoro; g) individuano procedure semplificate per gli adempimenti previsti nei regolamenti, anche in deroga alla normativa provinciale vigente in materia di servizi antincendi, di protezione civile, di lavori pubblici d'interesse provinciale e di urbanistica, quando ciò è indispensabile per garantire l'immediata ed efficiente tutela dell'incolumità delle persone, della sicurezza dell'ambiente e dell'integrità dei beni; h) disciplinano le modalità di collaborazione istituzionale per la redazione degli atti e dei documenti previsti dai regolamenti stessi; i) definiscono le modalità per la pubblicità preventiva e successiva degli atti d'interesse della popolazione e per la consultazione degli enti istituzionali e degli interessati ai procedimenti per l'adozione degli atti a natura pianificatoria; j) garantiscono la massima trasparenza, conoscibilità e diffusione dei dati riguardanti la definizione e la delimitazione dei pericoli e dei rischi, nonché le misure di protezione individuale e collettiva; k) prevedono, se possibile, i casi e le modalità dell'intervento sostitutivo della Provincia in caso d'inadempimento da parte dei soggetti tenuti alla realizzazione degli


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